Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA US, TA RO;
CA EN, GA US, elettivamente domiciliati in Roma, via Zanardelli n. 20, presso l'avv. Luigi Albisinni, difesi dall'avv. Luigi Travaglino, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IO AM, IO FR, IO IR CAPECE LI FE, IO IR CAPECE LI IA, elettivamente domiciliati in Roma, via Tigrè n. 37, presso l'avv. Francesco Caffarelli, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, n. 2885/01 del 3 - 23 ottobre 2001 (R.G. 2686/98).
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. FINOCCHIARO Mario;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha chiesto venga dichiara la manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12 dicembre 1996 CA US, TA RO, CA EN e GA NA, affittuari di un fondo in Cellole, di proprietà di IO AM, IO ES, IO IR CAPECE PI FE e IO IR CAPECE PI IA convenivano questi ultimi innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione specialiazata agraria, chiedendone la condanna al pagamento delle indennità previste dalla legge per le opere di miglioramento da loro eseguite sul fondo nel corso del rapporto.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa pretesa deducendone la inammissibilità sia sotto il profilo della sua genericità, in assenza di qualsiasi riferimento a circostanze di tempo e di luogo (quanto all'esecuzione dei pretesi miglioramenti), sia tenuto presente che comunque non era ancora passata in cosa giudicata la sentenza che aveva dichiarato la cessazione del rapporto inter partes.
Facevano presente i convenuti, comunque, che il fondo era già irriguo al momento in cui era stato concesso in affitto e che le opere di miglioramento era state eseguiti dal loro dante causa a far tempo dal 1955, per cui nel 1971 era stata ottenuta una nuova classificazione catastale del fondo.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 23 aprile - 22 giugno 1998 rigettava la domanda attrice. Gravata tale pronunzia dagli attori soccombenti la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 3 - 23 ottobre 2001 rigettava il gravame, ponendo a carico degli appellanti le spese del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima sentenza, notificata il 20 novembre 2001, hanno proposto ricorso, con atto 15 gennaio 2002, CA US, TA RO, CA EN e GA NA, affidato a un unico motivo.
Resistono, con controricorso, IO AM, IO ES, IO IR CAPECE PI FE e IO IR CAPECE PI IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I giudici del merito hanno rigettato la domanda degli attuali ricorrenti, diretta a ottenere le indennità di legge per presunti miglioramenti da loro apportati al fondo già da loro condotto in affitto mancando qualsiasi prova della realizzazione ad opera degli affittuari con il consenso della parte concedente.
Hanno osservato, infatti, quei giudici:
- da un lato, che dalla lettura della comparsa di costituzione, in primo grado, dei resistenti, non emerge alcuna ammissione circa l'esistenza di miglioramenti e la loro riferibilità al dante causa degli appellanti;
- dall'altro, che dal contratto di affitto inter partes emerge che la trasformazione agraria del fondo era già parzialmente avvenuta e della circostanza era consapevole lo stesso affittuario;
- da ultimo, che dalla richiesta, rivolta all'Ufficio tecnico erariale, di riconoscimento della trasformazione del terreno da pascolo a frutteto irriguo non implicava alcun riconoscimento che i lavori di trasformazione fossero stati eseguiti dall'affittuario;
- le prove, infine, dedotte dagli affittuari non possono trovare accoglimento, attesa la loro inammissibilità perché prive di ogni riferimento preciso sia all'epoca delle pretese avvenute migliorie e sia alla natura delle opere stesse.
2. Con l'unico motivo i ricorrenti censurano la riassunta sentenza denunziando "violazione e/o falsa applicazione delle leggi nn. 203 del 1982 e 11 del 1971 in relazione ai miglioramenti fondiari", nonché "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)".
3. Il motivo è manifestamente infondato.
Sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.
I giudici del merito, come riferito sopra, hanno rigettato la domanda degli attuali ricorrenti, voltala conseguire un indennizzo per i miglioramenti da loro asseritamente apportati al fondo, sul rilievo, assorbente, che mancava - in atti - qualsiasi prova - in ordine alla avvenuta esecuzione dei predetti miglioramenti.
Nessuna delle critiche svolte nel motivo dai ricorrenti, al fine di dimostrare che in realtà una idonea prova in tale senso era stata raggiunta o, comunque, idoneamente offerta, è fondata.
3.1. Quanto, in primis, al contenuto della memoria di costituzione dei convenuti in primo grado, si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto invocato dai ricorrenti e in conformità ad una giurisprudenza di questa Corte più che consolidata - che salva l'eventualità si prospetti un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 c.p.c. nella specie neppure ipotizzato o prospettato, l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito (Cass. 5 ottobre 2002, n. 14303; Cass. 16 luglio 2002, n. 10314) e, come tale, resta sottratta, se congruamente motivata, al sindacato di legittimità (Cass. 7 maggio 2002, n. 6526). Certo che nella specie i giudici del merito hanno più che adeguatamente motivato il loro convincimento, allorché hanno escluso che negli scritti difensivi di primo grado i convenuti avessero riconosciuto che gli affittuari avevano eseguito, con il loro consenso, opere di miglioramento fondiario di sorta, è palese che è inammissibile il ricorso in esame, nella parte in cui - contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità - sollecita, da parte di questa corte regolatrice, una nuova, diversa lettura, di quegli stessi atti.
Anche a prescindere da quanto precede, si osserva che è sufficiente la lettura dei brani della più volta ricordata memoria di costituzione, nonché del contratto di affitto del 4 ottobre 1956 per rilevare che in alcun modo parte concedente ha mai riconosciuto, neppure per implicito, che CA US (o i suoi aventi causa) abbiano posto in essere miglioramenti fondiari.
3.2. In merito, ancora, alla circostanza che il ricorso introduttivo degli attuali ricorrenti era fondato tutto sulla relazione tecnica giurata di parte, che ne faceva parte integrante per cui i giudici del merito non potevano prescindere dalla detta relazione, il rilievo non coglie nel segno, dovendosi ribadire, ulteriormente - giusta quanto assolutamente pacifico, presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice - che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, pertanto, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto (Cass. 18 aprile 2001, n. 5687) e la stessa, ancora, ove non confutata esplicitamente da parte del giudicante, deve ritenersi implicitamente disattesa (Cass. 8 marzo 2001, n. 3371). In particolare, poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattendere le conclusioni in essa contenute senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (Cass. 29 agosto 1997, n. 8240). La perizia giurata depositata da una parte - inoltre - non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato.
Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 19 maggio 1997, n. 4437), anche se alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (Cass. 19 maggio 1997 n. 4437, cit.). Pacifico quanto sopra, si osserva, ancora, che la finalità propria della consulenza tecnica, sia essa d'ufficio o di parte è di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze e il suddetto mezzo di indagine non può essere invocato, come assumono gli attuali ricorrenti, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
3.3. Quanto, da ultimo, alle censure mosse in ricorso al fine di dimostrare gli errori di motivazione compiuti dai giudici del merito allorché non hanno dato ingresso alle prove orali dedotte dagli attuali ricorrenti in primo grado come in appello, le stesse sono inammissibili.
In ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che il ricorrente il quale lamenti la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di istanze probatorie, ha l'onere di indicare analiticamente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa (Cass. 1S giugno 1999, n. 5945; Cass. 25 marzo 1999, n. 2838). Il ricorrente per Cassazione - in particolare - che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio per il principio c.d. "di autosufficienza" del ricorso per Cassazione (Cass. 30 ottobre 1998, n. 10897; Cass. 13 maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti pur sostenendo la certa ammissibilità, dei capitoli dedotti in sede di merito, e la loro rilevanza al fine del decidere hanno omesso di trascrivere i detti capitoli nel contesto del ricorso, limitandosi genericamente a richiamarli, e non ponendo, pertanto, questa Corte - cui, come già osservato sopra, è inibito integrare con altre indagini il contenuto del ricorso - nelle condizioni di apprezzare nè la reale ammissibilità delle prove stesse, ne' la loro invocata rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.
3.4. Mancando, alla luce delle considerazioni svolte sopra, in atti, qualsiasi prova di miglioramenti eseguiti dal conduttore, divengono, palesemente, inammissibili, per carenza di interesse, tutte le deduzioni svolte da parte dei ricorrenti in margine alle dedotte violazioni delle leggi che prevedono il diritto all'indennizzo in favore dei conduttori per i miglioramenti apportati al fondo (art. 1651 c.c.; artt. 16 e 17 l. 3 maggio 1982, n. 203).
A prescindere dal considerare che non siano indicate, in ricorso, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - per cui il motivo è, sotto il riferito aspetto, inammissibile poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777), si osserva che in tanto può affermarsi in applicazione di una delle norme ricordate sopra il diritto dell'affittuario a un indennizzo per miglioramenti apportati al fondo in quanto, previamente, sia dimostrata l'esistenza di un qualche miglioramento, eseguito dall'affittuario stesso. Non essendo stata raggiunta, nella specie, alcuna prova di alcun miglioramento riferibile all'attività svolta dagli affittuari è palese la carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) della censura in esame.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 100,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004