CASS
Sentenza 1 marzo 2021
Sentenza 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2021, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 3959-2015 proposto da: AR RI, elettivamente domiciliata in ROMA, Via PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato GI MI LI, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO CAROZZA;
- ricorrente -
2020 contro 2683 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo Civile Sent. Sez. L Num. 5552 Anno 2021 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 01/03/2021 studio dell'avvocato VINCENZA DI MARTINO, che la rappresenta e difende;
- controrícorrenti - avverso la sentenza n. 8629/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/12/2014 R.G.N. 1606/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto;
udito l'Avvocato GIOVAN MARTINO per delega Avvocato VINCENZA DI MARTINO. PROC. nr . 3959/ 2015 RG FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza in data 17 dicembre 2014 nr. 8629 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva respinto la domanda proposta da RI AR, dipendente della ASL di Caserta— inquadrata dall'i agosto 2002 nella categoria D del CCNL del Comparto SANITA' con profilo di «operatrice professionale sanitaria- fisioterapista»— per la retribuzione delle mansioni superiori asseritamente svolte sin dal maggio 1985 nonostante l' inquadramento nella inferiore categoria BS, come «massaggiatrice/massofisioterapista». 2. In via preliminare la Corte territoriale dava atto della formazione del giudicato interno sulla statuizione del Tribunale dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo di causa fino al 30 giugno 1998. 3. Nel merito, osservava che la AR nel ricorso introduttivo del giudizio si era limitata a dedurre di avere svolto fin dall'anno 1985 mansioni di «fisioterapista o terapista della riabilitazione» in luogo di quelle di «massaggiatrice o massofioterapista», senza precisare altro circa le mansioni in concreto svolte e quelle che, invece, avrebbero dovuto esserle assegnate sulla base dell'inquadramento (considerato, peraltro, che le due attività erano per molti versi affini e che una serie di compiti erano comuni ad entrambe le figure professionali). 4. A fronte di allegazioni generiche, non poteva essere invocato il principio di non contestazione. 5. Le carenze allegatorie si erano riverberate sulla prova testimoniale espletata che, come già ritenuto dal Tribunale, non aveva fornito esiti certi non solo con specifico riferimento al periodo successivo al giugno 1998 ( non coperto dalle dichiarazioni dei testi D'AN e IA) ma anche per la genericità delle dichiarazioni rese dai testi. 6.Le medesime considerazioni valevano in relazione agli attestati di servizio, dai quali non emergeva il dato relativo ai profili qualitativi e quantitativi dei compiti svolti. 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza RI AR, articolato in due motivi di censura, cui ha opposto difese la ASL di CASERTA. 1 PROC. nr. 3959/ 2015 RG 8.La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli articoli 414 co.1 nr. 4, 113, 115 comma 1, 116 cod.proc.civ., dell'articolo 2700 cod.civ., dell'articolo 52 D.Lgs 165/2001, dell'articolo 2103 cod.civ., dell'articolo 39, parte 1 allegato 1 del DPR 384/1990, del DPR 741/1994, articolo 1, del CCNL del 7 aprile 1999 COMPARTO SANITA', articolo 19. 2. Si assume che il giudice dell'appello avrebbe erroneamente applicato l'articolo 2103 cod.civ. in luogo dell'articolo 52 D.Lgs. 165/2001 e che i compiti riconducibili al profilo professionale di «fisioterapista» sono individuati dal CCNL del comparto SANITA' del 7 aprile 1999, in cui il fisioterapista è inquadrato nella categoria C (articolo 19 del CCNL) ed attraverso i DPR numeri 384/1990, articolo 39 allegato 1 e 741/1994, articolo 1. 3. Si invoca il principio di non contestazione delle mansioni nonché la prova emergente dalle dichiarazioni dei testi (testi OS IA e GE D'AN) e dagli attestati di servizio del 30.4.1987 e del 27.9.2000, prodotti in causa. 4.Con il secondo motivo si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— omesso esame dell'espletamento dei compiti riconducibili al profilo professionale di fisioterapista, previsti dall'articolo 1 DPR 741/1994, sottoposti al contradddittorio e di rilievo decisivo. 5.Si assume che in ragione della statuizione di genericità delle allegazioni del ricorso la sentenza impugnata non aveva proceduto all'esame degli elementi di prova offerti, tali da condurre all'accoglimento della domanda. 6. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 7.La sentenza impugnata è fondata non soltanto sulla genericità della indicazione delle mansioni nell'atto introduttivo del giudizio ma anche sul 2 PROC. nr. 3959/ 2015 RG mancato raggiungimento della prova dello svolgimento delle mansioni superiori. Dalla genericità delle allegazioni si fa discendere, infatti, la inapplicabilità del principio di non contestazione e la non-decisività delle dichiarazioni dei testi, parimenti generiche. Quanto alla prova testimoniale, si evidenzia, poi, che le dichiarazioni di alcuni testi (tra i quali la teste D'AN, le cui dichiarazioni sono parzialmente trascritte nell' odierno ricorso) non erano riferibili al periodo temporale successivo al 30 giugno 1998, non coperto dal giudicato interno sul difetto di giurisdizione. Parimenti generico è stato ritenuto il contenuto dei documenti prodotti. 8. Dette valutazioni, che attengono alla univocità e concludenza degli elementi di prova, costituiscono tipico esercizio della funzione di merito. 9.11 primo motivo neppure individua le affermazioni della sentenza impugnata nel quale si ravviserebbe il preteso errore di diritto. 10. Parimenti il secondo motivo, piuttosto che denunciare un vizio della motivazione, è diretto ad un non-consentito riesame del merito. 11. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. 12. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 13.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 3 PROC. nr . 3959/ 2015 RG previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2000
- ricorrente -
2020 contro 2683 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo Civile Sent. Sez. L Num. 5552 Anno 2021 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 01/03/2021 studio dell'avvocato VINCENZA DI MARTINO, che la rappresenta e difende;
- controrícorrenti - avverso la sentenza n. 8629/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/12/2014 R.G.N. 1606/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto;
udito l'Avvocato GIOVAN MARTINO per delega Avvocato VINCENZA DI MARTINO. PROC. nr . 3959/ 2015 RG FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza in data 17 dicembre 2014 nr. 8629 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva respinto la domanda proposta da RI AR, dipendente della ASL di Caserta— inquadrata dall'i agosto 2002 nella categoria D del CCNL del Comparto SANITA' con profilo di «operatrice professionale sanitaria- fisioterapista»— per la retribuzione delle mansioni superiori asseritamente svolte sin dal maggio 1985 nonostante l' inquadramento nella inferiore categoria BS, come «massaggiatrice/massofisioterapista». 2. In via preliminare la Corte territoriale dava atto della formazione del giudicato interno sulla statuizione del Tribunale dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo di causa fino al 30 giugno 1998. 3. Nel merito, osservava che la AR nel ricorso introduttivo del giudizio si era limitata a dedurre di avere svolto fin dall'anno 1985 mansioni di «fisioterapista o terapista della riabilitazione» in luogo di quelle di «massaggiatrice o massofioterapista», senza precisare altro circa le mansioni in concreto svolte e quelle che, invece, avrebbero dovuto esserle assegnate sulla base dell'inquadramento (considerato, peraltro, che le due attività erano per molti versi affini e che una serie di compiti erano comuni ad entrambe le figure professionali). 4. A fronte di allegazioni generiche, non poteva essere invocato il principio di non contestazione. 5. Le carenze allegatorie si erano riverberate sulla prova testimoniale espletata che, come già ritenuto dal Tribunale, non aveva fornito esiti certi non solo con specifico riferimento al periodo successivo al giugno 1998 ( non coperto dalle dichiarazioni dei testi D'AN e IA) ma anche per la genericità delle dichiarazioni rese dai testi. 6.Le medesime considerazioni valevano in relazione agli attestati di servizio, dai quali non emergeva il dato relativo ai profili qualitativi e quantitativi dei compiti svolti. 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza RI AR, articolato in due motivi di censura, cui ha opposto difese la ASL di CASERTA. 1 PROC. nr. 3959/ 2015 RG 8.La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli articoli 414 co.1 nr. 4, 113, 115 comma 1, 116 cod.proc.civ., dell'articolo 2700 cod.civ., dell'articolo 52 D.Lgs 165/2001, dell'articolo 2103 cod.civ., dell'articolo 39, parte 1 allegato 1 del DPR 384/1990, del DPR 741/1994, articolo 1, del CCNL del 7 aprile 1999 COMPARTO SANITA', articolo 19. 2. Si assume che il giudice dell'appello avrebbe erroneamente applicato l'articolo 2103 cod.civ. in luogo dell'articolo 52 D.Lgs. 165/2001 e che i compiti riconducibili al profilo professionale di «fisioterapista» sono individuati dal CCNL del comparto SANITA' del 7 aprile 1999, in cui il fisioterapista è inquadrato nella categoria C (articolo 19 del CCNL) ed attraverso i DPR numeri 384/1990, articolo 39 allegato 1 e 741/1994, articolo 1. 3. Si invoca il principio di non contestazione delle mansioni nonché la prova emergente dalle dichiarazioni dei testi (testi OS IA e GE D'AN) e dagli attestati di servizio del 30.4.1987 e del 27.9.2000, prodotti in causa. 4.Con il secondo motivo si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— omesso esame dell'espletamento dei compiti riconducibili al profilo professionale di fisioterapista, previsti dall'articolo 1 DPR 741/1994, sottoposti al contradddittorio e di rilievo decisivo. 5.Si assume che in ragione della statuizione di genericità delle allegazioni del ricorso la sentenza impugnata non aveva proceduto all'esame degli elementi di prova offerti, tali da condurre all'accoglimento della domanda. 6. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 7.La sentenza impugnata è fondata non soltanto sulla genericità della indicazione delle mansioni nell'atto introduttivo del giudizio ma anche sul 2 PROC. nr. 3959/ 2015 RG mancato raggiungimento della prova dello svolgimento delle mansioni superiori. Dalla genericità delle allegazioni si fa discendere, infatti, la inapplicabilità del principio di non contestazione e la non-decisività delle dichiarazioni dei testi, parimenti generiche. Quanto alla prova testimoniale, si evidenzia, poi, che le dichiarazioni di alcuni testi (tra i quali la teste D'AN, le cui dichiarazioni sono parzialmente trascritte nell' odierno ricorso) non erano riferibili al periodo temporale successivo al 30 giugno 1998, non coperto dal giudicato interno sul difetto di giurisdizione. Parimenti generico è stato ritenuto il contenuto dei documenti prodotti. 8. Dette valutazioni, che attengono alla univocità e concludenza degli elementi di prova, costituiscono tipico esercizio della funzione di merito. 9.11 primo motivo neppure individua le affermazioni della sentenza impugnata nel quale si ravviserebbe il preteso errore di diritto. 10. Parimenti il secondo motivo, piuttosto che denunciare un vizio della motivazione, è diretto ad un non-consentito riesame del merito. 11. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. 12. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 13.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 3 PROC. nr . 3959/ 2015 RG previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2000