Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2026, proposto da
ND RC, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Otranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco Comune Otranto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione di annullamento d'ufficio relativa alla assegnazione di un posto barca presso i pontili galleggianti dell'approdo turistico di Otranto, di ogni altro atto presupposto, annesso e conseguenziale a quello impugnato, anche se tutt’ora sconosciuto al ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Otranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IE OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. RC ND ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. generale 1756 del 17.12.2025, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica - Servizio Demanio del Comune di Otranto, avente ad oggetto “ Annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, dell’assegnazione di posto barca presso i pontili galleggianti nell’approdo turistico di Otranto ”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione delle norme, totale carenza di dolo e/o colpa dell’interessato. Errata valutazione con le richieste avanzate con la domanda con la quale si richiedeva l’assegnazione di un posto barca per approdo turistico del porto di Otranto.
Il Comune di Otranto, in data 11.03.2026, si è costituito in giudizio eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, insistendo per l’infondatezza dello stesso perché infondato in fatto e diritto.
All’esito della camera di consiglio del 25.03.2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta, il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
In via preliminare, si può prescindere dall’esame dell’eccezione in rito sollevata dalla difesa del Comune di Otranto, stante l’evidente infondatezza del gravame per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti salienti della vicenda in esame.
In data 21.01.2025 l’Ente civico resistente ha pubblicato l’avviso pubblico per “ l’assegnazione dell’assegnazione dei posti barca disponibili presso i pontili galleggianti nell’approdo turistico di Otranto in prossimità dei bastioni pelasgi in località Aia delle fabbriche ”.
Per quanto d’interesse, l’avviso ha stabilito che:
“ Le assegnazioni dei posti barca verranno effettuate (come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale) secondo il seguente ordine di priorità e nei limiti dimensionali del piano ormeggi:
A.ad esaurimento delle richieste di posti barca delle imprese, con sede legale o operativa ad Otranto, alla data del bando, stabilendo un posto da impresa, che gestiscono attività ricettive e attività legate al mare (escursioni, noleggi, diving..);
B.ad esaurimento delle richieste di posti barca dei cittadini che siano diversamente abili ….o che abbiano nel proprio nucleo familiare parenti diversamente abili già…residenti nel Comune di Otranto alla data del presente bando;
C.ad esaurimento delle richieste di posti barca dei Cittadini già residenti nel Comune di Otranto alla data del presente bando;
D.ad esaurimento delle richieste di posti barca dei cittadini diversamente abili…o che abbiano nel proprio nucleo familiare parenti diversamente abili..non residenti nel Comune di Otranto;
E.ad esaurimento delle richieste di posti barca dei non residenti ma proprietari di immobili o titolari di attività economiche che siano contribuenti di imposte comunali nel Comune di Otranto;
F.ad esaurimento delle richieste di posti barca di altri richiedenti ”.
Parte ricorrente, per quanto in atti, ha presentato la propria domanda di partecipazione dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla categoria A) della norma di bando sopra richiamata.
A tale domanda di partecipazione, veniva allegata una lettera di accompagno nella quale il richiedente dichiarava di essere titolare di brevetto di istruttore per attività subacquee (rilasciato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, e riconosciuto dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee) e di svolgere tale attività in forma gratuita.
All’esito delle valutazioni delle istanze, parte ricorrente risultava assegnatario di un posto barca.
Il Comune di Otranto, poi, nel recepire gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Otranto e nell’accertare la carenza in capo all’istante del requisito soggettivo richiesto dalla legge di gara per l’inserimento nella categoria di cui alla lettera A) della legge di gara sopra richiamata, provvedeva all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21- nonies della Legge, 7 agosto 1990, n. 241, della assegnazione disposta in favore dell’odierno ricorrente.
Da qui il presente giudizio.
Con un solo e articolato motivo di ricorso, il sig. RC ND ha censurato l’operato del Comune di Otranto per violazione e falsa applicazione delle norme del bando di gara in esame.
In particolare, parte ricorrente ha affermato che l’annullamento in autotutela relativa all’assegnazione del posto barca disposta in proprio favore sarebbe derivato da una erronea lettura dell’avviso di gara che quanto alla categoria di cui alla lett. A) non richiedeva, contrariamente all’assunto dell’Ente civico resistente, in capo all’istante, la titolarità di impresa e quindi di partita iva.
Sempre secondo la ricostruzione attorea, l’essere titolare di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (riconosciuto dalla Confederazione Mondiale delle attività Subacquee) costituirebbe condizione idonea e sufficiente alla luce del dato letterale del bando per consentire la ricomprensione della domanda attorea tra le attività contemplate (cfr. escursioni, noleggi, diving, ecc.) dalla lett. A) del citato avviso.
Tali doglianze non possono trovare positiva condivisione.
In senso contrario all’assunto attoreo depone il dato letterale dell’avviso sopra richiamato e il riferimento in calce alla stessa, quale condizione soggettiva minima ai fini della partecipazione per la predetta categoria, l’essere titolare di impresa avente sede legale e/o operativa nel Comune di Otranto.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento alle varie tipologie di attività ivi indicate le quali hanno evidentemente la sola funzione di individuare le tipologie di attività economiche suscettibili di svolgimento da parte delle imprese interessate all’avviso pubblico.
Nella specie, il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione dichiarando il possesso di un requisito soggettivo essenziale (cfr. titolarità di impresa destinata a svolgere una delle attività ivi richiamate); requisito questo, carente per quanto documentato in atti, in capo all’istante.
A fronte dell’acclarata carenza del requisito soggettivo essenziale, l’Amministrazione comunale non poteva far altro che avviare il procedimento di riesame; procedimento questo esitato - nel rispetto, per quanto in atti, dei requisiti di cui all’art. 21- nonies della Legge n. 241 del 1990 - nel provvedimento di annullamento oggetto di esame.
Le ulteriori contestazioni (ivi incluse quelle relative all’essere titolare di brevetto per lo svolgimento di attività subacquee e all’essere titolare di un ‘attività legata al mare) sono tutte generiche oltre che contraddette, come sopra detto, dal chiaro e specifico dato letterale della norma di gara la quale, per quanto d’interesse, ha richiesto espressamente quale requisito soggettivo condizionante la partecipazione per la categoria A) l’essere titolare di impresa deputata allo svolgimento di una attività ricettiva legata al mare.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Sussistono, infine, giustificate ragioni (tra cui la particolarità della questione esaminata) per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IE OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE OS | ON PA |
IL SEGRETARIO