Articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002, n. 143
Articolo 2
Versione
4 agosto 2002
Art. 3. Revoca totale e parziale dell'agevolazione 1. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, e' revocato.
2. Il credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.
3. Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti, il credito d'imposta e' revocato solo per la parte non ancora maturata. E' fatta salva la possibilita' di usufruire del residuo credito gia' maturato fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzato.
Entrata in vigore il 4 agosto 2002
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