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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2408/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU BE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11361/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
IC Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M203376 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
IC/Appellante: annullamento avviso di accertamento.
Resistente/Appellato: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la società Società_1 S.R.L., con sede legale in Fiumicino (RM), Indirizzo_1
, 00054, in persona del rappresentante legale pro tempore Nominativo_1, impugna l'avviso di accertamento n. TK503M203376/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma
- Ufficio Controlli, notificato via PEC il 24 marzo 2025, con cui recupera una maggiore IVA per euro
17.492.805,66, oltre sanzioni e interessi su operazioni che la ricorrente, per l'anno di imposta 2018, erroneamente avrebbe qualificate come non imponibili IVA. Alla maggiore IVA recuperata si sommano le sanzioni per euro 29.519.110,13 e gli interessi di euro 3.608.070,96, per un totale di euro 50.619.987,09.
La società ha presentato istanza di accertamento con adesione rimasta senza esito ai fini della definizione.
L'avviso tra origine dai rilievi contenuti nel p.v.c del 26/09/2024 dei militari della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-IA di Roma – III Gruppo Tutela Entrate – Sezione Accise Oli Minerali, con cui veniva appurato un articolato e diffuso sistema di frode utilizzato da diverse associazioni per delinquere, operanti nel settore dei prodotti energetici, che si interponevano tra i grossi importatori di prodotti energetici e i distributori finali.
Con il PVC è stato rilevato l'esistenza di apposite società cartiere, che fingendosi esportatori abituali o fingevano di effettuare cessioni intracomunitarie, estraevano da alcuni depositi fiscali (tra cui quello di C.P.
R.) prodotti energetici in sospensione di IVA, che venivano poi rivenduti a distributori stradali all'interno del territorio nazionale a prezzi concorrenziali, proprio beneficiando della totale evasione dell'IVA a monte, ottenuta dalle c.d. cartiere con false dichiarazioni di intenti.
In questo contesto, IC., che nell'anno 2018 era titolare di un deposito fiscale, aveva acquistato prodotti energetici, generando IVA a credito per poi rivenderli, a valle, in sospensione di IVA, a soggetti che si erano dichiarati esportatori abituali;
per effetto delle cessioni agli esportatori abituali, non si generava a valle nessun debito IVA perla ricorrente.
Tra le varie organizzazioni fraudolente sono state individuate: quella denominata “
Società_7” capeggiata da Nominativo_2 e tra le persone fisiche e giuridiche coinvolte, la Società_3 S.r.l., la Società_1 S.r.l. e Nominativo_3. Dalle indagini è emerso che, sostanzialmente, tutti i clienti “esportatori abituali” della società non possedevano i requisiti di esportatore abituale, essendo risultati essere evasori totali, ovvero aver presentato dichiarazioni fiscali con esposizione di dati fittizi, strumentali solo all'emissione di false dichiarazioni d'intento.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa eccependo:
- l'assenza di ogni coinvolgimento diretto di IC nell'organizzazione della frode che l'ufficio ritine provata solo dalla presenza di Nominativo_3, direttore tecnico della IC;
- che l'amministrazione finanziaria non può esigere che il soggetto che intenda esercitare la detrazione IVA svolga una vera e propria indagine sul fatto che il fornitore abbia a sua volta effettuato gli obblighi dichiarativi e di pagamento;
- che il comportamento tenuto da IC con le sue controparti è perfettamente in linea con gli standard richiesti e - soprattutto - le informazioni ricavate nei documenti esibiti non hanno mostrato, almeno prima facie, nessun indice di pericolosità, né con riferimento alla natura della controparte, né con riferimento alla non autenticità dell'operazione.
- la non correttezza delle asserzioni dei verificatori.
Chiede, in via subordinata la disapplicazione delle sanzioni tributarie, quanto meno quella ex art. 5, c.
4-bis d. lgs. 471/97 stante la circostanza, fatta rilevare dall'ufficio stesso, della completa estraneità di IC ai fatti asseritamente criminosi. Una volta dimostrato, come fatto che la ricorrente era esente da ogni colpa per questa ignoranza ed ove tale dimostrazione non fosse di per sé sufficiente ad escludere i profili di responsabilità per l'imposta, si dovranno comunque, in via subordinata, disapplicare le sanzioni irrogate, almeno per la parte relativa alla dichiarazione IVA infedele mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (art. 5, c.
4-bis d. lgs. 471/97).
Si è costituita la Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Legale - che con ampia e dettagliata memoria, dopo aver illustrato gli eventi che hanno costituito l'innesco alle indagini svolte nell'ambito del citato procedimento, passa a contrastare tutte le argomentazioni di controparte, concludendo per il rigetto del gravame:
- quanto 1) punto, dall'orientamento della Suprema Corte (v. sentenze 23 dicembre 2015, n. 25898 e n.
25893), si evince che l'A. IA non è tenuta a provare la piena partecipazione alla frode del committente, bensì la mera connivenza, ossia la complicità anche senza avervi parte attiva;
le intercettazioni hanno dimostrato che il Sig. Nominativo_3 (il quale riveste nella Società_1 S.r.l. la carica di direttore tecnico e gestisce le entrate e le uscite di prodotto petrolifero dal deposito, visionando e redigendo la documentazione obbligatoria ai fini delle accise) era a conoscenza della struttura organizzativa criminale;
- quanto al 2) punto, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12 maggio 2011, n. 10414:
“è posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, non formali (essendo evidente che ogni meccanismo di frode si cura in primo luogo di esibire all'esterno una apparente correttezza contabile e cartolare) ma sostanziali,”; Ciò che deve provare il contribuente è, dunque, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere soggettivamente inesistente dell'operazione di acquisto, nonostante l'impiego della condotta propria di un operatore avveduto e diligente;
-quanto al 3) punto, la parte ha messo in atto un controllo meramente formale sui propri clienti, di fatto non adempiendo all'onere di diligenza su di essa gravante, senza una indagine approfondita dei dati presenti negli atti e nelle decorazioni che avrebbero consentito di rilevare indici sintomatici di pericolosità, come definiti dalla giurisprudenza di legittimità.
-quanto al 4) punto infondata è la eccezione avversaria in quanto i verificatori non hanno fatto altro che rilevare quanto presente negli atti delle varie società che operavano con personale ridotto (o inadeguato) rispetto al volume d'affari dichiarato, con capacità produttiva insufficiente a sostenere un volume d'affari tanto elevato e debolezza del capitale sociale e/o livello di indebitamento sproporzionato rispetto al capitale sociale.
Parte ricorrente ha infine depositato ulteriore documentazione e una memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento del ricorso. In particolare, ha sostenuto la propria estraneità ai fatti di evasione di IVA affermando l'insussistenza di una propria responsabilità solidale in assenza della dimostrazione di una sua compartecipazione ai fatti. Ritiene che nel ricorso sia stata data prova che IC ha messo in atto tutte le cautele necessarie per verificare la effettività e operatività delle sue controparti contrattuali e il loro ruolo di esportatori abituali. Ribadisce, pertanto, che sussistono i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni ex art. 6, co. 2, D.Lgs. 472/97, in quanto la violazione – ove esistente – è frutto di errore incolpevole determinato da comportamento di terzi.
All' odierna udienza di discussione la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'accertamento impugnato trae origine delle risultanze di una verifica condotta dalla GdF, Nucleo Polizia
Economico – IA di Roma, III Gruppo Tutela Entrate – sez. Accise sugli oli minerali, culminata nel
PVC del 26 settembre 2024 che ha appurato un articolato e diffuso sistema di frode utilizzato da diverse associazioni per delinquere, operanti nel settore dei prodotti energetici, che si sono interposte tra i grossi importatori di prodotti energetici e distributori finali. Nel nostro caso le persone fisiche e giuridiche coinvolte, sono state individuate nella Società_3 S.r.l., nel Società_1 S.r.l. e in Nominativo_3. In sostanza utilizzando apposite società cartiere, che si fingevano esportatori abituali o fingevano di effettuare cessioni intracomunitarie, venivano estratti da alcuni depositi fiscali (tra cui quello di IC.) prodotti energetici in sospensione di IVA, che venivano poi rivenduti a distributori stradali all'interno del territorio nazionale, a prezzi concorrenziali, proprio beneficiando della totale evasione dell'IVA a monte, ottenuta dalle c.d. cartiere con false dichiarazioni di intenti.
Dall'indagine è stato accertato che, in sostanza, tutti i clienti “esportatori abituali” della Società non possedevano i requisiti di esportatore abituale, essendo risultati evasori totali, ovvero presentando dichiarazioni fiscali con esposizione di dati fittizi, strumentali solo all'emissione di false dichiarazioni d'intento.
Le società coinvolte sono: Società_3 S.R.L. in liquidazione cf P.IVA_1 ; Società_3 srl cf P.IVA_2 anch'essa sottoposta a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza;
Società_5 srl cf P.IVA_3, sottoposta a verifica Iva dall'Agenzia delle Dogane;
Società_6 srl cf P.IVA_4 anch'essa sottoposta a verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane.
In sintesi, secondo quanto rilevato dall'indagine, nessuna delle predette società possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per essere considerata esportatore abituale e, pertanto, nessuna avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni d'intento. Emerge, infatti, che tutti i clienti “esportatori abituali” del 2018 di IC. s.r.l. recavano gravi indizi di pericolosità fiscale e, in alcuni casi, erano palesemente soggetti missing trader. E, secondo l'Ufficio, dall'istruttoria è emerso che la diligenza impiegata dalla società ricorrente si è limitata esclusivamente a un piano formale senza un completo esame sostanziale dalla documentazione fornita dalle citate società, esame che avrebbe potuto e dovuto facilmente intuire che i soggetti in questione fossero falsi esportatori.
In effetti se la ricorrente avesse affettato un esame non solo formale della struttura delle citate società, ma anche sostanziale, avrebbe facilmente potuto rilevare la loro totale inconsistenza che spesso è camuffata dalla regolarità di tutta la documentazione richiesta, come nel caso in esame.
L'Ufficio, sulla base di tutti gli elementi riscontrati in fase istruttoria, ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, adducendo una serie di indizi gravi, precisi e concordanti ( art. 54,c.2,DPR n. 633/72 artt.115 e 116 cpc) sia sulla fittizietà delle quattro società fornitrici ( Società_3 S.R.L. in liquidazione cf P.IVA_1, Società_3 srl cf P.IVA_2, Società_5 srl, Società_6 srl ) sia sulla consapevolezza della IC S.r.l. di partecipare a una evasione fiscale. La messa in essere del circuito documentato realizzato si configura come attività fiscalmente illecita. Sul punto è da evidenziare quanto accertato in particolare dai verificatori i quali dichiarano che dai controlli esperiti è emerso che le citate società operavano con personale ridotto (o inadeguato) rispetto al volume d'affari dichiarato;
con capacità produttiva insufficiente a sostenere un volume d'affari tanto elevato, intatti una società che dichiara grandi volumi di esportazioni o cessioni intracomunitarie dovrebbe, invero, possedere impianti adeguati a produrre o movimentare tali beni;
la debolezza del capitale sociale e/o livello di indebitamento sproporzionato rispetto al capitale sociale.
Sempre sul merito e sulla fondatezza della motivazione che viene contestata dalla ricorrente, l'AE documenta che le società in esame sono accomunate dall'avere un profilo fiscale fortemente a “rischio”, caratterizzato dall'assenza di versamenti di imposte, dalla presentazione di dichiarazioni Iva con dati artefatti e crediti fittizi, dal collegamento con operatori commerciali coinvolti in fenomeni evasivi e fraudolenti. Le quattro società fornitrici sono accomunate anche dal medesimo modus operandi, che consiste nel rivendere la merce ad un prezzo basso. Una simile politica dei prezzi, secondo l'AF si giustifica con il fatto che il vero lucro che realizzano siffatte imprese è dato dall'IVA che non viene mai versata e che rimane finanziariamente nella loro disponibilità. Tale condizione è dato di fatto. Le conclusioni relative a tale profilo sono coerenti con la qualificazione delle operazioni in questione come operazioni soggettivamente inesistenti. L'AF ha provato sia la fittizietà delle fatturazioni sia la consapevolezza del ricorrente destinatario che le operazioni si inserivano in una evasione d'imposta. Nello specifico, le intercettazioni effettuate dalla Guardia di Finanza hanno dimostrato che il Sig. Nominativo_3 (che riveste nella Società_1 S.r.l. la carica di direttore tecnico e gestisce le entrate e le uscite di prodotto petrolifero dal deposito, visionando e redigendo la documentazione obbligatoria ai fini delle accise) fosse a conoscenza della struttura organizzativa criminale.
Inoltre, il Nominativo_3 risulta vicino al Sig. Nominativo_2, capo dell'organizzazione denominata “ Società_7”, nonché della Società_3 S.r.l., passata sotto il suo effettivo controllo a partire dal 2 febbraio 2013.
E' inoltre necessario a questo punto discriminare la questione della ripartizione dell'onere della prova e della consapevolezza dell'azione violativa da parte del contribuente. Con la ordinanza della Corte di Cassazione
n. 15369 del 20.7.2020, che affronta il tema della prova della consapevolezza del contribuente che le operazioni si inseriscano in un sistema di evasione della imposta, si afferma che incombe sulla AF l'onere di provare tale consapevolezza dimostrando anche in via presuntiva, in base ad elementi specifici ed oggettivi che lo stesso era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo con la ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente.
Ove l'AF assolva a tale incombente istruttorio grava sul contribuente l'onere della prova contraria di essersi adoperato per non essere coinvolto in una operazione di evasione della imposta utilizzando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto al caso concreto.
Nel caso in discussione IC., che nell'anno 2018 era titolare di un deposito fiscale, aveva acquistato prodotti energetici, generando IVA a credito per poi rivenderli, a valle, in sospensione di IVA, a soggetti che si erano dichiarati esportatori abituali;
per effetto delle cessioni agli esportatori abituali, non si generava a valle nessun debito IVA per IC. A corroborare tale intento fraudolento sussistono altre condizioni verificate come da verbale in atti. Il ricorrente non ha dunque fornito la prova oggettiva della propria estraneità al meccanismo evasivo (Cass.sent. n.9851/2018). Il verbale redatto dai Verificatori è particolarmente dettagliato come pure la documentazione allegata in atti e le conclusioni che hanno dato luogo al provvedimento in questa sede impugnato sono scevre da vizi. Né le dichiarazioni/eccezioni sollevate dalla società risultano attendibili e fondate. In conclusione la partecipazione alla cd “frode carosello” resta accertata e deve ritenersi legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Parte ricorrente dichiara la propria non consapevolezza della violazione in essere, ma è evidente l'infondatezza della asserzione non sussistendo prove contrarie a dimostrare che la IC spa avesse adottato quelle accortezze minime esigibili da un operatore commerciale mediamente diligente. Al riguardo l'AF evidenzia che il cedente deve verificare, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede (visionare presenza di strutture aziendali, addetti, sito web, tipologia di attività esercitata, interlocutore riconducibile all'azienda e così via). Di contro, nell'ipotesi de qua, dall'istruttoria è emerso che la diligenza impiegata dalla società si è limitata esclusivamente a un piano formale (sebbene la Società si sia adoperata per il ricevimento di documentazione idonea a giustificare la richiesta di cessioni ex. Art. 8, comma 1, lettera C. del DPR n. 633/1972, quest'ultima non è stata adeguatamente visionata, in quanto emergono numerosi elementi di contrasto facilmente individuabili;
sul punto, si veda infra).
Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria ha correttamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante e che la ricorrente non ha fornito la prova liberatoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza, con conseguente legittimità delle riprese operate.
Quanto alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni tributarie, “quanto meno quella ex art. 5, c.
4-bis d.
Lgs. 471/97”, la stessa non può essere accolta poiché e stato rilevato che la ricorrente IC. ha emesso le fatture in regime di non imponibilità Iva ex art. 8 del D.P.R. 633/1972, sulla base di false lettere d'intento ricevute dai clienti, omettendo di assolvere al proprio onere di diligenza.
Per i motivi che precedono il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 46.731,00 (come da notula), oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma li, 11/02/2026
Il Relatore Il Presidente
LD De LI TO SO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU BE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11361/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
IC Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M203376 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
IC/Appellante: annullamento avviso di accertamento.
Resistente/Appellato: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la società Società_1 S.R.L., con sede legale in Fiumicino (RM), Indirizzo_1
, 00054, in persona del rappresentante legale pro tempore Nominativo_1, impugna l'avviso di accertamento n. TK503M203376/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma
- Ufficio Controlli, notificato via PEC il 24 marzo 2025, con cui recupera una maggiore IVA per euro
17.492.805,66, oltre sanzioni e interessi su operazioni che la ricorrente, per l'anno di imposta 2018, erroneamente avrebbe qualificate come non imponibili IVA. Alla maggiore IVA recuperata si sommano le sanzioni per euro 29.519.110,13 e gli interessi di euro 3.608.070,96, per un totale di euro 50.619.987,09.
La società ha presentato istanza di accertamento con adesione rimasta senza esito ai fini della definizione.
L'avviso tra origine dai rilievi contenuti nel p.v.c del 26/09/2024 dei militari della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-IA di Roma – III Gruppo Tutela Entrate – Sezione Accise Oli Minerali, con cui veniva appurato un articolato e diffuso sistema di frode utilizzato da diverse associazioni per delinquere, operanti nel settore dei prodotti energetici, che si interponevano tra i grossi importatori di prodotti energetici e i distributori finali.
Con il PVC è stato rilevato l'esistenza di apposite società cartiere, che fingendosi esportatori abituali o fingevano di effettuare cessioni intracomunitarie, estraevano da alcuni depositi fiscali (tra cui quello di C.P.
R.) prodotti energetici in sospensione di IVA, che venivano poi rivenduti a distributori stradali all'interno del territorio nazionale a prezzi concorrenziali, proprio beneficiando della totale evasione dell'IVA a monte, ottenuta dalle c.d. cartiere con false dichiarazioni di intenti.
In questo contesto, IC., che nell'anno 2018 era titolare di un deposito fiscale, aveva acquistato prodotti energetici, generando IVA a credito per poi rivenderli, a valle, in sospensione di IVA, a soggetti che si erano dichiarati esportatori abituali;
per effetto delle cessioni agli esportatori abituali, non si generava a valle nessun debito IVA perla ricorrente.
Tra le varie organizzazioni fraudolente sono state individuate: quella denominata “
Società_7” capeggiata da Nominativo_2 e tra le persone fisiche e giuridiche coinvolte, la Società_3 S.r.l., la Società_1 S.r.l. e Nominativo_3. Dalle indagini è emerso che, sostanzialmente, tutti i clienti “esportatori abituali” della società non possedevano i requisiti di esportatore abituale, essendo risultati essere evasori totali, ovvero aver presentato dichiarazioni fiscali con esposizione di dati fittizi, strumentali solo all'emissione di false dichiarazioni d'intento.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa eccependo:
- l'assenza di ogni coinvolgimento diretto di IC nell'organizzazione della frode che l'ufficio ritine provata solo dalla presenza di Nominativo_3, direttore tecnico della IC;
- che l'amministrazione finanziaria non può esigere che il soggetto che intenda esercitare la detrazione IVA svolga una vera e propria indagine sul fatto che il fornitore abbia a sua volta effettuato gli obblighi dichiarativi e di pagamento;
- che il comportamento tenuto da IC con le sue controparti è perfettamente in linea con gli standard richiesti e - soprattutto - le informazioni ricavate nei documenti esibiti non hanno mostrato, almeno prima facie, nessun indice di pericolosità, né con riferimento alla natura della controparte, né con riferimento alla non autenticità dell'operazione.
- la non correttezza delle asserzioni dei verificatori.
Chiede, in via subordinata la disapplicazione delle sanzioni tributarie, quanto meno quella ex art. 5, c.
4-bis d. lgs. 471/97 stante la circostanza, fatta rilevare dall'ufficio stesso, della completa estraneità di IC ai fatti asseritamente criminosi. Una volta dimostrato, come fatto che la ricorrente era esente da ogni colpa per questa ignoranza ed ove tale dimostrazione non fosse di per sé sufficiente ad escludere i profili di responsabilità per l'imposta, si dovranno comunque, in via subordinata, disapplicare le sanzioni irrogate, almeno per la parte relativa alla dichiarazione IVA infedele mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (art. 5, c.
4-bis d. lgs. 471/97).
Si è costituita la Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Legale - che con ampia e dettagliata memoria, dopo aver illustrato gli eventi che hanno costituito l'innesco alle indagini svolte nell'ambito del citato procedimento, passa a contrastare tutte le argomentazioni di controparte, concludendo per il rigetto del gravame:
- quanto 1) punto, dall'orientamento della Suprema Corte (v. sentenze 23 dicembre 2015, n. 25898 e n.
25893), si evince che l'A. IA non è tenuta a provare la piena partecipazione alla frode del committente, bensì la mera connivenza, ossia la complicità anche senza avervi parte attiva;
le intercettazioni hanno dimostrato che il Sig. Nominativo_3 (il quale riveste nella Società_1 S.r.l. la carica di direttore tecnico e gestisce le entrate e le uscite di prodotto petrolifero dal deposito, visionando e redigendo la documentazione obbligatoria ai fini delle accise) era a conoscenza della struttura organizzativa criminale;
- quanto al 2) punto, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12 maggio 2011, n. 10414:
“è posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, non formali (essendo evidente che ogni meccanismo di frode si cura in primo luogo di esibire all'esterno una apparente correttezza contabile e cartolare) ma sostanziali,”; Ciò che deve provare il contribuente è, dunque, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere soggettivamente inesistente dell'operazione di acquisto, nonostante l'impiego della condotta propria di un operatore avveduto e diligente;
-quanto al 3) punto, la parte ha messo in atto un controllo meramente formale sui propri clienti, di fatto non adempiendo all'onere di diligenza su di essa gravante, senza una indagine approfondita dei dati presenti negli atti e nelle decorazioni che avrebbero consentito di rilevare indici sintomatici di pericolosità, come definiti dalla giurisprudenza di legittimità.
-quanto al 4) punto infondata è la eccezione avversaria in quanto i verificatori non hanno fatto altro che rilevare quanto presente negli atti delle varie società che operavano con personale ridotto (o inadeguato) rispetto al volume d'affari dichiarato, con capacità produttiva insufficiente a sostenere un volume d'affari tanto elevato e debolezza del capitale sociale e/o livello di indebitamento sproporzionato rispetto al capitale sociale.
Parte ricorrente ha infine depositato ulteriore documentazione e una memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento del ricorso. In particolare, ha sostenuto la propria estraneità ai fatti di evasione di IVA affermando l'insussistenza di una propria responsabilità solidale in assenza della dimostrazione di una sua compartecipazione ai fatti. Ritiene che nel ricorso sia stata data prova che IC ha messo in atto tutte le cautele necessarie per verificare la effettività e operatività delle sue controparti contrattuali e il loro ruolo di esportatori abituali. Ribadisce, pertanto, che sussistono i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni ex art. 6, co. 2, D.Lgs. 472/97, in quanto la violazione – ove esistente – è frutto di errore incolpevole determinato da comportamento di terzi.
All' odierna udienza di discussione la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'accertamento impugnato trae origine delle risultanze di una verifica condotta dalla GdF, Nucleo Polizia
Economico – IA di Roma, III Gruppo Tutela Entrate – sez. Accise sugli oli minerali, culminata nel
PVC del 26 settembre 2024 che ha appurato un articolato e diffuso sistema di frode utilizzato da diverse associazioni per delinquere, operanti nel settore dei prodotti energetici, che si sono interposte tra i grossi importatori di prodotti energetici e distributori finali. Nel nostro caso le persone fisiche e giuridiche coinvolte, sono state individuate nella Società_3 S.r.l., nel Società_1 S.r.l. e in Nominativo_3. In sostanza utilizzando apposite società cartiere, che si fingevano esportatori abituali o fingevano di effettuare cessioni intracomunitarie, venivano estratti da alcuni depositi fiscali (tra cui quello di IC.) prodotti energetici in sospensione di IVA, che venivano poi rivenduti a distributori stradali all'interno del territorio nazionale, a prezzi concorrenziali, proprio beneficiando della totale evasione dell'IVA a monte, ottenuta dalle c.d. cartiere con false dichiarazioni di intenti.
Dall'indagine è stato accertato che, in sostanza, tutti i clienti “esportatori abituali” della Società non possedevano i requisiti di esportatore abituale, essendo risultati evasori totali, ovvero presentando dichiarazioni fiscali con esposizione di dati fittizi, strumentali solo all'emissione di false dichiarazioni d'intento.
Le società coinvolte sono: Società_3 S.R.L. in liquidazione cf P.IVA_1 ; Società_3 srl cf P.IVA_2 anch'essa sottoposta a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza;
Società_5 srl cf P.IVA_3, sottoposta a verifica Iva dall'Agenzia delle Dogane;
Società_6 srl cf P.IVA_4 anch'essa sottoposta a verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane.
In sintesi, secondo quanto rilevato dall'indagine, nessuna delle predette società possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per essere considerata esportatore abituale e, pertanto, nessuna avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni d'intento. Emerge, infatti, che tutti i clienti “esportatori abituali” del 2018 di IC. s.r.l. recavano gravi indizi di pericolosità fiscale e, in alcuni casi, erano palesemente soggetti missing trader. E, secondo l'Ufficio, dall'istruttoria è emerso che la diligenza impiegata dalla società ricorrente si è limitata esclusivamente a un piano formale senza un completo esame sostanziale dalla documentazione fornita dalle citate società, esame che avrebbe potuto e dovuto facilmente intuire che i soggetti in questione fossero falsi esportatori.
In effetti se la ricorrente avesse affettato un esame non solo formale della struttura delle citate società, ma anche sostanziale, avrebbe facilmente potuto rilevare la loro totale inconsistenza che spesso è camuffata dalla regolarità di tutta la documentazione richiesta, come nel caso in esame.
L'Ufficio, sulla base di tutti gli elementi riscontrati in fase istruttoria, ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, adducendo una serie di indizi gravi, precisi e concordanti ( art. 54,c.2,DPR n. 633/72 artt.115 e 116 cpc) sia sulla fittizietà delle quattro società fornitrici ( Società_3 S.R.L. in liquidazione cf P.IVA_1, Società_3 srl cf P.IVA_2, Società_5 srl, Società_6 srl ) sia sulla consapevolezza della IC S.r.l. di partecipare a una evasione fiscale. La messa in essere del circuito documentato realizzato si configura come attività fiscalmente illecita. Sul punto è da evidenziare quanto accertato in particolare dai verificatori i quali dichiarano che dai controlli esperiti è emerso che le citate società operavano con personale ridotto (o inadeguato) rispetto al volume d'affari dichiarato;
con capacità produttiva insufficiente a sostenere un volume d'affari tanto elevato, intatti una società che dichiara grandi volumi di esportazioni o cessioni intracomunitarie dovrebbe, invero, possedere impianti adeguati a produrre o movimentare tali beni;
la debolezza del capitale sociale e/o livello di indebitamento sproporzionato rispetto al capitale sociale.
Sempre sul merito e sulla fondatezza della motivazione che viene contestata dalla ricorrente, l'AE documenta che le società in esame sono accomunate dall'avere un profilo fiscale fortemente a “rischio”, caratterizzato dall'assenza di versamenti di imposte, dalla presentazione di dichiarazioni Iva con dati artefatti e crediti fittizi, dal collegamento con operatori commerciali coinvolti in fenomeni evasivi e fraudolenti. Le quattro società fornitrici sono accomunate anche dal medesimo modus operandi, che consiste nel rivendere la merce ad un prezzo basso. Una simile politica dei prezzi, secondo l'AF si giustifica con il fatto che il vero lucro che realizzano siffatte imprese è dato dall'IVA che non viene mai versata e che rimane finanziariamente nella loro disponibilità. Tale condizione è dato di fatto. Le conclusioni relative a tale profilo sono coerenti con la qualificazione delle operazioni in questione come operazioni soggettivamente inesistenti. L'AF ha provato sia la fittizietà delle fatturazioni sia la consapevolezza del ricorrente destinatario che le operazioni si inserivano in una evasione d'imposta. Nello specifico, le intercettazioni effettuate dalla Guardia di Finanza hanno dimostrato che il Sig. Nominativo_3 (che riveste nella Società_1 S.r.l. la carica di direttore tecnico e gestisce le entrate e le uscite di prodotto petrolifero dal deposito, visionando e redigendo la documentazione obbligatoria ai fini delle accise) fosse a conoscenza della struttura organizzativa criminale.
Inoltre, il Nominativo_3 risulta vicino al Sig. Nominativo_2, capo dell'organizzazione denominata “ Società_7”, nonché della Società_3 S.r.l., passata sotto il suo effettivo controllo a partire dal 2 febbraio 2013.
E' inoltre necessario a questo punto discriminare la questione della ripartizione dell'onere della prova e della consapevolezza dell'azione violativa da parte del contribuente. Con la ordinanza della Corte di Cassazione
n. 15369 del 20.7.2020, che affronta il tema della prova della consapevolezza del contribuente che le operazioni si inseriscano in un sistema di evasione della imposta, si afferma che incombe sulla AF l'onere di provare tale consapevolezza dimostrando anche in via presuntiva, in base ad elementi specifici ed oggettivi che lo stesso era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo con la ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente.
Ove l'AF assolva a tale incombente istruttorio grava sul contribuente l'onere della prova contraria di essersi adoperato per non essere coinvolto in una operazione di evasione della imposta utilizzando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto al caso concreto.
Nel caso in discussione IC., che nell'anno 2018 era titolare di un deposito fiscale, aveva acquistato prodotti energetici, generando IVA a credito per poi rivenderli, a valle, in sospensione di IVA, a soggetti che si erano dichiarati esportatori abituali;
per effetto delle cessioni agli esportatori abituali, non si generava a valle nessun debito IVA per IC. A corroborare tale intento fraudolento sussistono altre condizioni verificate come da verbale in atti. Il ricorrente non ha dunque fornito la prova oggettiva della propria estraneità al meccanismo evasivo (Cass.sent. n.9851/2018). Il verbale redatto dai Verificatori è particolarmente dettagliato come pure la documentazione allegata in atti e le conclusioni che hanno dato luogo al provvedimento in questa sede impugnato sono scevre da vizi. Né le dichiarazioni/eccezioni sollevate dalla società risultano attendibili e fondate. In conclusione la partecipazione alla cd “frode carosello” resta accertata e deve ritenersi legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Parte ricorrente dichiara la propria non consapevolezza della violazione in essere, ma è evidente l'infondatezza della asserzione non sussistendo prove contrarie a dimostrare che la IC spa avesse adottato quelle accortezze minime esigibili da un operatore commerciale mediamente diligente. Al riguardo l'AF evidenzia che il cedente deve verificare, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede (visionare presenza di strutture aziendali, addetti, sito web, tipologia di attività esercitata, interlocutore riconducibile all'azienda e così via). Di contro, nell'ipotesi de qua, dall'istruttoria è emerso che la diligenza impiegata dalla società si è limitata esclusivamente a un piano formale (sebbene la Società si sia adoperata per il ricevimento di documentazione idonea a giustificare la richiesta di cessioni ex. Art. 8, comma 1, lettera C. del DPR n. 633/1972, quest'ultima non è stata adeguatamente visionata, in quanto emergono numerosi elementi di contrasto facilmente individuabili;
sul punto, si veda infra).
Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria ha correttamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante e che la ricorrente non ha fornito la prova liberatoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza, con conseguente legittimità delle riprese operate.
Quanto alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni tributarie, “quanto meno quella ex art. 5, c.
4-bis d.
Lgs. 471/97”, la stessa non può essere accolta poiché e stato rilevato che la ricorrente IC. ha emesso le fatture in regime di non imponibilità Iva ex art. 8 del D.P.R. 633/1972, sulla base di false lettere d'intento ricevute dai clienti, omettendo di assolvere al proprio onere di diligenza.
Per i motivi che precedono il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 46.731,00 (come da notula), oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma li, 11/02/2026
Il Relatore Il Presidente
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