Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1246 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26/07/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 29/10/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lunamatrona.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/10/2011 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] Parte_2
di Lunamatrona, anno 2011, numero 4, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra resterà nella totale Pt_2 disponibilità della stessa che ci vivrà con il figlio minore e presso questa gli stessi manterranno la residenza principale.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo
Pag. 2 di 3 religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
mentre, limitatamene alle decisioni su questioni di minore ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la loro potestà anche separatamente.
3) vedrà il padre liberamente, trascorrendo con lui tutto il tempo Per_1 possibile secondo la sua volontà e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori;
in ogni caso il padre avrà diritto di vederlo tre sere a settimana liberamente concordate, i fine settimana alternati, durante le vacanze estive per 20 giorni consecutivi da concordare entro il mese di Giugno, mentre le festività natalizie e pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, sempre e comunque secondo le reciproche volontà.
4) Il sig. sarà tenuto a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma mensile di € 350,00 ( euro trecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio mediante bonifico da accreditare sul conto Per_1 corrente intestato alla sig.ra identificato al codice IBAN: Parte_2
[...].
Le somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla comparizione delle parti per l'udienza presidenziale.
5) Il sig. parteciperà, nella misura pari al 50%, alle spese straordinarie Pt_1 sostenute per il figlio, purché, previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
A titolo esemplificativo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, gite scolastiche e viaggi di istruzione oltre a quelle espressamente previste dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” sancite dal CNF in data 29.11.2017.
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a qualsiasi pretesa economica nei confronti l'uno dell'altra.
7) I coniugi si impegnano a rendersi disponibili per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'emissione dei documenti di viaggio propri e del minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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