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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2023 promossa da:
- (C.F. e P. IVA n. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, con sede Cagliari, Via Caboni 10, con il patrocinio dell'avv. Massimo
Murru, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE contro
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede legale in GH (PD) – Via Nazionale n. 154, (c.f. e P. I.V.A. ), con P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. Andrea Permunian, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate il 27/01/2025;
Parte opposta ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate il
20/01/2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via Pec il 19/01/2023 la società Controparte_1
(nel prosieguo, solo , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero
[...]
985/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 12 dicembre 2022 (RG 2299/2022) su ricorso di d'ora in poi, solo ) e per l'importo di € Controparte_2 CP_2
115.564,00= oltre interessi come da domanda e spese, quale corrispettivo a saldo per l'attività di assistenza e consulenza prestata in proprio favore, di cui compiutamente alle fatture ed ai documenti depositati in via monitoria.
Parte opponente contestava la mancanza di prova del credito azionato, avendo parte opposta fondato la richiesta monitoria esclusivamente su fatture commerciali;
contestava inoltre l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Pertanto, concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese di giudizio.
* * *
Parte opposta si costituiva in causa con comparsa depositata in data CP_2
27/04/2023, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti ed evidenziando la natura dilatoria dell'opposizione; in particolare: i) di aver sottoscritto con la società opponente, in data 15.12.2021, un contratto quadro per l'implementazione e la gestione di pratiche tecnico-amministrative e fiscali inerenti interventi edilizi agevolati (Bonus Casa in materia edilizia quali Superbonus 110% e altri incentivi fiscali) tramite concessione di licenza d'uso di piattaforma Web e prestazione di servizi d'ingegneria, consulenza e formazione (doc. 3 fascicolo monitorio di parte;
ii) di aver gestito, in esecuzione di tale Controparte_2
contratto n. 26 pratiche c.d. superbonus 110% ecobonus e n. 2 pratiche per c.d. bonus minori
90%, e successivamente di aver emesso n. 26 fatture aventi ad oggetto le attività di asseverazione tecnica eseguite per le pratiche superbonus 110% ecobonus e le attività di asseverazione di congruità delle spese eseguite per i c.d. bonus minori 90% secondo le disposizioni dall'art. 119, comma 13 bis, del D.L. n. 34/2020; iii) le fatture azionate, prodotte già in sede monitoria, emesse a titolo di corrispettivo a saldo per le attività di fascicolazione, supporto alla progettazione, asseverazione tecnica realizzate in favore di non sono mai state contestate dall'opponente e, non essendo state disconosciute nella prima difesa utile (opposizione a decreto ingiuntivo), sono state dalla stessa riconosciute;
iii) inoltre, deduce che le attività “Supporto alla progettazione e
Asseverazione tecnica” rappresentano interventi trainati incentivati, che hanno fatto sorgere in capo ad un credito fiscale in suo favore;
le medesime attività venivano inserite nel computo metrico firmato dal professionista incaricato (nel caso di specie il direttore lavori che segue la pratica di e caricato all'interno Controparte_1
dell'asseverazione tecnica alla voce 'documenti forniti'. L'attività di fascicolazione è invece non incentivabile, la relativa esecuzione non è mai stata oggetto di contestazione da parte di
Infine, evidenziata l'assenza di produzione documentale di parte opponente e, dunque, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, concludeva in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per l'accertamento della debenza, da parte di in ogni della somma di € 115.564,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.
* * *
Veniva celebrata la prima udienza in data 24/05/2023, il Giudice riservandosi, con ordinanza emessa nella medesima data concedeva la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Data la natura documentale della causa, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3/02/2024 era fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
28/01/2025 e, disposta la celebrazione sempre secondo la modalità a trattazione scritta, era assegnato alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito di brevi note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ed argomenti difensivi finali.
Le parti hanno precisato come da rispettive note, tempestivamente depositate e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termine abbreviato a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali, ex art. 190, comma 2 c.p.c.
§ § §
1.
Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta sia infondata ed in quanto tale vada respinta: segue l'esecutività del decreto ingiuntivo.
Infondate, invero, le contestazioni relative all'an e al quantum debeatur di cui all'atto introduttivo. Innanzitutto, difettando di un minimo corredo di allegazione, posto che una generica contestazione equivale a mancata contestazione;
l'opposizione si fonda esclusivamente su una generica deduzione di inefficacia probatoria delle fatture azionate, non avendo né disconosciuto le fatture azionate, già prodotte in via monitoria, né tantomeno ha contestato in modo specifico le prestazioni eseguite in proprio favore.
Infatti, essendo state le fatture depositate in via monitoria, era onere di parte opponente provvedere alla loro specifica contestazione sin dall'atto di citazione.
La società opponente, inoltre, non ha contestato: di avere conferito l'incarico alla società opponente con contratto quadro 15.12.2021; di aver ricevuto le prestazioni oggetto di detto contratto (una semplice e generica allegazione di mancata esecuzione non equivale alla sua contestazione); peraltro, non ha nemmeno contestato la ricostruzione attorea, secondo cui, quantomeno per le attività c.d. incentivanti, le stesse venivano inserite nel computo metrico ai fini firmato dal professionista incaricato (il direttore lavori che segue la pratica di e caricato all'interno dell'asseverazione tecnica ai fini Controparte_1
della pratica né tantomeno la maturazione del fiscale in suo favore. Priva di pregio CP_3
è infatti la generica affermazione di non validità delle firme digitali apposte al documento di asseverazione. Infatti, l'opponente non ha mai negato l'incarico conferito a CP_4
per le prestazioni di servizi di cui al contratto quadro (v. deleghe di cui ai docc. 59 a, 59 b,
59 c), tra i quali rientrava anche “invio all della pratica (…) con l'asseverazione di cui CP_3
all'allegato B e B1”, né ha mai negato che tale attività sia stata effettivamente realizzata da
. CP_2
2.
Le spese di causa seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 previsti per lo scaglione sino a € 260.000,00=, con liquidazione delle fasi di studio e introduttiva nei valori medi, delle fasi di istruttoria e trattazione e decisionale nei valori minimi, in ragione degli adempimenti effettivamente espletati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da conferma, per Controparte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 985/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo in data
22/12/2022;
- CONDANNA parte opponente alla rifusione in favore Controparte_1
di parte opposta delle spese di giudizio che liquida in € 9.142,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo, 11 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2023 promossa da:
- (C.F. e P. IVA n. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, con sede Cagliari, Via Caboni 10, con il patrocinio dell'avv. Massimo
Murru, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE contro
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede legale in GH (PD) – Via Nazionale n. 154, (c.f. e P. I.V.A. ), con P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. Andrea Permunian, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate il 27/01/2025;
Parte opposta ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate il
20/01/2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via Pec il 19/01/2023 la società Controparte_1
(nel prosieguo, solo , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero
[...]
985/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 12 dicembre 2022 (RG 2299/2022) su ricorso di d'ora in poi, solo ) e per l'importo di € Controparte_2 CP_2
115.564,00= oltre interessi come da domanda e spese, quale corrispettivo a saldo per l'attività di assistenza e consulenza prestata in proprio favore, di cui compiutamente alle fatture ed ai documenti depositati in via monitoria.
Parte opponente contestava la mancanza di prova del credito azionato, avendo parte opposta fondato la richiesta monitoria esclusivamente su fatture commerciali;
contestava inoltre l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Pertanto, concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese di giudizio.
* * *
Parte opposta si costituiva in causa con comparsa depositata in data CP_2
27/04/2023, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti ed evidenziando la natura dilatoria dell'opposizione; in particolare: i) di aver sottoscritto con la società opponente, in data 15.12.2021, un contratto quadro per l'implementazione e la gestione di pratiche tecnico-amministrative e fiscali inerenti interventi edilizi agevolati (Bonus Casa in materia edilizia quali Superbonus 110% e altri incentivi fiscali) tramite concessione di licenza d'uso di piattaforma Web e prestazione di servizi d'ingegneria, consulenza e formazione (doc. 3 fascicolo monitorio di parte;
ii) di aver gestito, in esecuzione di tale Controparte_2
contratto n. 26 pratiche c.d. superbonus 110% ecobonus e n. 2 pratiche per c.d. bonus minori
90%, e successivamente di aver emesso n. 26 fatture aventi ad oggetto le attività di asseverazione tecnica eseguite per le pratiche superbonus 110% ecobonus e le attività di asseverazione di congruità delle spese eseguite per i c.d. bonus minori 90% secondo le disposizioni dall'art. 119, comma 13 bis, del D.L. n. 34/2020; iii) le fatture azionate, prodotte già in sede monitoria, emesse a titolo di corrispettivo a saldo per le attività di fascicolazione, supporto alla progettazione, asseverazione tecnica realizzate in favore di non sono mai state contestate dall'opponente e, non essendo state disconosciute nella prima difesa utile (opposizione a decreto ingiuntivo), sono state dalla stessa riconosciute;
iii) inoltre, deduce che le attività “Supporto alla progettazione e
Asseverazione tecnica” rappresentano interventi trainati incentivati, che hanno fatto sorgere in capo ad un credito fiscale in suo favore;
le medesime attività venivano inserite nel computo metrico firmato dal professionista incaricato (nel caso di specie il direttore lavori che segue la pratica di e caricato all'interno Controparte_1
dell'asseverazione tecnica alla voce 'documenti forniti'. L'attività di fascicolazione è invece non incentivabile, la relativa esecuzione non è mai stata oggetto di contestazione da parte di
Infine, evidenziata l'assenza di produzione documentale di parte opponente e, dunque, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, concludeva in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per l'accertamento della debenza, da parte di in ogni della somma di € 115.564,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.
* * *
Veniva celebrata la prima udienza in data 24/05/2023, il Giudice riservandosi, con ordinanza emessa nella medesima data concedeva la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Data la natura documentale della causa, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3/02/2024 era fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
28/01/2025 e, disposta la celebrazione sempre secondo la modalità a trattazione scritta, era assegnato alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito di brevi note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ed argomenti difensivi finali.
Le parti hanno precisato come da rispettive note, tempestivamente depositate e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termine abbreviato a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali, ex art. 190, comma 2 c.p.c.
§ § §
1.
Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta sia infondata ed in quanto tale vada respinta: segue l'esecutività del decreto ingiuntivo.
Infondate, invero, le contestazioni relative all'an e al quantum debeatur di cui all'atto introduttivo. Innanzitutto, difettando di un minimo corredo di allegazione, posto che una generica contestazione equivale a mancata contestazione;
l'opposizione si fonda esclusivamente su una generica deduzione di inefficacia probatoria delle fatture azionate, non avendo né disconosciuto le fatture azionate, già prodotte in via monitoria, né tantomeno ha contestato in modo specifico le prestazioni eseguite in proprio favore.
Infatti, essendo state le fatture depositate in via monitoria, era onere di parte opponente provvedere alla loro specifica contestazione sin dall'atto di citazione.
La società opponente, inoltre, non ha contestato: di avere conferito l'incarico alla società opponente con contratto quadro 15.12.2021; di aver ricevuto le prestazioni oggetto di detto contratto (una semplice e generica allegazione di mancata esecuzione non equivale alla sua contestazione); peraltro, non ha nemmeno contestato la ricostruzione attorea, secondo cui, quantomeno per le attività c.d. incentivanti, le stesse venivano inserite nel computo metrico ai fini firmato dal professionista incaricato (il direttore lavori che segue la pratica di e caricato all'interno dell'asseverazione tecnica ai fini Controparte_1
della pratica né tantomeno la maturazione del fiscale in suo favore. Priva di pregio CP_3
è infatti la generica affermazione di non validità delle firme digitali apposte al documento di asseverazione. Infatti, l'opponente non ha mai negato l'incarico conferito a CP_4
per le prestazioni di servizi di cui al contratto quadro (v. deleghe di cui ai docc. 59 a, 59 b,
59 c), tra i quali rientrava anche “invio all della pratica (…) con l'asseverazione di cui CP_3
all'allegato B e B1”, né ha mai negato che tale attività sia stata effettivamente realizzata da
. CP_2
2.
Le spese di causa seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 previsti per lo scaglione sino a € 260.000,00=, con liquidazione delle fasi di studio e introduttiva nei valori medi, delle fasi di istruttoria e trattazione e decisionale nei valori minimi, in ragione degli adempimenti effettivamente espletati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da conferma, per Controparte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 985/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo in data
22/12/2022;
- CONDANNA parte opponente alla rifusione in favore Controparte_1
di parte opposta delle spese di giudizio che liquida in € 9.142,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo, 11 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella