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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/10/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.538/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4/2/25 e promossa DA in persona del legale rappr.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa RIGHETTI e dall'Avv. Devis GENTILINI ed elett.te dom.to in VIALE ALDO MORO 52 BOLOGNA presso lo studio dell'Avvocatura Regionale. Appellante CONTRO con l'Avv. Matteo DE Controparte_1 MARTINI, elett.te dom.to in VIALE CARDUCCI, 24 40125 BOLOGNA presso lo studio dello stesso.
Parte_2
, con l'Avv. Franco BONSANTO, elett.te dom.to presso il
[...] suo studio in Via Puglie, 5 - 40139 – BOLOGNA
(detto anche Parte_3
) in persona Presidente e legale rappresentante Pt_4 CP_2
, elett.te dom.to presso lo studio e nella persona dell'Avv.
[...] BA PE in Bologna, via Garibaldi n.9
Appellati AVVERSO la sentenza n. 2818/2022 emessa dal Tribunale di 2818/22 in data 21/09/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado l' Controparte_1 qualificatasi proprietaria e affittuaria di alcuni poderi adibiti alla coltivazione di patate, grano, orzo, erba medica e prato, siti nel territorio del Comune di Castel D'Aiano (BO), tutti ricompresi in zona di competenza dell' nonché di poderi Pt_2 siti nel territorio dei Comuni di TE (MO) e di CC (MO), ricompresi in zona di competenza degli ATC MO 2 e ATC MO esponeva che a seguito di sopralluogo effettuato il 28 aprile 2018 erano stati riscontrati danneggiamenti alle colture causati “dal transito, dal calpestio e dal raspamento di fauna selvatica”, che avrebbe poi continuato a provocare ulteriori pregiudizi anche nei mesi successivi, sicchè conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la per sentirne dichiarare la Controparte_3 responsabilità e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'annata agraria 2017/2018 nell'ammontare esposto in complessivi Euro 16.837,06, oltre ai costi della perizia estimativa di parte ed interessi legali dalla data della richiesta all'effettivo saldo.
-Si costituiva in giudizio la contestando la domanda Pt_1 attrice e chiedeva di chiamare in giudizio i terzi 3 e ATC Pt_2 MO 2, ritenendoli gli unici enti legittimati passivi rispetto alle domande attoree e comunque soggetti tenuti, in subordine, a manlevare e tenere indenne l' dalle pretese attoree CP_4 in caso di condanna.
-Si costituivano i chiamati ATC BO 3 e ATC MO 2 le quali chiedevano il rigetto delle domande formulate nei loro confronti dalla odierna appellante Regione CP_3
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta in via principale dall' CP_1 attrice, ritenendo in particolare assorbente l'eccezione formulata dall' di mancato assolvimento dell'onere probatorio CP_4 incombente all'attrice, tuttavia accogliendo la domanda subordinata di natura indennitaria formulata dall' Controparte_1 affermando la sussistenza dei presupposti di operatività della speciale fattispecie che garantisce il ristoro per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture ed i soggetti sceverati quali legittimati passivi dall'art. 17 Legge Reg. n. Parte_1 8/1994 specificativa e attuativa della norma di cui all'art. 26 Legge 157/1992. Riteneva sussistente la legittimazione passiva della
[...] Part e insussistente la legittimazione passiva di ATC CP_3 3 e ATC MO 2 rispetto alle domande formulate dall'attrice, pur
[...] avendo premesso, quanto alla domanda di tutela indennitaria ex art. 26 Legge n.157/1992 e ss.mm.ii., che occorreva far riferimento alle Leggi Regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo, rigettando così la domanda di manleva proposta dalla nei CP_3 confronti di e ATC MO 2. Pt_2
-Avverso tale decisione propone appello la per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta la che il Giudice di prime Pt_1 cure avrebbe dovuto, più in generale, accertare che parte attrice non aveva fornito alcuna prova di quanto apoditticamente asserito negli atti processuali, sebbene sulla stessa incombesse l'onere di dimostrare: di essere effettivo proprietario o detentore qualificato della cosa danneggiata;
che il danno sia stato effettivamente causato da animali selvatici;
che vi sia nesso causale tra la condotta degli animali e il danno subito. Secondo l'appellante era stata immotivatamente ignorata dal Giudice di prime cure l'eccezione di difetto assoluto di prova con riferimento alla titolarità della posizione attiva vantata in giudizio da parte attrice, la quale non aveva fornito la prova di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio. A tale riguardo, evidenzia l'appellante che lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio di prime cure aveva rilevato la
“...incongruenza delle superfici indicate nel Piano Colturale 2018, nella perizia di parte attrice e nell'atto di citazione”. Quanto alla prova che il danno sia stato effettivamente causato da animali selvatici e che vi sia nesso causale tra la condotta degli animali e il danno subìto, lamenta la di non avere Pt_1 l'attrice allegato né tanto meno provato la dinamica dell'evento dannoso, né che i pretesi e indimostrati danneggiamenti sui terreni agricoli. Inoltre, l' si era limitata a depositare una Controparte_1 perizia di parte, peraltro redatta non nell'immediatezza dei fatti, essendo l'elaborato e le fotografie assolutamente prive di data e georeferenziazione, dunque non sono certamente idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.
2) Con il secondo motivo, lamenta la violazione ed errata Pt_1 applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994, lamentando il difetto di titolarità/legittimazione passiva della Regione e CP_3 titolarità/legittimazione passiva di 3 e ATC MO 2. Pt_2
3) Con il terzo motivo, si duole l'Ente appellante della violazione del Trattato UE e dei princìpi comunitari in materia di concorrenza e non discriminazione, nonché della violazione ed errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020”, altresì della violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e della Legge Reg. n. 8/1994. Spiega l'Ente che gli indennizzi erogati da enti privati quali sono gli Ambiti Territoriali di Caccia con proprie risorse non sono soggetti alla rigorosa disciplina degli Aiuti di Stato, che deve invece trovare applicazione quanto agli indennizzi di competenza della P.A. come confermato anche dalla Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale con propria nota del 9 novembre 2017. Conseguentemente, ferma la dedotta carenza di legittimazione passiva della relativamente alla domanda di Controparte_3 tutela indennitaria formulata, ed asseritamente acclarato che non è previsto normativamente un fondo della Regione CP_3 destinato ad erogare indennizzi per danni alle colture agricole provocati da specie cacciabili di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia, il fondo regionale, nel caso di specie, secondo la non potrebbe comunque erogare alcuna somma Pt_1 senza violazione della normativa comunitaria, visto che gli ungulati asseritamente responsabili del danno – individuati in particolare nei cinghiali – non rientrano certamente tra le specie protette di fauna selvatica. Con riferimento, poi, al riconoscimento della tutela indennitaria, lamenta la che il Giudice di prime cure doveva, invece, CP_3 accertare e dichiarare che l' a prescindere da Controparte_1 qualsiasi valutazione di colpa soggettiva e prescindendo dall'applicazione degli artt. 1227 c.c. e 2055 c.cc., era comunque tenuta a porre in essere idonee misure di protezione delle proprie colture onde poter accedere alla pretesa tutela indennitaria. Conseguentemente, a seguito dell'accertamento che le suddette misure sono risultate, nella fattispecie, del tutto assenti, non avrebbe dovuto essere riconosciuto all' attrice alcun CP_1 diritto all'indennizzo ex artt. 17 e 18 della L.R. n. 8/1994 e dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 157/1992, non sussistendo, anche sotto tale aspetto, i presupposti per erogare in favore dell' contributi pubblici che non sono previsti da alcuna CP_1 legge e che si configurano come aiuti di stato illegittimi in contrasto con la disciplina comunitaria.
-Si costituiva l'appellata Controparte_1 contestando totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-Si costituiva l' 3 e ribadendo il difetto di Parte_5 legittimazione passiva, chiedeva respingersi tutte le domande della proposte contro di esso a qualunque titolo precisate CP_3 dall'appellante nelle conclusioni rassegnate, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
si costituiva l' e, ribadendo il difetto di CP_5 Pt_4 legittimazione passiva, chiedeva respingersi tutte le domande della proposte contro di esso a qualunque titolo precisate CP_3 dall'appellante nelle conclusioni rassegnate, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Invero, il doc. 9a prodotto dall'attrice nel giudizio di primo grado, ovvero la relazione tecnica del perito agrario geom.
, fa riferimento al piano colturale dell' Per_1 Parte_6
ossia il documento che indica le coltivazioni
[...] previste per l'annata agraria, con indicazione dei dati catastali di ogni singolo appezzamento dell'attrice oggetto di danneggiamento e finanche delle superfici agricole utilizzate (SAU), ovvero i terreni su cui sono presenti i seminativi. Come rilevato in controversie precedenti analoghe, il piano colturale è quel documento che viene presentato ogni anno dalle aziende agricole ad Controparte_6
, ente istituito e controllato proprio dalla
[...] CP_3 il quale lo approva dopo aver valutato la corrispondenza dei terreni indicati nel piano a quelli di proprietà del coltivatore o da questi condotti in locazione;
inoltre, per poter presentare un piano colturale, un'azienda agricola deve essere obbligatoriamente iscritta all'Anagrafe Regionale delle aziende agricole, dove risultano gli appezzamenti di proprietà e quelli condotti in locazione. Ad abundantiam, anche il CTU incaricato nel giudizio di primo grado, il dott. agronomo , nel suo elaborato peritale ha Per_2 potuto appurare la titolarità dei fondi danneggiati in capo all'azienda agricola raffrontando i poderi con il Parte_6 suddetto piano colturale. Ha precisato il CTU: “Nello specifico, quindi, sono stati verificati i mappali e le superfici riportate nell'atto di citazione per ciascuna coltura, la corrispondenza con fogli e mappali, il piano colturale 2018, il periodo di validità dell'affitto”. Lo stesso CTU ha descritto l' estendentesi per Parte_6 circa ha 80.85.27 complessivi, presentando “terreni in affitto ed in parte in proprietà, tutti condotti in economia diretta e 3, nel distretto ATC MO 2 e Parte_2 distretto ATC MO 3.
-B) Quanto alla natura dei danni subiti e al nesso causale tra evento e danno, il CTU ha fatto riferimento alla “copiosa documentazione fotografica delle aree danneggiate allegate alla perizia di parte” che ha attestato “i danni dalla presenza di fauna selvatica (per lo più caprioli e cinghiali)”. Pertanto, non si ravvisano carenze di metodo quanto, piuttosto, al contrario, il CTU ha fornito sufficienti elementi di riscontro obiettivo su fatti il cui accertamento di veridicità ed attendibilità ad un occhio esperto, non è di impossibile verificazione. L'attrice aveva prodotto 27 fotografie, allegate alla perizia tecnica a firma del prof. tutte datate e geolocalizzate Per_1 con tanto di coordinate geografiche, che documentano il danno causato dal passaggio della fauna selvatica sui coltivi attorei. Peraltro il CTU ha potuto esaminare, oltre alle fotografie versate in atti dalla colà attrice, ulteriori 25 ortofoto (foto aeree) di pubblico accesso, arrivando a determinare che “le mancate produzioni lamentate per l'annata agraria 2017-2018 sono effettivamente riconducibili a danni operati dalla presenza inopportuna di fauna selvatica in tali territori” (v. relazione CTU, pag. 32), e stimando un danno complessivo di € 3.800,00. Va così osservato che con la tutela risarcitoria possono richiedersi tanto il danno “diretto”, ossia il mancato raccolto, quanto i danni “indiretti”, ovvero tutte le voci di danno accessorie, quali, ad esempio, la rottura delle attrezzature agricole, il ripristino dei terreni danneggiati, i danni all'attività commerciale dell'azienda agricola. La residuale tutela indennitaria, invece, limita l'indennizzo al solo danno “diretto”, ovvero la valorizzazione percentuale del prodotto perduto. La ratio di tale norma consiste nel garantire una tutela agli imprenditori agricoli, tramite il Fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, senza che questi debbano soggiacere al gravoso onere di provare una condotta antigiuridica da parte dell'ente pubblico. Infatti, per ottenere tale tutela al danneggiato è sufficiente dare prova del danno patito, non richiedendosi di provare un contegno colposo da parte dell'ente pubblico e qualificando, in tal modo, una sorta di responsabilità oggettiva in capo all'ente medesimo, tuttavia limitata nel suo ammontare indennitario alla disponibilità del Fondo regionale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22348 del 22.10.2014, avevano infatti precisato che “nel caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica ... il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale”, considerando che la misura indennitaria rappresenta il “frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività”. In tal modo, in luogo di un vero risarcimento danni, si ha il semplice ristoro del cd. “danno diretto” subìto dall'agricoltore, ossia la valorizzazione percentuale del raccolto perduto, tramite un indennizzo - non subordinato ad alcun obbligo da parte del coltivatore, vista la natura compensativa della tutela, se non quello di attestare il danno patito - mera espressione di solidarietà civica per i danni causati dalla fauna selvatica e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività (richiamate Cass., SS.UU., 29 novembre 2000, n. 1232 e 10 agosto 2000, n. 559). Orbene, il Tribunale non ha condivisibilmente ritenuto adeguatamente provata la condotta colposa dell'ente pubblico, avendo tuttavia, ritenuto provato il danno, e riconosciuto alla in favore dell'attrice la tutela indennitaria, come previsto dalla legge, condannando la odierna appellante al ristoro del Pt_1 danno diretto secondo la quantificazione operata dal CTU.
-C) L'appellante lamenta la violazione e l'errata applicazione della legge n. 157/1992 e della legge regionale n. 8/94 da parte del giudice di primo grado, asserendo il difetto di legittimazione passiva della Parte_1 L'appellante dichiara di essere “competente, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii. nonché conformemente alla normativa, anche comunitaria, in materia, solo riguardo agli oneri relativi ai contributi per i danni verificatisi in determinate zone non cacciabili ovvero dei danni cagionati da animali protetti anche in zone cacciabili” e che la competenza riguardo ai danni per cui è causa apparterrebbe esclusivamente agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.). A sostegno di quanto asserito, la richiama giurisprudenza Pt_1 della Suprema Corte n. 12727/2016, in virtù della quale si affermerebbe, per analogia, che il prelievo venatorio e i danni provocati dalla fauna selvatica verificatisi all'interno dei terreni in ambito A.T.C. sarebbe di esclusiva competenza di questi ultimi. Orbene, a latere del rilievo che, nel caso esaminato dalla richiamata sentenza, i danni provocati dalla fauna selvatica si erano verificati all'interno di un centro privato – e quindi al di fuori del controllo dell'ente pubblico, sul punto della legittimazione, la stessa giurisprudenza di merito del Foro bolognese, sorretta dalle conferme della Suprema Corte, ed anche in casi analoghi di questa Corte, è consolidata nel riconoscere il difetto di legittimazione passiva degli A.T.C. rispetto ai danni alle coltivazioni agricole causati dalla fauna selvatica, per il cui risarcimento unica legittimata passiva ed unica responsabile è la , ciò dopo che la L.R. n. 1 del CP_3 26.02.2016 che ha trasferito all'ente regionale tutte le competenze precedentemente previste dalla L.R. n. 8/94 in capo alla e ancor prima alla Controparte_7 CP_8
.
[...] E' una sequenza giurisprudenziale che ha condannato l'ente pubblico al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole per responsabilità extracontrattuale o comunque in ragione della tutela indennitaria. Tale consolidato orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore ed espressa conferma nelle sentenze c.d. “gemelle” del febbraio 2016 della Suprema Corte di Cassazione le quali hanno stabilito che “la Provincia/Città Metropolitana - (leggasi la
, dopo la citata L.R. n. 1 del 26.02.2016) - è l'unico CP_3 soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte dai terzi per ottenere la riparazione degli eventuali danni provocati dalla fauna selvatica” (Cass. Civ. sez. III, n. 2374 e n. 2375 del 08.02.2016). La ripartizione di responsabilità tra A.T.C. ed ente pubblico prevista dall'art. 17 della L.R. n. 8/94 è stata affrontata in via presuntiva, dichiarando la Corte che “appare rivolto esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna tra la e gli altri enti esistenti in ambito territoriale CP_8 provinciale ed aventi anch'essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla in materia faunistico CP_8 venatoria, del peso economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica”. Tali pronunce, chiarendo che l'art. 17 L.R. n. 8/94 ha soltanto una rilevanza interna nei rapporti economici tra ente pubblico e gli A.T.C., hanno attribuito in via esclusiva alla ogni CP_3 onere prevenzionale e risarcitorio ed al contempo hanno inquadrato gli A.T.C. come enti senza rapporti con i terzi danneggiati. Pertanto è inesatto affermare che gli A.T.C. siano dotati di poteri e competenze in materia faunistico-ambientale tali da configurarsi come “enti ad ampia autonomia decisionale”, posto che gli stessi operano quale longa manus della P.A., come previsto dalla stessa L. reg. E.R. n. 8/1994 che, all'art. 31, recita “1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della
”. CP_3 Le citate sentenze della Suprema Corte hanno pure confermato che
“la responsabilità ricade sul soggetto [la che ha il CP_3 potere-dovere di controllo su una determinata attività e che sia individuabile come tale all'esterno”, in quanto “non si può attribuire a questa singola norma [l'art. 17 della L. reg. E.R. n. 8/1994] la funzione di individuare il legittimato passivo delle azioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, diversificandolo a secondo se il danno sia stato provocato in zona di protezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto danneggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuare se l'area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in parte nelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile ed unica legittimata la [ora la ]) o rientri piuttosto in CP_8 CP_3 un ambito territoriale di caccia (nel qual caso sarebbe responsabile e legittimato passivo l'ATC)”. Ad ulteriore conferma è intervenuta altra sentenza della Suprema Corte che ha nuovamente ribadito che la legittimazione passiva rispetto ai danni da fauna selvatica compete esclusivamente alla
, “dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali CP_3 cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche la funzione amministrativa di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni”. (Tale orientamento, peraltro, ha trovato ulteriore conferma nelle successive Cass. n. 8384 e n. 8385 del 29 aprile 2020, nonché Cass. n. 13848 del 06.07.2020, Cass. n. 19101 del 15.09.2020 e Cass. n. 414129 del 23.12.2021). Alla luce di quanto precede, non è dato a vedere ove radichi l'assunto dell'appellante, secondo cui “non è mai stato previsto normativamente un qualsivoglia fondo della Regione CP_3 destinato a erogare indennizzi per danni alle colture agricole provocati da specie cacciabili di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia”. L'art. 26, comma 1, L. n. 157/1992 recita testualmente: “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23”. Pertanto è normativamente previsto che ogni regione istituisca un fondo per la prevenzione e i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica, ovvero provocati da tutta la fauna selvatica, posto che la legge non ha differenziato i danni risarcibili a seconda che siano stati causati da specie cacciabili oppure protette, né ha previsto alcuna condizionalità per l'accesso a detto fondo.
. Parte_2 Va doverosamente premesso che la motivazione che segue ricalca consapevolmente in maniera pedissequa segnatamente quanto già ritenuto e motivato in precedenti analoghi sempre da questo Collegio. La lamenta la violazione del Trattato UE e dei principi CP_3 comunitari in materia di concorrenza e discriminazione, nonché la violazione e l'errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”. Orbene, la citata normativa europea porrebbe dei vincoli (obbligo di notificazione alla Commissione Europea) soltanto in caso di aiuti degli enti statali in relazione ai disastri ambientali, alle calamità naturali e ai danni provocati alle coltivazioni agricole da specie protette, come peraltro riconosciuto dalla stessa appellante, ma la sentenza impugnata ha ad oggetto il danneggiamento di coltivazioni agricole da parte di fauna cacciabile (cinghiali) e quindi nulla ha a che vedere con le specie “protette” di cui sole si occupa la normativa citata. Valga al riguardo quanto affermato dalla Commissione Europea che, in risposta ad un'interrogazione sul punto, ha precisato che “il cinghiale non è una specie di interesse europeo protetta dalla direttiva Habitat e la sua gestione, di norma, non è legata ad obiettivi di tutela ambientale. Spetta pertanto agli Stati membri garantire che le popolazioni siano gestite in modo da evitare o ridurre al minimo gli impatti negativi sui terreni agricoli. L'orientamento delle politiche di sviluppo rurale, alla base della normativa vigente e di quella futura in materia, prevede soltanto un sostegno ad azioni di prevenzione volte a ridurre il rischio di danni causati dagli animali selvatici e contempla inoltre la possibilità di un sostegno agli investimenti destinati a proteggere dai danni causati dagli animali selvatici (ad esempio recinzioni). Tutto quanto spiegato dalla riguardo agli “Orientamenti Pt_1 dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020” ha ad oggetto esclusivamente i danni provocati dalla fauna protetta e non quelli provocati da fauna cacciabile, oggetto del presente contenzioso. In ogni caso, l'articolo 26, comma 2, della legge n. 157/1992 stabilisce che ogni Regione deve istituire ed alimentare un
“Fondo” destinato a rispondere dei danni cagionati da tutta la fauna selvatica e non soltanto da quella “protetta”: proprio in ragione di tale obbligo, la Regione E.R. avrebbe dovuto utilizzare le risorse di detto “Fondo” per approntare misure precauzionali, come, ad esempio, predisporre barriere di contenimento, installare recinzioni, posizionare fili elettrificati, collocare appositi dissuasori olfattivi o acustici, oppure per creare zone di abbeveraggio e pascolo in aree remote, lontano dalle attività antropiche, oppure ancora, qualora l'utilizzo di dette misure precauzionali si fosse rivelato insufficiente, per incrementare il piano di abbattimento selettivo, evidentemente non adeguato alla situazione in essere, nonché, infine, per risarcire i danni subiti dalle coltivazioni dell'azienda agricola appellata. E' evidente che tali attività, imposte da un obbligo di legge, certamente non possano trovare ostacolo nella normativa comunitaria citata dalla REGIONE. Se la ha deciso di non istituire detto Parte_1 Fondo, non provvedendo neppure alla costituzione del suo Comitato di Gestione, come candidamente ammesso nei suoi scritti, non rispettando quanto previsto ex lege, tale omissione non può certo rappresentare un'esimente di responsabilità dell'appellante, bensì costituisce grave inadempimento della stessa. Altrettanto inconferente l'eccezione riguardo alla presunta applicazione, in caso di ristoro del danno all'azienda agricola danneggiata, della cd. clausola Deggendorf. Ricordiamo che tale disposizione europea “vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea”, caso che non ricorre assolutamente nella fattispecie in esame.
-E) Infine, la lamenta la mancata valutazione da parte del CP_3 giudice di primo grado della “colpa della società appellata ex art. 1227 c.c.”. L'appellante asserisce che l'imprenditore agricolo sarebbe tenuto a porre in essere opere di protezione delle colture in considerazione del fatto che “l'attività agricola viene esercitata in un contesto naturale” e che “la tendenza di determinati ungulati (soprattutto i cinghiali e i caprioli) ad invadere i campi agricoli per nutrirsi è nota”. Anche la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ritiene come “non è configurabile in capo al proprietario di un fondo danneggiato per l'invasione di fauna selvatica la responsabilità o corresponsabilità per la mancata recinzione dell'area di proprietà; la “chiusura del fondo” costituisce, infatti, una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può dunque ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza”. Pertanto, è a dir poco incomprensibile la tesi dell'appellante che, sulla base del “contesto naturale” in cui si esercita l'attività agricola e della tendenza dei cinghiali ad invadere i campi agricoli, vorrebbe trasferire in capo all'azienda agricola un onere prevenzionale che, al contrario, appartiene per legge solo allo Stato. Nel sistema, l'agricoltore potrebbe anche segnalare all'ente pubblico la necessità dell'adozione di accorgimenti precauzionali volti ad evitare i danni, ma è dovere dell'ente pubblico predisporre dette misure.
-F) I profili che precedono trattati sub. A) consentono di ritenere l'infondatezza della chiamata dei terzi 3 e Parte_2
, sulla cui legittimazione la insiste nonostante che Pt_4 Pt_1 il tema della legittimazione passiva sia oramai consolidato in giurisprudenza.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna la appellante al rimborso delle spese in favore Pt_1 di ciascun appellato del presente grado di giudizio che liquida in
€ 1.278,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 16/9/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.538/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4/2/25 e promossa DA in persona del legale rappr.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa RIGHETTI e dall'Avv. Devis GENTILINI ed elett.te dom.to in VIALE ALDO MORO 52 BOLOGNA presso lo studio dell'Avvocatura Regionale. Appellante CONTRO con l'Avv. Matteo DE Controparte_1 MARTINI, elett.te dom.to in VIALE CARDUCCI, 24 40125 BOLOGNA presso lo studio dello stesso.
Parte_2
, con l'Avv. Franco BONSANTO, elett.te dom.to presso il
[...] suo studio in Via Puglie, 5 - 40139 – BOLOGNA
(detto anche Parte_3
) in persona Presidente e legale rappresentante Pt_4 CP_2
, elett.te dom.to presso lo studio e nella persona dell'Avv.
[...] BA PE in Bologna, via Garibaldi n.9
Appellati AVVERSO la sentenza n. 2818/2022 emessa dal Tribunale di 2818/22 in data 21/09/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado l' Controparte_1 qualificatasi proprietaria e affittuaria di alcuni poderi adibiti alla coltivazione di patate, grano, orzo, erba medica e prato, siti nel territorio del Comune di Castel D'Aiano (BO), tutti ricompresi in zona di competenza dell' nonché di poderi Pt_2 siti nel territorio dei Comuni di TE (MO) e di CC (MO), ricompresi in zona di competenza degli ATC MO 2 e ATC MO esponeva che a seguito di sopralluogo effettuato il 28 aprile 2018 erano stati riscontrati danneggiamenti alle colture causati “dal transito, dal calpestio e dal raspamento di fauna selvatica”, che avrebbe poi continuato a provocare ulteriori pregiudizi anche nei mesi successivi, sicchè conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la per sentirne dichiarare la Controparte_3 responsabilità e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'annata agraria 2017/2018 nell'ammontare esposto in complessivi Euro 16.837,06, oltre ai costi della perizia estimativa di parte ed interessi legali dalla data della richiesta all'effettivo saldo.
-Si costituiva in giudizio la contestando la domanda Pt_1 attrice e chiedeva di chiamare in giudizio i terzi 3 e ATC Pt_2 MO 2, ritenendoli gli unici enti legittimati passivi rispetto alle domande attoree e comunque soggetti tenuti, in subordine, a manlevare e tenere indenne l' dalle pretese attoree CP_4 in caso di condanna.
-Si costituivano i chiamati ATC BO 3 e ATC MO 2 le quali chiedevano il rigetto delle domande formulate nei loro confronti dalla odierna appellante Regione CP_3
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta in via principale dall' CP_1 attrice, ritenendo in particolare assorbente l'eccezione formulata dall' di mancato assolvimento dell'onere probatorio CP_4 incombente all'attrice, tuttavia accogliendo la domanda subordinata di natura indennitaria formulata dall' Controparte_1 affermando la sussistenza dei presupposti di operatività della speciale fattispecie che garantisce il ristoro per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture ed i soggetti sceverati quali legittimati passivi dall'art. 17 Legge Reg. n. Parte_1 8/1994 specificativa e attuativa della norma di cui all'art. 26 Legge 157/1992. Riteneva sussistente la legittimazione passiva della
[...] Part e insussistente la legittimazione passiva di ATC CP_3 3 e ATC MO 2 rispetto alle domande formulate dall'attrice, pur
[...] avendo premesso, quanto alla domanda di tutela indennitaria ex art. 26 Legge n.157/1992 e ss.mm.ii., che occorreva far riferimento alle Leggi Regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo, rigettando così la domanda di manleva proposta dalla nei CP_3 confronti di e ATC MO 2. Pt_2
-Avverso tale decisione propone appello la per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta la che il Giudice di prime Pt_1 cure avrebbe dovuto, più in generale, accertare che parte attrice non aveva fornito alcuna prova di quanto apoditticamente asserito negli atti processuali, sebbene sulla stessa incombesse l'onere di dimostrare: di essere effettivo proprietario o detentore qualificato della cosa danneggiata;
che il danno sia stato effettivamente causato da animali selvatici;
che vi sia nesso causale tra la condotta degli animali e il danno subito. Secondo l'appellante era stata immotivatamente ignorata dal Giudice di prime cure l'eccezione di difetto assoluto di prova con riferimento alla titolarità della posizione attiva vantata in giudizio da parte attrice, la quale non aveva fornito la prova di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio. A tale riguardo, evidenzia l'appellante che lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio di prime cure aveva rilevato la
“...incongruenza delle superfici indicate nel Piano Colturale 2018, nella perizia di parte attrice e nell'atto di citazione”. Quanto alla prova che il danno sia stato effettivamente causato da animali selvatici e che vi sia nesso causale tra la condotta degli animali e il danno subìto, lamenta la di non avere Pt_1 l'attrice allegato né tanto meno provato la dinamica dell'evento dannoso, né che i pretesi e indimostrati danneggiamenti sui terreni agricoli. Inoltre, l' si era limitata a depositare una Controparte_1 perizia di parte, peraltro redatta non nell'immediatezza dei fatti, essendo l'elaborato e le fotografie assolutamente prive di data e georeferenziazione, dunque non sono certamente idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.
2) Con il secondo motivo, lamenta la violazione ed errata Pt_1 applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994, lamentando il difetto di titolarità/legittimazione passiva della Regione e CP_3 titolarità/legittimazione passiva di 3 e ATC MO 2. Pt_2
3) Con il terzo motivo, si duole l'Ente appellante della violazione del Trattato UE e dei princìpi comunitari in materia di concorrenza e non discriminazione, nonché della violazione ed errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020”, altresì della violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e della Legge Reg. n. 8/1994. Spiega l'Ente che gli indennizzi erogati da enti privati quali sono gli Ambiti Territoriali di Caccia con proprie risorse non sono soggetti alla rigorosa disciplina degli Aiuti di Stato, che deve invece trovare applicazione quanto agli indennizzi di competenza della P.A. come confermato anche dalla Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale con propria nota del 9 novembre 2017. Conseguentemente, ferma la dedotta carenza di legittimazione passiva della relativamente alla domanda di Controparte_3 tutela indennitaria formulata, ed asseritamente acclarato che non è previsto normativamente un fondo della Regione CP_3 destinato ad erogare indennizzi per danni alle colture agricole provocati da specie cacciabili di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia, il fondo regionale, nel caso di specie, secondo la non potrebbe comunque erogare alcuna somma Pt_1 senza violazione della normativa comunitaria, visto che gli ungulati asseritamente responsabili del danno – individuati in particolare nei cinghiali – non rientrano certamente tra le specie protette di fauna selvatica. Con riferimento, poi, al riconoscimento della tutela indennitaria, lamenta la che il Giudice di prime cure doveva, invece, CP_3 accertare e dichiarare che l' a prescindere da Controparte_1 qualsiasi valutazione di colpa soggettiva e prescindendo dall'applicazione degli artt. 1227 c.c. e 2055 c.cc., era comunque tenuta a porre in essere idonee misure di protezione delle proprie colture onde poter accedere alla pretesa tutela indennitaria. Conseguentemente, a seguito dell'accertamento che le suddette misure sono risultate, nella fattispecie, del tutto assenti, non avrebbe dovuto essere riconosciuto all' attrice alcun CP_1 diritto all'indennizzo ex artt. 17 e 18 della L.R. n. 8/1994 e dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 157/1992, non sussistendo, anche sotto tale aspetto, i presupposti per erogare in favore dell' contributi pubblici che non sono previsti da alcuna CP_1 legge e che si configurano come aiuti di stato illegittimi in contrasto con la disciplina comunitaria.
-Si costituiva l'appellata Controparte_1 contestando totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-Si costituiva l' 3 e ribadendo il difetto di Parte_5 legittimazione passiva, chiedeva respingersi tutte le domande della proposte contro di esso a qualunque titolo precisate CP_3 dall'appellante nelle conclusioni rassegnate, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
si costituiva l' e, ribadendo il difetto di CP_5 Pt_4 legittimazione passiva, chiedeva respingersi tutte le domande della proposte contro di esso a qualunque titolo precisate CP_3 dall'appellante nelle conclusioni rassegnate, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Invero, il doc. 9a prodotto dall'attrice nel giudizio di primo grado, ovvero la relazione tecnica del perito agrario geom.
, fa riferimento al piano colturale dell' Per_1 Parte_6
ossia il documento che indica le coltivazioni
[...] previste per l'annata agraria, con indicazione dei dati catastali di ogni singolo appezzamento dell'attrice oggetto di danneggiamento e finanche delle superfici agricole utilizzate (SAU), ovvero i terreni su cui sono presenti i seminativi. Come rilevato in controversie precedenti analoghe, il piano colturale è quel documento che viene presentato ogni anno dalle aziende agricole ad Controparte_6
, ente istituito e controllato proprio dalla
[...] CP_3 il quale lo approva dopo aver valutato la corrispondenza dei terreni indicati nel piano a quelli di proprietà del coltivatore o da questi condotti in locazione;
inoltre, per poter presentare un piano colturale, un'azienda agricola deve essere obbligatoriamente iscritta all'Anagrafe Regionale delle aziende agricole, dove risultano gli appezzamenti di proprietà e quelli condotti in locazione. Ad abundantiam, anche il CTU incaricato nel giudizio di primo grado, il dott. agronomo , nel suo elaborato peritale ha Per_2 potuto appurare la titolarità dei fondi danneggiati in capo all'azienda agricola raffrontando i poderi con il Parte_6 suddetto piano colturale. Ha precisato il CTU: “Nello specifico, quindi, sono stati verificati i mappali e le superfici riportate nell'atto di citazione per ciascuna coltura, la corrispondenza con fogli e mappali, il piano colturale 2018, il periodo di validità dell'affitto”. Lo stesso CTU ha descritto l' estendentesi per Parte_6 circa ha 80.85.27 complessivi, presentando “terreni in affitto ed in parte in proprietà, tutti condotti in economia diretta e 3, nel distretto ATC MO 2 e Parte_2 distretto ATC MO 3.
-B) Quanto alla natura dei danni subiti e al nesso causale tra evento e danno, il CTU ha fatto riferimento alla “copiosa documentazione fotografica delle aree danneggiate allegate alla perizia di parte” che ha attestato “i danni dalla presenza di fauna selvatica (per lo più caprioli e cinghiali)”. Pertanto, non si ravvisano carenze di metodo quanto, piuttosto, al contrario, il CTU ha fornito sufficienti elementi di riscontro obiettivo su fatti il cui accertamento di veridicità ed attendibilità ad un occhio esperto, non è di impossibile verificazione. L'attrice aveva prodotto 27 fotografie, allegate alla perizia tecnica a firma del prof. tutte datate e geolocalizzate Per_1 con tanto di coordinate geografiche, che documentano il danno causato dal passaggio della fauna selvatica sui coltivi attorei. Peraltro il CTU ha potuto esaminare, oltre alle fotografie versate in atti dalla colà attrice, ulteriori 25 ortofoto (foto aeree) di pubblico accesso, arrivando a determinare che “le mancate produzioni lamentate per l'annata agraria 2017-2018 sono effettivamente riconducibili a danni operati dalla presenza inopportuna di fauna selvatica in tali territori” (v. relazione CTU, pag. 32), e stimando un danno complessivo di € 3.800,00. Va così osservato che con la tutela risarcitoria possono richiedersi tanto il danno “diretto”, ossia il mancato raccolto, quanto i danni “indiretti”, ovvero tutte le voci di danno accessorie, quali, ad esempio, la rottura delle attrezzature agricole, il ripristino dei terreni danneggiati, i danni all'attività commerciale dell'azienda agricola. La residuale tutela indennitaria, invece, limita l'indennizzo al solo danno “diretto”, ovvero la valorizzazione percentuale del prodotto perduto. La ratio di tale norma consiste nel garantire una tutela agli imprenditori agricoli, tramite il Fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, senza che questi debbano soggiacere al gravoso onere di provare una condotta antigiuridica da parte dell'ente pubblico. Infatti, per ottenere tale tutela al danneggiato è sufficiente dare prova del danno patito, non richiedendosi di provare un contegno colposo da parte dell'ente pubblico e qualificando, in tal modo, una sorta di responsabilità oggettiva in capo all'ente medesimo, tuttavia limitata nel suo ammontare indennitario alla disponibilità del Fondo regionale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22348 del 22.10.2014, avevano infatti precisato che “nel caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica ... il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale”, considerando che la misura indennitaria rappresenta il “frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività”. In tal modo, in luogo di un vero risarcimento danni, si ha il semplice ristoro del cd. “danno diretto” subìto dall'agricoltore, ossia la valorizzazione percentuale del raccolto perduto, tramite un indennizzo - non subordinato ad alcun obbligo da parte del coltivatore, vista la natura compensativa della tutela, se non quello di attestare il danno patito - mera espressione di solidarietà civica per i danni causati dalla fauna selvatica e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività (richiamate Cass., SS.UU., 29 novembre 2000, n. 1232 e 10 agosto 2000, n. 559). Orbene, il Tribunale non ha condivisibilmente ritenuto adeguatamente provata la condotta colposa dell'ente pubblico, avendo tuttavia, ritenuto provato il danno, e riconosciuto alla in favore dell'attrice la tutela indennitaria, come previsto dalla legge, condannando la odierna appellante al ristoro del Pt_1 danno diretto secondo la quantificazione operata dal CTU.
-C) L'appellante lamenta la violazione e l'errata applicazione della legge n. 157/1992 e della legge regionale n. 8/94 da parte del giudice di primo grado, asserendo il difetto di legittimazione passiva della Parte_1 L'appellante dichiara di essere “competente, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii. nonché conformemente alla normativa, anche comunitaria, in materia, solo riguardo agli oneri relativi ai contributi per i danni verificatisi in determinate zone non cacciabili ovvero dei danni cagionati da animali protetti anche in zone cacciabili” e che la competenza riguardo ai danni per cui è causa apparterrebbe esclusivamente agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.). A sostegno di quanto asserito, la richiama giurisprudenza Pt_1 della Suprema Corte n. 12727/2016, in virtù della quale si affermerebbe, per analogia, che il prelievo venatorio e i danni provocati dalla fauna selvatica verificatisi all'interno dei terreni in ambito A.T.C. sarebbe di esclusiva competenza di questi ultimi. Orbene, a latere del rilievo che, nel caso esaminato dalla richiamata sentenza, i danni provocati dalla fauna selvatica si erano verificati all'interno di un centro privato – e quindi al di fuori del controllo dell'ente pubblico, sul punto della legittimazione, la stessa giurisprudenza di merito del Foro bolognese, sorretta dalle conferme della Suprema Corte, ed anche in casi analoghi di questa Corte, è consolidata nel riconoscere il difetto di legittimazione passiva degli A.T.C. rispetto ai danni alle coltivazioni agricole causati dalla fauna selvatica, per il cui risarcimento unica legittimata passiva ed unica responsabile è la , ciò dopo che la L.R. n. 1 del CP_3 26.02.2016 che ha trasferito all'ente regionale tutte le competenze precedentemente previste dalla L.R. n. 8/94 in capo alla e ancor prima alla Controparte_7 CP_8
.
[...] E' una sequenza giurisprudenziale che ha condannato l'ente pubblico al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole per responsabilità extracontrattuale o comunque in ragione della tutela indennitaria. Tale consolidato orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore ed espressa conferma nelle sentenze c.d. “gemelle” del febbraio 2016 della Suprema Corte di Cassazione le quali hanno stabilito che “la Provincia/Città Metropolitana - (leggasi la
, dopo la citata L.R. n. 1 del 26.02.2016) - è l'unico CP_3 soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte dai terzi per ottenere la riparazione degli eventuali danni provocati dalla fauna selvatica” (Cass. Civ. sez. III, n. 2374 e n. 2375 del 08.02.2016). La ripartizione di responsabilità tra A.T.C. ed ente pubblico prevista dall'art. 17 della L.R. n. 8/94 è stata affrontata in via presuntiva, dichiarando la Corte che “appare rivolto esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna tra la e gli altri enti esistenti in ambito territoriale CP_8 provinciale ed aventi anch'essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla in materia faunistico CP_8 venatoria, del peso economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica”. Tali pronunce, chiarendo che l'art. 17 L.R. n. 8/94 ha soltanto una rilevanza interna nei rapporti economici tra ente pubblico e gli A.T.C., hanno attribuito in via esclusiva alla ogni CP_3 onere prevenzionale e risarcitorio ed al contempo hanno inquadrato gli A.T.C. come enti senza rapporti con i terzi danneggiati. Pertanto è inesatto affermare che gli A.T.C. siano dotati di poteri e competenze in materia faunistico-ambientale tali da configurarsi come “enti ad ampia autonomia decisionale”, posto che gli stessi operano quale longa manus della P.A., come previsto dalla stessa L. reg. E.R. n. 8/1994 che, all'art. 31, recita “1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della
”. CP_3 Le citate sentenze della Suprema Corte hanno pure confermato che
“la responsabilità ricade sul soggetto [la che ha il CP_3 potere-dovere di controllo su una determinata attività e che sia individuabile come tale all'esterno”, in quanto “non si può attribuire a questa singola norma [l'art. 17 della L. reg. E.R. n. 8/1994] la funzione di individuare il legittimato passivo delle azioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, diversificandolo a secondo se il danno sia stato provocato in zona di protezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto danneggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuare se l'area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in parte nelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile ed unica legittimata la [ora la ]) o rientri piuttosto in CP_8 CP_3 un ambito territoriale di caccia (nel qual caso sarebbe responsabile e legittimato passivo l'ATC)”. Ad ulteriore conferma è intervenuta altra sentenza della Suprema Corte che ha nuovamente ribadito che la legittimazione passiva rispetto ai danni da fauna selvatica compete esclusivamente alla
, “dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali CP_3 cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche la funzione amministrativa di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni”. (Tale orientamento, peraltro, ha trovato ulteriore conferma nelle successive Cass. n. 8384 e n. 8385 del 29 aprile 2020, nonché Cass. n. 13848 del 06.07.2020, Cass. n. 19101 del 15.09.2020 e Cass. n. 414129 del 23.12.2021). Alla luce di quanto precede, non è dato a vedere ove radichi l'assunto dell'appellante, secondo cui “non è mai stato previsto normativamente un qualsivoglia fondo della Regione CP_3 destinato a erogare indennizzi per danni alle colture agricole provocati da specie cacciabili di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia”. L'art. 26, comma 1, L. n. 157/1992 recita testualmente: “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23”. Pertanto è normativamente previsto che ogni regione istituisca un fondo per la prevenzione e i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica, ovvero provocati da tutta la fauna selvatica, posto che la legge non ha differenziato i danni risarcibili a seconda che siano stati causati da specie cacciabili oppure protette, né ha previsto alcuna condizionalità per l'accesso a detto fondo.
. Parte_2 Va doverosamente premesso che la motivazione che segue ricalca consapevolmente in maniera pedissequa segnatamente quanto già ritenuto e motivato in precedenti analoghi sempre da questo Collegio. La lamenta la violazione del Trattato UE e dei principi CP_3 comunitari in materia di concorrenza e discriminazione, nonché la violazione e l'errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”. Orbene, la citata normativa europea porrebbe dei vincoli (obbligo di notificazione alla Commissione Europea) soltanto in caso di aiuti degli enti statali in relazione ai disastri ambientali, alle calamità naturali e ai danni provocati alle coltivazioni agricole da specie protette, come peraltro riconosciuto dalla stessa appellante, ma la sentenza impugnata ha ad oggetto il danneggiamento di coltivazioni agricole da parte di fauna cacciabile (cinghiali) e quindi nulla ha a che vedere con le specie “protette” di cui sole si occupa la normativa citata. Valga al riguardo quanto affermato dalla Commissione Europea che, in risposta ad un'interrogazione sul punto, ha precisato che “il cinghiale non è una specie di interesse europeo protetta dalla direttiva Habitat e la sua gestione, di norma, non è legata ad obiettivi di tutela ambientale. Spetta pertanto agli Stati membri garantire che le popolazioni siano gestite in modo da evitare o ridurre al minimo gli impatti negativi sui terreni agricoli. L'orientamento delle politiche di sviluppo rurale, alla base della normativa vigente e di quella futura in materia, prevede soltanto un sostegno ad azioni di prevenzione volte a ridurre il rischio di danni causati dagli animali selvatici e contempla inoltre la possibilità di un sostegno agli investimenti destinati a proteggere dai danni causati dagli animali selvatici (ad esempio recinzioni). Tutto quanto spiegato dalla riguardo agli “Orientamenti Pt_1 dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020” ha ad oggetto esclusivamente i danni provocati dalla fauna protetta e non quelli provocati da fauna cacciabile, oggetto del presente contenzioso. In ogni caso, l'articolo 26, comma 2, della legge n. 157/1992 stabilisce che ogni Regione deve istituire ed alimentare un
“Fondo” destinato a rispondere dei danni cagionati da tutta la fauna selvatica e non soltanto da quella “protetta”: proprio in ragione di tale obbligo, la Regione E.R. avrebbe dovuto utilizzare le risorse di detto “Fondo” per approntare misure precauzionali, come, ad esempio, predisporre barriere di contenimento, installare recinzioni, posizionare fili elettrificati, collocare appositi dissuasori olfattivi o acustici, oppure per creare zone di abbeveraggio e pascolo in aree remote, lontano dalle attività antropiche, oppure ancora, qualora l'utilizzo di dette misure precauzionali si fosse rivelato insufficiente, per incrementare il piano di abbattimento selettivo, evidentemente non adeguato alla situazione in essere, nonché, infine, per risarcire i danni subiti dalle coltivazioni dell'azienda agricola appellata. E' evidente che tali attività, imposte da un obbligo di legge, certamente non possano trovare ostacolo nella normativa comunitaria citata dalla REGIONE. Se la ha deciso di non istituire detto Parte_1 Fondo, non provvedendo neppure alla costituzione del suo Comitato di Gestione, come candidamente ammesso nei suoi scritti, non rispettando quanto previsto ex lege, tale omissione non può certo rappresentare un'esimente di responsabilità dell'appellante, bensì costituisce grave inadempimento della stessa. Altrettanto inconferente l'eccezione riguardo alla presunta applicazione, in caso di ristoro del danno all'azienda agricola danneggiata, della cd. clausola Deggendorf. Ricordiamo che tale disposizione europea “vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea”, caso che non ricorre assolutamente nella fattispecie in esame.
-E) Infine, la lamenta la mancata valutazione da parte del CP_3 giudice di primo grado della “colpa della società appellata ex art. 1227 c.c.”. L'appellante asserisce che l'imprenditore agricolo sarebbe tenuto a porre in essere opere di protezione delle colture in considerazione del fatto che “l'attività agricola viene esercitata in un contesto naturale” e che “la tendenza di determinati ungulati (soprattutto i cinghiali e i caprioli) ad invadere i campi agricoli per nutrirsi è nota”. Anche la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ritiene come “non è configurabile in capo al proprietario di un fondo danneggiato per l'invasione di fauna selvatica la responsabilità o corresponsabilità per la mancata recinzione dell'area di proprietà; la “chiusura del fondo” costituisce, infatti, una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può dunque ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza”. Pertanto, è a dir poco incomprensibile la tesi dell'appellante che, sulla base del “contesto naturale” in cui si esercita l'attività agricola e della tendenza dei cinghiali ad invadere i campi agricoli, vorrebbe trasferire in capo all'azienda agricola un onere prevenzionale che, al contrario, appartiene per legge solo allo Stato. Nel sistema, l'agricoltore potrebbe anche segnalare all'ente pubblico la necessità dell'adozione di accorgimenti precauzionali volti ad evitare i danni, ma è dovere dell'ente pubblico predisporre dette misure.
-F) I profili che precedono trattati sub. A) consentono di ritenere l'infondatezza della chiamata dei terzi 3 e Parte_2
, sulla cui legittimazione la insiste nonostante che Pt_4 Pt_1 il tema della legittimazione passiva sia oramai consolidato in giurisprudenza.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna la appellante al rimborso delle spese in favore Pt_1 di ciascun appellato del presente grado di giudizio che liquida in
€ 1.278,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 16/9/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)