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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 464 del ruolo generale dell'anno 2023 tra:
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Corda e Marilena Pani, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata in Jerzu, nella Via Vittorio Emanuele n. 170, presso il di lui studio;
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Colombo, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano nella via Leone Tolstoj, n.1;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da condizioni consensualmente stabilite dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza del 29.02.2024, a seguito di ricorso cumulativo per separazione e divorzio, così come confermate all'udienza dell'11.03.2025 tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Emerge dagli atti che: le parti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 5.09.2015, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte II, Serie A, anno 2015 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni;
dall'unione nascevano (il 29.09.2016) e (il 25.06.2020). Per_1 Per_2
Con ricorso cumulativo per separazione e divorzio del 2.11.2023 chiedevano al Tribunale di Lanusei che, sussistendo i presupposti di legge e trascorsi i termini di cui all'art. 473-bis.49 e della L. 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b), venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili tra le parti alle medesime condizioni della sentenza di separazione, così come confermate all'udienza tenutasi con trattazione scritta dell'11.03.2025, del seguente tenore:
1. i figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori con il criterio Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in
Girasole, nella via Torino, 48, regolamentando il diritto di visita del padre alle seguenti modalità alternate: settimane 1 e 3: il padre potrà stare con i bambini il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, ovvero della 16:30 fino alle ore 19:30; il venerdì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 16:30, pernottamento incluso, fino alla domenica alle ore 14:30, con l'impegno di riportarli presso
l'abitazione della madre;
settimane 2 e 4: il padre potrà stare con i bambini il lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola, ovvero della 16:30 fino alle ore 19:30; il venerdì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 16:30, pernottamento incluso, fino al sabato, alle ore 19:30, con l'impegno di riportarli presso l'abitazione della madre.
Periodi di vacanza:
Natale: in via alternata di anno in anno con la madre, nel periodo compreso tra il 24 dicembre mattina e il 31 dicembre mattina o nel periodo compreso tra il 31 dicembre pomeriggio e il 6 gennaio pomeriggio. Laddove il genitore, nel periodo di propria competenza, trascorresse le vacanze nella propria abitazione, all'altro verrà garantito di poter trascorrere, con i figli, almeno un pomeriggio, escluse le giornate del 24/25 e del 31/1;
Pasqua: ad anni alterni con la madre. Se i bambini trascorreranno il Natale con un genitore, all'altro dovranno essere garantite le festività pasquali. Il tutto sempre secondo il criterio dell'alternanza; carnevale: anni alterni con la madre;
pagina 2 di 4 altre festività: (es. 25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, Ognissanti, Immacolata Concezione ecc.), in via alternata con la madre;
periodo estivo: durante l'interruzione scolastica, due settimane consecutive con ciascun genitore.
Laddove il genitore, nel periodo di propria competenza, trascorresse le vacanze nel luogo di residenza dei bambini e dunque non dovesse partire, all'altro verrà garantito di poter trascorrere con i figli due pomeriggi/sera (o una giornata intera).
Durante i periodi di propria competenza il sig. potrà portare i figli a far visita ai nonni e CP_1
parenti paterni.
I genitori concorderanno, di volta in volta, le migliori modalità di organizzazione della festa di compleanno dei bambini, avendo cura di fargli consumare almeno un pasto con ciascun genitore laddove non sia possibile organizzare la festa di compleanno assieme;
Il compleanno dei genitori verrà trascorso con i figli, salvo differenti accordi;
2. Verrà posto a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
non inferiore ad Euro 400,00 (Euro 200,00 a bambino), da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
3. I genitori ripartiranno -nella misura del 50% ciascuno- le spese straordinarie per come previste dal protocollo del CNF del 2017 allegato, ad eccezione delle spese per la mensa scolastica, che verranno ripartite in ragione della metà;
4. A ciascun genitore dovrà essere garantito almeno un contatto giornaliero, possibilmente tramite videochiamata, con i propri figli, durante il loro periodo di permanenza con l'altro.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
Con sentenza 199/2024 pubblicata il 25.06.2024 (RG 464/2023) è stata dichiarata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
L'udienza presidenziale si era tenuta il 29.02.2024 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
pagina 3 di 4 Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , Parte_1 Controparte_1
come sopra identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 5.09.2015, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte II, Serie A, anno 2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 464 del ruolo generale dell'anno 2023 tra:
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Corda e Marilena Pani, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata in Jerzu, nella Via Vittorio Emanuele n. 170, presso il di lui studio;
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Colombo, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano nella via Leone Tolstoj, n.1;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da condizioni consensualmente stabilite dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza del 29.02.2024, a seguito di ricorso cumulativo per separazione e divorzio, così come confermate all'udienza dell'11.03.2025 tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Emerge dagli atti che: le parti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 5.09.2015, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte II, Serie A, anno 2015 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni;
dall'unione nascevano (il 29.09.2016) e (il 25.06.2020). Per_1 Per_2
Con ricorso cumulativo per separazione e divorzio del 2.11.2023 chiedevano al Tribunale di Lanusei che, sussistendo i presupposti di legge e trascorsi i termini di cui all'art. 473-bis.49 e della L. 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b), venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili tra le parti alle medesime condizioni della sentenza di separazione, così come confermate all'udienza tenutasi con trattazione scritta dell'11.03.2025, del seguente tenore:
1. i figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori con il criterio Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in
Girasole, nella via Torino, 48, regolamentando il diritto di visita del padre alle seguenti modalità alternate: settimane 1 e 3: il padre potrà stare con i bambini il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, ovvero della 16:30 fino alle ore 19:30; il venerdì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 16:30, pernottamento incluso, fino alla domenica alle ore 14:30, con l'impegno di riportarli presso
l'abitazione della madre;
settimane 2 e 4: il padre potrà stare con i bambini il lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola, ovvero della 16:30 fino alle ore 19:30; il venerdì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 16:30, pernottamento incluso, fino al sabato, alle ore 19:30, con l'impegno di riportarli presso l'abitazione della madre.
Periodi di vacanza:
Natale: in via alternata di anno in anno con la madre, nel periodo compreso tra il 24 dicembre mattina e il 31 dicembre mattina o nel periodo compreso tra il 31 dicembre pomeriggio e il 6 gennaio pomeriggio. Laddove il genitore, nel periodo di propria competenza, trascorresse le vacanze nella propria abitazione, all'altro verrà garantito di poter trascorrere, con i figli, almeno un pomeriggio, escluse le giornate del 24/25 e del 31/1;
Pasqua: ad anni alterni con la madre. Se i bambini trascorreranno il Natale con un genitore, all'altro dovranno essere garantite le festività pasquali. Il tutto sempre secondo il criterio dell'alternanza; carnevale: anni alterni con la madre;
pagina 2 di 4 altre festività: (es. 25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, Ognissanti, Immacolata Concezione ecc.), in via alternata con la madre;
periodo estivo: durante l'interruzione scolastica, due settimane consecutive con ciascun genitore.
Laddove il genitore, nel periodo di propria competenza, trascorresse le vacanze nel luogo di residenza dei bambini e dunque non dovesse partire, all'altro verrà garantito di poter trascorrere con i figli due pomeriggi/sera (o una giornata intera).
Durante i periodi di propria competenza il sig. potrà portare i figli a far visita ai nonni e CP_1
parenti paterni.
I genitori concorderanno, di volta in volta, le migliori modalità di organizzazione della festa di compleanno dei bambini, avendo cura di fargli consumare almeno un pasto con ciascun genitore laddove non sia possibile organizzare la festa di compleanno assieme;
Il compleanno dei genitori verrà trascorso con i figli, salvo differenti accordi;
2. Verrà posto a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
non inferiore ad Euro 400,00 (Euro 200,00 a bambino), da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
3. I genitori ripartiranno -nella misura del 50% ciascuno- le spese straordinarie per come previste dal protocollo del CNF del 2017 allegato, ad eccezione delle spese per la mensa scolastica, che verranno ripartite in ragione della metà;
4. A ciascun genitore dovrà essere garantito almeno un contatto giornaliero, possibilmente tramite videochiamata, con i propri figli, durante il loro periodo di permanenza con l'altro.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
Con sentenza 199/2024 pubblicata il 25.06.2024 (RG 464/2023) è stata dichiarata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
L'udienza presidenziale si era tenuta il 29.02.2024 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
pagina 3 di 4 Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , Parte_1 Controparte_1
come sopra identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 5.09.2015, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte II, Serie A, anno 2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 4 di 4