Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 14/04/2026, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2025, proposto da Laboratorio Analisi Cliniche Gravagnuolo S.r.l., Laboratorio Ricerche Diagnostiche B. Ciaravolo & C. S.a.s., Laboratorio Scarlatti S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Conforti di F. Conforti & C. S.a.s., Centro Diagnostico Delta S.r.l., Laboratorio di Analisi Cliniche BI di BI ES & C. S.n.c., Laboratorio di Analisi Biomedical S.r.l., Centro Diagnostico Ninni-Scognamiglio & C. S.r.l., Laboratorio di Analisi Cliniche Argenziano Fucito S.a.s., Laboratorio Lac Eredi Desiato Caterina S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche e Diagnostica Strumentale Dr. Emilio Gatto & C. S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche Fleming S.n.c., Centro Diagnostico Dott. Luigi del Gaizo e del Gaizo Ines S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche Vozza S.a.s. di ER NN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, non costituito in giudizio;
Asl 106 - LI 1, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola e Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Diagnostico Poccia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della deliberazione di Giunta Regionale della Campania – DGRC – n.660 del 26 novembre 2024, pubblicata sul BURC n.84 del 9 dicembre 2024, recante <<Approvazione delle tariffe del nomenclatore regionale e del relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12.1.2017. Ulteriori determinazioni.>>, in uno ai suoi allegati;
- dell’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n.204/CSR del 14.11.2024, recante in allegato lo schema di Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica;
- del Decreto del Ministero della Salute – DM – 25 novembre 2024, pubblicato sulla GU Serie Generale n.302 del 27.12.2024, recante <<Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica>>, in uno a tutti i suoi allegati;
- del comunicato del Ministero della Salute del 30.11.2024;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi tutti i provvedimenti richiamati nella impugnata DGRC n.660/2024, ove e se lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl 106 - LI 1 e del Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA LM nella camera di consiglio riconvocata del giorno 13 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo i Laboratori di patologia clinica, meglio in epigrafe indicati (che assumono in ricorso di operare in Regione Campania e di essere accreditati con il S.S.N all’interno della macroarea Specialistica Ambulatoriale Esterna) hanno adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della d.G.R.C. n. 660 del 26 novembre 2024 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 9 dicembre 2024) a mezzo della quale la Regione Campania ha approvato le tariffe del nomenclatore regionale e del relativo catalogo dell’Assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12.01.2017
2. Parte ricorrente ha altresì impugnato l’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n.204/CSR del 14 novembre 2024 (recante in allegato lo schema di Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica), il DM del 25 novembre 2024, (in G.U Serie Generale n.302 del 27 dicembre 2024, recante <<Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica>>) e allegati ed il comunicato del Ministero della Salute del 30 novembre 2024.
3. Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE ARTT. 3, 32 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART. 8 sexies D.LGS. 30 dicembre 1992 n.502; VIOLAZIONE DELL’INTESA Rep. Atti n.204/CSR del 14.11.2024; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; CONTRASTO TRA ATTI; ILLOGICITA’; TRAVISAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO;
II) VIOLAZIONE ARTT. 3, 32 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017; VIOLAZIONE DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 25 novembre 2024; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; SVIAMENTO;
III) VIOLAZIONE ARTT. 3, 32 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; CONTRADDITORIETA’; ILLOGICITA’; IRRAZIONALITA’; PERPLESSITA’; INESISTENZA DI PUBBLICO INTERESSE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO;
IV) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017; VIOLAZIONE DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e ss. L. 7.8.1990 n. 241; VIOLAZIONE DELL’ARTICOLATO ALLEGATO ALL’INTESA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO.
4. Si contesta: in via assorbente, che la Regione Campania non solo avrebbe deliberato di <<recepire>> la richiamata Intesa Conferenza Stato-Regioni Rep. n.204/CSR del 14.11.2024, atto prodromico all’esercizio statale della determinazione delle tariffe massime di remunerazione e, per sua natura, totalmente priva di qualsiasi efficacia vincolante, ma che avrebbe determinato, altresì, in conseguenza del suo illegittimo recepimento, la nuova validità temporale delle prescrizioni con decorrenza dal 30.12.2024;
-che i provvedimenti impugnati sono sarebbero comunque illegittimi perché l’articolato approvato in sede di Intesa – così come anche il nuovo DM 25 novembre 2024, pubblicato sulla GU n.302 del 27.12.2024 – ha reiterato le medesime criticità che avevano radicalmente viziato il DM 23 giugno 2023, costringendo all’epoca il Ministero della Salute a preannunciare un’<<ampia revisione delle medesime tariffe>>;
-che la Commissione permanente in sede di determinazione delle nuove tariffe non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art.8 sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, al quale avrebbe dovuto attenersi riguardo alla scelta dei criteri informatori delle tariffe, essendo in tesi di parte ricorrente del tutto “opache” se non del tutto inesistenti – la motivazione e la individuazione della metodologia seguita e, ancor di più, del criterio eletto, fra quelli individuati dalla citata disposizione, per determinare le tariffe massime;
- che la rilevazione dei costi – attività preliminare e necessaria alla determinazione delle tariffe – è stata effettuata utilizzando i dati degli anni 2015-2016; sicché tali presupposti, oltre ad essere incompleti ed anacronistici – in quanto riferiti a poche Regioni ed a sole cinque strutture accreditate –, sono inadeguati a rappresentare la base-dati da utilizzare, nel 2025, quale parametro per la definizione del nuovo Tariffario;
-che gli atti impugnati avrebbero eliminato il criterio di differenziazione delle tariffe in base alle specifiche caratteristiche della prestazione sanitaria erogata; con riferimento alla branca della patologia clinica, in particolare, mentre nel previgente nomenclatore ad ogni prestazione specialistica eseguita nel laboratorio di analisi – sia pubblico che privato – era dovuta una determinata tariffa a fronte dell’utilizzo di una determinata metodologia d’indagine, con il nuovo DM Tariffe, viceversa, sarebbero state accorpate molte prestazioni con un unico codice, di fatto riconducendolo ad un’unica prestazione sanitaria;
-che i provvedimenti impugnati, in ogni caso, violano apertamente i consolidati principi tecnici ed operativi afferenti alla branca di patologia clinica denunziandosi in particolare: Criticità di carattere pratico e prescrittivo (attività dei MMG); Criticità relative alla remunerazione; Criticità relative a errori o incongruenze; Criticità relative problemi tecnici e di procedura; Criticità relative al decreto maternità (dec.10/9/98) e altre patologie;
Si denuncia da ultimo il difetto di motivazione degli atti impugnati.
5. Si sono costituiti in resistenza l’Asl LI 1, il Ministero della Salute (che ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale in favore del Tar Roma, in considerazione dell’impugnazione del d.m n. 274/2024) e la Regione Campania.
6. Con ordinanza 596 del 26 marzo 2025 è stata fissata al 21 ottobre 2025 l’udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.
7. Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
8. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la parte ricorrente, in considerazione dell’annullamento del tariffario nazionale (Tar Lazio, sentenza n. 16399/2025), ha chiesto disporsi l’annullamento ex tunc del tariffario regionale, mentre la Regione, dal canto suo, nell’ipotesi di accoglimento di tale richiesta, ha indicato la necessità del differimento (di un anno) dell’efficacia della pronuncia di annullamento in conformità alla decisione del Tar Lazio.
9. Celebrata l’udienza pubblica, con ordinanza n. 7742 del 1° dicembre 2025 il Collegio, ex art. 73 comma 3 c.p.a., ha assegnato termini a difesa alle parti, avendo ritenuto: dubbia la legittimazione attiva dei ricorrenti (non essendo stati depositati in atti i provvedimenti regionali di accreditamento istituzionale dei Centri ricorrenti); dubbio, comunque, il permanere della legittimazione dei centri ricorrenti tenuto conto dell’operatività della clausola di salvaguardia anche al tariffario regionale e della possibile sottoscrizione, medio tempore, dei contratti con le Asl; dubbio il permanere dell’interesse alla coltivazione del giudizio nel caso di mancata sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 8- quinquies comma 2 quinquies del d.lgs. 502/1992 secondo cui “ In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ”.
10. Nei termini assegnati la parte ricorrente ha preso posizione sulle questioni sollevate d’ufficio come sopra prospettate (cfr. memorie dell’18 dicembre 2025); la Regione ha depositato ulteriore documentazione pertinente i fatti di causa.
11. Alla camera di consiglio, riconvocata al 13 gennaio 2026, la causa è stata quindi definitivamente trattenuta in decisione.
12. In via preliminare, deve ritenersi che per effetto dell’ordinanza cautelare n. 596 del 25 marzo 2025 la decisione sulla competenza, anche se implicita, non rileva solo nell’ambito dell’incidente cautelare, ma vincola anche la decisione del merito.
13. Difatti, il comma 2 dell’art. 15 c.p.a. stabilisce che “ In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa ”, sicché, nel caso all’esame, per effetto della omessa impugnazione della pronuncia cautelare (che ha sia pur implicitamente deciso sull’eccezione del Ministero formulata ai sensi dell’art. 13 comma 4 bis c.p.a.), il Collegio resta vincolato alla determinazione della competenza, non essendo, peraltro, la questione di incompetenza più deducibile neppure mediante l’impugnazione della decisione di merito.
14. Ciò premesso, pur dovendosi prendere atto che in corso di causa è intervenuta la sentenza del Tar Lazio Roma n. 16399 del 22 settembre 2025 che ha annullato in parte e per difetto di istruttoria, ma comunque con efficacia differita di 365 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il decreto del Ministro della salute n. 272 del 25 novembre 2024 specificamente impugnato da parte ricorrente, deve comunque ritenersi che l’omessa impugnazione della d.G.R.C. n. 80/2025 (che recepisce il D.M da ultimo citato) sopravvenuta in corso di causa e depositata in giudizio dalla Regione comporta, come puntualmente eccepito dalla difesa regionale, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
15. Nondimeno, l’impugnativa è in ogni caso inammissibile.
16. Posto che la legittimazione ad agire costituisce condizione dell’azione (sicché la sua mancanza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo i limiti del giudicato), il Collegio osserva che alcuni Centri ricorrenti (es. Laboratorio Scarlatti), come documentato in atti, hanno stipulato con le Asl i contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per le annualità 2024 e 2025. Tali contratti danno evidenza che la clausola di salvaguardia opera anche con riferimento ai provvedimenti di determinazione delle tariffe (in termini, T.A.R. LI Campania Sez. I, 29 aprile 2024, n. 2857), oltre che a quelli di determinazione dei tetti di spesa (cfr. art. 13 dei contratti in atti) e comunque, rinviano alle tariffe vigenti nel 2024 e nel 2025 e, quindi, si riferiscono partitamente agli atti impugnati con l’odierno ricorso.
17. In relazione, pertanto, alla posizione dei Centri ricorrenti che hanno sottoscritto la clausola di salvaguardia il Collegio ritiene comunque applicabile il consolidato orientamento del Tribunale, avallato anche dal giudice di appello, che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l’inammissibilità dell’impugnativa complessivamente considerata.
18. Tale specifica clausola, invero, introdotta ab origine dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro, si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria, in sede contrattuale, accetta espressamente ed a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe (nonché ogni atto a questi collegati), quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.
19. La clausola di salvaguardia opera nella prospettiva del mantenimento dei rigorosi impegni di finanza pubblica e di destinazione delle risorse finanziarie a beneficio del settore sanitario, consentendo di intercettare e prevenire ogni ipotesi di conflitto, già in essere o potenziale, relativo a concrete e definite questioni che possano contrapporre l'amministrazione alla struttura privata operante nell'ambito della sanità pubblica (in termini, Cons. Stato, 11 dicembre 2023, n. 10652); e, in considerazione del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il S.S.R, non è possibile ravvisare alcun contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8- quater e 8-quinquies, del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale (in particolare con il principio di non discriminazione e divieto di limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti), stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale (così, Tar Campania, LI, sez. IX, n. 213/2025).
20. Come precisato dal Consiglio di Stato, " gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata ", tant'è che " chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8879); pertanto, si è ritenuto che la clausola di salvaguardia non possa ritenersi in contrasto con il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), in ragione del superiore interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014) al contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica, ed alla finalità di preservare il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario (cfr. ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2021).
21. L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie, con conseguente preclusione - per il soggetto accreditato – di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario; pertanto, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura e, come nel caso all’esame, le tariffe determinate dalla Regione), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata (così Tar Campania, LI, sez. I, n. 2475/2024).
22. Inoltre, l'ipotetica nullità della clausola di salvaguardia per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. (violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.) potrebbe comportare la caducazione dell'intero contratto in base alla disciplina di cui all'art. 1419 c.c.; infatti, la parte pubblica, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia da parte dell'altro contraente, non avrebbe più interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante il rischio del permanere di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8676; Cons. Stato Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 137; da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2023, n. 3997 e Cons. Stato, 7 luglio 2023, n. 6685).
23. Pertanto, deve ribadirsi l’orientamento secondo cui sono legittime le clausole di salvaguardia inserite nei contratti stipulati con le strutture private accreditate, la cui sottoscrizione priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano ed il presupposto tariffario regionale, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate, avendo in sede contrattuale accettato espressamente i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo (in termini, Tar LI, Sez. I, 11 aprile 2023, n. 2187).
24. In riferimento, invece, alla posizione dei centri ricorrenti per i quali non è stata documentata la sottoscrizione dei contratti 2024/2025 (che riguardano partitamente anche le tariffe oggi in contestazione), il ricorso è egualmente inammissibile o improcedibile.
25. Infatti, come chiarito in analoghe fattispecie, “ In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ” (art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992).
26. E, come ritenuto in giurisprudenza, la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione (Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. sez. III, n. 6662/2019).
27. Difatti, “ La stipula degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è condizione indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale; la prassi degli operatori economici accreditati, che, pur rifiutandosi di sottoscrivere l’accordo proposto loro dalle Aziende sanitarie locali, continuano ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (oltre a configurare, in ipotesi, una fonte di responsabilità per danno erariale, in quanto finisce per porre a carico del bilancio regionale spese non legittimamente impegnate) non è più compatibile con l’attuale ordinamento giuridico.
L’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (inserito dall’art. 79, comma 1-quinquies, lett. d, n. 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone testualmente: “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
L’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 pone infatti il rapporto di accreditamento su una base negoziale: la struttura sanitaria che vuole operare nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ha l’onere, non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di stipulare l’accordo contrattuale con le Aziende sanitarie. La mancata stipula dell’accordo, ai sensi del citato art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, determina dunque l’effetto che l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale è sospeso.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione, in quanto, nel sistema dell’accreditamento delle strutture sanitarie private l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte, comporta che l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Servizio sanitario regionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2012 n. 2561; T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2013 n. 72).
È chiaro che la sospensione dell’accreditamento costituisce ontologicamente una misura interinale e provvisoria, che può assumere rilevanza prodromica rispetto alla ben più grave determinazione della revoca (definitiva) dell’accreditamento. Tuttavia, è altrettanto evidente che, in costanza del regime di sospensione, l’operatore privato non può legittimamente operare per il Servizio sanitario regionale.
L’accreditamento costituisce, infatti, il primo presupposto per poter erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e, conseguentemente, la sua sospensione determina inevitabilmente l’inidoneità (temporanea) dell’operatore privato ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale.
A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la funzione della clausola di salvaguardia sopra richiamata, quale indispensabile garanzia della tenuta dei conti pubblici e, quindi, della ineludibile necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria regionale, sarebbe agevolmente elusa dalle Case di cura private accreditate, ove si ritenesse che queste ultime possano legittimamente rifiutarsi di sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con le Aziende sanitarie locali, contestando in sede giurisdizionale i budget assegnati, e, nel contempo, continuare ad erogare prestazioni sanitarie non autorizzate (secondo l’iter previsto dal legislatore) con oneri a carico del bilancio regionale.
Deve conseguentemente ritenersi che la società ricorrente, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto propostole dalla Azienda sanitaria locale Roma 1, per l’allegata insufficienza del budget assegnatole, si sia volontariamente posta al di fuori del sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di operatori economici accreditati e, conseguentemente, non sia titolare di interesse a contestare il budget assegnatole, in quanto priva (sia pure in via temporanea) di legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale ” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 6662/2019).
28. La sospensione dell’accreditamento, in particolare, costituisce conseguenza oggettiva (automatica) della mancata stipula dell’accordo, in quanto la disciplina di settore non fa riferimento ad alcun provvedimento che debba essere adottato dalla p.a.; tale dato e l’utilizzo della forma passiva del verbo sospendere non possono avere altro significato che quello di riconnettere la sospensione alla omessa stipula della convenzione.
29. Nell’ipotesi in cui, poi, la norma fosse interpretata nel senso di attribuire semplicemente alla p.a. la facoltà di sospendere l’accreditamento ove l’accordo non sia stipulato – la stessa sarebbe verosimilmente superflua. Infatti, i rapporti contratti con le aziende accreditate presso il SSN sono assimilabili ad un rapporto concessorio di pubblico servizio (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19/04/2023, n. 3978; Cons. Stato, Sez. IV, 24/04/2023, n. 4159): la struttura accreditata è, in sostanza, un concessionario della p.a. Di conseguenza, già dai principi si evince la facoltà, in capo alla p.a., di sospendere, e poi eventualmente revocare, l’accreditamento a quelle strutture che si rifiutino di sottoscrivere il contratto: è una facoltà che rientra nei poteri di vigilanza e di controllo, nonché sanzionatori, di cui la p.a. concedente è sempre titolare nei confronti del concessionario.
30. È pertanto più ragionevole ritenere che la norma sia stata introdotta proprio per ricollegare, alla mancata stipula del contratto, un effetto (di sospensione dell’accreditamento) automatico ed ex lege , indipendentemente dall’adozione di atti da parte della p.a.; sicché è del tutto irrilevante la circostanza che – di fatto – molte amministrazioni regionali ritengano di aprire comunque procedimenti finalizzati alla sospensione. Indipendentemente dall’apertura di un procedimento e dall’adozione di un provvedimento, l’effetto sospensivo si è prodotto nel momento in cui è inutilmente scaduto il termine fissato per la stipula del contratto.
31. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche è stata ritenuta legittima la diffida adottata dalla ASL ad erogare prestazioni in mancanza della sottoscrizione del contratto, costituendo quest’ultima applicazione doverosa delle disposizioni di legge (cfr. Tar Campania 1501/2017, confermata da Consiglio di Stato n. 82/2018, richiamate da Consiglio di Stato n.6997/2025).
32. Ciò in quanto la disposizione contenuta nell'art. 8-quinques, comma 2-quinques del d.lgs. 502/1992 laddove prescrive che “ in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ” individua un nesso di conseguenzialità diretta e immediata tra l'essere beneficiario di un accreditamento e la stipula del contratti nel rispetto del budget (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 21 ottobre 2020, n.6372).
33. La citata disposizione codifica, dunque, nella materia in esame, il principio secondo cui la mancata stipula della convenzione rende il provvedimento (di accreditamento) immediatamente inefficace in quanto ne impedisce di fatto l’attuazione: in assenza di sottoscrizione della convenzione non possono nascere diritti e obblighi tra le parti ed il rapporto concessorio è del tutto “inattuabile”.
34. Per effetto della mancata stipula il rapporto di accreditamento entra automaticamente in una fase di “quiescenza”, che può condurre secondo i principi generali – e ove l’Amministrazione non abbia manifestato interesse alla sottoscrizione tardiva del contratto - alla dichiarazione di decadenza con la definitiva fuoriuscita della struttura privata dell’ambito dei soggetti operanti per il servizio sanitario nazionale.
35. Difatti, la funzione della clausola di salvaguardia “ è, in tutta evidenza, quella di evitare che l'operatore economico sollevi riserve, stipulando comunque il contratto al solo fine di non incorrere nella sospensione dell'accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, rispetto al quale non si profilano dubbi di incostituzionalità o incoerenza con il sistema unionale ” (Consiglio di Stato sez. III, 15 dicembre 2025, n. 9908).
36. A ben vedere, la tesi della sospensione automatica ed ex lege risulta, sia pure indirettamente, confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “ Il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt. 8-ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge ” (tra le tante, Cass. civ., sez. I, ordinanza, 22 giugno 2025, n. 16683).
37. La stipula dell’accordo è dunque, al pari dell’autorizzazione e dell’accreditamento, un presupposto essenziale (costitutivo, per utilizzare la terminologia della Suprema Corte) per poter pretendere il corrispettivo; sicché, se manca la stipula dell’accordo, manca il diritto a pretendere il corrispettivo e, di conseguenza, anche a contestare le delibere che fissano i cd. tetti di spesa e, come nel caso all’esame, le delibere di determinazione delle tariffe.
38. Degna di rilievo è, in particolare, Cass. civ., sez. I, 18 agosto 2025, n. 23498: tale sentenza non solo ribadisce l’obbligo, a carico della struttura accreditata, di sottoscrivere il contratto ma conferma anche il principio in forza del quale “ nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali ”.
39. Va anche precisato che deve altresì ritenere irrilevante che in qualche caso le Asl potrebbero non aver invitato le strutture ricorrenti a sottoscrivere il contratto. I Centri ricorrenti, in quanto titolari di un preciso interesse alla stipula, ben avrebbero potuto attivarsi, ad esempio diffidando la Asl a fissare una data per provvedere alla sottoscrizione. Tanto più che la Regione ha previsto espressamente la data entro cui provvedere alla sottoscrizione.
40. D’altra parte, come ritenuto dal T.a.r. Lazio nella sentenza sopra citata, l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 rileva quale fatto oggettivo, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte.
41. In conclusione il ricorso è improcedibile ed in ogni caso inammissibile nei sensi sopra complessivamente prospettati.
42. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità delle questioni trattate, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e comunque inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nelle camere di consiglio dei giorni 21 ottobre 2025 e 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
EL AS Di LI, Presidente
IA LM, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LM | EL AS Di LI |
IL SEGRETARIO