Art. 36. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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27 luglio 1978
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1 gennaio 1998
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28 febbraio 2010
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- 1. Risoluzione del 11/08/1997 n. 188 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VMin. Finanze · 11 agosto 1997
[…] del 1973 le imposte di bollo sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. A norma del comma 3 dell\'art. 36 della legge n. 990 del 1969 (disciplina delle assicurazioni obbligatorie della responsabilita\' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti) tutte le
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Lucca, sentenza 26/01/2023, n. 28Provvedimento: […] Per gli atti indicati nell'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216. […]Leggi di più...
- interessi legali·
- art. 34 d.P.R. 601/73·
- art. 46 d.P.R. 597/1973·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- imposizione fiscale·
- art. 16 co. 6 L.412/91·
- pensione privilegiata ordinaria·
- rivalutazione monetaria·
- divieto di cumulo rivalutazione e interessi