Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 326
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Compensazione spese di lite in primo grado

    Il giudice di primo grado ha compensato le spese con una formula di stile, senza motivare adeguatamente la sussistenza delle condizioni per la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non consente la compensazione delle spese anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate. Nel caso di specie, non sussistono le condizioni per la compensazione.

  • Accolto
    Liquidazione spese di appello

    L'appello è stato accolto, pertanto le appellate sono state condannate al pagamento delle spese del doppio grado.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 326
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 326
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo