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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 23/01/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8753/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165211106220727 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 868/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Municipia S.p.A. e Regione Campania, l'intimazione di pagamento n. 20250002165211106220727, basata su ingiunzione n. 634294419122 relativa all' avviso di accertamento numero 634294419122, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2016 per il veicolo tg Targa_1
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli avvisi di accertamento contenuti nei ruoli intimati con la cartella;
2) prescrizione dei crediti.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «- Nel merito dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento N. 20250002165211106220727, per mancata o irregolare notifica dell'ingiunzione n n.
634294419122 e l' avviso di accertamento numero 634294419122 relativo alla tassa di possesso anno 2016 per il veicolo tg Targa_1, in essa richiamati e che ne costituiscono presupposto necessario, nonché per conseguenza la decadenza e prescrizione dell'amministrazione finanziaria dal potere di riscossione dell'imposta a mezzo ruolo e la prescrizione della pretesa tributaria;
- Conseguentemente e per quanto sopra dichiarato, annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo recata dall'opposto atto amministrativo, ordinando altresì la cancellazione del ruolo stesso;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.».
Si è costituita Municipia, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «In Indirizzo_1 e DICHIARARE il rigetto della richiesta di sospensione dell'impugnata ingiunzione di pagamento per inesistenza del danno grave ed irreparabile SEMPRE In Indirizzo_1 e DICHIARARE inammissibile la domanda di parte ricorrente in quanto volta a contestare la pretesa tributaria divenuta ormai definitiva per mancata opposizione degli atti nei termini di legge;
NEL MERITO, ACCERTARE E DICHIARARE la legittimità dell'atto impugnato per avvenuta conoscibilità degli atti da parte del contribuente nonché intervenuta interruzione della prescrizione con notifica degli atti prodromici al contribuente come per tabulas dimostrato in atti, RIGETTARE la domanda formulata da parte ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa esposti e, per l'effetto, CONFERMARE
l'atto impugnato con VITTORIA di spese e competenze di lite, oltre spese generali ex Legge n. 247/2012 con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..».
Si è altresì costituita la Regione Campania, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «Si chiede a codesta
Ill.ma Corte di Giustizia di rigettare il ricorso nel merito perché infondato, confermando la legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
Sul punto, la Corte osserva che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte».
A norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale. Osserva inoltre che, relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008).
La rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass.
n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017) è idonea ad interrompere il decorso di detto termine e, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini è stata fornita dalla Municipia S.p.A. e dalla Regione
Campania, che hanno esibito le relate di notifica di atti presupposti a quello di cui è causa, ritualmente notificati e non seguiti da impugnazione.
Ne discende che, in mancanza, l'eccepita prescrizione non può ritenersi maturata ed il ricorso deve essere rigettato.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti delle resistenti, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna di esse, con distrazione al difensore della Municipia per dichiarato fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria di I grado, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
Il giudice
MM AG
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8753/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165211106220727 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 868/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Municipia S.p.A. e Regione Campania, l'intimazione di pagamento n. 20250002165211106220727, basata su ingiunzione n. 634294419122 relativa all' avviso di accertamento numero 634294419122, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2016 per il veicolo tg Targa_1
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli avvisi di accertamento contenuti nei ruoli intimati con la cartella;
2) prescrizione dei crediti.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «- Nel merito dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento N. 20250002165211106220727, per mancata o irregolare notifica dell'ingiunzione n n.
634294419122 e l' avviso di accertamento numero 634294419122 relativo alla tassa di possesso anno 2016 per il veicolo tg Targa_1, in essa richiamati e che ne costituiscono presupposto necessario, nonché per conseguenza la decadenza e prescrizione dell'amministrazione finanziaria dal potere di riscossione dell'imposta a mezzo ruolo e la prescrizione della pretesa tributaria;
- Conseguentemente e per quanto sopra dichiarato, annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo recata dall'opposto atto amministrativo, ordinando altresì la cancellazione del ruolo stesso;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.».
Si è costituita Municipia, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «In Indirizzo_1 e DICHIARARE il rigetto della richiesta di sospensione dell'impugnata ingiunzione di pagamento per inesistenza del danno grave ed irreparabile SEMPRE In Indirizzo_1 e DICHIARARE inammissibile la domanda di parte ricorrente in quanto volta a contestare la pretesa tributaria divenuta ormai definitiva per mancata opposizione degli atti nei termini di legge;
NEL MERITO, ACCERTARE E DICHIARARE la legittimità dell'atto impugnato per avvenuta conoscibilità degli atti da parte del contribuente nonché intervenuta interruzione della prescrizione con notifica degli atti prodromici al contribuente come per tabulas dimostrato in atti, RIGETTARE la domanda formulata da parte ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa esposti e, per l'effetto, CONFERMARE
l'atto impugnato con VITTORIA di spese e competenze di lite, oltre spese generali ex Legge n. 247/2012 con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..».
Si è altresì costituita la Regione Campania, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «Si chiede a codesta
Ill.ma Corte di Giustizia di rigettare il ricorso nel merito perché infondato, confermando la legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
Sul punto, la Corte osserva che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte».
A norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale. Osserva inoltre che, relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008).
La rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass.
n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017) è idonea ad interrompere il decorso di detto termine e, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini è stata fornita dalla Municipia S.p.A. e dalla Regione
Campania, che hanno esibito le relate di notifica di atti presupposti a quello di cui è causa, ritualmente notificati e non seguiti da impugnazione.
Ne discende che, in mancanza, l'eccepita prescrizione non può ritenersi maturata ed il ricorso deve essere rigettato.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti delle resistenti, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna di esse, con distrazione al difensore della Municipia per dichiarato fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria di I grado, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
Il giudice
MM AG