Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22433/2024 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. ANTEZZA ANTONIA, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore in Roma, via Ofanto, n. 18
e
(c.f. ), con l'avv. MARIA BOSCAINI, elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda, via Villa del Sole, n. 11
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 31.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Desenzano del Garda, Via delle Rose n. 26, già di proprietà della moglie, viene assegnata alla sig.ra - con tutto quanto in essa contenuto – che continuerà a viverci insieme ai Parte_2 figli minori;
si dà atto che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale. Pt_1
3) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
4) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione materna sita in Desenzano del Garda via Delle Rose n. 26; in applicazione dell'art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno separatamente le decisioni inerenti le questioni ordinarie durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione,
5) Il padre, salvo diverso accordo con la madre e con i figli, potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni a settimana con pernotto e due fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
durante le vacanze estive, le festività natalizie, pasquali e le ulteriori festività,
i ragazzi trascorreranno uguali tempi di permanenza con entrambi i genitori, che si riservano di concordare di volta in volta tali periodi, alternando ad esempio, di anno in anno, i periodi comprendenti il giorno di
Natale e quello della Vigilia ovvero il giorno di Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo e privilegiando sempre e comunque il rapporto tra i figli e l'altro genitore.
6) Il padre provvederà al mantenimento dei figli versando un contributo mensile di euro 600 (300 euro per ciascun figlio) mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra (IBAN: Parte_2
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma si conviene annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT a partire dall' anno successivo rispetto alla data di pubblicazione della sentenza. Il sig. concorrerà nella misura pari al 30 per cento delle spese straordinarie come da Pt_1 protocollo del Tribunale di Brescia che i coniugi dichiarano di aver letto e compreso.
7) I genitori rilasceranno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio anche dei figli minori.
8) Il cane DY rimarrà con la sig.ra e il sig. parteciperà a tutte le spese ad esso relative nella Pt_2 Pt_1 misura pari al 30 per cento.
9) Sempre ai fini della risoluzione della crisi coniugale, a definizione di tutti i rapporti patrimoniali in essere fra i due coniugi, con riguardo all'immobile attualmente in comproprietà al 50% fra i coniugi, sito in Comune di Ponte di Legno (BS) con accesso da via Trampolini numero civico mancante località Sumanì, facente parte del fabbricato in condominio denominato “La Petite Maison”, censito all'Ufficio del Territorio – Catasto
Fabbricati, Comune di Ponte di Legno con i seguenti mappali:
a) Sez NCT Fg 58, mappale 350 sub 5, in via Trampolini num SNC piano T – 1 Cat A/2 Cl 6 Vani 3;
b) Sez NCT Fg 58 mappale 350 sub 23, in via Trampolini num. SNC piano S1 Cat C/6,
i coniugi convengono che la sig.ra acquisti la quota di comproprietà del sig. (pari Parte_2 Persona_1 al 50 %) versandogli il corrispettivo forfettario di € 90.000,00. Al fine di formalizzare il trasferimento del diritto di proprietà, le parti si obbligano alla stipula di idoneo atto notarile, con spese integralmente a carico della parte acquirente, , entro 30 giorni dall'omologa della separazione. Parte_2
10) Infine, sempre ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con riguardo agli assegni familiari percepiti,
i coniugi concordano che questi vengano trattenuti per intero dal sig. Parte_1
11) ordinare alla Cancelleria del Tribunale di comunicare al Comune di Desenzano del Garda e di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio n.37, Serie A, parte 2 – anno 2006 trascritto nel registro del Comune di Desenzano del Garda.»
PER IL DIVORZIO: «Le parti chiedono la pronuncia della sentenza di divorzio alle medesime condizioni della separazione.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA (anno 2006, parte II^, serie A, n. 37).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti