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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente Dott. Biagio Politano Consigliere Dott. Pietro Scuteri Consigliere Rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n.1859/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2025, vertente
TRA
, in persona dei liquidatori Parte_1
e , entrambi elettivamente domiciliati in Amantea, presso Parte_1 Controparte_1 lo studio dell'Avv. Siberia Politano che li rappresenta e difende come da procura speciale su separato atto da intendersi in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(già ), Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Angelo Paravati, presso il cui studio, sito in Scalea, Via Gramsci 7, è elettivamente domiciliato;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: 1) In via pregiudiziale e cautelare disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito,
1 accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e negli scritti difensivi depositati in primo grado il proposto appello e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 161/19 pronunciata dal Tribunale di Paola il 28.02.2019 e pubblicata in pari data nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo distinto con il N. 763/2013 di R.G.A.C. e conseguentemente in accoglimento della opposizione proposta in primo grado dichiarare che nulla è dovuto dalla Società appellante alla società P_
, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n.92/2013 emesso il
[...]
08.05.2013; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore per anticipazione fattane;
”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla nel merito, per tutti i motivi Parte_1 illustrati, rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato, la , Parte_1 in persona dei liquidatori nominati, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 92/2013, con il quale il Tribunale di Paola, su istanza di P_
, gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 11.805,69, oltre interessi
[...] legali, spese e competenze della procedura, a titolo di fornitura di energia elettrica, così come determinata nella fattura insoluta n.78311098210828. In particolare, l'opponente ha dedotto di non essere tenuta al pagamento della fattura oggetto del decreto ingiuntivo in quanto relativa a consumi non veritieri ed inattendibili, tanto che ha provveduto immediatamente a contestarla, sia presso lo sportello sia P_ con lettera del 21.11.2008, adducendo come l'ultima lettura effettuata da isalisse a P_
Settembre 2005 e che, nonostante i diversi solleciti rivoltile per sostituire il contatore da subito mal funzionante, tale operazione fosse avvenuta solo in data 06.10.2008, peraltro in sua assenza e senza il suo consenso. In diritto, l'opponente ha, dunque, dedotto che nell'ambito di un contratto di somministrazione incombe sul gestore l'onere di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, a maggior ragione, come nel caso di specie, se all'utente non è stato consentito di accertare tale conformità in ragione della sostituzione del contatore senza consenso ed in assenza del proprietario. Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Istruita la causa documentalmente e con prova per testi, all'udienza del 28 febbraio 2019, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c.
2 Con la sentenza n. 161/2019, pubblicata il 28/02/2019, il Tribunale di Paola ha rigettato l'opposizione, condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite. In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha ritenuto che l' avesse assolto al P_ proprio onere probatorio dimostrando sia la funzionalità del contatore, atteso che quest'ultimo presentava solo un malfunzionamento del display e non una problematica afferente alla misurazione dei consumi, sia la corrispondenza tra i consumi addebitati e quelli effettivamente fruiti dall'utente. A fronte di ciò, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare, a sua volta, che l'eccessività dei consumi fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo, ma così non è stato. Infine, secondo il Tribunale, dalla documentazione in atti è emerso altresì che la ricostruzione dei consumi è stata effettuata correttamente, sulla base di dati certi, stimando dei consumi medi giornalieri di 50,78 Kwh e non calcolando lo storico dei consumi riferito a periodi successivi.
§ 2. L'appello. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 27/09/2019, la
[...]
, in persona dei liquidatori nominati, ha proposto appello, Parte_1 con contestuale istanza inibitoria, avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/12/2020 si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_4 ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto. Con ordinanza del 05/02/2020, a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza collegiale del 28/01/2020, la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/01/2023. Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione. È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 16 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 19 maggio 2025. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e l'appellato, altresì, la memoria di replica.
§ 3. Le questioni preliminari. 3.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
3 § 4. Le valutazioni della Corte. 4.1 Con un unico motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'onere probatorio gravante sull'opposta sia stato soddisfatto sia relativamente alle fatturazioni dei consumi che al contatore. In particolare, secondo l'appellante, risulta errata, in primis, l'affermazione secondo cui l'operazione di rettifica della fatturazione operata dall' deve ritenersi pienamente P_ provata per assenza di specifiche obiezioni al riguardo, poiché alla luce delle anomalie denunciate e dalla stessa società riconosciute, quand'anche non vi fosse stata la contestazione stragiudiziale – che, contrariamente a quanto sostenuto, vi è stata – la società avrebbe comunque dovuto fornire la prova rigorosa della fattispecie P_ costitutiva del credito. In secondo luogo, con riferimento al contatore, altrettanto errata è l'affermazione del Tribunale secondo cui l'opposta avrebbe dimostrato che l'apparecchio non aveva alcuna problematica afferente alla misurazione dei consumi ma presentava solo un malfunzionamento del display, ciò emergendo dalle concordi deposizioni dei due testi escussi;
al riguardo vi è stato un evidente travisamento delle deposizioni testimoniali. Difatti, secondo l'appellante, nessuna prova è stata fornita e raggiunta da parte opposta circa l'effettiva e corretta registrazione dei consumi sul contatore, il cui difetto di funzionamento per display spento e non funzionante risulta circostanza pacifica e dimostrata dalla prova testimoniale e soprattutto dal verbale redatto dagli operatori P_ che hanno sostituito il contatore e dove, appunto, non è stata indicata alcuna lettura dei consumi. Infine, l'appellante si duole altresì dell'erroneità del calcolo dei consumi – operato dall' e confermato dal Tribunale – sostenendo come qualora il tipo di P_ malfunzionamento non consenta di rilevare i consumi registrati, la ricostruzione debba prendere in riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedente il guasto. In tal senso, dunque, l'unico criterio per la ricostruzione a posteriore dei consumi è il momento iniziale relativo al difetto del contatore, ma nel caso di specie la certezza di tale dato non sussisterebbe.
4.2 Il motivo è infondato. Non è superfluo rammentare l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte sull'onere della prova in tema di somministrazione di energia elettrica;
al riguardo, con una recente sentenza, è stato ribadito che “…la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984 ). …Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue
4 condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).” (Cass. Civ. ord. n.25542/2024). Nel caso di specie, come correttamente affermato dal Tribunale, l' a fronte delle P_ contestazioni operate dell'odierna appellante, ha assolto al proprio onere probatorio, dando dimostrazione, oltre che del funzionamento del contatore, anche e soprattutto della congruità e veridicità dei consumi indicati nella fattura qui contestata. In particolare, l'esame delle risultanze processuali ha consentito di ritenere, in primis, che l'anomalia riscontrata nel contatore ha riguardato esclusivamente il display, senza tuttavia incidere sul corretto funzionamento dello strumento di misura. Tale circostanza è emersa dalle concordi deposizioni testimoniali e ha trovato altresì conferma nel verbale di sostituzione – prodotto dall'opposta – redatto dai tecnici i P_ quali hanno evidenziato solamente la sussistenza del difetto di “display spento” e “lettura corrente: illeggibile”.
Il difetto anzidetto, pertanto, sebbene abbia impedito la lettura diretta dei consumi da parte dell'utente, non ha, tuttavia, compromesso la registrazione dei dati. Ciononostante, posta l'impossibilità di procedere, come di regola avviene, al calcolo dei consumi mediante l'utilizzo delle letture, l' ha provveduto alla ricostruzione degli P_ stessi – secondo quanto altresì previsto dal contratto di fornitura di energia elettrica nei casi di “malfunzionamento del gruppo di misura” (cfr. all. 4 fascicolo di parte opposta) – tenendo conto della media dei consumi effettuati nei periodi precedenti al guasto. Più precisamente, come sostenuto dal Tribunale, la ricostruzione dei consumi attinenti al periodo dall'1.10.2005 al 6.10.2008 è stata effettuata solo sulla base dei dati certi rilevati nel periodo che va dalla data di installazione del contatore (30.06.2005) alla data dell'ultima lettura reale rilevata (30.09.2005), stimando consumi medi giornalieri pari a 50,78 kwh, e non calcolando lo storico dei consumi riferito ai periodi successivi. Invero, va evidenziato come abbia proceduto alla rettifica della prima fattura P_ provvedendo a compensare parzialmente la stessa, dandone specifica comunicazione all'utente con lettera del 20.11.2008, a cui risulta allegata la fattura, completa dell'indicazione precisa dei consumi (cfr. all. 7 fascicolo di parte opposta). Alla luce del quadro sopra esposto ed in applicazione della pacifica giurisprudenza anzidetta, l'appellante ben avrebbe potuto, a fronte delle prove assunte dall' fornire P_
a sua volta elementi contrari alla presunta eccessività dei consumi a lui addebitati;
tuttavia, così non è stato, essendosi egli limitato a contestare genericamente l'inattendibilità di tali consumi. Pertanto, l'appello è infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
§ 5. Le spese processuali. 5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia.
5 5.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona dei Parte_1 liquidatori nominati, nei confronti di con atto di citazione Controparte_3 notificato in data 27/09/2019, avverso la sentenza n. 161/2019 del Tribunale di Paola, pubblicata il 28/02/2019 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in €5.809,00 oltre rimborso Controparte_3 forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
6
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente Dott. Biagio Politano Consigliere Dott. Pietro Scuteri Consigliere Rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n.1859/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2025, vertente
TRA
, in persona dei liquidatori Parte_1
e , entrambi elettivamente domiciliati in Amantea, presso Parte_1 Controparte_1 lo studio dell'Avv. Siberia Politano che li rappresenta e difende come da procura speciale su separato atto da intendersi in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(già ), Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Angelo Paravati, presso il cui studio, sito in Scalea, Via Gramsci 7, è elettivamente domiciliato;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: 1) In via pregiudiziale e cautelare disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito,
1 accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e negli scritti difensivi depositati in primo grado il proposto appello e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 161/19 pronunciata dal Tribunale di Paola il 28.02.2019 e pubblicata in pari data nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo distinto con il N. 763/2013 di R.G.A.C. e conseguentemente in accoglimento della opposizione proposta in primo grado dichiarare che nulla è dovuto dalla Società appellante alla società P_
, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n.92/2013 emesso il
[...]
08.05.2013; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore per anticipazione fattane;
”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla nel merito, per tutti i motivi Parte_1 illustrati, rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato, la , Parte_1 in persona dei liquidatori nominati, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 92/2013, con il quale il Tribunale di Paola, su istanza di P_
, gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 11.805,69, oltre interessi
[...] legali, spese e competenze della procedura, a titolo di fornitura di energia elettrica, così come determinata nella fattura insoluta n.78311098210828. In particolare, l'opponente ha dedotto di non essere tenuta al pagamento della fattura oggetto del decreto ingiuntivo in quanto relativa a consumi non veritieri ed inattendibili, tanto che ha provveduto immediatamente a contestarla, sia presso lo sportello sia P_ con lettera del 21.11.2008, adducendo come l'ultima lettura effettuata da isalisse a P_
Settembre 2005 e che, nonostante i diversi solleciti rivoltile per sostituire il contatore da subito mal funzionante, tale operazione fosse avvenuta solo in data 06.10.2008, peraltro in sua assenza e senza il suo consenso. In diritto, l'opponente ha, dunque, dedotto che nell'ambito di un contratto di somministrazione incombe sul gestore l'onere di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, a maggior ragione, come nel caso di specie, se all'utente non è stato consentito di accertare tale conformità in ragione della sostituzione del contatore senza consenso ed in assenza del proprietario. Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Istruita la causa documentalmente e con prova per testi, all'udienza del 28 febbraio 2019, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c.
2 Con la sentenza n. 161/2019, pubblicata il 28/02/2019, il Tribunale di Paola ha rigettato l'opposizione, condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite. In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha ritenuto che l' avesse assolto al P_ proprio onere probatorio dimostrando sia la funzionalità del contatore, atteso che quest'ultimo presentava solo un malfunzionamento del display e non una problematica afferente alla misurazione dei consumi, sia la corrispondenza tra i consumi addebitati e quelli effettivamente fruiti dall'utente. A fronte di ciò, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare, a sua volta, che l'eccessività dei consumi fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo, ma così non è stato. Infine, secondo il Tribunale, dalla documentazione in atti è emerso altresì che la ricostruzione dei consumi è stata effettuata correttamente, sulla base di dati certi, stimando dei consumi medi giornalieri di 50,78 Kwh e non calcolando lo storico dei consumi riferito a periodi successivi.
§ 2. L'appello. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 27/09/2019, la
[...]
, in persona dei liquidatori nominati, ha proposto appello, Parte_1 con contestuale istanza inibitoria, avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/12/2020 si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_4 ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto. Con ordinanza del 05/02/2020, a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza collegiale del 28/01/2020, la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/01/2023. Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione. È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 16 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 19 maggio 2025. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e l'appellato, altresì, la memoria di replica.
§ 3. Le questioni preliminari. 3.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
3 § 4. Le valutazioni della Corte. 4.1 Con un unico motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'onere probatorio gravante sull'opposta sia stato soddisfatto sia relativamente alle fatturazioni dei consumi che al contatore. In particolare, secondo l'appellante, risulta errata, in primis, l'affermazione secondo cui l'operazione di rettifica della fatturazione operata dall' deve ritenersi pienamente P_ provata per assenza di specifiche obiezioni al riguardo, poiché alla luce delle anomalie denunciate e dalla stessa società riconosciute, quand'anche non vi fosse stata la contestazione stragiudiziale – che, contrariamente a quanto sostenuto, vi è stata – la società avrebbe comunque dovuto fornire la prova rigorosa della fattispecie P_ costitutiva del credito. In secondo luogo, con riferimento al contatore, altrettanto errata è l'affermazione del Tribunale secondo cui l'opposta avrebbe dimostrato che l'apparecchio non aveva alcuna problematica afferente alla misurazione dei consumi ma presentava solo un malfunzionamento del display, ciò emergendo dalle concordi deposizioni dei due testi escussi;
al riguardo vi è stato un evidente travisamento delle deposizioni testimoniali. Difatti, secondo l'appellante, nessuna prova è stata fornita e raggiunta da parte opposta circa l'effettiva e corretta registrazione dei consumi sul contatore, il cui difetto di funzionamento per display spento e non funzionante risulta circostanza pacifica e dimostrata dalla prova testimoniale e soprattutto dal verbale redatto dagli operatori P_ che hanno sostituito il contatore e dove, appunto, non è stata indicata alcuna lettura dei consumi. Infine, l'appellante si duole altresì dell'erroneità del calcolo dei consumi – operato dall' e confermato dal Tribunale – sostenendo come qualora il tipo di P_ malfunzionamento non consenta di rilevare i consumi registrati, la ricostruzione debba prendere in riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedente il guasto. In tal senso, dunque, l'unico criterio per la ricostruzione a posteriore dei consumi è il momento iniziale relativo al difetto del contatore, ma nel caso di specie la certezza di tale dato non sussisterebbe.
4.2 Il motivo è infondato. Non è superfluo rammentare l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte sull'onere della prova in tema di somministrazione di energia elettrica;
al riguardo, con una recente sentenza, è stato ribadito che “…la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984 ). …Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue
4 condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).” (Cass. Civ. ord. n.25542/2024). Nel caso di specie, come correttamente affermato dal Tribunale, l' a fronte delle P_ contestazioni operate dell'odierna appellante, ha assolto al proprio onere probatorio, dando dimostrazione, oltre che del funzionamento del contatore, anche e soprattutto della congruità e veridicità dei consumi indicati nella fattura qui contestata. In particolare, l'esame delle risultanze processuali ha consentito di ritenere, in primis, che l'anomalia riscontrata nel contatore ha riguardato esclusivamente il display, senza tuttavia incidere sul corretto funzionamento dello strumento di misura. Tale circostanza è emersa dalle concordi deposizioni testimoniali e ha trovato altresì conferma nel verbale di sostituzione – prodotto dall'opposta – redatto dai tecnici i P_ quali hanno evidenziato solamente la sussistenza del difetto di “display spento” e “lettura corrente: illeggibile”.
Il difetto anzidetto, pertanto, sebbene abbia impedito la lettura diretta dei consumi da parte dell'utente, non ha, tuttavia, compromesso la registrazione dei dati. Ciononostante, posta l'impossibilità di procedere, come di regola avviene, al calcolo dei consumi mediante l'utilizzo delle letture, l' ha provveduto alla ricostruzione degli P_ stessi – secondo quanto altresì previsto dal contratto di fornitura di energia elettrica nei casi di “malfunzionamento del gruppo di misura” (cfr. all. 4 fascicolo di parte opposta) – tenendo conto della media dei consumi effettuati nei periodi precedenti al guasto. Più precisamente, come sostenuto dal Tribunale, la ricostruzione dei consumi attinenti al periodo dall'1.10.2005 al 6.10.2008 è stata effettuata solo sulla base dei dati certi rilevati nel periodo che va dalla data di installazione del contatore (30.06.2005) alla data dell'ultima lettura reale rilevata (30.09.2005), stimando consumi medi giornalieri pari a 50,78 kwh, e non calcolando lo storico dei consumi riferito ai periodi successivi. Invero, va evidenziato come abbia proceduto alla rettifica della prima fattura P_ provvedendo a compensare parzialmente la stessa, dandone specifica comunicazione all'utente con lettera del 20.11.2008, a cui risulta allegata la fattura, completa dell'indicazione precisa dei consumi (cfr. all. 7 fascicolo di parte opposta). Alla luce del quadro sopra esposto ed in applicazione della pacifica giurisprudenza anzidetta, l'appellante ben avrebbe potuto, a fronte delle prove assunte dall' fornire P_
a sua volta elementi contrari alla presunta eccessività dei consumi a lui addebitati;
tuttavia, così non è stato, essendosi egli limitato a contestare genericamente l'inattendibilità di tali consumi. Pertanto, l'appello è infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
§ 5. Le spese processuali. 5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia.
5 5.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona dei Parte_1 liquidatori nominati, nei confronti di con atto di citazione Controparte_3 notificato in data 27/09/2019, avverso la sentenza n. 161/2019 del Tribunale di Paola, pubblicata il 28/02/2019 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in €5.809,00 oltre rimborso Controparte_3 forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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