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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1482/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1482 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Calafato Antonino Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. La Rocca Controparte_1 C.F._2
Massimo
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 gennaio
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2021, premettendo di aver Parte_2
contratto matrimonio concordatario con , con il quale ha avuto le Controparte_1 figlie gemelle e (classe 2006), ha chiesto all'intestato Tribunale: i) la Per_1 Per_2
1 pronuncia della separazione personale dei coniugi;
ii) l'affidamento condiviso delle minori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
iii) l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore iv) l'autorizzazione a subentrare nel contratto di locazione abitativo sostituendosi al resistente;
v) il riconoscimento di un contributo economico di euro 600,00 euro mensili (di cui 200,00 euro a testa per il mantenimento indiretto delle figlie e 200,00 euro mensili per spese afferenti il canone di locazione e le utenze domestiche); iv) la suddivisione al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Si è costituito in giudizio , associandosi alla domanda di Controparte_1
separazione e di affidamento delle figlie, ha chiesto al Tribunale di: i) quantificare il
150 euro mensili il mantenimento dovuto per ciascuna figlia;
ii) suddividere al 50% le spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Nella memoria integrativa del 29 settembre 2022, il resistente ha, altresì, formulato domanda di addebito della separazione contro la ricorrente.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con l'ordinanza del 11 giugno 2023 il
Giudice istruttore ha proposto alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., di definire il giudizio alle seguenti condizioni:
“- il resistente si impegna a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 350 mensili
(175 euro per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie
e ; Per_1 Per_2
- le spese straordinarie per le figlie saranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
- la casa coniugale, nei rapporti interni tra le pari, continuerà ad essere abitata dalla ricorrente insieme alle figlie;
- il resistente rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
- spese di lite compensate”.
All'udienza del 23 gennaio 2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa ed hanno concluso chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Pag. 2 di 3 Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione giacchè i coniugi hanno concordemente deciso di interrompere la comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Inoltre, vanno recepite le condizioni concordate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del 11 giugno 2023, il cui contenuto non è contrario alla legge, all'ordine pubblico ed è conforme alle disposizioni in materia di affidamento della prole previste dall'articolo 155 cod. civ.;
In ragione dell'accordo raggiunto, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 12 Parte_2
aprile 1979, e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Lascari in data 8 agosto 2002, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lascari, dell'anno 2002, al numero 6, Parte II,
Serie A;
DISPONE che i rapporti conseguenti alla separazione delle parti siano regolati dalla proposta conciliativa del Giudice istruttore del 11 giugno 2023;
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa, a cura del
Cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lascari, dell'anno 2002, al numero 6,
Parte II, Serie A).
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1482 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Calafato Antonino Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. La Rocca Controparte_1 C.F._2
Massimo
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 gennaio
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2021, premettendo di aver Parte_2
contratto matrimonio concordatario con , con il quale ha avuto le Controparte_1 figlie gemelle e (classe 2006), ha chiesto all'intestato Tribunale: i) la Per_1 Per_2
1 pronuncia della separazione personale dei coniugi;
ii) l'affidamento condiviso delle minori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
iii) l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore iv) l'autorizzazione a subentrare nel contratto di locazione abitativo sostituendosi al resistente;
v) il riconoscimento di un contributo economico di euro 600,00 euro mensili (di cui 200,00 euro a testa per il mantenimento indiretto delle figlie e 200,00 euro mensili per spese afferenti il canone di locazione e le utenze domestiche); iv) la suddivisione al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Si è costituito in giudizio , associandosi alla domanda di Controparte_1
separazione e di affidamento delle figlie, ha chiesto al Tribunale di: i) quantificare il
150 euro mensili il mantenimento dovuto per ciascuna figlia;
ii) suddividere al 50% le spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Nella memoria integrativa del 29 settembre 2022, il resistente ha, altresì, formulato domanda di addebito della separazione contro la ricorrente.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con l'ordinanza del 11 giugno 2023 il
Giudice istruttore ha proposto alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., di definire il giudizio alle seguenti condizioni:
“- il resistente si impegna a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 350 mensili
(175 euro per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie
e ; Per_1 Per_2
- le spese straordinarie per le figlie saranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
- la casa coniugale, nei rapporti interni tra le pari, continuerà ad essere abitata dalla ricorrente insieme alle figlie;
- il resistente rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
- spese di lite compensate”.
All'udienza del 23 gennaio 2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa ed hanno concluso chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Pag. 2 di 3 Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione giacchè i coniugi hanno concordemente deciso di interrompere la comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Inoltre, vanno recepite le condizioni concordate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del 11 giugno 2023, il cui contenuto non è contrario alla legge, all'ordine pubblico ed è conforme alle disposizioni in materia di affidamento della prole previste dall'articolo 155 cod. civ.;
In ragione dell'accordo raggiunto, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 12 Parte_2
aprile 1979, e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Lascari in data 8 agosto 2002, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lascari, dell'anno 2002, al numero 6, Parte II,
Serie A;
DISPONE che i rapporti conseguenti alla separazione delle parti siano regolati dalla proposta conciliativa del Giudice istruttore del 11 giugno 2023;
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa, a cura del
Cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lascari, dell'anno 2002, al numero 6,
Parte II, Serie A).
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
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