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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 658/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente estensore
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da
Parte_1
e
Parte_2
rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di Parte_1 Parte_2
ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] fuori dal matrimonio e riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare: “1. La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo l'istituto dell'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario, a settimane alterne:
- nella prima settimana, compatibilmente con gli impegni della figlia e lavorativi del padre, dalle ore 16.00 del giovedì fino al sabato mattina, quando riaccompagnerà la figlia a casa della madre entro le ore 8.30;
- nella seconda settimana, compatibilmente con gli impegni della figlia e lavorativi del padre, dalle ore 16.00 del martedì sino al giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà la figlia all'asilo nido o, se l'asilo fosse chiuso, a casa della madre entro le ore 8.30 e dalle ore 8.30 del sabato mattina sino alle ore 8.30 del martedì mattina quando il padre riaccompagnerà la figlia all'asilo nido o, se l'asilo fosse chiuso, a casa della madre entro le ore 8.30;
- e poi a ripetere;
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale e poi il periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre con l'uno e dal 30 dicembre (dal primo pomeriggio) al 6 gennaio con l'altro;
- metà delle vacanze pasquali (con alternanza dei periodi di anno in anno comprensivi l'uno di Pasqua, l'altro del Lunedì dell'Angelo);
- due settimane, anche non consecutive da concordarsi entro il 15 del mese di maggio di ogni anno (il resto del tempo delle vacanze estive, ulteriore rispetto ai periodi continuativi di vacanza, verranno disciplinati come al precedente punto 2);
- il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso dal genitore di spettanza, salva la possibilità per l'altro genitore di festeggiare il figlio per il pranzo o la cena.
3. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1
della figlia la somma di € 300,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e Per_1
da versarsi entro e non oltre il 5° giorno di ciascun mese, a mezzo bonifico nel conto corrente che la signora indicherà. Pt_1 4. Le parti convengono che le spese straordinarie a favore della figlia saranno poste al 60% a carico del signor ed al 40% a carico della signora e che esse e verranno regolate in conformità al Protocollo Parte_2 Pt_1
attualmente in essere presso il Tribunale di Venezia.
5. Le parti convengono che l'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico rimanga integralmente a favore della signora Parte_1
6. La signora si trasferirà con la figlia nell'immobile di cui ha acquistato la piena Pt_1 Per_1
proprietaria, sito in Quarto d'Altino, Piazza San Michele 19/D, non appena possibile e, comunque, ella si obbliga a rilasciare gli immobili siti in Quarto D'Altino, Via Aldo Moro 46 e Via Aldo Moro n. 52, ora di proprietà esclusiva del signor entro e non oltre il 30 Giugno 2025. Parte_2
7. Il signor si trasferirà stabilmente nell'immobile di Quarto d'Alino, Via Aldo Moro Parte_2
46 e 52, ora di sua esclusiva proprietà, dopo che esso sarà stato rilasciato dalla signora Parte_1
8. Dalla data del trasferimento della signora dall'unità immobiliare sita in Quarto d'Alino, Via Pt_1
Aldo Moro 46 e 52, le spese per le utenze poste al servizio della stessa e la tassa per l'asporto dei rifiuti rimarranno a totale carico del signor il quale si obbliga pagarle direttamente ed a tenere Parte_2
la signora completamente esonerata dalle stesse e manlevata da qualsiasi pretesa che terzi Parte_1
dovessero avanzare nei suoi confronti.
9. Le parti si danno atto che i reciproci rapporti economici risultano già definiti e tacitata ogni pretesa reciproca anche relativa ad ogni apporto economico eseguito l'uno in favore dell'altro, con conseguente irripetibilità di ogni pregressa rispettiva attribuzione patrimoniale sin qui eseguita a beneficio l'uno dell'altro.
10. Le parti consentono sin d'ora che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Il P.M. è intervenuto, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti. - Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca