Art. 3. Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministeri e per quello contemplato dai successivi articoli 4 e 5.
E' autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1 gennaio 1980;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente legge.
E' autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1 gennaio 1980;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente legge.