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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 563/ 2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 30 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 563 dell'anno 2023
T R A
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Via Lacaita n. 29 a Parte_1 C.F._1
Taranto presso lo studio dell' Avv. Giovanni Cianci (c.f. ) dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Attrice in riassunzione
C O N T R O
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Codice Fiscale Controparte_1
) in persona del l.r.p.t.., elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. P.IVA_1
15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani (cod. fisc. ) che la CodiceFiscale_3
rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Convenuta
Ove all'udienza del 12 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori dell'11
1 novembre 2025 e del 01 dicembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2017, la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio (incardinando il procedimento RG 8108/2017) BA IA S.p.a. avanti al Tribunale di
Taranto, premettendo di essere titolare di azioni emesse da e contestando – a vario Parte_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 titolo - la validità delle relative operazioni di acquisto, avvenute per il tramite di BA IA S.p.a..
Più in particolare, l'attrice invocava la nullità delle operazioni di investimento e, comunque, chiedeva al Tribunale di riconoscere la violazione, da parte della banca, delle norme disciplinanti il corretto comportamento degli istituti bancari e degli intermediari finanziari e, quindi, di pronunciare la risoluzione degli ordini di borsa ovvero di condannare la banca alla rifusione di tutti i danni cagionati e/o al rimborso di tutte le somme versate dall'attrice per l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili e quantificati in € 18.352,50. Si costituiva in giudizio BA Parte_2
IA S.p.a., chiedendo che venisse Parte_3
riconosciuta unica legittimata passivamente a conoscere delle domande di parte attrice, con estromissione di BA IA S.p.a. dal giudizio. Concludeva la banca affinché le domande attrici venissero dichiarate inammissibili o, comunque, rigettate. La causa veniva infine decisa con sentenza n. 1036/2020.
Con sentenza emessa il 04 novembre 2022 la Corte d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto
statuiva:
[Con sentenza n.1036/2020 del 16.06.2020 il Tribunale di Taranto, accogliendo le domande di
[...]
(poi corretto con decreto del 15.07.2020 in ), ha dichiarato la Parte_4 Parte_1
nullità ai sensi dell'art.30 c.VII D.Lg. 24.02.1998 n.58 “dei contratti relativi alle operazioni di
investimento finanziario descritte in atto di citazione” e condannato la BA IA a restituire a
[...]
(poi corretto con il decreto del 15.07.2020 in ) la somma di € Parte_4 Parte_1
48.725,52 (poi corretta in € 17.780,94 con il decreto del 15.07.2020) con gli interessi legali dalle date
del pagamento, oltre al rimborso delle spese di lite di primo grado (anche esse oggetto di correzione
con il decreto suddetto). Con atto di citazione notificato il 4.08.2020 , quale banca Controparte_1
in cui è stata nelle more incorporata la BA IA s.p.a., ha proposto appello. Si è costituito la
[...]
contestandone la fondatezza. Si è costituita altresì la in l.c.a. aderendo Pt_1 Parte_3
allo appello di . Controparte_1
Col primo motivo di appello allega la nullità ovvero l'inesistenza della sentenza Controparte_1
appellata in quanto detta sentenza sarebbe in realtà quella n.999/2020 relativa ad altro giudizio
5 iscritto al n.8110/2017 RG pendente dinanzi allo stesso tribunale e proposto da Parte_4
. E trattandosi a suo dire di sentenza relativa ad altra causa e pubblicata per errore nel giudizio
[...]
proposto da iscritto al n.8108/2017, conseguirebbero la inesistenza della sentenza Parte_1
di definizione del giudizio proposto da e la non emendabilità dell'inesistenza a Parte_1
mezzo dello istituto della correzione dell'errore materiale. Il motivo di appello è condivisibile. Il
giudizio che il Tribunale era stato chiamato a decidere era quello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato il 13.10.2017 e iscritto al n.8108/2017 RG con cui ha Parte_1
chiesto la dichiarazione di nullità o la pronuncia di risoluzione di tre contratti di investimento
finanziario stipulati a mezzo di promotore finanziario della BA IA per l'importo complessivo
di € 18.342,00 nonché la condanna della banca alla restituzione di detta somma con gli interessi
legali, in subordine la condanna della banca al risarcimento dei danni nella stessa misura. In data
16.06.2020 risulta essere stata depositata dal tribunale sentenza in giudizio iscritto al n.8110/2017
RG, instaurato da e per una somma complessiva di € 48.275,52, come riportato Parte_4
nella sentenza n.1036/2020 oggetto di questo appello prima della correzione. La diversità
dell'attrice, del numero di ruolo e della somma oggetto della pronuncia di condanna rispetto
all'attrice, al numero di ruolo e alla somma oggetto di domanda nel giudizio intrapreso da Parte_1
(che il tribunale avrebbe dovuto decidere) induce a ritenere che il tribunale abbia in effetti
[...]
depositato nella causa la sentenza relativa ad altro giudizio.
Tale conclusione ha trovato conferma nel deposito da parte di nel procedimento di Controparte_1
correzione proposto dalla della copia sentenza n.999/2020 relativa al giudizio iscritto al n. Parte_1
8110/2017 RG dello stesso tribunale e instaurato da . Tale sentenza Parte_4
n.999/2020 ha un contenuto identico a quello della sentenza n.1036/2020 (che avrebbe definito il
giudizio instaurato da ) prima delle correzioni apportate con il decreto del Parte_1
15.07.2020. Non avendo il tribunale commesso meri errori materiali (intesi quali discordanze tra la
volontà e la dichiarazione commessi per mera svista e rilevabili ictu oculi), non essendo incorso in mere omissioni o errori di calcolo, ma avendo depositato in giudizio sentenza relativa ad altra causa,
si ritiene che non si possa emendare la sentenza con il procedimento di correzione (in tal senso, nel
caso analogo di sentenza con motivazione e dispositivo di altra sentenza, cfr. Cass. civ. sez.I
6 19.06.2019 n.16497) e che la sentenza relativa al giudizio proposto da sia affetta Parte_1
da nullità assoluta o inesistente (in tal senso, per il caso analogo di provvedimento emesso dal tribunale nei confronti delle parti in lite ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa
concernente ad altri soggetti, Cass.civ. sez.VI 29.01.2020 n.2020, Cass.civ. sez.trib. 17.07.2015 n.
15002). Alla nullità insanabile o insistenza della sentenza consegue la rimessione degli atti al
tribunale affinché decida la causa, ai sensi dell'art.354 c.p.c. qui applicabile, stante la situazione
analoga alla sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice (in tal senso Cass.civ. sez.VI
29.01.2020 n.2020). Resta assorbito ogni altro motivo di appello. Come chiesto dall'appellante,
alla dichiarazione di nullità della sentenza conseguono l'obbligo di di restituire le Parte_1
somme di € 4.038,45 e di € 19.216,10 che ha documentato aver pagato in pendenza Controparte_1
del giudizio di appello, in esecuzione della sentenza appellata, e la condanna della alla Parte_1
restituzione di dette somme. Il credito restitutorio di va incrementato degli interessi Controparte_1
legali dalle date (10.08.2020 per la sorte capitale e 14.08.2020 per le spese legali, come da distinte
di bonifico) di ricezione dei pagamenti, dovendosi ripristinare la situazione patrimoniale della
appellante precedente al pagamento (in tal senso Cass.civ. sez.II 1°.10.2019 n.24475, Cass.civ.
sez.VI 29.04.2020 n.8309). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite del
secondo grado di giudizio in quanto l'appello indotto dallo errore del tribunale e non dalla condotta
della parte appellata. Per il primo grado di giudizio la liquidazione delle spese spetta al giudice del
rinvio dinanzi al quale la causa potrà esser riassunta e potrà individuarsi la parte soccombente, non
essendo peraltro attribuibile ad alcuna delle parti (ma al tribunale) l'irregolarità commessa in primo
grado che impone la rimessione degli atti al tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando
sull'appello avverso la sentenza n.1036/2020 del Tribunale di Taranto proposto da Controparte_1
nei confronti di con atto di citazione notificato il 4.08.2020, così provvede:
[...] Parte_1
1) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità radicale e la inesistenza della sentenza
appellata; 2) condanna a restituire a la somma di € Parte_1 Controparte_1
4.038,45 e quella di € 19.216,10 con gli interessi legali dalle rispettive date di pagamento (indicate
in motivazione) fino al saldo;
3) rimette la causa dinanzi al Tribunale di Taranto che provvederà a
regolamentare le spese di lite di primo grado;
4) compensa per intero tra le parti le spese di lite di
7 questo grado di appello. Così deciso in Taranto il 4.11.2022. Il Cons. estensore Il Presidente]
Con l'atto introduttivo del giudizio la sig.ra evocava innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
[- con atto di citazione in appello del 29.07.2020 dinanzi alla locale Sezione Distaccata di Corte
d'Appello, che nel frattempo aveva incorporato BA IA, succedendole Controparte_1
in tutti i preesistenti rapporti, impugnava la sentenza, sia in rito che nel merito;
- in accoglimento del
primo motivo d'appello e ritenuti assorbiti gli altri, la locale Sezione Distaccata di Corte d'Appello,
con sentenza n. 388 del 04.11.2022, pubblicata il 17.11.2022 (all. 1), valutando non sussistere meri
errori materiali né mere ommissioni o errori di calcolo, riteneva non potersi emendare la sentenza
con il procedimento di correzione e, tra le altre cose, dichiarava la nullità radicale e l'inesistenza della
pronuncia, ricollegandovi “la rimessione degli atti al tribunale affinchè decida la causa, ai sensi
dell'art. 354 c.p.c., qui applicabile”..., “giudice del rinvio dinanzi al quale la causa potrà essere
riassunta e potrà individuarsi la parte soccombente, non essendo peraltro attribuibile ad alcuna delle
parti (ma al tribunale) l'irregolarità commessa in primo grado che impone la rimessione degli atti al
tribunale”; - è interesse dell'odierna ricorrente riassumere il giudizio nei confronti delle controparti,
con richiesta di accoglimento delle conclusioni come innanzi riportate. Per quanto innanzi, il
sottoscritto difensore chiede che il designando On. Giudice monocratico del Tribunale adito si
compiaccia assumere tutti i più opportuni provvedimenti, tra cui l'acquisizione del fascicolo d'ufficio
del primo grado, e fissi un'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica alle
controparti del ricorso e dell'emanando decreto, onde accogliere le conclusioni come innanzi
riportate.]
Si costituiva la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[- in via preliminare, dichiarare la estinzione del giudizio, attesa la tardiva riassunzione dello
stesso; - nel merito, riconoscere e dichiarare Parte_3
unica legittimata passivamente a conoscere delle domande di parte attrice,
[...]
estromettendo dal giudizio e rigettando ogni domanda proposta nei confronti Controparte_1
di quest'ultima; - sempre nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare
8 tutte le domande attrici, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate, in fatto ed
in diritto;
- nella denegata ipotesi di soccombenza della banca, condannare parte attrice a restituire
i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati, pari ad €. 571,56, con interessi e
rivalutazione da ogni singolo accredito sino al saldo;
- sempre nella denegata ipotesi di soccombenza
di compensare con il petitum attoreo ovvero condannare la parte istante a Controparte_1
restituire l'indennizzo erogato già alla controparte dal Fondo Indennizzo AR (FIR), di
euro 5.496, 97 in data 27.04.2021 e le ulteriori somme che risultassero incassate da controparte
sempre come indennizzo o ristoro (inclusa l'ulteriore quota del 10% di indennizzo FIR - - nel caso di
specie pari ad euro 1.832,50 - prevista, con la conversione in legge del DL 51/2023 Decreto omnibus
- art. 4, commi da 3bis a 3quater, in favore dei risparmiatori/azionisti già indennizzati) con interessi
da ogni singolo accredito al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.]
Motivi della decisione
I.- L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da sembra trovare Controparte_1
conforto nella sentenza n. 225/2022 emessa dalla Corte Costituzionale:
[7.4.10.– Le questioni sollevate, concernenti l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, sono,
peraltro, inammissibili anche con riguardo alla lacunosa e contraddittoria prospettazione del
rimettente quanto al tipo di intervento richiesto onde porre rimedio alla dedotta illegittimità
costituzionale, non desumendosi in maniera univoca, né dal dispositivo, né dalla motivazione
dell'ordinanza di rimessione, se il giudice a quo invochi una generale ablazione di tutti i casi esclusi
dalla cessione, o, piuttosto, un intervento manipolativo-additivo che estenda la responsabilità della
cessionaria rispetto alle pretese risarcitorie o restitutorie degli acquirenti di azioni emesse dalle due
Banche venete.
Quale che sia l'intentio del Tribunale di Firenze, esso non ha comunque considerato, come già si è
detto, che l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare
direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami,
ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche
9 parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale
dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere
a), b) e c).
La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta , o, meglio, Controparte_1
della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa
dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di
legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del
programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione.
Nella specie, il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete
in liquidazione e , prodotto nel giudizio a quo, richiamava in premessa la Controparte_1
manifestazione di interesse di quest'ultima di cui alla lettera del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto
«di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a » e CP_2 Parte_2
condizionata alla sussistenza e alla permanenza di «alcuni presupposti essenziali», in ragione
dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite, secondo la logica di
convenienza economica che è propria del contratto.
Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017, come convertito, possono, pertanto, essere qualificate
come «norme-provvedimento»: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla
sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto
individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un
contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole
specifiche innovative nel sistema legislativo vigente.] (Corte Costituzionale sentenza 225/2022).
Non vi è pertanto una meccanica e massiva successione nei rapporti giuridici ma solo quella perimetrata dalle disposizioni negoziali del contratto di cessione che l'attrice, a fronte della eccepita carenza di legittimazione passiva, aveva l'onere di specificare.
II.- la sig.ra poneva in essere una pluralità di negozi giuridici aventi ad oggetto Parte_5
valori mobiliari , tutti però accomunati da una medesima finalità.
10 Il 22 luglio 2010 acquistava n. 300 azioni di;
la convenuta sembra aver allegato e Parte_3
provato di aver segnalato il possibile conflitto di interessi, oltre alla non adeguatezza della operazione che l'attrice intendeva comunque portare a compimento.
Il 10 gennaio 2013 veniva emesso l'ordine di acquisto di bond 5% 2013-17 che la Parte_2
segnalava come adeguato solo in riferimento a 23 obbligazioni convertibili per euro 1035,00, Pt_2
mentre per la restante parte dell'ordine di importo pari ad euro 3960,00 la evidenziava Pt_2
l'assenza di quotazione del titolo che non dissuadeva l'attrice dall'insistere nel perfezionamento della operazione.
L' attrice sembra aver posto in essere un piano progressivo di acquisto di azioni della Parte_2
gli atti giuridici compiuti avevano ad oggetto un unico titolo, l'azione ( essendo le obbligazioni convertibili titoli prodromici alla trasformazione nella partecipazione azionaria) col quale, secondo nozioni di comune esperienza note a tutte le persone di media cultura e, quindi, riconducibile nell'alveo dell'art. 115 comma 2 cpc (“Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”) si diviene soci di un ente collettivo dotato della struttura giuridica della società per azioni e, pertanto, imprenditori sia pure in forma collettiva e con il beneficio della responsabilità limitata al conferimento o al corrispettivo di acquisto delle azioni sul mercato secondario (cd capitale di rischio).
Qualsiasi persona di media cultura è a conoscenza che l'acquisto di una azione comporta ex se il rischio di perdita del valore nominale in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, essendo conseguenza del c.d. rischio di impresa.
Sul rischio di perdere il capitale investito nella propria attività si fonda storicamente la liceità dell'aspettativa di profitto che viene riconosciuta negli ordinamenti giuridici all'imprenditore, sin dalle prime teorizzazioni dottrinali elaborate da e , essendo il primo e CP_3 CP_4
la seconda “due facce della stessa medaglia”, ovverosia due aspetti di una realtà unica.
Non era pertanto necessaria alcuna opera di informazione da parte di intermediari finanziari per illustrare ciò che appartiene alle nozioni di comune esperienza che connotato la cultura del quisque
11 de populo.
In nessuna parte dei moduli di acquisto delle azioni sembrano essere presenti atti di assunzione di obbligazioni di garanzia da parte della collocatrice delle azioni relative alla conservazione o Pt_2
all'incremento del valore nominale dei titoli.
La non si obbligava verso il sottoscrittore a garantire il raggiungimento di determinati Pt_2
obbiettivi di crescita della sorte capitale e di redditività dell'investimento determinato dalla distribuzione di dividendi sugli utili accertandi.
La parte attrice non sembra peraltro avere allegato l'esistenza di un patto contrattuale che espressamente avesse tanto disposto.
Del pari in nessuna parte dei moduli di acquisto delle azioni sembrano presenti atti di assicurazione e/o garanzia sulla solvibilità dell'emittente o sulla capacità di poter restituire le somme investite in caso di recesso dell'azionista.
La parte attrice non sembra peraltro avere allegato l'esistenza di un patto contrattuale che espressamente avesse tanto disposto.
Essendo le azioni acquistate emesse da un unico soggetto giuridico, con il piano progressivo di acquisto l'attore ha in realtà posto in essere il programma di divenire socio della Parte_3
con una partecipazione sempre più massiccia e diretta ad acquisire un ruolo rilevante nella compagine.
Trattavasi così non di una scelta di investimento ma una decisione imprenditoriale che mai sarebbe potuta risultare scevra dai rischi che connotano indefettibilmente l'attività di impresa, sia essa svolta individualmente ai sensi dell' art. 2082 c.c. (“E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi”) sia essa svolta in forma collettiva attraverso lo strumento giuridico della società, di persone o, come nella vicenda sottoposta a giudizio, di capitali, che trova la sua matrice nell'art. 2247 del codice civile
(“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”) che nelle imprese di grandi dimensioni si proietta con lo strumento partecipativo-rappresentativo dell'azione individuata dall'art. 2346 del
12 codice civile (“La partecipazione sociale è rappresentata da azioni…).
Attraverso l'acquisto delle azioni l'attrice diveniva così imprenditrice del settore bancario in forma societaria-collettiva.
Negli atti di acquisto non sembrano presenti assunzioni di obbligazioni fideiussorie e di garanzia da parte della convenuta aventi ad oggetto la conservazione del valore nominale del titolo o Pt_2
addirittura il suo incremento nel tempo: trattasi di aspetti tipici dell'attività di impresa che talora si svolge con profitto più o meno accentuato, talora con perdite che possono anche essere integrali nel caso di decozione e fallimento dell'impresa, sia essa individuale o collettiva.
Il c.d rischio di impresa neppure sembra poter essere sussunto nel paradigma di un contratto assicurativo e, pertanto, indennizzabile da una compagnia esercente l'attività di assicurazione, diversamente dal cd rischio inadempimento riferito a specifici rapporti obbligatori.
Ugualmente mai avrebbe potuto la BA convenuta assicurare ex se la “buona riuscita” dell'impresa esercitata e, conseguenzialmente, l'aspettativa di redditività dei titoli che di quella attività di impresa riflettono l'andamento in termini di risultato di gestione.
Identiche considerazioni pertengono le aspettative di correttezza, professionalità ed accorta capacità imprenditoriale che l'azionista ripone negli amministratori che rappresentano i timonieri della navicella impresa, impegnati a tracciare la rotta a distanza dalle secche della stagnazione economica: spettava e spetta infatti all'assemblea degli azionisti, e quindi anche all'attrice eventualmente in patto di sindacato con altri azionisti con comunanza di intenti, dettare criteri stringenti per l'amministrazione della società al fine di orientare verso positivi risultati gestionali l'esercizio dell'attività di impresa e, di conseguenza, l'aspettativa di reddito riposta nei titoli che di quella attività sono rappresentativi, obbiettivi , questi, che l'attrice avrebbe potuto conseguire esercitando tutti i c.d. diritti di partecipazione che la legge dello Stato riconosce allo status di socio di società di capitali.
L'attore non sembra aver allegato e provato di aver esercitato con la dovuta diligenza, se del caso ricorrendo allo strumento della delega, i diritti di voto e partecipazione che la Legge riconosce ai soci delle società per azioni, ad iniziare dalle attività ispettive, informative e deliberative che culminano
13 nel voto espresso nell'assemblea generale annuale di approvazione del bilancio come illustrato dalla relazione dell'Amministratore Unico o del consiglio di amministrazione.
Non sembrano esistere Leggi o atti aventi forza ed efficacia di Legge che attribuiscano al soggetto collocatore di titoli azionari l'obbligazione di garanzia o assicurativa avente ad oggetto la sicura redditività del titolo rappresentativo della partecipazione all'attività di impresa esercitata in forma collettiva.
Non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale munite dei requisiti di cui all'art. 136 della
Costituzione che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittime una o più disposizioni normative del D.Lvo 58/1998 nella parte in cui non dispongono a carico dei soggetti collocatori di titoli azionari l'obbligo di garantire la redditività del titoli rappresentativi della partecipazione ad imprese societarie.
Insomma in punto di fatto gli acquisti dei titoli azionari sembrano essere frutto di una scelta consapevole da parte di una persona ben inserita nei circuiti finanziari ed in possesso dei cd
“fondamentali” della materia.
L'oscillazione di valore dei titoli azionari rappresenta una vicenda del tutto normale, connessa con l'andamento dei mercati che non sempre riconoscono nella quotazione corrente il valore effettivo della realtà economico-aziendale sottostante, proponendo sia titoli supervalutati, ovverosia cui attribuiscono un prezzo corrente eccedente le capacità imprenditoriali del complesso aziendale, sia titoli sottovalutati che non rispecchiano il potenziale di crescita ed anche di attuale redditività dell'azienda.
La decozione della impresa, di cui l'azione rappresenta la partecipazione circolante, è purtroppo una eventualità che occorre considerare e non può essere esclusa da alcun intermediario né tantomeno, come accennato, oggetto di impegno assicurativo e/o indennitario.
Che acquista l'azione o l'obbligazione convertibile in azione o il warrant sceglie deliberatamente di puntare al mare aperto abbandonando la navigazione a vista propria dei piani pluriennali di risparmio o di altre forme di investimento in prodotti finanziari cui meglio si attagliano le disposizioni del
T.U.I.F.
14 Le suesposte nozioni appartengono certamente alle conoscenze di chi, come l'attrice, ha dichiarato una conoscenza medio alta dei prodotti finanziari, e non necessitano di apposite istruzioni da parte dell'intermediario.
La situazione economico-patrimoniale della poteva essere verificata dall'attrice Parte_3
anche accedendo alla home page della società tramite internet ed esaminando i bilanci approvati con gli utili o le perdite accertate, il livello di indebitamento, il fatturato, l' indice EBITDA, il ROE, il risultato operativo netto, gli utili o le perdite accertate, l'utile per azione, gli eventuali dividendi deliberati o accantonati a riserva facoltativa, ed altri parametri ancora ben conosciuti da chi dichiari una conoscenza medio-alta del mondo finanziario.
La domanda giudiziale proposta rivela così la propria natura di recesso da rapporti in atto, e deve essere rigettata.
III.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'attrice ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di;
Parte_1
b) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite Parte_1
in favore di , liquidandole in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 07 dicembre 2025;
Il giudice dott. LB NO
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 30 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 563 dell'anno 2023
T R A
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Via Lacaita n. 29 a Parte_1 C.F._1
Taranto presso lo studio dell' Avv. Giovanni Cianci (c.f. ) dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Attrice in riassunzione
C O N T R O
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Codice Fiscale Controparte_1
) in persona del l.r.p.t.., elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. P.IVA_1
15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani (cod. fisc. ) che la CodiceFiscale_3
rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Convenuta
Ove all'udienza del 12 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori dell'11
1 novembre 2025 e del 01 dicembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2017, la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio (incardinando il procedimento RG 8108/2017) BA IA S.p.a. avanti al Tribunale di
Taranto, premettendo di essere titolare di azioni emesse da e contestando – a vario Parte_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 titolo - la validità delle relative operazioni di acquisto, avvenute per il tramite di BA IA S.p.a..
Più in particolare, l'attrice invocava la nullità delle operazioni di investimento e, comunque, chiedeva al Tribunale di riconoscere la violazione, da parte della banca, delle norme disciplinanti il corretto comportamento degli istituti bancari e degli intermediari finanziari e, quindi, di pronunciare la risoluzione degli ordini di borsa ovvero di condannare la banca alla rifusione di tutti i danni cagionati e/o al rimborso di tutte le somme versate dall'attrice per l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili e quantificati in € 18.352,50. Si costituiva in giudizio BA Parte_2
IA S.p.a., chiedendo che venisse Parte_3
riconosciuta unica legittimata passivamente a conoscere delle domande di parte attrice, con estromissione di BA IA S.p.a. dal giudizio. Concludeva la banca affinché le domande attrici venissero dichiarate inammissibili o, comunque, rigettate. La causa veniva infine decisa con sentenza n. 1036/2020.
Con sentenza emessa il 04 novembre 2022 la Corte d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto
statuiva:
[Con sentenza n.1036/2020 del 16.06.2020 il Tribunale di Taranto, accogliendo le domande di
[...]
(poi corretto con decreto del 15.07.2020 in ), ha dichiarato la Parte_4 Parte_1
nullità ai sensi dell'art.30 c.VII D.Lg. 24.02.1998 n.58 “dei contratti relativi alle operazioni di
investimento finanziario descritte in atto di citazione” e condannato la BA IA a restituire a
[...]
(poi corretto con il decreto del 15.07.2020 in ) la somma di € Parte_4 Parte_1
48.725,52 (poi corretta in € 17.780,94 con il decreto del 15.07.2020) con gli interessi legali dalle date
del pagamento, oltre al rimborso delle spese di lite di primo grado (anche esse oggetto di correzione
con il decreto suddetto). Con atto di citazione notificato il 4.08.2020 , quale banca Controparte_1
in cui è stata nelle more incorporata la BA IA s.p.a., ha proposto appello. Si è costituito la
[...]
contestandone la fondatezza. Si è costituita altresì la in l.c.a. aderendo Pt_1 Parte_3
allo appello di . Controparte_1
Col primo motivo di appello allega la nullità ovvero l'inesistenza della sentenza Controparte_1
appellata in quanto detta sentenza sarebbe in realtà quella n.999/2020 relativa ad altro giudizio
5 iscritto al n.8110/2017 RG pendente dinanzi allo stesso tribunale e proposto da Parte_4
. E trattandosi a suo dire di sentenza relativa ad altra causa e pubblicata per errore nel giudizio
[...]
proposto da iscritto al n.8108/2017, conseguirebbero la inesistenza della sentenza Parte_1
di definizione del giudizio proposto da e la non emendabilità dell'inesistenza a Parte_1
mezzo dello istituto della correzione dell'errore materiale. Il motivo di appello è condivisibile. Il
giudizio che il Tribunale era stato chiamato a decidere era quello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato il 13.10.2017 e iscritto al n.8108/2017 RG con cui ha Parte_1
chiesto la dichiarazione di nullità o la pronuncia di risoluzione di tre contratti di investimento
finanziario stipulati a mezzo di promotore finanziario della BA IA per l'importo complessivo
di € 18.342,00 nonché la condanna della banca alla restituzione di detta somma con gli interessi
legali, in subordine la condanna della banca al risarcimento dei danni nella stessa misura. In data
16.06.2020 risulta essere stata depositata dal tribunale sentenza in giudizio iscritto al n.8110/2017
RG, instaurato da e per una somma complessiva di € 48.275,52, come riportato Parte_4
nella sentenza n.1036/2020 oggetto di questo appello prima della correzione. La diversità
dell'attrice, del numero di ruolo e della somma oggetto della pronuncia di condanna rispetto
all'attrice, al numero di ruolo e alla somma oggetto di domanda nel giudizio intrapreso da Parte_1
(che il tribunale avrebbe dovuto decidere) induce a ritenere che il tribunale abbia in effetti
[...]
depositato nella causa la sentenza relativa ad altro giudizio.
Tale conclusione ha trovato conferma nel deposito da parte di nel procedimento di Controparte_1
correzione proposto dalla della copia sentenza n.999/2020 relativa al giudizio iscritto al n. Parte_1
8110/2017 RG dello stesso tribunale e instaurato da . Tale sentenza Parte_4
n.999/2020 ha un contenuto identico a quello della sentenza n.1036/2020 (che avrebbe definito il
giudizio instaurato da ) prima delle correzioni apportate con il decreto del Parte_1
15.07.2020. Non avendo il tribunale commesso meri errori materiali (intesi quali discordanze tra la
volontà e la dichiarazione commessi per mera svista e rilevabili ictu oculi), non essendo incorso in mere omissioni o errori di calcolo, ma avendo depositato in giudizio sentenza relativa ad altra causa,
si ritiene che non si possa emendare la sentenza con il procedimento di correzione (in tal senso, nel
caso analogo di sentenza con motivazione e dispositivo di altra sentenza, cfr. Cass. civ. sez.I
6 19.06.2019 n.16497) e che la sentenza relativa al giudizio proposto da sia affetta Parte_1
da nullità assoluta o inesistente (in tal senso, per il caso analogo di provvedimento emesso dal tribunale nei confronti delle parti in lite ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa
concernente ad altri soggetti, Cass.civ. sez.VI 29.01.2020 n.2020, Cass.civ. sez.trib. 17.07.2015 n.
15002). Alla nullità insanabile o insistenza della sentenza consegue la rimessione degli atti al
tribunale affinché decida la causa, ai sensi dell'art.354 c.p.c. qui applicabile, stante la situazione
analoga alla sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice (in tal senso Cass.civ. sez.VI
29.01.2020 n.2020). Resta assorbito ogni altro motivo di appello. Come chiesto dall'appellante,
alla dichiarazione di nullità della sentenza conseguono l'obbligo di di restituire le Parte_1
somme di € 4.038,45 e di € 19.216,10 che ha documentato aver pagato in pendenza Controparte_1
del giudizio di appello, in esecuzione della sentenza appellata, e la condanna della alla Parte_1
restituzione di dette somme. Il credito restitutorio di va incrementato degli interessi Controparte_1
legali dalle date (10.08.2020 per la sorte capitale e 14.08.2020 per le spese legali, come da distinte
di bonifico) di ricezione dei pagamenti, dovendosi ripristinare la situazione patrimoniale della
appellante precedente al pagamento (in tal senso Cass.civ. sez.II 1°.10.2019 n.24475, Cass.civ.
sez.VI 29.04.2020 n.8309). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite del
secondo grado di giudizio in quanto l'appello indotto dallo errore del tribunale e non dalla condotta
della parte appellata. Per il primo grado di giudizio la liquidazione delle spese spetta al giudice del
rinvio dinanzi al quale la causa potrà esser riassunta e potrà individuarsi la parte soccombente, non
essendo peraltro attribuibile ad alcuna delle parti (ma al tribunale) l'irregolarità commessa in primo
grado che impone la rimessione degli atti al tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando
sull'appello avverso la sentenza n.1036/2020 del Tribunale di Taranto proposto da Controparte_1
nei confronti di con atto di citazione notificato il 4.08.2020, così provvede:
[...] Parte_1
1) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità radicale e la inesistenza della sentenza
appellata; 2) condanna a restituire a la somma di € Parte_1 Controparte_1
4.038,45 e quella di € 19.216,10 con gli interessi legali dalle rispettive date di pagamento (indicate
in motivazione) fino al saldo;
3) rimette la causa dinanzi al Tribunale di Taranto che provvederà a
regolamentare le spese di lite di primo grado;
4) compensa per intero tra le parti le spese di lite di
7 questo grado di appello. Così deciso in Taranto il 4.11.2022. Il Cons. estensore Il Presidente]
Con l'atto introduttivo del giudizio la sig.ra evocava innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
[- con atto di citazione in appello del 29.07.2020 dinanzi alla locale Sezione Distaccata di Corte
d'Appello, che nel frattempo aveva incorporato BA IA, succedendole Controparte_1
in tutti i preesistenti rapporti, impugnava la sentenza, sia in rito che nel merito;
- in accoglimento del
primo motivo d'appello e ritenuti assorbiti gli altri, la locale Sezione Distaccata di Corte d'Appello,
con sentenza n. 388 del 04.11.2022, pubblicata il 17.11.2022 (all. 1), valutando non sussistere meri
errori materiali né mere ommissioni o errori di calcolo, riteneva non potersi emendare la sentenza
con il procedimento di correzione e, tra le altre cose, dichiarava la nullità radicale e l'inesistenza della
pronuncia, ricollegandovi “la rimessione degli atti al tribunale affinchè decida la causa, ai sensi
dell'art. 354 c.p.c., qui applicabile”..., “giudice del rinvio dinanzi al quale la causa potrà essere
riassunta e potrà individuarsi la parte soccombente, non essendo peraltro attribuibile ad alcuna delle
parti (ma al tribunale) l'irregolarità commessa in primo grado che impone la rimessione degli atti al
tribunale”; - è interesse dell'odierna ricorrente riassumere il giudizio nei confronti delle controparti,
con richiesta di accoglimento delle conclusioni come innanzi riportate. Per quanto innanzi, il
sottoscritto difensore chiede che il designando On. Giudice monocratico del Tribunale adito si
compiaccia assumere tutti i più opportuni provvedimenti, tra cui l'acquisizione del fascicolo d'ufficio
del primo grado, e fissi un'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica alle
controparti del ricorso e dell'emanando decreto, onde accogliere le conclusioni come innanzi
riportate.]
Si costituiva la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[- in via preliminare, dichiarare la estinzione del giudizio, attesa la tardiva riassunzione dello
stesso; - nel merito, riconoscere e dichiarare Parte_3
unica legittimata passivamente a conoscere delle domande di parte attrice,
[...]
estromettendo dal giudizio e rigettando ogni domanda proposta nei confronti Controparte_1
di quest'ultima; - sempre nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare
8 tutte le domande attrici, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate, in fatto ed
in diritto;
- nella denegata ipotesi di soccombenza della banca, condannare parte attrice a restituire
i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati, pari ad €. 571,56, con interessi e
rivalutazione da ogni singolo accredito sino al saldo;
- sempre nella denegata ipotesi di soccombenza
di compensare con il petitum attoreo ovvero condannare la parte istante a Controparte_1
restituire l'indennizzo erogato già alla controparte dal Fondo Indennizzo AR (FIR), di
euro 5.496, 97 in data 27.04.2021 e le ulteriori somme che risultassero incassate da controparte
sempre come indennizzo o ristoro (inclusa l'ulteriore quota del 10% di indennizzo FIR - - nel caso di
specie pari ad euro 1.832,50 - prevista, con la conversione in legge del DL 51/2023 Decreto omnibus
- art. 4, commi da 3bis a 3quater, in favore dei risparmiatori/azionisti già indennizzati) con interessi
da ogni singolo accredito al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.]
Motivi della decisione
I.- L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da sembra trovare Controparte_1
conforto nella sentenza n. 225/2022 emessa dalla Corte Costituzionale:
[7.4.10.– Le questioni sollevate, concernenti l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, sono,
peraltro, inammissibili anche con riguardo alla lacunosa e contraddittoria prospettazione del
rimettente quanto al tipo di intervento richiesto onde porre rimedio alla dedotta illegittimità
costituzionale, non desumendosi in maniera univoca, né dal dispositivo, né dalla motivazione
dell'ordinanza di rimessione, se il giudice a quo invochi una generale ablazione di tutti i casi esclusi
dalla cessione, o, piuttosto, un intervento manipolativo-additivo che estenda la responsabilità della
cessionaria rispetto alle pretese risarcitorie o restitutorie degli acquirenti di azioni emesse dalle due
Banche venete.
Quale che sia l'intentio del Tribunale di Firenze, esso non ha comunque considerato, come già si è
detto, che l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare
direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami,
ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche
9 parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale
dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere
a), b) e c).
La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta , o, meglio, Controparte_1
della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa
dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di
legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del
programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione.
Nella specie, il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete
in liquidazione e , prodotto nel giudizio a quo, richiamava in premessa la Controparte_1
manifestazione di interesse di quest'ultima di cui alla lettera del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto
«di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a » e CP_2 Parte_2
condizionata alla sussistenza e alla permanenza di «alcuni presupposti essenziali», in ragione
dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite, secondo la logica di
convenienza economica che è propria del contratto.
Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017, come convertito, possono, pertanto, essere qualificate
come «norme-provvedimento»: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla
sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto
individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un
contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole
specifiche innovative nel sistema legislativo vigente.] (Corte Costituzionale sentenza 225/2022).
Non vi è pertanto una meccanica e massiva successione nei rapporti giuridici ma solo quella perimetrata dalle disposizioni negoziali del contratto di cessione che l'attrice, a fronte della eccepita carenza di legittimazione passiva, aveva l'onere di specificare.
II.- la sig.ra poneva in essere una pluralità di negozi giuridici aventi ad oggetto Parte_5
valori mobiliari , tutti però accomunati da una medesima finalità.
10 Il 22 luglio 2010 acquistava n. 300 azioni di;
la convenuta sembra aver allegato e Parte_3
provato di aver segnalato il possibile conflitto di interessi, oltre alla non adeguatezza della operazione che l'attrice intendeva comunque portare a compimento.
Il 10 gennaio 2013 veniva emesso l'ordine di acquisto di bond 5% 2013-17 che la Parte_2
segnalava come adeguato solo in riferimento a 23 obbligazioni convertibili per euro 1035,00, Pt_2
mentre per la restante parte dell'ordine di importo pari ad euro 3960,00 la evidenziava Pt_2
l'assenza di quotazione del titolo che non dissuadeva l'attrice dall'insistere nel perfezionamento della operazione.
L' attrice sembra aver posto in essere un piano progressivo di acquisto di azioni della Parte_2
gli atti giuridici compiuti avevano ad oggetto un unico titolo, l'azione ( essendo le obbligazioni convertibili titoli prodromici alla trasformazione nella partecipazione azionaria) col quale, secondo nozioni di comune esperienza note a tutte le persone di media cultura e, quindi, riconducibile nell'alveo dell'art. 115 comma 2 cpc (“Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”) si diviene soci di un ente collettivo dotato della struttura giuridica della società per azioni e, pertanto, imprenditori sia pure in forma collettiva e con il beneficio della responsabilità limitata al conferimento o al corrispettivo di acquisto delle azioni sul mercato secondario (cd capitale di rischio).
Qualsiasi persona di media cultura è a conoscenza che l'acquisto di una azione comporta ex se il rischio di perdita del valore nominale in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, essendo conseguenza del c.d. rischio di impresa.
Sul rischio di perdere il capitale investito nella propria attività si fonda storicamente la liceità dell'aspettativa di profitto che viene riconosciuta negli ordinamenti giuridici all'imprenditore, sin dalle prime teorizzazioni dottrinali elaborate da e , essendo il primo e CP_3 CP_4
la seconda “due facce della stessa medaglia”, ovverosia due aspetti di una realtà unica.
Non era pertanto necessaria alcuna opera di informazione da parte di intermediari finanziari per illustrare ciò che appartiene alle nozioni di comune esperienza che connotato la cultura del quisque
11 de populo.
In nessuna parte dei moduli di acquisto delle azioni sembrano essere presenti atti di assunzione di obbligazioni di garanzia da parte della collocatrice delle azioni relative alla conservazione o Pt_2
all'incremento del valore nominale dei titoli.
La non si obbligava verso il sottoscrittore a garantire il raggiungimento di determinati Pt_2
obbiettivi di crescita della sorte capitale e di redditività dell'investimento determinato dalla distribuzione di dividendi sugli utili accertandi.
La parte attrice non sembra peraltro avere allegato l'esistenza di un patto contrattuale che espressamente avesse tanto disposto.
Del pari in nessuna parte dei moduli di acquisto delle azioni sembrano presenti atti di assicurazione e/o garanzia sulla solvibilità dell'emittente o sulla capacità di poter restituire le somme investite in caso di recesso dell'azionista.
La parte attrice non sembra peraltro avere allegato l'esistenza di un patto contrattuale che espressamente avesse tanto disposto.
Essendo le azioni acquistate emesse da un unico soggetto giuridico, con il piano progressivo di acquisto l'attore ha in realtà posto in essere il programma di divenire socio della Parte_3
con una partecipazione sempre più massiccia e diretta ad acquisire un ruolo rilevante nella compagine.
Trattavasi così non di una scelta di investimento ma una decisione imprenditoriale che mai sarebbe potuta risultare scevra dai rischi che connotano indefettibilmente l'attività di impresa, sia essa svolta individualmente ai sensi dell' art. 2082 c.c. (“E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi”) sia essa svolta in forma collettiva attraverso lo strumento giuridico della società, di persone o, come nella vicenda sottoposta a giudizio, di capitali, che trova la sua matrice nell'art. 2247 del codice civile
(“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”) che nelle imprese di grandi dimensioni si proietta con lo strumento partecipativo-rappresentativo dell'azione individuata dall'art. 2346 del
12 codice civile (“La partecipazione sociale è rappresentata da azioni…).
Attraverso l'acquisto delle azioni l'attrice diveniva così imprenditrice del settore bancario in forma societaria-collettiva.
Negli atti di acquisto non sembrano presenti assunzioni di obbligazioni fideiussorie e di garanzia da parte della convenuta aventi ad oggetto la conservazione del valore nominale del titolo o Pt_2
addirittura il suo incremento nel tempo: trattasi di aspetti tipici dell'attività di impresa che talora si svolge con profitto più o meno accentuato, talora con perdite che possono anche essere integrali nel caso di decozione e fallimento dell'impresa, sia essa individuale o collettiva.
Il c.d rischio di impresa neppure sembra poter essere sussunto nel paradigma di un contratto assicurativo e, pertanto, indennizzabile da una compagnia esercente l'attività di assicurazione, diversamente dal cd rischio inadempimento riferito a specifici rapporti obbligatori.
Ugualmente mai avrebbe potuto la BA convenuta assicurare ex se la “buona riuscita” dell'impresa esercitata e, conseguenzialmente, l'aspettativa di redditività dei titoli che di quella attività di impresa riflettono l'andamento in termini di risultato di gestione.
Identiche considerazioni pertengono le aspettative di correttezza, professionalità ed accorta capacità imprenditoriale che l'azionista ripone negli amministratori che rappresentano i timonieri della navicella impresa, impegnati a tracciare la rotta a distanza dalle secche della stagnazione economica: spettava e spetta infatti all'assemblea degli azionisti, e quindi anche all'attrice eventualmente in patto di sindacato con altri azionisti con comunanza di intenti, dettare criteri stringenti per l'amministrazione della società al fine di orientare verso positivi risultati gestionali l'esercizio dell'attività di impresa e, di conseguenza, l'aspettativa di reddito riposta nei titoli che di quella attività sono rappresentativi, obbiettivi , questi, che l'attrice avrebbe potuto conseguire esercitando tutti i c.d. diritti di partecipazione che la legge dello Stato riconosce allo status di socio di società di capitali.
L'attore non sembra aver allegato e provato di aver esercitato con la dovuta diligenza, se del caso ricorrendo allo strumento della delega, i diritti di voto e partecipazione che la Legge riconosce ai soci delle società per azioni, ad iniziare dalle attività ispettive, informative e deliberative che culminano
13 nel voto espresso nell'assemblea generale annuale di approvazione del bilancio come illustrato dalla relazione dell'Amministratore Unico o del consiglio di amministrazione.
Non sembrano esistere Leggi o atti aventi forza ed efficacia di Legge che attribuiscano al soggetto collocatore di titoli azionari l'obbligazione di garanzia o assicurativa avente ad oggetto la sicura redditività del titolo rappresentativo della partecipazione all'attività di impresa esercitata in forma collettiva.
Non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale munite dei requisiti di cui all'art. 136 della
Costituzione che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittime una o più disposizioni normative del D.Lvo 58/1998 nella parte in cui non dispongono a carico dei soggetti collocatori di titoli azionari l'obbligo di garantire la redditività del titoli rappresentativi della partecipazione ad imprese societarie.
Insomma in punto di fatto gli acquisti dei titoli azionari sembrano essere frutto di una scelta consapevole da parte di una persona ben inserita nei circuiti finanziari ed in possesso dei cd
“fondamentali” della materia.
L'oscillazione di valore dei titoli azionari rappresenta una vicenda del tutto normale, connessa con l'andamento dei mercati che non sempre riconoscono nella quotazione corrente il valore effettivo della realtà economico-aziendale sottostante, proponendo sia titoli supervalutati, ovverosia cui attribuiscono un prezzo corrente eccedente le capacità imprenditoriali del complesso aziendale, sia titoli sottovalutati che non rispecchiano il potenziale di crescita ed anche di attuale redditività dell'azienda.
La decozione della impresa, di cui l'azione rappresenta la partecipazione circolante, è purtroppo una eventualità che occorre considerare e non può essere esclusa da alcun intermediario né tantomeno, come accennato, oggetto di impegno assicurativo e/o indennitario.
Che acquista l'azione o l'obbligazione convertibile in azione o il warrant sceglie deliberatamente di puntare al mare aperto abbandonando la navigazione a vista propria dei piani pluriennali di risparmio o di altre forme di investimento in prodotti finanziari cui meglio si attagliano le disposizioni del
T.U.I.F.
14 Le suesposte nozioni appartengono certamente alle conoscenze di chi, come l'attrice, ha dichiarato una conoscenza medio alta dei prodotti finanziari, e non necessitano di apposite istruzioni da parte dell'intermediario.
La situazione economico-patrimoniale della poteva essere verificata dall'attrice Parte_3
anche accedendo alla home page della società tramite internet ed esaminando i bilanci approvati con gli utili o le perdite accertate, il livello di indebitamento, il fatturato, l' indice EBITDA, il ROE, il risultato operativo netto, gli utili o le perdite accertate, l'utile per azione, gli eventuali dividendi deliberati o accantonati a riserva facoltativa, ed altri parametri ancora ben conosciuti da chi dichiari una conoscenza medio-alta del mondo finanziario.
La domanda giudiziale proposta rivela così la propria natura di recesso da rapporti in atto, e deve essere rigettata.
III.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'attrice ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di;
Parte_1
b) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite Parte_1
in favore di , liquidandole in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 07 dicembre 2025;
Il giudice dott. LB NO
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3