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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 582/2024
Tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per 'avv. DELL'ELCE LORENZO Parte_1
Per l'avv. BIANCHI LUCA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle 19, 55 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA G. Parte_1 C.F._1
SERBELLONI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DELL'ELCE LORENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
ATTORE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Zucchi Controparte_1 P.IVA_1
20900 MONZA presso lo studio dell'avv. BIANCHI LUCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in udienza da intendersi qui richiamate e trascritte, come da note conclusive depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni pagina 2 di 6 giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CS (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano , chiedeva ed Controparte_1 otteneva il D.I. n. 15633/2023 pubblicato in data 11.10.2023 per l'importo complessivo di € 10.461,50 ( oltre interessi di legge e spese del procedimento) nei confronti di Parte_1
a saldo del credito maturato per la fornitura di arredi.
Proponeva opposizione l'attrice che confermava di avere inviato una mail in data
15/07/2021 con documentazione di ordine per una cucina (doc. 1 attrice) provvedendo in 02/08/2021 al pagamento dell'acconto richiesto (doc. 2 attrice) ma, successivamente, in data 16/08/2021 aveva inviato e-mail comunicando di recedere dall'ordine/contratto prima che la merce venisse messa in produzione (doc. 3 attrice) precisando che la fabbrica
Cappellini Cucina era chiusa dal 30 luglio al 31 agosto 2021.
Afferma che nel caso di specie è applicabile il decreto legislativo 206/05 ( Codice del
Consumatore) atteso che il contratto si è perfezionato a mezzo scambio di e-mail fuori dai locali commerciali, con la conseguenza che il Cliente Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di acquisto senza alcuna penalità e senza specificare i motivi entro il termine di 14 giorni di calendario decorrenti dal giorno del ricevimento della merce, a maggior ragione poiché l'attrice è receduta prima che la merce venisse messa in produzione, merce peraltro mai consegnata. In via riconvenzionale chiedeva la restituzione dell'acconto versato.
Concludeva chiedendo, in via preliminare la non concessione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, previa declaratoria di regolare risoluzione contrattuale con condanna della società
in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in 22060 Controparte_1
Carugo (CO) - Via Manzoni, 43 - P.IVA/C.F. 03742560133 alla restituzione del prezzo versato in acconto pari ad euro 2.918,00.
Si costituiva la convenuta rilevando che, a seguito di una commissione/ordine in data
07.06.21 dell'attrice, la realizzava ed alienava una fornitura d'arredo per Controparte_1 il prezzo totale di Euro 11.493,00 ricevendo in data 03-19.06.21 il solo acconto iniziale di
Euro 2.918,00 permanendo dunque un saldo debitorio di Euro 10.461,50.
pagina 3 di 6 Rilevava l'inapplicabilità, al caso di specie, del Codice del Consumo atteso che il contratto di fornitura/vendita sia stato negoziato/stipulato all'interno dei locali commerciali della convenuta dove avvenivano le scelte di materiali, colori, elettrodomestici e di tutte le dotazioni della cucina scelta. In ogni caso anche qualora applicabile il D.Lgs.206/05 ricorrerebbero i presupposti di cui agli artt. dal 52 al 58 atteso che la convenuta aveva realizzato la fornitura peraltro realizzata su misura e personalizzata di cui sollecitava la consegna. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare la parte debitrice ingiunta al pagamento dell'importo ingiunto o del diverso importo, maggiore o minore, accertato in causa anche in via equitativa;
Condannare l'opponente, ex art. 96 cpc, per l'evidente temerarietà dei relativi assunti;
Il tutto oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Il Giudice designato Dott. ssa Alessandra Forlenza con ordinanza del 7.03.2024 delegava alla trattazione della causa sino alla decisione la scrivente, che, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, non ammesse le prove orali di parte convenuta, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere accolta per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
La presente causa trae origine dalla richiesta che parte convenuta opposta ha avanzato per ottenere il saldo del credito maturato per la fornitura di arredi, in particolare cucina e soggiorno.
E' incontestato che in data 15.07.2021 accettava la relativa proposta Parte_1 inviandola a mezzo mail alla ditta fornitrice dove era previsto un esborso per complessivi euro 10.461,40 oltre iva, prevedendo il pagamento di un acconto in data 19.07.2021 poi effettuato in data 2.08.2021.
Circostanze altrettanto pacifiche sono che in data 16/08/2021 l'attrice aveva inviato e-mail comunicando di recedere dall'ordine/contratto (doc. 3 attrice) e che la fabbrica Cappellini Cucina era chiusa dal 30 luglio al 31 agosto 2021.
I suddetti fatti sono apprezzati ex art. 116 cpc non contestati, unitamente all'affermazione dell'opponente che affermava che il recesso avveniva prima che la merce venisse messa in produzione, fatto verosimile atteso se si considera che l'acconto venne versato in data
2.08.2021 e che l'azienda era chiusa per dl 30 luglio 2021.
Si consideri poi che la convenuta non ha dato prova di avere fabbricato gli arredi su misura né di averli consegnati. Non vi è agli atti né la documentazione che attesti la produzione per esempio disegni, progetti, rilievi fotografici dei mobili né le bolle di consegna.
pagina 4 di 6 Il Giudice dell'opposizione ha ulteriormente osservato che la “non contestazione” -cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo. E' noto, altresì, che la fattura commerciale s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. (Cassazione Civile, II Sez., sentenza n. 17050 del 05.08.2011). Nel caso di specie parte convenuta pone l'accento sull'emissione delle fatture come dogma del diritto a ricevere il pagamento, dimenticando di dare prova dell'esecuzione della prestazione per la quale si richiede il pagamento.
Del resto parte attrice ha affermato di non avere mai ricevuto gli arredi e non vi è agli atti nessuna richiesta di appuntamento per la consegna e nessuna offerta reale avanzate da sul punto gli atti della convenuta nulla dicono né i capitoli di prova Controparte_1 non ammessi per come formulati avrebbero potuto confortare l'assunto della consegna, parola che, stranamente, parte convenuta mai pronuncia nella redazione dei propri atti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa – e, quindi, l'esistenza del credito – incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del
2003).
pagina 5 di 6 non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 cc mentre parte Controparte_1 convenuta ha documentato di avere tempestivamente rescisso il contratto nel silenzio di parte convenuta che solo in data 26.05.2023 inviava e-mail richiedendo il pagamento dell'importo poi, in 23.06.2023 recato nell' azionata “fattura accompagnatoria”, a distanza di quasi due anni dalla sottoscrizione del contratto.
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n.15633/2023 del Tribunale di
Milano pubblicato in data 11.10.2023;
B) Condanna a restituire a € 2.918,00; Controparte_1 Parte_1
C) Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 582/2024
Tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per 'avv. DELL'ELCE LORENZO Parte_1
Per l'avv. BIANCHI LUCA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle 19, 55 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA G. Parte_1 C.F._1
SERBELLONI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DELL'ELCE LORENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
ATTORE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Zucchi Controparte_1 P.IVA_1
20900 MONZA presso lo studio dell'avv. BIANCHI LUCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in udienza da intendersi qui richiamate e trascritte, come da note conclusive depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni pagina 2 di 6 giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CS (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano , chiedeva ed Controparte_1 otteneva il D.I. n. 15633/2023 pubblicato in data 11.10.2023 per l'importo complessivo di € 10.461,50 ( oltre interessi di legge e spese del procedimento) nei confronti di Parte_1
a saldo del credito maturato per la fornitura di arredi.
Proponeva opposizione l'attrice che confermava di avere inviato una mail in data
15/07/2021 con documentazione di ordine per una cucina (doc. 1 attrice) provvedendo in 02/08/2021 al pagamento dell'acconto richiesto (doc. 2 attrice) ma, successivamente, in data 16/08/2021 aveva inviato e-mail comunicando di recedere dall'ordine/contratto prima che la merce venisse messa in produzione (doc. 3 attrice) precisando che la fabbrica
Cappellini Cucina era chiusa dal 30 luglio al 31 agosto 2021.
Afferma che nel caso di specie è applicabile il decreto legislativo 206/05 ( Codice del
Consumatore) atteso che il contratto si è perfezionato a mezzo scambio di e-mail fuori dai locali commerciali, con la conseguenza che il Cliente Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di acquisto senza alcuna penalità e senza specificare i motivi entro il termine di 14 giorni di calendario decorrenti dal giorno del ricevimento della merce, a maggior ragione poiché l'attrice è receduta prima che la merce venisse messa in produzione, merce peraltro mai consegnata. In via riconvenzionale chiedeva la restituzione dell'acconto versato.
Concludeva chiedendo, in via preliminare la non concessione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, previa declaratoria di regolare risoluzione contrattuale con condanna della società
in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in 22060 Controparte_1
Carugo (CO) - Via Manzoni, 43 - P.IVA/C.F. 03742560133 alla restituzione del prezzo versato in acconto pari ad euro 2.918,00.
Si costituiva la convenuta rilevando che, a seguito di una commissione/ordine in data
07.06.21 dell'attrice, la realizzava ed alienava una fornitura d'arredo per Controparte_1 il prezzo totale di Euro 11.493,00 ricevendo in data 03-19.06.21 il solo acconto iniziale di
Euro 2.918,00 permanendo dunque un saldo debitorio di Euro 10.461,50.
pagina 3 di 6 Rilevava l'inapplicabilità, al caso di specie, del Codice del Consumo atteso che il contratto di fornitura/vendita sia stato negoziato/stipulato all'interno dei locali commerciali della convenuta dove avvenivano le scelte di materiali, colori, elettrodomestici e di tutte le dotazioni della cucina scelta. In ogni caso anche qualora applicabile il D.Lgs.206/05 ricorrerebbero i presupposti di cui agli artt. dal 52 al 58 atteso che la convenuta aveva realizzato la fornitura peraltro realizzata su misura e personalizzata di cui sollecitava la consegna. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare la parte debitrice ingiunta al pagamento dell'importo ingiunto o del diverso importo, maggiore o minore, accertato in causa anche in via equitativa;
Condannare l'opponente, ex art. 96 cpc, per l'evidente temerarietà dei relativi assunti;
Il tutto oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Il Giudice designato Dott. ssa Alessandra Forlenza con ordinanza del 7.03.2024 delegava alla trattazione della causa sino alla decisione la scrivente, che, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, non ammesse le prove orali di parte convenuta, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere accolta per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
La presente causa trae origine dalla richiesta che parte convenuta opposta ha avanzato per ottenere il saldo del credito maturato per la fornitura di arredi, in particolare cucina e soggiorno.
E' incontestato che in data 15.07.2021 accettava la relativa proposta Parte_1 inviandola a mezzo mail alla ditta fornitrice dove era previsto un esborso per complessivi euro 10.461,40 oltre iva, prevedendo il pagamento di un acconto in data 19.07.2021 poi effettuato in data 2.08.2021.
Circostanze altrettanto pacifiche sono che in data 16/08/2021 l'attrice aveva inviato e-mail comunicando di recedere dall'ordine/contratto (doc. 3 attrice) e che la fabbrica Cappellini Cucina era chiusa dal 30 luglio al 31 agosto 2021.
I suddetti fatti sono apprezzati ex art. 116 cpc non contestati, unitamente all'affermazione dell'opponente che affermava che il recesso avveniva prima che la merce venisse messa in produzione, fatto verosimile atteso se si considera che l'acconto venne versato in data
2.08.2021 e che l'azienda era chiusa per dl 30 luglio 2021.
Si consideri poi che la convenuta non ha dato prova di avere fabbricato gli arredi su misura né di averli consegnati. Non vi è agli atti né la documentazione che attesti la produzione per esempio disegni, progetti, rilievi fotografici dei mobili né le bolle di consegna.
pagina 4 di 6 Il Giudice dell'opposizione ha ulteriormente osservato che la “non contestazione” -cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo. E' noto, altresì, che la fattura commerciale s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. (Cassazione Civile, II Sez., sentenza n. 17050 del 05.08.2011). Nel caso di specie parte convenuta pone l'accento sull'emissione delle fatture come dogma del diritto a ricevere il pagamento, dimenticando di dare prova dell'esecuzione della prestazione per la quale si richiede il pagamento.
Del resto parte attrice ha affermato di non avere mai ricevuto gli arredi e non vi è agli atti nessuna richiesta di appuntamento per la consegna e nessuna offerta reale avanzate da sul punto gli atti della convenuta nulla dicono né i capitoli di prova Controparte_1 non ammessi per come formulati avrebbero potuto confortare l'assunto della consegna, parola che, stranamente, parte convenuta mai pronuncia nella redazione dei propri atti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa – e, quindi, l'esistenza del credito – incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del
2003).
pagina 5 di 6 non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 cc mentre parte Controparte_1 convenuta ha documentato di avere tempestivamente rescisso il contratto nel silenzio di parte convenuta che solo in data 26.05.2023 inviava e-mail richiedendo il pagamento dell'importo poi, in 23.06.2023 recato nell' azionata “fattura accompagnatoria”, a distanza di quasi due anni dalla sottoscrizione del contratto.
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n.15633/2023 del Tribunale di
Milano pubblicato in data 11.10.2023;
B) Condanna a restituire a € 2.918,00; Controparte_1 Parte_1
C) Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6