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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La corte d'appello di Napoli, sez. III civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
dott. ssa Regina Marina Elefante consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1483/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. IX n. 2967/2020, pubblicata in data 24.4.2020
TRA
, nata a [...], il 18 settembre del 1944, cf. Parte_1
, difesa e rappresentata, con mandato apposto in calce alla C.F._1
comparsa di costituzione e risposta relativa al procedimento di primo grado incardinato al numero di rg 2904/2018 del tribunale di Napoli, dall'avvocato Ciro
Renino, cf. , con domicilio eletto presso il proprio difensore C.F._2
all'indirizzo di “Renino & Partners Avvocati”, in Portici, corso Garibaldi n. 179
Appellante
E
, cf. , , CP_1 C.F._3 Parte_2
cf. e , cf. C.F._4 Parte_3 C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Mastropaolo, cf. , C.F._6
1 e , cf. non indicati, in forza di procura Parte_4 Parte_5
stesa in calce alla comparsa di risposta, elett.nte dom.ti presso lo studio del primo in Portici, alla via G. Poli n. 74
Appellati
Conclusioni
All'udienza del 19.6.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relative note, da intendersi qui trascritte
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) , e convennero, innanzi al tribunale di CP_1 Parte_2 Parte_3
e, assumendo di essere eredi di CP_2 Parte_1 Persona_1
proprietario di un immobile sito in Portici, via Arlotta n. 39 e che tale appartamento risultava illegittimamente occupato dalla predetta , Pt_1
chiedevano la condanna alla restituzione del bene, nonché di gioielli e mobili meglio indicati in citazione.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, la quale opponeva di trovarsi legittimamente nell'appartamento in ragione del rapporto affettivo che la legava al defunto sin dall'anno 2007, con conseguente diritto di Persona_1
abitazione in forza della legge n. 76 del 2016, così statuiva:
“1) accoglie la domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e di condanna al rilascio e per l'effetto dichiara occupante sine titulo dell'immobile Parte_1 sito in Portici alla via Arlotta 39;
2) condanna al rilascio immediato, in favore delle attrici, del predetto Parte_1 immobile ivi compreso il mobilio esistente all'interno dello stesso;
3) rigetta la domanda di condanna alla restituzione dei gioelli”,
ponendo le spese a carico della convenuta come da dispositivo.
2 Il giudice di primo grado, dopo avere affermato, relativamente alla prova della convivenza di fatto tra la e che Pt_1 Persona_1
“Nella fattispecie in esame risulta che la convenuta e hanno Persona_1 coabitato per dieci anni nello stesso immobile. Risulta infatti che la si è ivi Pt_1 trasferita nel 2007 quando , padre delle attrici, era già deceduto. Seppure Persona_2 noi volessimo ritenere che la convenuta abbia convissuto nell'immobile prima di formalizzare il cambio di residenza, il trasferimento della residenza, dopo il decesso di
, nell'immobile occupato solo dal proprietario inducono Persona_2 Persona_1
a ritenere poco probabile che la sia poi rimasta nell'immobile solo come Pt_1 ospite, essendo più ragionevole ritenere che proprio il legame affettivo che la univa a sia stata la ragione giustificatrice del cambio di residenza e della sua Parte_6 permanenza nell'immobile per così lungo tempo.”,
in relazione alla applicabilità della legge n. 76 del 2016 al caso in esame così
argomentava:
“Per quanto riguarda il diritto della a rimanere nell'immobile in virtù di un Pt_1 diritto di abitazione come riconosciuto dalla richiamata Legge 20 maggio 2016 n. 76 occorre premettere che l'art. 1, comma 42 conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili. Tale disciplina non si applica al caso in esame. La convivenza «Cirinnà» non richiede solo la coabitazione («si ritiene ... che la stabile convivenza sia un elemento imprescindibile» come la famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del Regolamento dell'Anagrafe
(espressamente richiamato dal co. 37, art. 1, della legge 76/2016) e l'esistenza di
«legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», cioè «una sorta di fusione e condivisione, anche e soprattutto di natura sentimentale e affettiva», ma richiede la dichiarazione anagrafica di cui al co. 37. Ed è proprio tale dichiarazione, bilaterale, l'elemento che (sussistendone i requisiti) trasforma il rapporto da convivenza more uxorio di diritto comune a convivenza «Cirinnà».
Nella fattispecie in esame tale dichiarazione anagrafica manca non potendo ritenersi sufficienti le certificazioni anagrafiche depositate agli atti che costituiscono solo elementi idonei a comprovare l'esistenza di una convivenza "more uxorio".”.
3 Pertanto, non potendo trovare applicazione la normativa di cui alla legge n.
76/2016, il titolo legittimante la detenzione qualificata in capo alla era Pt_1
venuto a cessare con la morte di Persona_1
“sicchè la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;
b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario”,
ponendosi soltanto, in base al canone di buona fede e correttezza, “dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento”, il dovere del soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all'ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, come espresso dalla Corte Cass. n. n.
7214/2013.
Avendo rilevato il tribunale che la convenuta aveva rifiutato la proposta transattiva formulata dal giudice con ordinanza del 27.2.2019, con cui le era stato dato congruo termine fino all'1.10.2019 per trovare una nuova sistemazione abitativa, veniva, conseguentemente, ordinato l'immediato rilascio, mentre, per quel che concerne i gioielli, la domanda era rigettata per mancanza di prova.
Il giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello la , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed
espressa della presente decisione, con cui, richiamando anche un precedente di merito, con diffuse argomentazioni, corredate da pareri dottrinali, del notariato e ministeriali circa l'interpretazione della legge 76/2016, ha contestato che la dichiarazione anagrafica richiamata dal tribunale abbia valore costitutivo 4 dell'unione ai fini del diritto di abitazione previsto dal comma 42 dell'art. 1,
costituendo soltanto strumento privilegiato di prova, suscettibile di prova contraria,
così come, in sua assenza, di prova positiva;
evidenziando, altresì, che il primo giudice aveva pacificamente dato per provato che sussistesse la comunione affettiva e la convivenza di fatto tra essa e di cui, Pt_1 Persona_1
comunque, si offriva nuovamente di dare la dimostrazione attraverso numerosi capi di prova non ammessi.
L'appellante, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, così ha concluso:
“1) … previo accertamento del diritto della signora ad abitare l'immobile Pt_1 oggetto di causa fino al 26 luglio 2022, venga respinta ogni richiesta di controparte in tema di condanna alla consegna dell'immobile e dei beni mobili indicati in atto di citazione.
2) Che le controparti siano condannate a pagare spese del doppio grado di giudizio e compensi professionali, con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
B.b.) Si sono costituite le appellate indicate in epigrafe le quali hanno resistito all'impugnazione, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della decisione di primo grado e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., avendo proposto appello per fini pretestuosi e dilatori, vinte le spese del grado.
B.c.) Accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c., nelle more, decorso il quinquennio, la rappresentava di avere rilasciato l'immobile, con conseguente cessazione Pt_1
della materia del contendere sul punto, residuando il problema delle spese di lite.
Rinviata per le conclusioni all'udienza in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di giorni 60 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
5 C –Sui motivi di appello
C.a.) Innanzi tutto si osserva che la , come si è dato conto nella parte in Pt_1
cui è stato riassunto l'andamento del processo, ha rappresentato di avere rilasciato l'immobile oggetto della richiesta di restituzione da parte delle instando, Per_1
sul punto, per la declaratoria di cessata materia del contendere.
In verità, la declaratoria di cessata materia del contendere, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, va equiparata ad una pronuncia in rito che 'rimuove'
del tutto il giudizio, coincidendo le posizioni delle parti in modo da non residuare posizioni di contrasto, mentre nel caso in esame esse insistono per l'affermazione della fondatezza delle proprie domande e difese, instando per la condanna alle spese di lite, sicché solo in termini 'atecnici' si può dire che, in relazione alla domanda di rilascio dell'appartamento e dei mobili, è venuto meno l'interesse alla pronuncia da parte dei Per_1
C.b.) Fatta questa necessaria premessa, si osserva che, avuto riguardo alla complessa interpretazione della legge n. 76 del 2016 relativamente alle convivenze di fatto e agli effetti ivi disciplinati in particolare per il diritto abitativo previsto dal comma 42 dell'art. 1, ad avviso della corte sia da preferire la lettura che l'appellante dà del precedente comma 37.
In primo luogo, si osserva che la normativa in discorso si rivolge a tre differenti istituti, il primo riguardante le unioni civili tra persone dello stesso sesso, il secondo regolante, per così dire, in via generale, gli effetti della convivenza di fatto, implicante anche l'esistenza di specifici diritti in capo ai conviventi, il terzo,
nell'ambito di questa 'categoria', diretto a “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Per quel che concerne le prime è chiaro che la dichiarazione di cui all'art. 2 non
6 può che avere efficacia costitutiva, essendo ciò ivi chiaramente espresso – “Due
persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante
dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due
testimoni” – oltretutto, avendo il legislatore, nel chiudere la parte dedicata alle unioni omosessuali, previsto che “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34
acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.”.
Relativamente ai rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto è altrettanto evidente che essi non possano che essere regolati con uno specifico atto, dettando il comma 50: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali
relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di
convivenza” e la cui stipulazione, in base al successivo comma 51, modifica o risoluzione “sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o
scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che
ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.”,
rendendoli opponibili ai terzi secondo quanto prescritto dal successivo comma 52.
La norma di cui all'art. 37, riferita ai “conviventi di fatto”, cioè a “due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o
adozione, da matrimonio o da un'unione civile”, è, invece, costruita in maniera differente prevedendo: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al
comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla
dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. Già da un punto di vista lessicale la dichiarazione anagrafica non è legata alla costituzione della convivenza, ma al suo accertamento, cosa che evoca piuttosto una presunzione probatoria di esistenza della stessa, nulla autorizzando, però,
l'interpretazione secondo la quale debba escludersi che, ove sussista, così come ove manchi, non possa offrirsi la prova del contrario.
Anche perché il legislatore, sempre in relazione a particolari diritti e facoltà dei conviventi di fatto, nel caso in cui ha voluto prevedere specifici adempimenti formali, nuovamente lo ha fatto in via espressa, come per i poteri di rappresentanza piena o limitata in caso di malattia o di morte.
D'altro canto, se si sostenesse che la dichiarazione anagrafica ha efficacia costitutiva, ciò dovrebbe valere anche per i diritti di cui ai commi 44, 45 e 49
(morte o recesso del conduttore, assegnazione di alloggio popolare, risarcimento in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito), i quali erano già
riconosciuti dall'ordinamento prima dell'emanazione della legge.
Inoltre, posto che detta dichiarazione sicuramente poteva essere fatta, in base al decreto presidenziale n. 223/89, anche ben prima della legge n. 76/2016, ci si troverebbe davanti ad un vero è proprio corto circuito, giacché ad essa andrebbe ascritta un'efficacia costitutiva a posteriori quando la sua necessità non era minimamente ipotizzabile.
Né tantomeno, in parte qua, la legge espressamente limita la sua efficacia ai soli rapporti di convivenza instaurati – o anagraficamente 'dichiarati'– dopo la sua entrata in vigore, nonostante, come quello in esame, essi fossero ancora sussistenti
in quel momento, essendo rivolta a regolare, proprio rispetto al diritto di abitazione,
situazioni le quali pure avevano dato luogo a problematiche interpretative, che avevano richiesto interventi compromissori del giudice di legittimità, come quello
8 riportato dal giudice di primo grado (indiretto conforto alla interpretazione che si sta argomentando lo si può trovare, infatti, in Cass. n. 9178/2018, in cui si fa riferimento all'introduzione della legge n. 76 del 2016, addirittura attraverso una lettura 'allargata' del concetto di convivenza e proprio considerando i diritti dei conviventi di fatto già pacificamente riconosciuti).
Avendo il tribunale chiaramente dato per dimostrata la convivenza della Pt_1
dal 2007 con affermazione sfavorevole alla tesi degli appellati Persona_1
non sottoposta a confutazione con espressa impugnazione incidentale, ancorché
condizionata, la domanda avanzata in prima istanza dalle attrici, oramai superata dal rilascio dell'immobile, pertanto, avrebbe dovuto essere rigettata.
D – Le spese
Circa il governo delle spese di lite si osserva, però, che la sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito (per es, per la tesi della necessità della dichiarazione anagrafica, trib. Verona 2.12.2016, per quella contraria trib. Milano
31.5.2016), valutata unitamente alla particolarità e controvertibilità delle questioni trattate e alle difficoltà interpretative cui dà luogo la normativa de qua,
costituiscano evidenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite dell'intero giudizio.
Alla luce delle argomentazioni svolte, essendo risultate fondate le argomentazioni poste alla base del gravame, non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, rigetta
9 integralmente la domanda originariamente proposta dagli attori nei riguardi della convenuta, dando atto, comunque, del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di rilascio disposta dal primo giudice, per essere l'immobile già stato liberato;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223” (sottolineatura aggiunta).
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La corte d'appello di Napoli, sez. III civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
dott. ssa Regina Marina Elefante consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1483/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. IX n. 2967/2020, pubblicata in data 24.4.2020
TRA
, nata a [...], il 18 settembre del 1944, cf. Parte_1
, difesa e rappresentata, con mandato apposto in calce alla C.F._1
comparsa di costituzione e risposta relativa al procedimento di primo grado incardinato al numero di rg 2904/2018 del tribunale di Napoli, dall'avvocato Ciro
Renino, cf. , con domicilio eletto presso il proprio difensore C.F._2
all'indirizzo di “Renino & Partners Avvocati”, in Portici, corso Garibaldi n. 179
Appellante
E
, cf. , , CP_1 C.F._3 Parte_2
cf. e , cf. C.F._4 Parte_3 C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Mastropaolo, cf. , C.F._6
1 e , cf. non indicati, in forza di procura Parte_4 Parte_5
stesa in calce alla comparsa di risposta, elett.nte dom.ti presso lo studio del primo in Portici, alla via G. Poli n. 74
Appellati
Conclusioni
All'udienza del 19.6.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relative note, da intendersi qui trascritte
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) , e convennero, innanzi al tribunale di CP_1 Parte_2 Parte_3
e, assumendo di essere eredi di CP_2 Parte_1 Persona_1
proprietario di un immobile sito in Portici, via Arlotta n. 39 e che tale appartamento risultava illegittimamente occupato dalla predetta , Pt_1
chiedevano la condanna alla restituzione del bene, nonché di gioielli e mobili meglio indicati in citazione.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, la quale opponeva di trovarsi legittimamente nell'appartamento in ragione del rapporto affettivo che la legava al defunto sin dall'anno 2007, con conseguente diritto di Persona_1
abitazione in forza della legge n. 76 del 2016, così statuiva:
“1) accoglie la domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e di condanna al rilascio e per l'effetto dichiara occupante sine titulo dell'immobile Parte_1 sito in Portici alla via Arlotta 39;
2) condanna al rilascio immediato, in favore delle attrici, del predetto Parte_1 immobile ivi compreso il mobilio esistente all'interno dello stesso;
3) rigetta la domanda di condanna alla restituzione dei gioelli”,
ponendo le spese a carico della convenuta come da dispositivo.
2 Il giudice di primo grado, dopo avere affermato, relativamente alla prova della convivenza di fatto tra la e che Pt_1 Persona_1
“Nella fattispecie in esame risulta che la convenuta e hanno Persona_1 coabitato per dieci anni nello stesso immobile. Risulta infatti che la si è ivi Pt_1 trasferita nel 2007 quando , padre delle attrici, era già deceduto. Seppure Persona_2 noi volessimo ritenere che la convenuta abbia convissuto nell'immobile prima di formalizzare il cambio di residenza, il trasferimento della residenza, dopo il decesso di
, nell'immobile occupato solo dal proprietario inducono Persona_2 Persona_1
a ritenere poco probabile che la sia poi rimasta nell'immobile solo come Pt_1 ospite, essendo più ragionevole ritenere che proprio il legame affettivo che la univa a sia stata la ragione giustificatrice del cambio di residenza e della sua Parte_6 permanenza nell'immobile per così lungo tempo.”,
in relazione alla applicabilità della legge n. 76 del 2016 al caso in esame così
argomentava:
“Per quanto riguarda il diritto della a rimanere nell'immobile in virtù di un Pt_1 diritto di abitazione come riconosciuto dalla richiamata Legge 20 maggio 2016 n. 76 occorre premettere che l'art. 1, comma 42 conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili. Tale disciplina non si applica al caso in esame. La convivenza «Cirinnà» non richiede solo la coabitazione («si ritiene ... che la stabile convivenza sia un elemento imprescindibile» come la famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del Regolamento dell'Anagrafe
(espressamente richiamato dal co. 37, art. 1, della legge 76/2016) e l'esistenza di
«legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», cioè «una sorta di fusione e condivisione, anche e soprattutto di natura sentimentale e affettiva», ma richiede la dichiarazione anagrafica di cui al co. 37. Ed è proprio tale dichiarazione, bilaterale, l'elemento che (sussistendone i requisiti) trasforma il rapporto da convivenza more uxorio di diritto comune a convivenza «Cirinnà».
Nella fattispecie in esame tale dichiarazione anagrafica manca non potendo ritenersi sufficienti le certificazioni anagrafiche depositate agli atti che costituiscono solo elementi idonei a comprovare l'esistenza di una convivenza "more uxorio".”.
3 Pertanto, non potendo trovare applicazione la normativa di cui alla legge n.
76/2016, il titolo legittimante la detenzione qualificata in capo alla era Pt_1
venuto a cessare con la morte di Persona_1
“sicchè la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;
b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario”,
ponendosi soltanto, in base al canone di buona fede e correttezza, “dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento”, il dovere del soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all'ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, come espresso dalla Corte Cass. n. n.
7214/2013.
Avendo rilevato il tribunale che la convenuta aveva rifiutato la proposta transattiva formulata dal giudice con ordinanza del 27.2.2019, con cui le era stato dato congruo termine fino all'1.10.2019 per trovare una nuova sistemazione abitativa, veniva, conseguentemente, ordinato l'immediato rilascio, mentre, per quel che concerne i gioielli, la domanda era rigettata per mancanza di prova.
Il giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello la , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed
espressa della presente decisione, con cui, richiamando anche un precedente di merito, con diffuse argomentazioni, corredate da pareri dottrinali, del notariato e ministeriali circa l'interpretazione della legge 76/2016, ha contestato che la dichiarazione anagrafica richiamata dal tribunale abbia valore costitutivo 4 dell'unione ai fini del diritto di abitazione previsto dal comma 42 dell'art. 1,
costituendo soltanto strumento privilegiato di prova, suscettibile di prova contraria,
così come, in sua assenza, di prova positiva;
evidenziando, altresì, che il primo giudice aveva pacificamente dato per provato che sussistesse la comunione affettiva e la convivenza di fatto tra essa e di cui, Pt_1 Persona_1
comunque, si offriva nuovamente di dare la dimostrazione attraverso numerosi capi di prova non ammessi.
L'appellante, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, così ha concluso:
“1) … previo accertamento del diritto della signora ad abitare l'immobile Pt_1 oggetto di causa fino al 26 luglio 2022, venga respinta ogni richiesta di controparte in tema di condanna alla consegna dell'immobile e dei beni mobili indicati in atto di citazione.
2) Che le controparti siano condannate a pagare spese del doppio grado di giudizio e compensi professionali, con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
B.b.) Si sono costituite le appellate indicate in epigrafe le quali hanno resistito all'impugnazione, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della decisione di primo grado e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., avendo proposto appello per fini pretestuosi e dilatori, vinte le spese del grado.
B.c.) Accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c., nelle more, decorso il quinquennio, la rappresentava di avere rilasciato l'immobile, con conseguente cessazione Pt_1
della materia del contendere sul punto, residuando il problema delle spese di lite.
Rinviata per le conclusioni all'udienza in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di giorni 60 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
5 C –Sui motivi di appello
C.a.) Innanzi tutto si osserva che la , come si è dato conto nella parte in Pt_1
cui è stato riassunto l'andamento del processo, ha rappresentato di avere rilasciato l'immobile oggetto della richiesta di restituzione da parte delle instando, Per_1
sul punto, per la declaratoria di cessata materia del contendere.
In verità, la declaratoria di cessata materia del contendere, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, va equiparata ad una pronuncia in rito che 'rimuove'
del tutto il giudizio, coincidendo le posizioni delle parti in modo da non residuare posizioni di contrasto, mentre nel caso in esame esse insistono per l'affermazione della fondatezza delle proprie domande e difese, instando per la condanna alle spese di lite, sicché solo in termini 'atecnici' si può dire che, in relazione alla domanda di rilascio dell'appartamento e dei mobili, è venuto meno l'interesse alla pronuncia da parte dei Per_1
C.b.) Fatta questa necessaria premessa, si osserva che, avuto riguardo alla complessa interpretazione della legge n. 76 del 2016 relativamente alle convivenze di fatto e agli effetti ivi disciplinati in particolare per il diritto abitativo previsto dal comma 42 dell'art. 1, ad avviso della corte sia da preferire la lettura che l'appellante dà del precedente comma 37.
In primo luogo, si osserva che la normativa in discorso si rivolge a tre differenti istituti, il primo riguardante le unioni civili tra persone dello stesso sesso, il secondo regolante, per così dire, in via generale, gli effetti della convivenza di fatto, implicante anche l'esistenza di specifici diritti in capo ai conviventi, il terzo,
nell'ambito di questa 'categoria', diretto a “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Per quel che concerne le prime è chiaro che la dichiarazione di cui all'art. 2 non
6 può che avere efficacia costitutiva, essendo ciò ivi chiaramente espresso – “Due
persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante
dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due
testimoni” – oltretutto, avendo il legislatore, nel chiudere la parte dedicata alle unioni omosessuali, previsto che “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34
acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.”.
Relativamente ai rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto è altrettanto evidente che essi non possano che essere regolati con uno specifico atto, dettando il comma 50: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali
relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di
convivenza” e la cui stipulazione, in base al successivo comma 51, modifica o risoluzione “sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o
scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che
ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.”,
rendendoli opponibili ai terzi secondo quanto prescritto dal successivo comma 52.
La norma di cui all'art. 37, riferita ai “conviventi di fatto”, cioè a “due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o
adozione, da matrimonio o da un'unione civile”, è, invece, costruita in maniera differente prevedendo: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al
comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla
dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. Già da un punto di vista lessicale la dichiarazione anagrafica non è legata alla costituzione della convivenza, ma al suo accertamento, cosa che evoca piuttosto una presunzione probatoria di esistenza della stessa, nulla autorizzando, però,
l'interpretazione secondo la quale debba escludersi che, ove sussista, così come ove manchi, non possa offrirsi la prova del contrario.
Anche perché il legislatore, sempre in relazione a particolari diritti e facoltà dei conviventi di fatto, nel caso in cui ha voluto prevedere specifici adempimenti formali, nuovamente lo ha fatto in via espressa, come per i poteri di rappresentanza piena o limitata in caso di malattia o di morte.
D'altro canto, se si sostenesse che la dichiarazione anagrafica ha efficacia costitutiva, ciò dovrebbe valere anche per i diritti di cui ai commi 44, 45 e 49
(morte o recesso del conduttore, assegnazione di alloggio popolare, risarcimento in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito), i quali erano già
riconosciuti dall'ordinamento prima dell'emanazione della legge.
Inoltre, posto che detta dichiarazione sicuramente poteva essere fatta, in base al decreto presidenziale n. 223/89, anche ben prima della legge n. 76/2016, ci si troverebbe davanti ad un vero è proprio corto circuito, giacché ad essa andrebbe ascritta un'efficacia costitutiva a posteriori quando la sua necessità non era minimamente ipotizzabile.
Né tantomeno, in parte qua, la legge espressamente limita la sua efficacia ai soli rapporti di convivenza instaurati – o anagraficamente 'dichiarati'– dopo la sua entrata in vigore, nonostante, come quello in esame, essi fossero ancora sussistenti
in quel momento, essendo rivolta a regolare, proprio rispetto al diritto di abitazione,
situazioni le quali pure avevano dato luogo a problematiche interpretative, che avevano richiesto interventi compromissori del giudice di legittimità, come quello
8 riportato dal giudice di primo grado (indiretto conforto alla interpretazione che si sta argomentando lo si può trovare, infatti, in Cass. n. 9178/2018, in cui si fa riferimento all'introduzione della legge n. 76 del 2016, addirittura attraverso una lettura 'allargata' del concetto di convivenza e proprio considerando i diritti dei conviventi di fatto già pacificamente riconosciuti).
Avendo il tribunale chiaramente dato per dimostrata la convivenza della Pt_1
dal 2007 con affermazione sfavorevole alla tesi degli appellati Persona_1
non sottoposta a confutazione con espressa impugnazione incidentale, ancorché
condizionata, la domanda avanzata in prima istanza dalle attrici, oramai superata dal rilascio dell'immobile, pertanto, avrebbe dovuto essere rigettata.
D – Le spese
Circa il governo delle spese di lite si osserva, però, che la sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito (per es, per la tesi della necessità della dichiarazione anagrafica, trib. Verona 2.12.2016, per quella contraria trib. Milano
31.5.2016), valutata unitamente alla particolarità e controvertibilità delle questioni trattate e alle difficoltà interpretative cui dà luogo la normativa de qua,
costituiscano evidenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite dell'intero giudizio.
Alla luce delle argomentazioni svolte, essendo risultate fondate le argomentazioni poste alla base del gravame, non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, rigetta
9 integralmente la domanda originariamente proposta dagli attori nei riguardi della convenuta, dando atto, comunque, del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di rilascio disposta dal primo giudice, per essere l'immobile già stato liberato;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore
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13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223” (sottolineatura aggiunta).
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