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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/11/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720 /2025
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 720 /2025 tra
Parte_1 ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi, 13.11.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa per tutti i ricorrente l'avv. BILLE' SANTINA;
nessuno per il costituito. CP_1 Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, rappresentando che in base alla documentazione prodotta tutti i ricorrenti sono attualmente interni al sistema scolastico. Insiste nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 720/2025 di R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, e con il patrocinio dell'Avv. BILLE' SANTINA Parte_8 Parte_9 Parte_10
e domicilio eletto in Via CARLO PRINA n. 22, MONZA. C.F._1
-ricorrente-
contro
), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_2 di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e dalla dott.ssa DE DONATO
FABIANA, con domicilio eletto in VIA GRIGNA, 13 MONZA.
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/03/2025 e regolarmente notificato: , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e esponevano quanto segue: “i ricorrenti e le ricorrenti sono tutti Pt_9 Parte_10 Cont docenti di scuola dell'infanzia, primaria o secondaria, assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di almeno 180 giorni e prevalentemente con nomine annuali al 30.06 ed al 31.08, con riferimento agli aa.ss. dal 2018/2019 al pagina 2 di 9 2023/2024. In particolare, i ricorrenti hanno rispettivamente prestato servizio in ragione dei seguenti:”
• La sig.ra ha lavorato per l'a. s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 Parte_1 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “GABRIO PIOLA” di Giussano;
per l'a. s. 2023/2024 dal 15/09/2023 al 30/06/2024 per n. 12,5 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Besana in Brianza;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2020/2021 dal 20/10/2020 al Parte_2 30/06/2021 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “MARGHERITA HACK” di Nova Milanese;
per l'anno 2021/2022 dal 04/10/2021 al 30/06/2022 con orario settimanale a tempo pieno presso La Scuola Primaria “VIA MAZZINI” di Nova Milanese;
per l'anno 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 con orario settimanale a tempo pieno presso l'Istituto Comprensivo “MARTIN LUTHER KING” di Muggiò.
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2021/2022 dal 29/09/2021 al Parte_3
30/06/2022 per n. 24 ore settimanali di lezione presso la Scuola Elementare “A. MANZONI” di Lesmo;
per l'anno 2022/2023 dal 25/11/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore di servizio settimanali presso I.C. “A. VOLTA” di Lazzate;
per l'anno 2023/2024 ha lavorato dal 25/09/2023 al 30/06/2024 per n. 18 ore settimanali di servizio presso I.C. “CESARE BATTISTI” di Cogliate;
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 Parte_4 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Professionale “OLIVETTI” di Monza;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2021/2022 dal 06/10/2021 al 30/06/2022 Parte_5 per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. HACK” di Nova milanese;
per l'anno 2022/2023 dal 30/09/2022 al 30/06/2023 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. HACK” di Nova milanese;
per l'anno 2023/2024 dal 15/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. HACK” di Nova milanese;
per l'anno 2024/2025 dal 04/10/2024 al 30/06/2025 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. HACK” di Nova milanese;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2023/2024 dal 15/09/2023 al Parte_6
30/06/2024 per n. 12,5 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Besana in Brianza;
• Il sig. ha lavorato per l'a. s. 2020/2021 dal 17/09/2020 al 30/06/2021 per Parte_7 n. 8 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Superiore “CASTIGLIONE” di Limbiate;
per l'anno 2021/2022 dal 06/10/2021 al 31/08/2022 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Superiore “VITTORIO BACHELET” di Oggiono;
per l'anno 2022/20023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per n. 10 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Superiore “PARINI” di Seregno;
per l'anno 2023/2024 dal 12/09/2023 al 30/06/2024 per n. 8 ore settimanali do lezione l'Istituto Superiore “CASTIGLIONE” di Limbiate;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2024/2025 dal 30/10/2024 al 30/06/2025 Parte_8 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROMAGNOSI” di Carate Brianza;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 Parte_9 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Professionale “MILANI” di Meda;
• Il sig. ha lavorato per l'anno scolastico 2021/2022 dal 27/09/2021 al Parte_10
08/06/2022 per n. 24 ore settimanali di lezione preso l'Istituto Comprensivo “CASTENOVO”; per l'anno 2022/2023 dal 21/10/2022 al 30/06/2023 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “CASTENOVO”; per l'anno 2023/2024 dal 20/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “CASTENOVO”; per l'anno 2024/2025 dal 30/09/2024 al 30/06/2025 per n. 24 ore settimanali di lezione preso l'Istituto Comprensivo
“CASTENOVO”; pagina 3 di 9 I ricorrenti hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.000,00 per la sig.ra 1.500,00 per la sig.ra ; 1.500,00 per il sig. 500,00 per il Pt_1 Pt_2 Parte_3 sig. 2.000,00 per la sig.ra 500,00 per la sig.ra ; 2.000,00 Parte_4 Pt_5 Parte_6 per il sig. ; 500,00 per la sig.ra ; 500,00 per la sig.ra ; 2.000,00 per il Pt_7 Pt_8 Pt_9 sig. , quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle Pt_10 spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva, con la Controparte_1 quale chiedeva il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei confronti dei singoli ricorrenti. La pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura pagina 4 di 9 nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come il ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma pagina 5 di 9 informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la carta docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e dell'anno scolastico (31 agosto). Considerato, inoltre, che alcuni ricorrenti risultano attualmente inseriti nel sistema scolastico mediante contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto 2026, e che altri sono stati già immessi in ruolo, si ritiene che agli stessi competa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica, per un valore corrispondente a quello perduto, trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione, e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla Carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni CP_1 di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al personale CP_1 docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Data la pluralità dei ricorrenti e la peculiarità di talune posizioni, anche rispetto alle eccezioni formulate da parte resistente, si rende opportuno procedere alla disamina ripartita di ciascuno: Quanto alla ricorrente , attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di Parte_1 un contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. pagina 6 di 9 Quanto alla ricorrente attualmente inserita nel sistema scolastico in Parte_2 forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto al ricorrente attualmente inserito nel sistema scolastico in virtù Parte_3 di contratto a tempo determinato fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto al ricorrente attualmente interna al sistema scolastico in virtù di Parte_5 contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente interna al sistema scolastico in virtù di contratto Parte_6 di lavoro a tempo determinato quale collaboratore scolastico fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate: 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente interno al sistema scolastico in virtù di contratto di Parte_7 lavoro a tempo determinato fino al 05/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente interna al sistema scolastico in virtù di contratto di Parte_8 lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate: 2024/2025. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente interna al sistema scolastico in virtù di contratto a tempo Parte_9 determinato fino al 31.8.2026, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio l' annualità dalla medesima indicate: 2024/2025. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
pagina 7 di 9 Quanto a attualmente interno al sistema scolastico in virtù di contratto di lavoro Parte_10 a tempo determinato fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
In linea generale, con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, deve ritenersi, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni CP_1 di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al personale CP_1 docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo con determinazione parametrata secondo il valore più elevato delle domande, e incremento nella misura del 10% rispetto alla posizione di ciascun altro ricorrente. Ai sensi dell'art.93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_1 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme: a euro Parte_1
1.000,00; a euro 1.500,00; a euro 1.500,00; a Parte_2 Parte_11
euro 500,00; a euro 2.000,00; a Parte_4 Parte_5 Parte_6 euro 500,00; a euro 2.000,00; a euro 500,000; Parte_7 Parte_8 [...]
euro 500,00; euro 2.000,00 Pt_9 Parte_10 2.- condanna Il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 1957,00 per compensi, oltre C.U. se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 13/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 720 /2025 tra
Parte_1 ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi, 13.11.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa per tutti i ricorrente l'avv. BILLE' SANTINA;
nessuno per il costituito. CP_1 Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, rappresentando che in base alla documentazione prodotta tutti i ricorrenti sono attualmente interni al sistema scolastico. Insiste nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 720/2025 di R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, e con il patrocinio dell'Avv. BILLE' SANTINA Parte_8 Parte_9 Parte_10
e domicilio eletto in Via CARLO PRINA n. 22, MONZA. C.F._1
-ricorrente-
contro
), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_2 di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e dalla dott.ssa DE DONATO
FABIANA, con domicilio eletto in VIA GRIGNA, 13 MONZA.
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/03/2025 e regolarmente notificato: , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e esponevano quanto segue: “i ricorrenti e le ricorrenti sono tutti Pt_9 Parte_10 Cont docenti di scuola dell'infanzia, primaria o secondaria, assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di almeno 180 giorni e prevalentemente con nomine annuali al 30.06 ed al 31.08, con riferimento agli aa.ss. dal 2018/2019 al pagina 2 di 9 2023/2024. In particolare, i ricorrenti hanno rispettivamente prestato servizio in ragione dei seguenti:”
• La sig.ra ha lavorato per l'a. s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 Parte_1 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “GABRIO PIOLA” di Giussano;
per l'a. s. 2023/2024 dal 15/09/2023 al 30/06/2024 per n. 12,5 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Besana in Brianza;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2020/2021 dal 20/10/2020 al Parte_2 30/06/2021 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “MARGHERITA HACK” di Nova Milanese;
per l'anno 2021/2022 dal 04/10/2021 al 30/06/2022 con orario settimanale a tempo pieno presso La Scuola Primaria “VIA MAZZINI” di Nova Milanese;
per l'anno 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 con orario settimanale a tempo pieno presso l'Istituto Comprensivo “MARTIN LUTHER KING” di Muggiò.
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2021/2022 dal 29/09/2021 al Parte_3
30/06/2022 per n. 24 ore settimanali di lezione presso la Scuola Elementare “A. MANZONI” di Lesmo;
per l'anno 2022/2023 dal 25/11/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore di servizio settimanali presso I.C. “A. VOLTA” di Lazzate;
per l'anno 2023/2024 ha lavorato dal 25/09/2023 al 30/06/2024 per n. 18 ore settimanali di servizio presso I.C. “CESARE BATTISTI” di Cogliate;
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 Parte_4 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Professionale “OLIVETTI” di Monza;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2021/2022 dal 06/10/2021 al 30/06/2022 Parte_5 per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. HACK” di Nova milanese;
per l'anno 2022/2023 dal 30/09/2022 al 30/06/2023 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. HACK” di Nova milanese;
per l'anno 2023/2024 dal 15/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. HACK” di Nova milanese;
per l'anno 2024/2025 dal 04/10/2024 al 30/06/2025 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. HACK” di Nova milanese;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2023/2024 dal 15/09/2023 al Parte_6
30/06/2024 per n. 12,5 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Besana in Brianza;
• Il sig. ha lavorato per l'a. s. 2020/2021 dal 17/09/2020 al 30/06/2021 per Parte_7 n. 8 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Superiore “CASTIGLIONE” di Limbiate;
per l'anno 2021/2022 dal 06/10/2021 al 31/08/2022 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Superiore “VITTORIO BACHELET” di Oggiono;
per l'anno 2022/20023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per n. 10 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Superiore “PARINI” di Seregno;
per l'anno 2023/2024 dal 12/09/2023 al 30/06/2024 per n. 8 ore settimanali do lezione l'Istituto Superiore “CASTIGLIONE” di Limbiate;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2024/2025 dal 30/10/2024 al 30/06/2025 Parte_8 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROMAGNOSI” di Carate Brianza;
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 Parte_9 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Professionale “MILANI” di Meda;
• Il sig. ha lavorato per l'anno scolastico 2021/2022 dal 27/09/2021 al Parte_10
08/06/2022 per n. 24 ore settimanali di lezione preso l'Istituto Comprensivo “CASTENOVO”; per l'anno 2022/2023 dal 21/10/2022 al 30/06/2023 per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “CASTENOVO”; per l'anno 2023/2024 dal 20/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “CASTENOVO”; per l'anno 2024/2025 dal 30/09/2024 al 30/06/2025 per n. 24 ore settimanali di lezione preso l'Istituto Comprensivo
“CASTENOVO”; pagina 3 di 9 I ricorrenti hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.000,00 per la sig.ra 1.500,00 per la sig.ra ; 1.500,00 per il sig. 500,00 per il Pt_1 Pt_2 Parte_3 sig. 2.000,00 per la sig.ra 500,00 per la sig.ra ; 2.000,00 Parte_4 Pt_5 Parte_6 per il sig. ; 500,00 per la sig.ra ; 500,00 per la sig.ra ; 2.000,00 per il Pt_7 Pt_8 Pt_9 sig. , quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle Pt_10 spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva, con la Controparte_1 quale chiedeva il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei confronti dei singoli ricorrenti. La pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura pagina 4 di 9 nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come il ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma pagina 5 di 9 informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la carta docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e dell'anno scolastico (31 agosto). Considerato, inoltre, che alcuni ricorrenti risultano attualmente inseriti nel sistema scolastico mediante contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto 2026, e che altri sono stati già immessi in ruolo, si ritiene che agli stessi competa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica, per un valore corrispondente a quello perduto, trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione, e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla Carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni CP_1 di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al personale CP_1 docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Data la pluralità dei ricorrenti e la peculiarità di talune posizioni, anche rispetto alle eccezioni formulate da parte resistente, si rende opportuno procedere alla disamina ripartita di ciascuno: Quanto alla ricorrente , attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di Parte_1 un contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. pagina 6 di 9 Quanto alla ricorrente attualmente inserita nel sistema scolastico in Parte_2 forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto al ricorrente attualmente inserito nel sistema scolastico in virtù Parte_3 di contratto a tempo determinato fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto al ricorrente attualmente interna al sistema scolastico in virtù di Parte_5 contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente interna al sistema scolastico in virtù di contratto Parte_6 di lavoro a tempo determinato quale collaboratore scolastico fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate: 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente interno al sistema scolastico in virtù di contratto di Parte_7 lavoro a tempo determinato fino al 05/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente interna al sistema scolastico in virtù di contratto di Parte_8 lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate: 2024/2025. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente interna al sistema scolastico in virtù di contratto a tempo Parte_9 determinato fino al 31.8.2026, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio l' annualità dalla medesima indicate: 2024/2025. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
pagina 7 di 9 Quanto a attualmente interno al sistema scolastico in virtù di contratto di lavoro Parte_10 a tempo determinato fino al 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
In linea generale, con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, deve ritenersi, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni CP_1 di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al personale CP_1 docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo con determinazione parametrata secondo il valore più elevato delle domande, e incremento nella misura del 10% rispetto alla posizione di ciascun altro ricorrente. Ai sensi dell'art.93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_1 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme: a euro Parte_1
1.000,00; a euro 1.500,00; a euro 1.500,00; a Parte_2 Parte_11
euro 500,00; a euro 2.000,00; a Parte_4 Parte_5 Parte_6 euro 500,00; a euro 2.000,00; a euro 500,000; Parte_7 Parte_8 [...]
euro 500,00; euro 2.000,00 Pt_9 Parte_10 2.- condanna Il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 1957,00 per compensi, oltre C.U. se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 13/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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