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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6499/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 29 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6499/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Micali, giusta C.F._1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
12550/23 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 4 pertanto “… in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig.
è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità Parte_1
civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, status di invalido civile nella misura del 100% (pensione di invalidità civile). Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 10 settembre
2024 ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45,
3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata CP_2 dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed CP_1 onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 4 seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 4 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 10 giugno 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 13 maggio 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente in data 22 febbraio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “ipertensione arteriosa, esiti di frattura tibia sinistra da riferito incidente stradale, ernie discali multiple a modesta incidenza funzionale
, lieve deflessione del tono dell'umore”, affermando “Il quadro patologico presentato attualmente dal periziando appare globalmente di modesta entità, come dimostrato dalla documentazione in atti (compreso il certificato medico on line a cura del medico curante!! )
e dall 'esame clinico in sede di OP. Tale realtà clinica è assolutamente insufficiente per il raggiungimento di un grado invalidante come da richiesta in ricorso”, confermando la valutazione resa dalla competente commissione in sede amministrativa e considerando pertanto il ricorrente invalido nella misura del 45%.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita il ricorrente in data 20 novembre 2024 ed ha riscontrato
“Deficit deambulatorio a sfumata incidenza funzionale da pregressa frattura biossea gamba sinistra esitata in pseudoartrosi ipertrofica in soggetto con spondilodiscoartrosi più evidente in regione cervicale e lombare, BPCO a fenotipo enfisematoso ed OSAS di lieve entità, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado lieve e cardiopatia ipertensiva inquadrabile in I classe NYHA”, ritenendo il ricorrente soggetto invalido nella misura del
74% con decorrenza da agosto 2024 e opportuna la revisione nel mese di novembre 2026.
Tali conclusioni, motivate in maniera congrua ed esaustiva nella relazione peritale alla quale si rinvia, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Il ricorso pertanto deve essere accolto e il ricorrente deve essere dichiarato invalido nella misura del 74% con decorrenza da agosto 2024 e revisione suggerita nel mese di novembre 2026.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite della fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Va disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti con riguardo alla presente fase del giudizio in ragione dell'esito e della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del
[...] CP_1
legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente invalida nella misura del 74% con decorrenza da agosto 2024 e revisione suggerita nel mese di novembre 2026;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite per la fase di atp ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con riguardo alla presente fase del giudizio, CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 29 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 29 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6499/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Micali, giusta C.F._1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
12550/23 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 4 pertanto “… in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig.
è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità Parte_1
civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, status di invalido civile nella misura del 100% (pensione di invalidità civile). Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 10 settembre
2024 ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45,
3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata CP_2 dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed CP_1 onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 4 seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 4 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 10 giugno 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 13 maggio 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente in data 22 febbraio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “ipertensione arteriosa, esiti di frattura tibia sinistra da riferito incidente stradale, ernie discali multiple a modesta incidenza funzionale
, lieve deflessione del tono dell'umore”, affermando “Il quadro patologico presentato attualmente dal periziando appare globalmente di modesta entità, come dimostrato dalla documentazione in atti (compreso il certificato medico on line a cura del medico curante!! )
e dall 'esame clinico in sede di OP. Tale realtà clinica è assolutamente insufficiente per il raggiungimento di un grado invalidante come da richiesta in ricorso”, confermando la valutazione resa dalla competente commissione in sede amministrativa e considerando pertanto il ricorrente invalido nella misura del 45%.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita il ricorrente in data 20 novembre 2024 ed ha riscontrato
“Deficit deambulatorio a sfumata incidenza funzionale da pregressa frattura biossea gamba sinistra esitata in pseudoartrosi ipertrofica in soggetto con spondilodiscoartrosi più evidente in regione cervicale e lombare, BPCO a fenotipo enfisematoso ed OSAS di lieve entità, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado lieve e cardiopatia ipertensiva inquadrabile in I classe NYHA”, ritenendo il ricorrente soggetto invalido nella misura del
74% con decorrenza da agosto 2024 e opportuna la revisione nel mese di novembre 2026.
Tali conclusioni, motivate in maniera congrua ed esaustiva nella relazione peritale alla quale si rinvia, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Il ricorso pertanto deve essere accolto e il ricorrente deve essere dichiarato invalido nella misura del 74% con decorrenza da agosto 2024 e revisione suggerita nel mese di novembre 2026.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite della fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Va disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti con riguardo alla presente fase del giudizio in ragione dell'esito e della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del
[...] CP_1
legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente invalida nella misura del 74% con decorrenza da agosto 2024 e revisione suggerita nel mese di novembre 2026;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite per la fase di atp ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con riguardo alla presente fase del giudizio, CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 29 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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