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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 24238 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione nell'udienza del 31.03.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato F. Malatesta
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato B. Luppino
APPELLATA
NONCHÉ
[...] [...]
, in persona del Curatore p.t. Controparte_2
APPELLATI
CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI. Come da verbale mediante note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al Giudice Controparte_2
di Pace di Roma (oggi , il Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
, e fine di chiedere l'accertamento della responsabilità dei
[...] Parte_1 Controparte_4
convenuti in merito al sinistro occorso il 13.12.2015, lungo la via del Mare in direzione Ostia, con conseguente condanna al risarcimento dei danni materiale subiti dal proprio veicolo.
A sostegno della domanda deduceva che, in detta data, si trovava alla guida del proprio veicolo Fiat 500
targato EK974DN quando, giunto all'altezza del km 19+800, la vettura Fiat Punto targata CR736JV,
condotta dalla sig.ra , già di proprietà della ed assicurata con la Parte_2 CP_2 CP_3
invadeva contromano la corsia opposta. In tali circostanze, la Fiat Punto veniva poi urtata dalla vettura Audi
A3 targata EC259ZB, di proprietà di nel frattempo sopraggiunta. A sua volta il veicolo Audi CP_2
A3 urtava la sua autovettura, che finiva marciante sulla propria carreggiata di pertinenza.
In esito alle verifiche peritali disposte da veniva riconosciuta la somma di € Controparte_5
5.900,00, che, non ritenuta sufficiente, portava l'attore ad adire il Giudice di Pace di Roma per il pieno soddisfacimento delle sue pretese risarcitorie.
Si costituivano in giudizio quale Compagnia assicuratrice del veicolo Fiat Punto targato CP_3
CR736JV, e quale impresa di assicurazione del veicolo Audi S3 targato EC259ZB di proprietà Pt_1 della contestando ed impugnando le domande attrici, mentre rimanevano contumaci gli altri CP_2
convenuti.
Nel corso dell'istruttoria si provvedeva ad espletare la prova testimoniale richiesta dalle parti.
Precisate le conclusioni, la causa passava in decisione;
con sentenza n. 7728/2023 il Giudice di Pace così
statuiva: “così pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) ritiene la
corresponsabilità del , e di nella causazione del Controparte_6 CP_2
sinistro; 2) rigetta per il resto la domanda. 3) Spese di lite compensate. Così deciso in Roma in data 7 marzo
2023”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestandone la motivazione e chiedendo in Parte_1
via principale, “in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in riforma parziale della
sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7728/2023 depositata in data 7 marzo 2023, pubblicata in data 23
marzo 2023 e notificata in data 30 marzo 2023, dichiarare l'esclusiva responsabilità della conducente del
veicolo Fiat Punto tg. CR 736 JV”; in via subordinata, “in accoglimento dell'appello proposto con il
presente atto e in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7728/2023 depositata in
data 7 marzo 2023, pubblicata in data 23 marzo 2023 e notificata in data 30 marzo 2023, dichiarare la
responsabilità maggioritaria della conducente del veicolo Fiat Punto tg. CR 736 JV…”.
Si è costituita la contestando ed impugnando le deduzioni ed eccezioni Controparte_1
sollevate da parte appellante, perché infondate sia nel fatto che nel diritto, con conseguente rigetto dell'appello.
Le altre parti appellate sono rimaste contumaci in secondo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
°°°
La compagnia appellante contesta la sentenza di primo grado laddove, pur rigettando la domanda proposta dal signor in ordine ai danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha ritenuto CP_2 che fosse stata raggiunta la prova in ordine alla corresponsabilità in misura paritaria dei conducenti dei veicoli coinvolti nella determinazione del sinistro.
Sostiene, in particolare, che nell'iter logico-argomentativo attraverso cui perveniva alla dichiarazione di infondatezza di tale pretesa, il Giudice di Pace avrebbe fatto malgoverno dei principi e delle norme in tema di corresponsabilità, sancendo che l'evento veniva a verificarsi per un concorso paritario di responsabilità tra i conducenti dei veicoli Audi S3 targato EC 259 ZB (veicolo assicurato e Fiat Punto targato CR Pt_1
736 JV (veicolo assicurato . CP_1
Evidenzia al riguardo che, pur essendo stata respinta la domanda del signor è pendente dinanzi CP_2
il Tribunale di Roma un altro giudizio inerente all'accertamento della responsabilità del medesimo sinistro.
In particolare, la signora in proprio e nella qualità di esercente la Parte_2
responsabilità genitoriale delle minori e di , assieme ad altri Persona_1 Per_2 Per_1
congiunti, con autonomo giudizio, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la sig.ra ed essa CP_2
Compagnia appellante, nelle rispettive qualità di proprietaria e Impresa garante per la R.C.A. del veicolo
Audi S3 targata EC 259 ZB per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro per cui è causa.
Osserva il giudicante che effettivamente detto giudizio e quello presente vertono sul medesimo evento dannoso, sono stati incardinati contro i medesimi convenuti e vertono sull'accertamento della responsabilità
del conducente del veicolo Audi ai fini della condanna della al risarcimento dei danni. Pt_1
Ciò comporta che l'odierna appellante ha un interesse concreto ed attuale all'impugnazione della sentenza di prime cure al fine di evitare che l'accertamento in ordine alla responsabilità nella determinazione del sinistro in questione possa cristallizzarsi, spiegando efficacia di giudicato nel giudizio collegato.
Passando, quindi, al merito, sostiene la che il Giudice di Pace ha errato laddove afferma che Pt_1
“L'istruttoria svolta ha confermato, dunque, la sussistenza dell'evento lesivo e la sua riconducibilità al
comportamento, contrario alle norme del Codice della strada, tenuto dai convenuti ex art. 2054 co.2 c.c. che
devono essere dichiarati responsabili del sinistro nella misura del 50%.”. Rileva che, così motivando, avrebbe omesso immotivatamente di considerare una serie di circostanze più
volte evidenziate da essa appellante nel giudizio di primo grado e che avrebbero dovuto indurre ad una ripartizione della responsabilità di segno differente, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione nel caso in esame dell'art. 2054, 2° comma, c.c., posto che la presunzione di responsabilità sancita da detta norma in caso di scontro tra veicoli, ha carattere residuale, risultando applicabile solo quando appaia impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Deduce, quindi, che il capo della sentenza impugnata merita di essere riformato perché, alla luce delle evidenze probatorie emerse in corso di causa, la decisione di applicare una corresponsabilità in misura paritaria ai conducenti dei veicoli coinvolti risulterebbe del tutto avulsa dagli elementi probatori presenti in atti e dall'istruttoria espletata.
Orbene, osserva il giudicante che, in effetti, alla luce anche della CT cinematica espletata su incarico della
Procura della Repubblica di Roma, la causa del sinistro deve essere ascritta in misura prevalente alla condotta di guida della conducente della Fiat Punto la quale, a causa verosimilmente di un malore o di una distrazione, invadeva la corsia di marcia opposta ed entrava in collisione contro l'autovettura Audi, che, a sua volta, urtava la Fiat 500 del Parte_3
Infatti, la conducente della Fiat Punto ha creato una situazione di pericolo senza la quale il sinistro non si sarebbe verificato;
in particolare, la sig.ra ha violato proprio la norma che ha lo scopo di Parte_2
prevenire scontri frontali tra autovetture.
Il conducente dell'Audi A3, come dichiarato dal teste oculare sig. , “avvedendosi del Testimone_1
veicolo Punto davanti a sé, tentava di evitare l'impatto sterzando bruscamente verso sinistra. L'urto,
tuttavia, è avvenuto e la vettura scura si è parzialmente sollevata su un lato finendo fuori strada”.
Detto conducente, quindi, percorreva regolarmente la propria corsia di competenza ed effettuava anche una manovra di emergenza per evitare l'urto; l'unico appunto che gli si può muovere è quello di aver tenuto viaggiava ad una velocità di oltre 100 Km/h su un strada con il limite di velocità a 70 Km/h, sulla base della velocità indicata sul quadro che si era rotto in seguito al sinistro, come accertato in sede di consulenza cinematica a cura dell'ausiliario del P.M. in sede penale. Alla luce, dunque, della descrizione offerta sia dal testimone oculare e della ricostruzione operata
Consulente cinematico nominato dal P.M., non sussistano i presupposti per riconoscere un concorso paritario di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti ai sensi dell'art. 2054, 2° comma, c.c., norma che ha carattere residuale, risultando applicabile solo quando risulta impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Risulta, infatti, prevalente la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto che, invadendo l'opposta corsia di marcia, ha posto in essere una condotta estremamente pericolosa in quanto comportante un elevato rischio di scontro frontale con altri veicoli in una strada (la Via del Mare) ad alta densità di traffico con una sola corsia di marcia per ciascuna direzione.
Va, dunque, parzialmente riformata la sentenza di primo grado con l'affermazione della responsabilità del sinistro nella misura che si ritiene congrua del 70% a carico del conducente del veicolo Fiat Punto targato
CR 736 JV e nella misura del residuo 30% a carico del conducente del veicolo Audi A3 targato EC 259 ZB.
Parte appellante contesta, altresì, la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite, denunziando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Tale motivo di gravame è fondato dal momento che l'attore era risultato totalmente Controparte_2
soccombente essendo stata rigettata la sua domanda di risarcimento danni, mentre il Giudice di Pace ha compensato le spese di lite sul presupposto errato del “parziale accoglimento della domanda”.
Non si ravvisano, peraltro, nel caso in esame le “altre gravi ed eccezionali ragioni” che potessero giustificare la compensazione delle spese di lite.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147 del 2022. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 7728 del 2023, così provvede: a)- dichiara che la responsabilità del sinistro va attribuita nella misura del 70% al conducente del veicolo
Fiat Punto targato CR 736 JV e nella misura del residuo 30% al conducente del veicolo Audi A3 targato EC
259 ZB;
b)- condanna a rimborsare alla le spese di lite del primo grado di Controparte_2 Parte_1
giudizio, che liquida in € 1.050,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c)- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rimborsare alla le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 09/04/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio