Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia R.G. n. 2756/2023; tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giovanni Spataro;
ricorrente contro
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., difesa dall'avv. Dianora de Nobili;
resistente
, in persona del legale rappresentante p. t., C.F.: Controparte_2
, con sede a Catanzaro, Via Lucrezia della Valle;
P.IVA_2
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di essere stato assunto, in data 26.11.2010, dall' oggi , con Controparte_3 CP_2
contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, con la qualifica di Ufficiale
Idraulico ed inquadramento giuridico al IV° livello del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale - parte operai;
che la clausola 2 del contratto individuale prevede che “l'inquadramento giuridico avviene al IV livello CCN.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale — parte operai” e che anche la successiva clausola 3 del richiama siffatto CCNL per la disciplina del trattamento
1
che tali previsioni sono nulle poiché contrarie all'art. 2, co. 3, D. Lgs
n.165/2001, atteso che, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, l'ente datoriale
è vincolato ad applicare i contratti collettivi stipulati secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III, in base a quanto previsto dal citato comma 3; che, in particolare, doveva essere applicato il CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locale, quale fonte individuata ex art. 40 e ss. del T.U. Pubblico
Impiego; tanto premesso, chiede: “1. accertare e dichiarare la nullità del contratto individuale di lavoro sottoscritto dal ricorrente nella parte in cui rinvia, per la disciplina del rapporto, al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale — parte operai, anziché al CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali;
2. condannare l' ad applicare al Controparte_4
rapporto di lavoro di lavoro del ricorrente il CNNL comparto Regioni ed Autonomie
Locali, con ogni conseguenziale statuizione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione”.
Non si è costituita in giudizio l' , sebbene ritualmente citata, Controparte_2
di cui va dichiarata la contumacia.
Si è invece costituita la , eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva e chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda.
Preliminarmente, si ritiene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta dalla la quale è estranea alla vicenda in questione, posto Controparte_1
che il rapporto lavorativo si è instaurato inizialmente con l' , a cui è poi CP_3
subentrata l' , che è ente non economico dotato di personalità Controparte_2
giuridica di diritto pubblico distinto dalla . Ne deriva che alcuna Controparte_1
pretesa fondata sul proprio rapporto di lavoro il ricorrente può avanzare nei confronti di quest'ultima.
Nel merito, la domanda è fondata.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata numerose volte affrontata dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale, con orientamento oramai costante. Tra le tante, si richiama la sentenza n. 748/2023, pubblicata, in data
2 05.10.2023, dal dott. Stefano Costarella, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
Nel merito, la domanda è fondata.
5. Come già stabilito da questo Tribunale in fattispecie analoghe, con motivazioni che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l' trova origine nel Controparte_2
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto con l' per lo svolgimento di Controparte_3 mansioni inerenti al profilo di digitalizatore, per l'espletamento del servizio di sorveglianza idraulica (cfr. L.R. n. 31/2009).
6. Al punto n. 2 del predetto contratto si prevede testualmente che “l'inquadramento giuridico avviene al IV livello C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale – parte operai”; il successivo punto n. 3 disciplina, invece, il trattamento economico, rinviando al medesimo contratto collettivo.
7. Come già accennato, titolare del rapporto di lavoro, a seguito della soppressione e messa in liquidazione dell' n. 9/2007), è attualmente l' “ CP_5 [...]
, denominata Controparte_6 [...]
ente strumentale della , munito di personalità CP_2 Controparte_1
giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”, istituita dall'art. 1 L.R. Calabria 16 maggio 2013, n. 25 con la previsione che “la pianta organica dell' è coperta mediante il personale:…d) Controparte_2
transitato dall' in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 CP_3
dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre
2009, n. 31 "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge e che ciascun dipendente
3 comunque transitato alle dipendenze dell' rimane sottoposto al regime CP_2 contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge” (art. 11).
8. La principale questione controversa, così interpretando la domanda avanzata in giudizio (Cassazione n. 118/2016), riguarda la validità del contratto individuale di lavoro nella parte in cui rinvia, per la regolamentazione del rapporto, al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, destinato alla disciplina dell'impiego privato.
9. Ritiene il giudice che il contratto individuale di lavoro, nella parte in cui rinvia al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sia affetto da nullità, ex art. 1418, comma 1,
c.c., per contrarietà a norma imperativa, costituita dall'art. 2, co. 3, D. Lgs. n.
165/2001, che individua nei contratti stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III la fonte collettiva necessaria per la disciplina del rapporto individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
10. La nullità parziale delle disposizioni contrattuali determina l'inserimento automatico nel regolamento contrattuale (Cassazione n. 8247/2004) delle clausole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (artt. 1339 c.c. e 1419 c.c., art. 2, co. 3 bis, D.
Lgs. n. 165/2001) quale fonte collettiva individuata a norma dell'art. 40 D. Lgs. n.
165/2001.
11. L' - così come in precedenza l' (Cassazione n. Controparte_2 CP_3
14530/2014) - quale ente pubblico non economico regionale è un'amministrazione pubblica (art. 1 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per tale ragione è vincolata alle norme, di carattere imperativo, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 2 Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165; Cassazione n. 10973/2015).
12. La pubblica amministrazione, nell'esercizio dell'autonomia negoziale consentita quale datore di lavoro, è vincolata nella scelta del contratto collettivo cui assoggettare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro.
4 13. Il vincolo impone di regolamentare il rapporto individuale alle proprie dipendenze attraverso la disciplina predisposta dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, negoziata e individuata secondo le disposizioni previste dagli artt. 40 e segg. D. Lgs. n. 165/01. Al datore di lavoro pubblico è quindi vietato regolamentare il singolo rapporto di lavoro facendo riferimento alle norme che trovano fonte nella contrattazione collettiva di diritto comune.
14. In tal senso, il contratto individuale di lavoro, fonte primaria del rapporto di lavoro, deve contenere un rinvio necessario, di natura dinamica, alla disciplina collettiva individuata dalla legge.
15. La norma che impone il vincolo è, come detto, l'art. 2, co. 3, D. Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prescrive che la regolazione contrattuale dei rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche avvenga in conformità alla contrattazione collettiva disciplinata dagli art. 40 e segg. dello stesso testo legislativo. L'art. 1, co. 2, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale dispone, di conseguenza, che “I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.”.
16. L'esistenza del vincolo imperativo - punto di equilibrio tra le libertà collettive
(art. 39 Costituzione) e i principi di buon andamento e imparzialità (art. 97
Costituzione) - si argomenta, ulteriormente, sia sulla base delle disposizioni appena indicate, volte a disciplinare l'autonomia negoziale collettiva del datore di lavoro pubblico, sia sulla base delle plurime disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165 finalizzate a disciplinarne l'autonomia individuale, con particolare riferimento alle norme inerenti al trattamento economico (art. 45).
17. Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
(art. 40, co. 3 quinquies, D. Lgs. n. 165/2001; Cass. n. 24216/2017, Cass. n.
23757/2018) e l'obbligo di adempiere agli obblighi derivanti dalla medesima
5 contrattazione (art. 40.4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), confermano a fortiori l'affermazione del vincolo legislativo.
18. Nel caso concreto, il contratto individuale di lavoro stipulato da parte ricorrente viola la norma imperativa sopra indicata – e, di conseguenza, gli artt. 40 e segg. D.
Lgs. n. 165/2001 - nella parte (clausola 2 e 3) in cui rinvia al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, individuato come fonte contrattuale collettiva per la disciplina del trattamento giuridico ed economico: contratto collettivo, quest'ultimo, estraneo alla sfera di azione delle norme contenute nel Titolo III del citato decreto sulla contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale. Il contratto individuale viola, di conseguenza, le norme collettive di riferimento individuate a norma dell'art. 40
D. Lgs. n. 165/2001 il quale predispone, in modo indiretto, il meccanismo normativo di individuazione del contratto collettivo applicabile ai rapporti di pubblico impiego, ovvero dell'oggetto di riferimento del rinvio dinamico, tramite la strutturazione del relativo quadro procedimentale di conclusione.
19. In attuazione delle prescrizioni legislative, il Contratto Collettivo Nazionale
Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) include il personale non dirigente dipendente dalle “Regioni
a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti” nel comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali (art. 2 e 4).
20. Di conseguenza, per i dipendenti di – tra cui l'istante - Controparte_2
trova necessaria applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (art. 1, co. 1) quale fonte collettiva legislativamente individuata.
21. E' opportuno precisare che la qualificazione della domanda principale, proposta dalla parte contrattuale, nei termini dell'azione di nullità (Cassazione n. 7783/2001) consente di ritenere accertato l'interesse ad agire in virtù della situazione di obiettiva e giuridica incertezza relativa alla regolamentazione applicabile all'intero rapporto e quindi alla conformazione del complesso delle plurime posizioni giuridiche soggettive, primarie e secondarie, coinvolte nel rapporto di durata …”.
6 Recependo i principi enucleati nella suddetta pronuncia, va dunque applicato al rapporto di lavoro corrente tra l'attore e l' il contratto Controparte_2
collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e
Autonomie locali (art. 1, co. 1), quale fonte collettiva legislativamente individuata.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, per cui, nell'importo liquidato in dispositivo, la convenuta è tenuta Controparte_2
a rifondere le spese sostenute da parte attrice, tenendo conto dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un valore ai minimi tariffari attesi i numerosi precedenti giurisprudenziali in ordine alla questione controversa. Parte attrice deve invece rifondere le spese processuali alla che ha ingiustamente evocata in Controparte_1
giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia della convenuta , così provvede: Controparte_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_1
- accerta e dichiara la nullità del contratto individuale di lavoro del ricorrente, nella parte in cui rinvia, per la disciplina del rapporto, al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in luogo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
parte ricorrente, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo antistatario;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla CP_1
, liquidate in euro 1.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.
[...]
Catanzaro, li 21.03.2025
7 Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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