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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5829/2021 R.G., avente per oggetto:
“responsabilità extra-contrattuale”;
TRA
, via Turi D'Agostino n. 143, Aci Catena, Parte_1
c.f. in persona dell'amministratore pro tempore e P.IVA_1 Pt_2
, c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._1
Rosario Valore, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI
CONTRO
, c.f. , E c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Russo, C.F._3
giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONDOMINIO EUCALIPTO FIORITO, via Michelangelo ON n. 11/C,
Aci Catena, in persona dell'amministratore pro-tempore,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza del 20 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 20.04.2021 e 23.06.2021, il condominio
[...]
, di via Turi D'Agostino n. 143 di Aci Catena, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il condominio LI RI di via Michelangelo
ON n. 11/C Aci Catena, e al fine di sentirne Controparte_1 CP_2
dichiarare la responsabilità in solido ai sensi dell'art. 2043 c.c e 2055 c.c., in relazione ai danni cagionati, agli immobili di loro proprietà, da infiltrazioni di acqua provenienti da porzioni comuni del condominio e dalla proprietà esclusiva dei coniugi . Parte_3
Nello specifico, a dire degli attori, la responsabilità era da attribuirsi nei confronti del
LI per l'omessa manutenzione e potatura degli alberi da fusto mentre nei Parte_1
confronti dei coniugi per aver effettuato dei lavori non a regola d'arte sul Parte_3
tetto posto a copertura dell'edificio . CP_3
Indi, hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in euro 25.000,00, nonché la condanna dei convenuti al ripristino dell'originaria copertura dell'edificio condominiale e, in Parte_3
subordine, al pagamento per equivalente delle stesse.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata telematicamente il 19.11.2021, si sono costituiti i coniugi – , i quali, in via preliminare, hanno eccepito la nullità dell'atto di CP_1 CP_2
citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, e, nel merito, hanno dedotto l'infondatezza della pretesa ritenuta illogica e indimostrata. In via riconvenzionale hanno chiesto accertarsi che le infiltrazioni d'acqua occorse al loro immobile, a seguito delle forti alluvioni del 19-23 marzo 2021, erano da addebitarsi esclusivamente alla mancata manutenzione delle grondaie e dei pluviali del condomino attoreo, nonché condannare il al risarcimento del danno patrimoniale e non quantificato in € Parte_1
10.000,00, o nella misura maggiore o minore accertata in giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito il condominio LI RI di via Michelangelo ON n. 11/C Aci Catena. Istruita la causa mediante consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia del condominio LI RI di via
Michelangelo ON n. 11/C Aci Catena, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato.
Infatti, la costituzione del suindicato , avvenuta con comparsa depositata Parte_1
telematicamente il 30 giugno 2025 è tardiva e di essa non può tenersi conto, con la conseguenza che la sentenza è pronunciata nei confronti della parte contumace.
Difatti, la costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga col rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, può aver luogo in qualsiasi momento, ma solo fino a quando la causa non sia trattenuta per la decisione, come risulta dal combinato disposto degli artt. 166 e 293 c.p.c.
La costituzione in un momento successivo è preclusa e risponde a esigenze di coordinamento fra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992: La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 cod. proc. civ., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio).
Passando ora all'esame delle altre questioni, va rigettata in via preliminare, l'eccezione dei convenuti di nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e Parte_3
della causa petendi. Non vi è dubbio alcuno che tali elementi possono individuarsi pacificamente dalla lettura dell'atto introduttivo;
infatti, l'indicazione nell'atto di citazione degli elementi richiesti dall'art. 163, 3° co., nn. 3 e 4, ossia l'esposizione dei fatti (rapporti condominiale e danni da infiltrazioni subiti dagli immobili attorei) e degli elementi di diritto
(art. 2043 c.c. e art. 2051 c.c.) costituiscono elementi determinati della domanda.
Sempre in via preliminare va rilevata la tardività della modifica della domanda effettuata da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 nella parte contenente la richiesta di estensione del mandato al c.t.u. alla regolarità urbanistica e alla legislazione antisismica della costruzione dei coniugi (con l'originario atto di citazione Parte_3
la parte ha denunciato solo la sussistenza di infiltrazioni per le modalità di esecuzione dei lavori: “tale opera è stata realizzata in maniera non consona alle "regole dell'arte", dovuta
a difetti di posa in opera della guaina impermeabilizzante posta al di sotto della pavimentazione di suddetta terrazza”).
Infatti, a prescindere dalla questione relativa alla modifica della originaria domanda o all'aggiunta di una nuova domanda, comunque, innanzitutto la parte non ha proceduto ad una modifica della domanda chiedendo solo l'estensione del mandato da conferire al consulente tecnico di ufficio;
in ogni caso, anche a voler interpretare questa richiesta come una mera modifica dell'originaria domanda, riguardante la causa petendi, questa modifica doveva essere fatta tutt'al più con la memoria di cui all'art. 183, 6° co., n. 1 c.p.c., mentre nella specie l'asserita introduzione della modifica (sotto il profilo della causa petendi) è intervenuta tardivamente con la memoria di cui all'art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c., sempre nella formulazione applicabile ratione temporis.
Indi, questa richiesta risulta inammissibile perché tardiva,
Prima di passare al merito è necessario qualificare l'azione proposta dagli attori, i quali, con riferimento alle infiltrazioni lamentate, hanno chiesto, in relazione al Parte_1
convenuto, solo la condanna dello stesso, unitamente ai coniugi , al Parte_3
risarcimento dei danni subiti (quindi, non una condanna ad eliminare le cause) e, solo con riferimento ai coniugi anche l'eliminazione della struttura realizzata e il Parte_3
ripristino dell'originaria copertura dell'edificio condominiale o all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Detto ciò, e passando all'esame del merito, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, le cui conclusioni precise e puntuali vanno pienamente condivise, emerge innanzitutto la responsabilità del condominio convenuto LI RI per l'omessa manutenzione delle piante sporgenti a confine con il , provocando Parte_1
l'otturazione delle grondaie e conseguentemente i danni da infiltrazione lamentati dagli attori e dal convenuto in via riconvenzionale. Il c.t.u., ing. ha descritto i luoghi, e ha accertato i danni lamentanti dalle parti in Per_1
giudizio come di seguito “Dall'indagine attenta e minuziosa eseguita presso i luoghi rappresentati sia dagli immobili in capo a e e sia dalle aree Parte_3 Pt_2
condominiale, nonché presso le aree e luoghi al contorno, ed in funzione della documentazione in atti esistente, non vi è alcun dubbio che le problematiche pregresse lamentate dall'attore ed in via riconvenzionale dal convenuto siano da addebitare in via esclusiva all'intasamento della gronda e quindi l'occlusione dell'imbocco del pluviale di scarico in conseguenza all'accumulo di rami, foglie che cadono dai rami degli alberi posti su area del “LI” e che riversano le loro chiome con rami e foglie ben al Parte_1
di sopra della gronda e parte della copertura. A ciò si aggiunge, per come presente nelle foto facenti parte dei documenti di causa, che la posizione distesa dei rami e foglie degli alberi sulla gronda e copertura, crea le condizioni di trabocco dell'acqua all'interno dell'immobile ed edificio condominiale non potendo scorrere all'interno della grondaia. Infatti l'acqua, alzandosi di livello si riversa sulla copertura al di sotto delle tegole e strato impermeabilizzante e da qui al solaio di calpestio del sottotetto di proprietà
. …………. il sottoscritto ha avuto contezza mediante l'indagine diretta Parte_3
operata mediante DRONY in cui il sottoscritto ha potuto verificare che tale grondaia nonostante fosse stata pulita di recente, mostrava parecchia vegetazione accumulata tra cui rami, foglie ecc.. lungo il suo percorso sino a raccogliersi per la maggiore in corrispondenza del pluviale. Che la causa è solo dovuta a tale circostanza è testimoniato dal fatto che a grondaia pulita non si sono manifestate infiltrazioni d'acqua negli appartamenti nonostante le piogge”.(pagg. 26 e 27).
In definitiva, da detta relazione si può desumere che le infiltrazioni all'interno dell'edificio condominiale sono dovute all'otturazione della grondaia a causa di tutte le foglie e gli aghi degli alberi del convenuto, oltre che al difetto di manutenzione della Parte_1
grondaia da parte del proprietario (l'intervento di pulizia ha, infatti, eliminato Parte_1
l'inconveniente).
Quindi, innanzitutto, non vi è alcuna responsabilità dei coniugi per le Parte_3
infiltrazioni riscontrate, provocate in definitiva dall'otturazione della grondaia e dalla mancata manutenzione della stessa, che, poi, per come risultato in corso di causa è stata eseguita nonostante l'assenza dei proprietari, rendendo assolutamente infondato l'assunto del attoreo sull'impossibilità di eseguire gli interventi di manutenzione a causa Parte_1
dell'assenza dei proprietari.
Pertanto, la domanda attorea proposta dal condominio nei confronti dei Parte_1
coniugi , diretta ad ottenere la demolizione dell'opera perché causa di Parte_3
infiltrazione (cfr. quanto detto sopra sulla modifica della domanda con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. applicabile ratione temporis) deve essere rigettata.
Anche, la domanda meramente risarcitoria formulata dal attore verso l'altro Parte_1
condominio (nei confronti del quale, come detto sopra, non vi è alcuna domanda di condanna ad un facere al fine di eliminare le cause) deve essere rigettata perché alcun danno ha subito il dall'otturazione della grondaia (o comunque, non ha provato alcun danno come Parte_1
per esempio spese straordinarie per la pulizia;
la fattura prodotta di euro 200,00 non è idonea a dimostrare un intervento straordinario, in quanto non è dato sapere quando era stata fatta l'ultima manutenzione), e ciò in quanto le modifiche da apporre alla grondaia non possono essere addebitate al convenuto: la parte attrice può pretendere la manutenzione Parte_1
degli alberi e la recisione dei rami pendenti sopra il proprio tetto o, in presenza dei presupposti di legge, l'arretramento degli stessi, ma non può di certo pretendere la modifica delle caratteristiche della grondaia in funzione del fatto illecito di far sporgere i rami sul tetto del proprio edificio.
Fondata, appare, invece, la domanda formulata dal nei confronti del condominio Pt_2
convenuto LI RI, così come parimenti fondata è la domanda riconvenzionale formulata dai coniugi nei confronti del condominio . Parte_3 Parte_1
Come detto sopra, entrambi i condomini hanno provocato le infiltrazioni, l'uno, il
LI RI, per non aver potato gli alberi e per aver fatto in modo che i Parte_1
rami e le foglie degli stessi ricadessero nella copertura del limitrofo, e, l'altro, il Parte_1
, per non aver provveduto alla manutenzione della grondaia: si Parte_1 Parte_1
prospetta nel caso in esame la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo a una situazione di solidarietà impropria. La conseguenza della corresponsabilità in solido ex art. 2055 c.c., comporta che la domanda del danneggiato nei confronti di uno dei coobbligati in solido vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.
Indi, tenuto conto delle domande così come formulate dai condomini, il Condominio
LI RI dovrà riparare per intero i danni subiti dal e il Pt_2 Parte_1
dovrà risarcire per intero i danni subiti dai coniugi .
[...] Parte_3
Il consulente tecnico di ufficio ha indicato in modo preciso i lavori da eseguire all'interno dell'immobile del e il loro costo fissato in complessivi euro 6.500,00 alla data della Pt_2
redazione della relazione di consulenza tecnica di ufficio, ivi comprese le spese tecniche
(marzo 2024 e pag. 39 relazione c.t.u.).
Indi, il condominio LI RI va condannato al pagamento della complessiva somma di euro 6.500,00, già liquidata in moneta attuale comprensiva di rivalutazione, in quanto dal momento della liquidazione effettuata dal ctu (marzo 2024) il mercato in questione non ha subito alcuna rilevante modifica.
Nessun'altra voce di danno deve essere liquidata mancando qualsiasi prova di danno ai mobili e agli arredi dell'appartamento di Pt_2
Quanto ai danni subiti dall'appartamento dei coniugi , il consulente Parte_3
tecnico di ufficio ha indicato in modo preciso i lavori da eseguire all'interno dell'immobile del e il loro costo fissato in euro 10.300,00 alla data della redazione della relazione Pt_2
di consulenza tecnica di ufficio, ivi comprese le spese tecniche (marzo 2024 e pag. 39 relazione c.t.u.).
Indi, il va condannato al pagamento della complessiva somma Parte_1 Parte_1
di euro 10.300,00, già liquidata in moneta attuale comprensiva di rivalutazione, in quanto dal momento della liquidazione effettuata dal ctu (marzo 2024) il mercato in questione non ha subito alcuna rilevante modifica.
Su queste somme non sono dovuti gli interessi;
infatti, secondo oramai pacifico orientamento della Corte di Cassazione, “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. n.6351/2025).
Nella specie, non è stato provato nulla.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento “all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Quanto alle spese processuali, il condominio , soccombente, va Controparte_4
condannato al rimborso delle spese processuali del secondo i parametri di cui al Pt_2
D.M. 147/2022, valore della causa pari al quantum di risarcimento del decisum, importi medi per tutte le fasi del giudizio.
Va disposta la distrazione di dette spese nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Parimenti il , soccombente, va condannato al pagamento delle Parte_1
spese processuali dei coniugi , secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, Parte_3
valore della causa pari al decisum, importi medi per tutte le fasi del giudizio.
Vanno dichiarate irripetibili le spese anticipate dal per il Parte_1 Parte_1
giudizio nei confronti dell'altro condominio. Quanto alle spese di consulenza tecnica di ufficio, così come liquidate in atti, vanno poste, in solido, a carico del attore e del convenuto, e da ripartirsi nei Parte_1 Parte_1
rapporti interni in parti uguali.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.
5829/2021 R.G., dichiara la contumacia del condomino LI RI di Via Michelangelo ON
n. 11/C, Aci Catena;
condanna il condomino LI RI di via Michelangelo ON n. 11/C, Aci
Catena, in persona dell'amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'immobile dell'attore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della Parte_2
complessiva somma di euro 6.500,00, già liquidata in moneta attuale.
Condanna il condominio , via Turi D'Agostino n. 143, Aci Catena, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'immobile dei coniugi
, e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della complessiva somma di Parte_3
euro 10.300,00, già liquidata in moneta attuale.
Rigetta la domanda formulata dal condominio , Parte_4
Aci Catena, nei confronti del condominio via Michelangelo ON n. Controparte_4
11/C, Aci Catena.
Condanna il condominio LI RI via Michelangelo ON n. 11/C, Aci
Catena, in persona dell'amministratore pro tempore, al rimborso in favore di Parte_2
delle spese processuali, 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro
777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dispone la distrazione delle dette spese in favore del difensore.
Condanna il condominio via Turi D'Agostino n. 143, Aci Catena, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, al rimborso delle spese processuali in favore dei coniugi
, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 Parte_3 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa tra tutte le parti costituite le spese processuali.
Dichiara irripetibili le spese anticipate dal condominio attore nei confronti del condominio
LI RI di Via Michelangelo ON n. 11/C, Aci Catena.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti, in solido, a carico del condominio , via Turi D'Agostino n. 143, Aci Catena, e il Parte_1 Controparte_5
Michelangelo ON n. 11/C, Aci Catena, e da ripartirsi nei rapporti interni
[...]
in eguale misura.
Così deciso in Catania il 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5829/2021 R.G., avente per oggetto:
“responsabilità extra-contrattuale”;
TRA
, via Turi D'Agostino n. 143, Aci Catena, Parte_1
c.f. in persona dell'amministratore pro tempore e P.IVA_1 Pt_2
, c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._1
Rosario Valore, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI
CONTRO
, c.f. , E c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Russo, C.F._3
giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONDOMINIO EUCALIPTO FIORITO, via Michelangelo ON n. 11/C,
Aci Catena, in persona dell'amministratore pro-tempore,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza del 20 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 20.04.2021 e 23.06.2021, il condominio
[...]
, di via Turi D'Agostino n. 143 di Aci Catena, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il condominio LI RI di via Michelangelo
ON n. 11/C Aci Catena, e al fine di sentirne Controparte_1 CP_2
dichiarare la responsabilità in solido ai sensi dell'art. 2043 c.c e 2055 c.c., in relazione ai danni cagionati, agli immobili di loro proprietà, da infiltrazioni di acqua provenienti da porzioni comuni del condominio e dalla proprietà esclusiva dei coniugi . Parte_3
Nello specifico, a dire degli attori, la responsabilità era da attribuirsi nei confronti del
LI per l'omessa manutenzione e potatura degli alberi da fusto mentre nei Parte_1
confronti dei coniugi per aver effettuato dei lavori non a regola d'arte sul Parte_3
tetto posto a copertura dell'edificio . CP_3
Indi, hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in euro 25.000,00, nonché la condanna dei convenuti al ripristino dell'originaria copertura dell'edificio condominiale e, in Parte_3
subordine, al pagamento per equivalente delle stesse.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata telematicamente il 19.11.2021, si sono costituiti i coniugi – , i quali, in via preliminare, hanno eccepito la nullità dell'atto di CP_1 CP_2
citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, e, nel merito, hanno dedotto l'infondatezza della pretesa ritenuta illogica e indimostrata. In via riconvenzionale hanno chiesto accertarsi che le infiltrazioni d'acqua occorse al loro immobile, a seguito delle forti alluvioni del 19-23 marzo 2021, erano da addebitarsi esclusivamente alla mancata manutenzione delle grondaie e dei pluviali del condomino attoreo, nonché condannare il al risarcimento del danno patrimoniale e non quantificato in € Parte_1
10.000,00, o nella misura maggiore o minore accertata in giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito il condominio LI RI di via Michelangelo ON n. 11/C Aci Catena. Istruita la causa mediante consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia del condominio LI RI di via
Michelangelo ON n. 11/C Aci Catena, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato.
Infatti, la costituzione del suindicato , avvenuta con comparsa depositata Parte_1
telematicamente il 30 giugno 2025 è tardiva e di essa non può tenersi conto, con la conseguenza che la sentenza è pronunciata nei confronti della parte contumace.
Difatti, la costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga col rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, può aver luogo in qualsiasi momento, ma solo fino a quando la causa non sia trattenuta per la decisione, come risulta dal combinato disposto degli artt. 166 e 293 c.p.c.
La costituzione in un momento successivo è preclusa e risponde a esigenze di coordinamento fra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992: La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 cod. proc. civ., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio).
Passando ora all'esame delle altre questioni, va rigettata in via preliminare, l'eccezione dei convenuti di nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e Parte_3
della causa petendi. Non vi è dubbio alcuno che tali elementi possono individuarsi pacificamente dalla lettura dell'atto introduttivo;
infatti, l'indicazione nell'atto di citazione degli elementi richiesti dall'art. 163, 3° co., nn. 3 e 4, ossia l'esposizione dei fatti (rapporti condominiale e danni da infiltrazioni subiti dagli immobili attorei) e degli elementi di diritto
(art. 2043 c.c. e art. 2051 c.c.) costituiscono elementi determinati della domanda.
Sempre in via preliminare va rilevata la tardività della modifica della domanda effettuata da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 nella parte contenente la richiesta di estensione del mandato al c.t.u. alla regolarità urbanistica e alla legislazione antisismica della costruzione dei coniugi (con l'originario atto di citazione Parte_3
la parte ha denunciato solo la sussistenza di infiltrazioni per le modalità di esecuzione dei lavori: “tale opera è stata realizzata in maniera non consona alle "regole dell'arte", dovuta
a difetti di posa in opera della guaina impermeabilizzante posta al di sotto della pavimentazione di suddetta terrazza”).
Infatti, a prescindere dalla questione relativa alla modifica della originaria domanda o all'aggiunta di una nuova domanda, comunque, innanzitutto la parte non ha proceduto ad una modifica della domanda chiedendo solo l'estensione del mandato da conferire al consulente tecnico di ufficio;
in ogni caso, anche a voler interpretare questa richiesta come una mera modifica dell'originaria domanda, riguardante la causa petendi, questa modifica doveva essere fatta tutt'al più con la memoria di cui all'art. 183, 6° co., n. 1 c.p.c., mentre nella specie l'asserita introduzione della modifica (sotto il profilo della causa petendi) è intervenuta tardivamente con la memoria di cui all'art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c., sempre nella formulazione applicabile ratione temporis.
Indi, questa richiesta risulta inammissibile perché tardiva,
Prima di passare al merito è necessario qualificare l'azione proposta dagli attori, i quali, con riferimento alle infiltrazioni lamentate, hanno chiesto, in relazione al Parte_1
convenuto, solo la condanna dello stesso, unitamente ai coniugi , al Parte_3
risarcimento dei danni subiti (quindi, non una condanna ad eliminare le cause) e, solo con riferimento ai coniugi anche l'eliminazione della struttura realizzata e il Parte_3
ripristino dell'originaria copertura dell'edificio condominiale o all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Detto ciò, e passando all'esame del merito, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, le cui conclusioni precise e puntuali vanno pienamente condivise, emerge innanzitutto la responsabilità del condominio convenuto LI RI per l'omessa manutenzione delle piante sporgenti a confine con il , provocando Parte_1
l'otturazione delle grondaie e conseguentemente i danni da infiltrazione lamentati dagli attori e dal convenuto in via riconvenzionale. Il c.t.u., ing. ha descritto i luoghi, e ha accertato i danni lamentanti dalle parti in Per_1
giudizio come di seguito “Dall'indagine attenta e minuziosa eseguita presso i luoghi rappresentati sia dagli immobili in capo a e e sia dalle aree Parte_3 Pt_2
condominiale, nonché presso le aree e luoghi al contorno, ed in funzione della documentazione in atti esistente, non vi è alcun dubbio che le problematiche pregresse lamentate dall'attore ed in via riconvenzionale dal convenuto siano da addebitare in via esclusiva all'intasamento della gronda e quindi l'occlusione dell'imbocco del pluviale di scarico in conseguenza all'accumulo di rami, foglie che cadono dai rami degli alberi posti su area del “LI” e che riversano le loro chiome con rami e foglie ben al Parte_1
di sopra della gronda e parte della copertura. A ciò si aggiunge, per come presente nelle foto facenti parte dei documenti di causa, che la posizione distesa dei rami e foglie degli alberi sulla gronda e copertura, crea le condizioni di trabocco dell'acqua all'interno dell'immobile ed edificio condominiale non potendo scorrere all'interno della grondaia. Infatti l'acqua, alzandosi di livello si riversa sulla copertura al di sotto delle tegole e strato impermeabilizzante e da qui al solaio di calpestio del sottotetto di proprietà
. …………. il sottoscritto ha avuto contezza mediante l'indagine diretta Parte_3
operata mediante DRONY in cui il sottoscritto ha potuto verificare che tale grondaia nonostante fosse stata pulita di recente, mostrava parecchia vegetazione accumulata tra cui rami, foglie ecc.. lungo il suo percorso sino a raccogliersi per la maggiore in corrispondenza del pluviale. Che la causa è solo dovuta a tale circostanza è testimoniato dal fatto che a grondaia pulita non si sono manifestate infiltrazioni d'acqua negli appartamenti nonostante le piogge”.(pagg. 26 e 27).
In definitiva, da detta relazione si può desumere che le infiltrazioni all'interno dell'edificio condominiale sono dovute all'otturazione della grondaia a causa di tutte le foglie e gli aghi degli alberi del convenuto, oltre che al difetto di manutenzione della Parte_1
grondaia da parte del proprietario (l'intervento di pulizia ha, infatti, eliminato Parte_1
l'inconveniente).
Quindi, innanzitutto, non vi è alcuna responsabilità dei coniugi per le Parte_3
infiltrazioni riscontrate, provocate in definitiva dall'otturazione della grondaia e dalla mancata manutenzione della stessa, che, poi, per come risultato in corso di causa è stata eseguita nonostante l'assenza dei proprietari, rendendo assolutamente infondato l'assunto del attoreo sull'impossibilità di eseguire gli interventi di manutenzione a causa Parte_1
dell'assenza dei proprietari.
Pertanto, la domanda attorea proposta dal condominio nei confronti dei Parte_1
coniugi , diretta ad ottenere la demolizione dell'opera perché causa di Parte_3
infiltrazione (cfr. quanto detto sopra sulla modifica della domanda con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. applicabile ratione temporis) deve essere rigettata.
Anche, la domanda meramente risarcitoria formulata dal attore verso l'altro Parte_1
condominio (nei confronti del quale, come detto sopra, non vi è alcuna domanda di condanna ad un facere al fine di eliminare le cause) deve essere rigettata perché alcun danno ha subito il dall'otturazione della grondaia (o comunque, non ha provato alcun danno come Parte_1
per esempio spese straordinarie per la pulizia;
la fattura prodotta di euro 200,00 non è idonea a dimostrare un intervento straordinario, in quanto non è dato sapere quando era stata fatta l'ultima manutenzione), e ciò in quanto le modifiche da apporre alla grondaia non possono essere addebitate al convenuto: la parte attrice può pretendere la manutenzione Parte_1
degli alberi e la recisione dei rami pendenti sopra il proprio tetto o, in presenza dei presupposti di legge, l'arretramento degli stessi, ma non può di certo pretendere la modifica delle caratteristiche della grondaia in funzione del fatto illecito di far sporgere i rami sul tetto del proprio edificio.
Fondata, appare, invece, la domanda formulata dal nei confronti del condominio Pt_2
convenuto LI RI, così come parimenti fondata è la domanda riconvenzionale formulata dai coniugi nei confronti del condominio . Parte_3 Parte_1
Come detto sopra, entrambi i condomini hanno provocato le infiltrazioni, l'uno, il
LI RI, per non aver potato gli alberi e per aver fatto in modo che i Parte_1
rami e le foglie degli stessi ricadessero nella copertura del limitrofo, e, l'altro, il Parte_1
, per non aver provveduto alla manutenzione della grondaia: si Parte_1 Parte_1
prospetta nel caso in esame la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo a una situazione di solidarietà impropria. La conseguenza della corresponsabilità in solido ex art. 2055 c.c., comporta che la domanda del danneggiato nei confronti di uno dei coobbligati in solido vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.
Indi, tenuto conto delle domande così come formulate dai condomini, il Condominio
LI RI dovrà riparare per intero i danni subiti dal e il Pt_2 Parte_1
dovrà risarcire per intero i danni subiti dai coniugi .
[...] Parte_3
Il consulente tecnico di ufficio ha indicato in modo preciso i lavori da eseguire all'interno dell'immobile del e il loro costo fissato in complessivi euro 6.500,00 alla data della Pt_2
redazione della relazione di consulenza tecnica di ufficio, ivi comprese le spese tecniche
(marzo 2024 e pag. 39 relazione c.t.u.).
Indi, il condominio LI RI va condannato al pagamento della complessiva somma di euro 6.500,00, già liquidata in moneta attuale comprensiva di rivalutazione, in quanto dal momento della liquidazione effettuata dal ctu (marzo 2024) il mercato in questione non ha subito alcuna rilevante modifica.
Nessun'altra voce di danno deve essere liquidata mancando qualsiasi prova di danno ai mobili e agli arredi dell'appartamento di Pt_2
Quanto ai danni subiti dall'appartamento dei coniugi , il consulente Parte_3
tecnico di ufficio ha indicato in modo preciso i lavori da eseguire all'interno dell'immobile del e il loro costo fissato in euro 10.300,00 alla data della redazione della relazione Pt_2
di consulenza tecnica di ufficio, ivi comprese le spese tecniche (marzo 2024 e pag. 39 relazione c.t.u.).
Indi, il va condannato al pagamento della complessiva somma Parte_1 Parte_1
di euro 10.300,00, già liquidata in moneta attuale comprensiva di rivalutazione, in quanto dal momento della liquidazione effettuata dal ctu (marzo 2024) il mercato in questione non ha subito alcuna rilevante modifica.
Su queste somme non sono dovuti gli interessi;
infatti, secondo oramai pacifico orientamento della Corte di Cassazione, “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. n.6351/2025).
Nella specie, non è stato provato nulla.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento “all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Quanto alle spese processuali, il condominio , soccombente, va Controparte_4
condannato al rimborso delle spese processuali del secondo i parametri di cui al Pt_2
D.M. 147/2022, valore della causa pari al quantum di risarcimento del decisum, importi medi per tutte le fasi del giudizio.
Va disposta la distrazione di dette spese nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Parimenti il , soccombente, va condannato al pagamento delle Parte_1
spese processuali dei coniugi , secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, Parte_3
valore della causa pari al decisum, importi medi per tutte le fasi del giudizio.
Vanno dichiarate irripetibili le spese anticipate dal per il Parte_1 Parte_1
giudizio nei confronti dell'altro condominio. Quanto alle spese di consulenza tecnica di ufficio, così come liquidate in atti, vanno poste, in solido, a carico del attore e del convenuto, e da ripartirsi nei Parte_1 Parte_1
rapporti interni in parti uguali.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.
5829/2021 R.G., dichiara la contumacia del condomino LI RI di Via Michelangelo ON
n. 11/C, Aci Catena;
condanna il condomino LI RI di via Michelangelo ON n. 11/C, Aci
Catena, in persona dell'amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'immobile dell'attore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della Parte_2
complessiva somma di euro 6.500,00, già liquidata in moneta attuale.
Condanna il condominio , via Turi D'Agostino n. 143, Aci Catena, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'immobile dei coniugi
, e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della complessiva somma di Parte_3
euro 10.300,00, già liquidata in moneta attuale.
Rigetta la domanda formulata dal condominio , Parte_4
Aci Catena, nei confronti del condominio via Michelangelo ON n. Controparte_4
11/C, Aci Catena.
Condanna il condominio LI RI via Michelangelo ON n. 11/C, Aci
Catena, in persona dell'amministratore pro tempore, al rimborso in favore di Parte_2
delle spese processuali, 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro
777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dispone la distrazione delle dette spese in favore del difensore.
Condanna il condominio via Turi D'Agostino n. 143, Aci Catena, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, al rimborso delle spese processuali in favore dei coniugi
, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 Parte_3 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa tra tutte le parti costituite le spese processuali.
Dichiara irripetibili le spese anticipate dal condominio attore nei confronti del condominio
LI RI di Via Michelangelo ON n. 11/C, Aci Catena.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti, in solido, a carico del condominio , via Turi D'Agostino n. 143, Aci Catena, e il Parte_1 Controparte_5
Michelangelo ON n. 11/C, Aci Catena, e da ripartirsi nei rapporti interni
[...]
in eguale misura.
Così deciso in Catania il 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)