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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 72/2025 tra
Parte_1
[...]
[...]
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per tutte le ricorrenti, l'avv. VANNI SILVIO
Per , nessuno Controparte_1
Cont L'avv. Vanni chiede dichiararsi la contumacia del resistente, stante la regolarità delle notificazioni;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 12.37 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI SILVIO, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI FRANCESCA, Parte_1 C.F._2 dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI SILVIO, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. VANNI FRANCESCA, Parte_1 C.F._3 dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI SILVIO, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio il , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1commi 121 e seguenti della L. 107/2015, nonché previa disapplicazione e/o annullamento dell'art. 2 del D.P.C.M. 23/09/2015, dell'art. 3 del D.P.C.M. 28/11/2016 e della nota del 15 ottobre 2015 del , nella Controparte_3 parte in cui non includono nella platea dei destin tempo determinato, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto alle ricorrenti: accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti , e ad ottenere il Pt_1 Parte_1 Pt_1 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022 e Pt_1
2022/2023;- La sig.ra per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025;- La sig.ra per gli anni scolastici, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Pt_1 tutti nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne alle ricorrenti il godimento.
In subordine: accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti e al Pt_1 Parte_1 Pt_1 risarcimento del danno per mancata fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra Pt_1 per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;- La sig.ra per gli anni scolastici, Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - La sig.ra per gli anni Pt_1 scolastici, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 ovvero nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge.
Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
In particolare, le ricorrenti hanno dedotto quanto segue:
- immessa in ruolo dal 1.9.2023, ha prestato la propria attività lavorativa come docente Pt_1 alle dipendenze del in virtù della stipula di contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- ha prestato la propria attività lavorativa come docente alle dipendenze Parte_1 dell'Amministrazione convenuta in virtù della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche ovvero fino al termine dell'anno scolastico per gli anni
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- ha prestato la propria attività lavorativa come docente alle dipendenze del Pt_1 CP_1
convenuto in virtù della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche ovvero fino al termine dell'anno scolastico per gli anni 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025;
Le ricorrenti hanno rappresentato di non aver potuto beneficiare, nei menzionati periodi, della somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, sebbene l'attività lavorativa dalle stesse prestata fosse identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e nonostante il diritto-dovere di formazione professionale e di aggiornamento gravante su tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento loro riservato a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, hanno chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate. Il non si è costituito in giudizio per l'odierna udienza di Controparte_1 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si esamineranno partitamente le domande proposte da ciascuna ricorrente.
Con rifermento a deve riconoscersi il diritto della stessa all'attribuzione del bonus Pt_1
economico per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda, essendovi in atti la prova che, per le annualità azionate (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), ella abbia prestato servizio in forza di contratti a termine con scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 1 ricorso).
Con rifermento a deve riconoscersi il diritto della stessa all'attribuzione del bonus Parte_1
economico per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda (in totale, 6). Difatti, vi è in atti la prova che per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 la stessa ha prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Inoltre, per quanto concerne l'a.s. 2019/2020 la ha ricevuto un incarico di docenza continuativo, Parte_1 dall'11 novembre 2019 al 10 giugno 2020, per 24 h/sett., il che induce a ritenere del tutto comparabile all'attività prestata dai docenti di ruolo il servizio prestato dalla ricorrente nel corso di tale anno scolastico (cfr. doc. 3 ricorso).
Con rifermento a deve riconoscersi il diritto della stessa all'attribuzione del bonus economico Pt_1
per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda, essendovi in atti la prova che, per le annualità azionate
(2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025), ella abbia prestato servizio in forza di contratti a termine con scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 5 ricorso).
Ebbene, in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, con le precisazioni che sono state illustrate, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alle docenti risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalle medesime rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Sulle modalità di soddisfazione del diritto azionato.
In applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, le ricorrenti hanno diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda e riconosciute come dovute a ciascuna di loro, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez.
L, 29961/2023 cit.). Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente CP_1 dell'importo corrispondente, essendo tutte le ricorrenti ancora interne al sistema delle docenze scolastiche. In particolare, risulta assunta quale docente di ruolo a far data dal 7.9.2023 (cfr. Pt_1
doc. 1 allegato al ricorso); quanto a e risultano entrambe assunte con contratto a tempo Parte_1 Pt_1
determinato avente scadenza al 30 giugno del corrente anno scolastico (cfr. docc. 3 e 5 allegati al ricorso).
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore del difensore antistatario delle ricorrenti – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo Controparte_1 nominale di € 500 per tale anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa Controparte_1 della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500 per tale anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del Parte_1
2015, per l'anno scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di Controparte_1
€ 500 per tale anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.319,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti ricorrenti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 72/2025 tra
Parte_1
[...]
[...]
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per tutte le ricorrenti, l'avv. VANNI SILVIO
Per , nessuno Controparte_1
Cont L'avv. Vanni chiede dichiararsi la contumacia del resistente, stante la regolarità delle notificazioni;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 12.37 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI SILVIO, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI FRANCESCA, Parte_1 C.F._2 dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI SILVIO, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. VANNI FRANCESCA, Parte_1 C.F._3 dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI SILVIO, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio il , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1commi 121 e seguenti della L. 107/2015, nonché previa disapplicazione e/o annullamento dell'art. 2 del D.P.C.M. 23/09/2015, dell'art. 3 del D.P.C.M. 28/11/2016 e della nota del 15 ottobre 2015 del , nella Controparte_3 parte in cui non includono nella platea dei destin tempo determinato, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto alle ricorrenti: accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti , e ad ottenere il Pt_1 Parte_1 Pt_1 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022 e Pt_1
2022/2023;- La sig.ra per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025;- La sig.ra per gli anni scolastici, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Pt_1 tutti nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne alle ricorrenti il godimento.
In subordine: accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti e al Pt_1 Parte_1 Pt_1 risarcimento del danno per mancata fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra Pt_1 per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;- La sig.ra per gli anni scolastici, Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - La sig.ra per gli anni Pt_1 scolastici, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 ovvero nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge.
Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
In particolare, le ricorrenti hanno dedotto quanto segue:
- immessa in ruolo dal 1.9.2023, ha prestato la propria attività lavorativa come docente Pt_1 alle dipendenze del in virtù della stipula di contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- ha prestato la propria attività lavorativa come docente alle dipendenze Parte_1 dell'Amministrazione convenuta in virtù della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche ovvero fino al termine dell'anno scolastico per gli anni
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- ha prestato la propria attività lavorativa come docente alle dipendenze del Pt_1 CP_1
convenuto in virtù della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche ovvero fino al termine dell'anno scolastico per gli anni 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025;
Le ricorrenti hanno rappresentato di non aver potuto beneficiare, nei menzionati periodi, della somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, sebbene l'attività lavorativa dalle stesse prestata fosse identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e nonostante il diritto-dovere di formazione professionale e di aggiornamento gravante su tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento loro riservato a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, hanno chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate. Il non si è costituito in giudizio per l'odierna udienza di Controparte_1 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si esamineranno partitamente le domande proposte da ciascuna ricorrente.
Con rifermento a deve riconoscersi il diritto della stessa all'attribuzione del bonus Pt_1
economico per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda, essendovi in atti la prova che, per le annualità azionate (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), ella abbia prestato servizio in forza di contratti a termine con scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 1 ricorso).
Con rifermento a deve riconoscersi il diritto della stessa all'attribuzione del bonus Parte_1
economico per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda (in totale, 6). Difatti, vi è in atti la prova che per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 la stessa ha prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Inoltre, per quanto concerne l'a.s. 2019/2020 la ha ricevuto un incarico di docenza continuativo, Parte_1 dall'11 novembre 2019 al 10 giugno 2020, per 24 h/sett., il che induce a ritenere del tutto comparabile all'attività prestata dai docenti di ruolo il servizio prestato dalla ricorrente nel corso di tale anno scolastico (cfr. doc. 3 ricorso).
Con rifermento a deve riconoscersi il diritto della stessa all'attribuzione del bonus economico Pt_1
per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda, essendovi in atti la prova che, per le annualità azionate
(2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025), ella abbia prestato servizio in forza di contratti a termine con scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 5 ricorso).
Ebbene, in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, con le precisazioni che sono state illustrate, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alle docenti risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalle medesime rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Sulle modalità di soddisfazione del diritto azionato.
In applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, le ricorrenti hanno diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda e riconosciute come dovute a ciascuna di loro, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez.
L, 29961/2023 cit.). Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente CP_1 dell'importo corrispondente, essendo tutte le ricorrenti ancora interne al sistema delle docenze scolastiche. In particolare, risulta assunta quale docente di ruolo a far data dal 7.9.2023 (cfr. Pt_1
doc. 1 allegato al ricorso); quanto a e risultano entrambe assunte con contratto a tempo Parte_1 Pt_1
determinato avente scadenza al 30 giugno del corrente anno scolastico (cfr. docc. 3 e 5 allegati al ricorso).
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore del difensore antistatario delle ricorrenti – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo Controparte_1 nominale di € 500 per tale anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa Controparte_1 della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500 per tale anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del Parte_1
2015, per l'anno scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di Controparte_1
€ 500 per tale anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.319,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti ricorrenti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.