TAR Napoli, sez. IX, sentenza 14/04/2026, n. 2360
TAR
Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse per omessa impugnazione di d.G.R.C. n. 80/2025

    Il Collegio ha ritenuto che l'omessa impugnazione della d.G.R.C. n. 80/2025, sopravvenuta in corso di causa, comporti l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Sottoscrizione della clausola di salvaguardia nei contratti con le ASL

    Il Collegio ha ritenuto applicabile il consolidato orientamento giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata, in quanto tale clausola implica l'accettazione espressa dei provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe.

  • Accolto
    Sottoscrizione della clausola di salvaguardia nei contratti con le ASL

    Il Collegio ha ritenuto applicabile il consolidato orientamento giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata, in quanto tale clausola implica l'accettazione espressa dei provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe.

  • Accolto
    Sottoscrizione della clausola di salvaguardia nei contratti con le ASL

    Il Collegio ha ritenuto applicabile il consolidato orientamento giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata, in quanto tale clausola implica l'accettazione espressa dei provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe.

  • Accolto
    Sottoscrizione della clausola di salvaguardia nei contratti con le ASL

    Il Collegio ha ritenuto applicabile il consolidato orientamento giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata, in quanto tale clausola implica l'accettazione espressa dei provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe.

  • Accolto
    Mancata stipula degli accordi con le ASL e conseguente sospensione dell'accreditamento

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata stipula degli accordi ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo l'operatore privato inidoneo ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del SSN e privandolo dell'interesse a contestare le tariffe.

  • Accolto
    Mancata stipula degli accordi con le ASL e conseguente sospensione dell'accreditamento

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata stipula degli accordi ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo l'operatore privato inidoneo ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del SSN e privandolo dell'interesse a contestare le tariffe.

  • Accolto
    Mancata stipula degli accordi con le ASL e conseguente sospensione dell'accreditamento

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata stipula degli accordi ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo l'operatore privato inidoneo ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del SSN e privandolo dell'interesse a contestare le tariffe.

  • Accolto
    Mancata stipula degli accordi con le ASL e conseguente sospensione dell'accreditamento

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata stipula degli accordi ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo l'operatore privato inidoneo ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del SSN e privandolo dell'interesse a contestare le tariffe.

  • Accolto
    Mancata stipula degli accordi con le ASL e conseguente sospensione dell'accreditamento

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata stipula degli accordi ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo l'operatore privato inidoneo ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del SSN e privandolo dell'interesse a contestare le tariffe.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 14/04/2026, n. 2360
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2360
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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