Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34419
CASS
Sentenza 11 dicembre 2023

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In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'Erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, DL n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza, alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, Decreto legislativo n. 471 del 1997, allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis DPR n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'Erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, DL n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza, alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, Decreto legislativo n. 471 del 1997, allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis DPR n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34419
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

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