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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5535 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. ND OC Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott. ssa RI SA PU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Nola n. 119 del 2023 depositata in data 17 gennaio 2023
TRA
, nato ad [...] ente in Acerra (NA) alla Via Parte_1 nella N.3, Cod. Fisc. elett.te dom.te in Napoli al C.F._1
Cent D, int. 143, ell'Avv. UA IN Cod. fisc. che le rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al CodiceFiscale_2 pres dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
NTE in p.d.l.r.p.t., P.I con sede legale al Controparte_1 P.IVA_1
a e difesa com v. RG e RI
zzo PEC:
Email_2 Email_3
OGGETTO: responsabilità medica – danno iatrogeno differenziale – personalizzazione.
CONCLUSIONI: Per l'appellante , l'Avv. UA IN così insiste in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni: “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare dovute spese ed onorari del giudizio di primo grado nella maggiore misura indicata in narrativa, ovvero, in quella maggiore rte d'Appello adita riterrà di giustizia e per l'effetto condannare la in p. del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle diff sivamente determinate, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
2. In ogni 1 caso, rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1 dichiarandolo inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto.
3. con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Per la parte appellata gli Avv.ti RG Turrà e RI Turrà Controparte_1 così insistono in sed nali: “ci si riporta alla comparsa di costituzione con appello incidentale insistendo perché la Corte accolga le seguenti richieste :In via immediata perché venga ordinato a parte appellante il deposito di documentazione attestante la non proposizione di gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nola in data 05/02/2021, essendo ne ia la detta acquisizione al fine di verificare se sia pendente la controversia introdotta dal al fine di conseguire ulteriore risarcimento del danno per i Pt_1 medesimi fatti di causa;
ess urrà insiste per la inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello principale;
in prosieguo per l'accoglimento dell'appello incidentale e,
riforma della decisione impugnata con rigetto della domanda proposta da
[...]
ovvero, in subordine, riduzione della somma liquidata a titolo di risarcime Parte_1
conseguenza di quanto risultasse già percepito, da esso appellante, dalla
[...]
ovvero e in ogni caso, in conseguenza della corretta determinazione de CP_2 ivo danno iatrogeno risarcibile, nei sensi di cui al secondo motivo dell'atto di gravame;
tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese 15%, CPA ed IVA”.
Svolgimento del processo
1. conveniva in giudizio per sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, non patrimoniali e morali patiti in conseguenza degli errori diagnostici e terapeutici ascrivibili alla condotta dei sanitari operanti nella struttura, a seguito dei quali avrebbe asseritamente riportato postumi permanenti con serie limitazioni funzionali al polso ed alla mano.
In particolare, l'attore deduceva che: “in data 20.07.2013, a seguito di un incidente stradale, era stato trasportato presso il P.S. della dove veniva refertato con diagnosi Controparte_1
di “trauma consuntivo escoriato gomito polso ginocchio e caviglia dx ed emitorace dx”; che era stato dimesso e dichiarato guaribile entro 6 gg;
che tuttavia a causa di continui dolori in data 22/07/13 si sottoponeva nuovamente a visita medica presso la predetta Struttura ove gli veniva diagnosticato “frattura composta del piramide a destra”; in quella circostanza gli veniva altresì praticata immobilizzazione con valva gessata;
veniva poi rimandato per controllo ortopedico per il giorno 23.08.13, per la rimozione del gesso. Più specificamente
l'attore deduceva che in occasione della visita ortopedica del 23.08.13 i sanitari della Villa dei
2 Fiori s.r.l. convenuta provvedevano a rimuovere la gessatura e prescrivevano un pacchetto di
KT con controllo da effettuarsi al termine della cura;
dal 27.08.13 al 09.09.13 il era Pt_1
sottoposto, presso il Centro di Medicina Futura¸ sito in Acerra, ad un ciclo di fisioterapia prescritto dai sanitari;
tuttavia nonostante la sottoposizione a dette terapie l'attore deduceva che a seguito di persistenti e dolorose limitazioni funzionali in data 16/09/13 veniva sottoposto
a nuova visita ortopedica da cui emergeva rigidità del polso con dolore alla digitopressione;
veniva pertanto consigliato alla esecuzione di esame TAC del polso dx con particolare delle ossa del capo;
in data 19/09/13 era disposta la predetta TAC con la quale erano individuati frammenti di ossa liberi tra semilunare e piramidale, la rotazione e lussazione esterna e dorsale dello scafoide, frattura trasversale ingranata non consolidata del piramidale, lussazione articolare tra osso capitato e semilunare con spostamento dorsale del primo e palmare del secondo, ipertrofia reattiva e versamento intra articolare. Successivamente in data 24/09/13 l'attore era sottoposto presso la Casa di Cura San Michele di Maddaloni a nuova visita ortopedica ove era diagnosticato “lussazione inveterata perilunare del polso destro passata misconosciuta sin dal di del primo pronto soccorso”. In tale circostanza il
apprendeva della necessità di essere sottoposto ad intervento chirurgico della mano con
[...]
doppio accesso volare e dorsale con la ulteriore necessità dell'impianto di fili di Kirschner;
l'attore poi specificava che in data 28/09/13 veniva sottoposto a controllo presso il Centro di
Chirurgia della Mano e dell'Arto superiore ove il dott. confermava “lussazione Parte_2
inveterata polso destro misconosciuta al Pronto Soccorso” ed evidenziava la necessità di nuovo intervento chirurgico;
in particolare al veniva spiegato che tale intervento si Pt_1
sarebbe dovuto praticare in occasione del primo ricovero avendo la immobilizzazione come attuata e la fisioterapia provocato danni maggiori.”.
Per il rigetto delle pretese attoree si costituiva in giudizio la Controparte_1
prospettando la estraneità della condotta dei medici operanti nella propria struttura rispetto ai danni lamentati dal danneggiato.
1.1.Il Tribunale di Nola, condividendo le conclusioni della CTU disposta d'ufficio, accertava la responsabilità dei medici della struttura nella causazione dei Controparte_1
danni riportati dal Sig. in quanto, a fronte degli allegati errori diagnostici e terapeutici Pt_1
3 prospettati da parte attrice, la struttura non avrebbe fornito la prova (contraria e liberatoria) di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni e cioè che l'assistenza medica offerta fosse stata adeguata a fronteggiare la patologia riportata dall'attore a seguito di sinistro stradale costituente motivo di ricovero presso la struttura.
Pertanto, il primo giudice condannava la al pagamento, in favore del CP_1 [...]
, della “somma complessiva di € 52.859,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli Pt_1
interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (20.08.2013) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, quindi, anno per anno, e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione”.
Questa somma di complessivi € 52.859,00 comprendeva, in particolare:
a) € 7.350,00 a titolo di invalidità temporanea complessiva (risultante dalla sommatoria di € 3.675,00 per invalidità temporanea totale di 30 gg e di € 3.675 per invalidità temporanea parziale al 50% per 60 gg);
b) € 43.809,00 a titolo di danno biologico permanente al 14% a cui va aggiunta una personalizzazione del danno al 30% “da riconoscersi sia per la riduzione della capacità lavorativa generica evidenziata dal ctu sia per la giovane età dell'infortunato e per il quadro clinico, che a giudizio del perito, potrebbe addirittura peggiorare ove si rendessero necessari gli ulteriori interventi (resezione della prima filiera del carpo e successive ripercussioni funzionali, cfr relazione ctu pag 21).” (pagg. 17-18 sentenza di primo grado);
c) € 1.700 a titolo di rimborso per le sole spese mediche documentate e ritenute congrue per le cure del caso, come quantificate dal CTU.
Infine, seguendo la soccombenza, condannava la convenuta al pagamento in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio pari ad € 382 per spese ed € 4.835,00 per onorari, Pt_1
oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, nonché le spese relative alla consulenza disposta d'ufficio nel giudizio.
4 2.Per la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 119 del 2023, agisce in questa sede censurando la errata determinazione e liquidazione delle spese e Parte_1
competenze di causa, in violazione del principio della soccombenza.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato: a) nel determinare le spese di lite in €
4.835,00 per onorario, anziché pari ad € 13.430,00 (applicando valori medi) ovvero € 7.795,00
(applicando valori minimi, previa congrua motivazione) scendendo in tal modo al di sotto dei valori tabellari minimi (D.M. 55 / 2014) per cause di valore tra € 52.001 ed € 260.000; b) nel determinare l'importo dovuto a titolo di contributo unificato in misura corrispondente ad €
382,00, anziché pari ad € 786 (di cui € 759 per le spese del CU e € 27 per le spese di giustizia) scendendo anche in questo caso al di sotto dei valori tabellari minimi (D.M. 55 / 2014) per cause di valore tra € 52.001 ed € 260.000; c) nel non porre a carico della parte soccombente le spese sostenute a titolo di mediazione obbligatoria.
3 si costituisce in giudizio depositando comparsa di risposta Controparte_1
con appello incidentale, insistendo, da un lato, per l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza del gravame e impugnando, a sua volta, la sentenza sotto tre profili.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha condannato la struttura convenuta al risarcimento dell'integrale danno patito dal
Sig. senza considerare la responsabilità concorrente del soggetto che ha determinato il Pt_1
sinistro che è causa del danno. Il Tribunale – continua parte attrice –, non pronunciandosi sull'eccezione sollevata dalla in sede di memorie di replica, avrebbe dovuto CP_1
chiedere, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., informative all'IVASS, ulteriori rispetto al riscontro del
13.07.2018, “al fine di accertare se il avesse ricevuto detto risarcimento, la Pt_1
conseguente entità dello stesso e la valutazione del danno attuata dalla . CP_2 CP_2
3.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel determinare l'importo relativo all'integralità del danno a carico della avendo l'attore richiesto il risarcimento del danno complessivo alla CP_1
5 Pertanto, se il giudice di primo grado – continua l'appellante – avesse Controparte_2
acquisito informazioni sulla richiesta di risarcimento e sul suo accoglimento, avrebbe dovuto dichiarare la domanda rivolta nei confronti della inammissibile ovvero, in via Controparte_1
residuale, avrebbe dovuto condannare la parte convenuta al pagamento della sola differenza tra quanto percepito dal da e quanto sarebbe spettato in riferimento al Pt_1 Controparte_2
danno complessivo differenziale.
3.3. Con il terzo motivo di appello incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, in violazione degli artt. 1223, 2967, c.c., e art. 115, c.p.c., avrebbe posto a carico della struttura convenuta il complessivo danno subito dal (danno biologico pari al Pt_1
14%) non anche il danno differenziale – determinato dal CTU tra il 5% e il 14% - tra la lesione iniziale e i suoi verosimili postumi se trattata tempestivamente e postumi attuali da ricondurre alla colposa condotta dei sanitari, argomentando nel senso che “in ogni caso, pur in presenza di corretta attività clinica sarebbero residuati postumi invalidanti”.
Con il presente motivo, l'appellante incidentale impugna altresì la sentenza per aver riconosciuto la personalizzazione del danno in assenza di prova riguardante circostanze specifiche ed eccezionali.
3.4. In conseguenza della riforma della decisione, l'appellante incidentale chiede la restituzione dell'importo di € 56.028,30 dal ed € 6.925,45 dall'Avv. IN UA, Pt_1
difensore attributario per le spese di lite, avendo assolto alle proprie obbligazioni derivanti dalla sentenza di primo grado.
4. In sede di deposito di note a trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza fissata in data
22 marzo 2024, insisteva per non aver ottenuto alcun risarcimento dalla Parte_1
in relazione al sinistro stradale di cui si discute. Controparte_2
Contestualmente, depositava sentenza n. 217/2021 deliberata dal Tribunale di Nola e iscritta a R.G. n. 2272/2014 che rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
(quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_2
“Fondo di garanzia per le vittime della strada”) argomentando nel senso che, dalle acquisite
6 deposizioni testimoniali, sarebbe stato possibile procedere alla identificazione del motociclo coinvolto nel sinistro con il conseguente rigetto della domanda di parte attorea.
4.1. Nelle note di replica, invece, contestava che la controparte non avesse Controparte_1
indicato l'esistenza o meno di un gravame pendente sulla sentenza depositata priva, inoltre, della attestazione di passaggio in giudicato. Pertanto, “chiede che la Corte voglia ordinare a parte appellante di dichiarare se sia o meno pendente la detta impugnazione e, in caso affermativo, di indicarne gli estremi e depositare copia dell'appello sospendendo, conseguentemente, il giudizio sino all'esito del gravame, atteso che la decisione dello stesso si pone quale pregiudizio in relazione all'attuale procedimento in quanto laddove il Pt_1
ottenesse il risarcimento a carico della si verificherebbe una Controparte_2
insussistenza del diritto alla duplicazione del detto risarcimento o, in ogni caso, la riduzione dell'importo da porre a carico della . Controparte_1
5. In data 10.10.2025 il collegio riservava con ordinanza la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con decorrenza dei tre termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
5.1. In sostituzione dell'udienza, entrambe le parti depositavano note a trattazione scritta riportandosi esclusivamente alle richieste e alle contestazioni formulate negli scritti difensivi sin qui riportati.
Motivi della decisione
Seguendo un ordine logico-giuridico delle censure qui prospettate andranno in via preliminare analizzate le doglianze sollevate con appello incidentale, attenendo le stesse all'an e al quantum della pretesa risarcitoria.
I tre motivi in cui è articolato il gravame possono essere in questa sede congiuntamente trattati, essendo complessivamente finalizzati a contestare la sussistenza e l'ammontare di responsabilità dei medici inseriti nella struttura sanitaria convenuta. Si procederà ad
7 analizzare: a) il profilo relativo all'apposizione della integrale responsabilità del danno in capo ai sanitari;
b) il profilo relativo al riconoscimento della personalizzazione del danno.
L'appello incidentale va parzialmente accolto – per le ragioni di seguito prospettate – con conseguente assorbimento dell'appello principale.
a) Sulla responsabilità dei sanitari nella causazione del danno
La ha correttamente censurato la sentenza del giudice di primo Controparte_1
grado nella parte in cui ha posto in capo ai medici che hanno avuto in cura il Sig.
[...]
(e, dunque, della struttura sanitaria in cui essi erano inseriti al momento del fatto Pt_1
illecito) l'integrale responsabilità per la causazione del danno biologico permanente, quantificato dalla consulenza tecnica in complessivi 14% punti di invalidità, senza considerare l'ammontare del danno (base) riportato dal danneggiato come conseguenza del sinistro stradale.
Infatti, non è meritevole di condivisione l'argomentazione prospettata dal Tribunale a sostegno dell'intenzionale riconoscimento a carico dei sanitari del danno complessivo: “In buona sostanza se di per sé la colpa medica dei sanitari della convenuta pur potrebbe ritenersi causa preponderante ma non integrale dell'attuale situazione di danno dell'attore, derivata anche dal sinistro stradale subito, appare equo e necessario addebitare alla convenuta l'integrale danno biologico permanente riportato dall'istante poiché la serie di eventi innescata dall'erronea diagnosi, sia al momento della prima visita sia nei mesi seguenti alla rimozione dell'inopportuna ingessatura, non ha solo ridotto in modo sensibile la funzionalità del polso di un soggetto giovane, ma sembrerebbe idonea, secondo le conclusioni del CTU, a determinare anche i successivi e possibili peggioramenti di tale funzionalità già molto compromessa.” (pag. 19 – 20 sentenza di primo grado).
Se è pur vero che sul piano della causalità materiale hanno contribuito alla causazione del sinistro sia l'autore del sinistro stradale che la colposa condotta dei sanitari, una concausa può dirsi preponderante nel senso di assorbente, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., se è di per sé idonea a recidere completamente il nesso causale attivato dalla prima condotta.
8 E tale prova – che avrebbe dovuto fornire il Sig. – non sussiste agli atti;
anzi, la CTU di Pt_1
primo grado, alle cui conclusioni ha aderito il Tribunale, ha sufficientemente argomentato nel senso che la buona riuscita dell'intervento (ove tempestivamente diagnosticato) avrebbe potuto consentire un recupero del polso pari al 50-70% della sua originaria funzionalità.
Pertanto, ragionando in via controfattuale, anche laddove i medici avessero operato correttamente in fase diagnostica e terapeutica sarebbe in ogni caso residuata un'invalidità permanente a carico del Sig. naturalmente discendente dal sinistro stradale. Pt_1
Ciò posto, il riferimento di parte appellante (in via incidentale) all'art. 2055 c.c. deve essere in questa sede solo in parte condiviso.
Tale disposizione, come più volte precisato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. III, Ord. n. 9969 del 2025), inerisce alla causalità materiale, prendendo in considerazione l'unicità del fatto dannoso a tutela del danneggiato: in altri termini, indipendentemente dalle norme giuridiche violate ovvero dal titolo di responsabilità, ove più condotte lesive (ancorché autonome tra loro) abbiano concorso sul piano materiale alla sua causazione, esse origineranno il vincolo solidale tra le parti coinvolte, con la conseguenza che il danneggiato potrà agire per la totalità della pretesa nei confronti di ciascuna di esse (profilo esterno della obbligazione solidale), salva poi la possibilità della parte che ha risarcito di agire in via di regresso contro gli altri
“nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e della entità delle conseguenze che ne sono derivate” (profilo interno dell'obbligazione solidale).
Ebbene, se è pur vero che sul piano della causalità materiale il fatto è causalmente riconducibile a più concause umane (sinistro stradale e malpractice medica), questa Corte non può che tenere conto dell'ampiezza del petitum del giudizio di appello, a sua volta perimetrato dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado avanzata dal Sig. : “- Pt_1
Accertare la colpa medica e la relativa esclusiva responsabilità oggettiva dei sanitari CP_1
per le errate cure praticate dal Sig. nelle circostanze per cui è causa,
[...] Parte_1
9 e per l'effetto condannarla, a seguito dell'istruttoria, al pagamento delle somme accertate come dovute per le singole voci di danno richieste […]”, (conclusioni atto di citazione).
Pertanto, ciò che è stato devoluto alla cognizione del Tribunale e, a sua volta, di questo giudice, non è l'accertamento della natura solidale del rapporto tra i sanitari e l'autore del sinistro – con tutto ciò che sarebbe conseguito in termini di accertamento del profilo esterno e interno dell'obbligazione solidale –, bensì esclusivamente l'accertamento (e la conseguente condanna) della responsabilità dei sanitari (rectius, della struttura convenuta).
Da ciò consegue che, in questa sede, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dalla circa la necessità di sospendere il giudizio in corso al fine di CP_1
acquisire la documentazione relativa alle sorti della sentenza con cui il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda formulata dal nei confronti di quale impresa Pt_1 Controparte_2
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Così perimetrato l'oggetto del giudizio, questa Corte ritiene meritevoli di condivisione le conclusioni della CTU di primo grado, la quale pone a carico della struttura una responsabilità per la causazione del danno biologico permanente pari a 10 punti di invalidità
(precisamente, “dal 5% al 14%”).
E ciò, non perché le conclusioni peritali spieghino forza vincolante nei confronti del giudice di merito – che ha la possibilità di disattenderle mediante adeguata motivazione (ex plurimis,
Cass. Sez. III, Sent. 29341 del 2017) – ma perché tali conclusioni hanno, da un lato, ragionevolmente resistito alle osservazioni formulate dalla (ci si limiti a CP_1
richiamare, per relationem, le controdeduzioni alle osservazioni espresse dal CT di parte convenuta) e perché, dall'altro, tale range di invalidità non ha costituito oggetto di contestazione da parte della . CP_1
Censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito alla struttura convenuta il danno complessivo e non anche esclusivamente quello iatrogeno, infatti, quest'ultima ha
10 sostanzialmente aderito all'entità della quota di responsabilità (così come accertata dalla
CTU) ascrivibile agli errori medici pacificamente commessi.
b) Sulla personalizzazione del danno
Le doglianze prospettate dalla in merito alla personalizzazione del danno vanno CP_1
rigettate.
La riduzione di capacità lavorativa generica, posta dal Tribunale – accanto ai fattori dell'età e dei postumi della patologia – a fondamento del riconoscimento della personalizzazione (e domandata, tra le voci di danno prospettate, dal Sig. nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio di primo grado) può essere dal giudice di merito valorizzata, in base alle circostanze del caso concreto, per incrementare la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nell'affermare che “[..] il danno da lesione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito e si risolve, quindi, in un danno alla persona, in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile a titolo di danno biologico” (Cass. Sez.
III, Sent.17931 del 2019); “la maggiore usura, fatica o difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa (definite come danno da lesione della “cenestesi lavorativa”) che non incidano sul reddito della persona offesa neppure nel senso di perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale (cosiddetta perdita di chance), ma comportino soltanto un maggiore sforzo per compiere le stesse attività svolte prima del sinistro, in quanto non risolventisi in una diminuzione patrimoniale ma in una compromissione dell'essenza biologica dell'individuo, vanno invece liquidate come danno alla salute [..] poiché tale tipo di danno ha natura tendenzialmente omnicomprensiva, nella liquidazione dello stesso “si deve tenere conto di tutte le ripercussioni negative che la lesione ha avuto sulla vita concreta del danneggiato”, sicché, ove il giudice abbia adottato il criterio equitativo del valore differenziato di punto per la liquidazione del danno biologico, la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa (e cioè dalla compromissione delle sensazioni provate dal lavoratore nello svolgimento della sua attività) ben può essere liquidata mediante un
11 “appesantimento” del valore monetario di ciascun punto di invalidità” (Cass. Sent. 05840 del
2004).
In altri termini, il danno da lesione della capacità lavorativa generica – costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (Cass. n. 908 del 2013) – si sostanzia tanto nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini (Cass. n. 26641 del 2023) quanto nella maggiore usura e nel maggior affaticamento che quell'invalidità procurerà al soggetto danneggiato nel corso della sua vita lavorativa.
Concretizzando questi principi nel caso di specie, non si può non considerare come l'invalidità permanente sia intervenuta in un'età giovanissima del danneggiato che, all'epoca del primo errore diagnostico (coincidente con la data del sinistro stradale) era solo ventenne.
Ed è ragionevole ritenere che un'invalidità di quella tipologia (per altro incidente sulla funzionalità del polso dx) abbia condizionato, da un lato, le scelte esistenziali e lavorative del danneggiato – com'è ragionevole presumere dalle domande di concorso nelle forze dell'ordine inoltrate prima dell'incidente, che dimostrano dunque un'inclinazione lavorativa che non potrà essere più soddisfatta – e, dall'altro lato, una maggiore sofferenza e usura cui è destinato ad andare incontro in ragione di un'invalidità che coinvolge il polso dx e, dunque, rilevante sia in lavori di tipo manuale che intellettuale e con cui è destinato a convivere per il resto della vita.
In particolare, la CTU ha accertato che “la flesso-estensione è gravemente ridotta ben oltre i
2/3 trattandosi di una sub-anchilosi: 10° conservati in flessione e 20° conservati in estensione;
in un range fisiologico globale di circa 180° di flesso estensione sono andati persi ben 150°
(trattasi di una sub-anchilosi); la adduzione è abolita;
l'abduzione possibile solo per 10°” (pag.
21 controdeduzioni alle osservazioni espresse dal CT di parte convenuta).
Pertanto, questa Corte non ritiene meritevole di condivisione l'affermazione del consulente tecnico nella parte in cui – utilizzando il concetto di capacità cd. semispecifica – giudica
12 irrilevante tale invalidità in un lavoro prevalentemente intellettuale cui sarebbe naturalmente proteso il Sig. , in ragione del fatto che risulta laureato in Economia Aziendale e stagista Pt_1
presso un'azienda privata.
Un'invalidità di tal misura – occorsa, si ribadisce, in un'età in cui le attitudini e le inclinazioni professionali sono in via di formazione e di espressione, dovendo dunque porre su un piano di equivalenza sia l'attitudine ad un lavoro “manuale” (nel senso di operativo) dimostrato dalla presentazione di domande nelle forze dell'ordine sia a quella di un lavoro prevalentemente intellettuale, discendente dagli studi in economia – , infatti, non può che aver condizionato in termini di maggior sofferenza sia la definizione stessa di queste attitudini che il futuro svolgimento pratico del lavoro che verrà in concreto svolto.
In altri termini, anche a fronte di un lavoro prevalentemente intellettuale, è ragionevole presumere che un'invalidità di tal genere possa condizionare in termini di maggior usura e affaticamento lo svolgimento dell'attività lavorativa. Non si comprende infatti come una grave limitazione in estensione (capacità del polso di essere mosso verso l'alto, residuata a 20°) e in flessione (capacità del polso di essere mosso verso il basso, residuata a 10°), nonché un'abduzione (capacità del polso di spostarsi lateralmente, avvicinandosi alla linea mediana del corpo) residua a 10° e un'adduzione (capacità del polso di spostarsi lateralmente, avvicinandosi alla linea mediana del corpo) completamente compromessa possano rivelarsi
“decisamente irrilevanti” – come affermato dalla CTU – in un lavoro intellettuale in cui l'utilizzo sereno e completo della funzionalità del polso rimane in ogni caso determinante.
Sulla determinazione del danno iatrogeno differenziale
In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale, si procederà a questo punto a determinare il danno iatrogeno differenziale (pari a 10% di punti di invalidità) da ascrivere alla condotta dei sanitari. A tal fine, applicando i principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. III, Ord. n. 4680 del 2025), occorre: a) monetizzare il danno biologico complessivo, pari al 14% di punti di invalidità; b) monetizzare il danno biologico non imputabile alla condotta dei sanitari, pari al 4% di punti di invalidità; c) sottrarre la voce b) dalla voce a).
13 Merita precisare che si prenderà in considerazione l'età che il Sig. di aveva al momento del primo errore medico, di tipo diagnostico, coincidente con l'ingresso in PS della CP_1
in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in data 20.07.2013 (cioè, 20 anni),
[...]
essendo questo il momento iniziale di consumazione dell'illecito. Aderendo alle conclusioni peritali sul punto – che evidenziano come un intervento tempestivo avrebbe consentito un recupero della funzionalità del polso pari al 50-70% -, infatti, è possibile affermare come sin dal primo errore diagnostico, ove veniva refertato un semplice “trauma consuntivo escoriato gomito polso ginocchio e caviglia dx ed emitorace dx)”, sia iniziato il progressivo e graduale deterioramento della funzionalità del polso già di base compromesso.
Inoltre, in sede di monetizzazione delle voci di danno sopra considerate si seguiranno le seguenti indicazioni:
• Utilizzo delle Tabelle di Milano 2021 in sede di liquidazione del danno, seguendo il modus procedendi del primo giudice;
e ciò, in quanto, oggetto del presente grado di giudizio – per effetto del solo appello incidentale – non è la rideterminazione complessiva del danno sulla base di una nuova valutazione equitativa (che avrebbe giustificato l'applicazione delle Aggiornate Tabelle di Milano 2024), bensì il riconoscimento del solo danno iatrogeno differenziale in favore della struttura rispetto al danno complessivo così come liquidato dal Tribunale;
• L'applicazione della l'invalidità temporanea di giorni 90 di cui 30 gg di ITT e 60 gg di ITP al tasso medio del 50% in sede di monetizzazione delle voci di danno a) e b);
• L'applicazione della personalizzazione del 30% (applicata dal Tribunale e non contestata dall'appellante) sul danno biologico differenziale, c).
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 20 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 2.659,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 797,93
Punto danno non patrimoniale € 3.457,68
14 Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 33.699,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 43.809,00
Con personalizzazione massima (max 45% del danno biologico) € 58.974,00
Invalidità temporanea totale € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.970,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00
Totale generale: € 49.749,00
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 20 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.423,53
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 355,88
Punto danno non patrimoniale € 1.779,41
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 5.153,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.441,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 9.018,00
Invalidità temporanea totale € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.970,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00
Totale generale: € 12.381,00
15 A questo punto, un danno iatrogeno differenziale corrispondente al 10% di punti di invalidità è pari ad € 37.368,00 (€ 49.749,00 - € 12.381,00); somma cui, aggiunta una personalizzazione pari al 30%, diventa pari ad € 48.578,4 (€ 37.368,00 + € 11210.4).
Detto importo – pari ad euro € 48.578,4 – deve essere devalutato al momento dell'illecito e cioè, nel caso di specie, al 20.07.2013 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2022, n. 26440) e, su tale somma, rivalutata di anno in anno, vanno calcolati gli interessi c.d. compensativi al saggio legale (cfr. Cassazione civile, sez. II, 07/06/2023, n. 16012; n. 4242/2023; n.
1712/1995).
Tuttavia, in ragione dell'effettivo pagamento già effettuato dalla struttura sanitaria in esecuzione della sentenza di primo grado, tali passaggi – relativi alla devalutazione del capitale e all'applicazione degli interessi compensativi sul capitale già rivalutato – saranno affrontati in prosieguo (pagg. 23 ss.) dal momento che occorrerà procedere, a partire dagli pagamenti effettuati, alla individuazione della somma che il dovrà restituire alla parte Pt_1
vittoriosa del presente giudizio.
Spese mediche
A tale danno non patrimoniale si affianca, infine, il danno inerente alle spese mediche sostenute – così come quantificate dalla CTU di primo grado –, pari ad € 1.700,00, oltre interessi decorrenti dall'effettivo esborso al IS.
Sulla determinazione delle spese di lite
In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale, con conseguente assorbimento dell'appello principale, si procederà alla rideterminazione delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, da porre – secondo i principi in materia di soccombenza – totalmente a carico della Controparte_1
Sebbene, infatti, la condanna a carico della struttura sanitaria sia stata rideterminata in senso ad essa favorevole, occorre tenere conto dell'esito complessivo della causa, rispetto la quale il Sig. rimane comunque pienamente vittorioso (Cass., Sez. III, n. 8040 del 2025). Pt_1
16 Le spese dovranno essere distratte dalla in favore dell'Avv. Controparte_1
UA IN che, resosi anticipatario, ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In considerazione del valore del decisum (Cass. Sez. Un. n. 19014 del 2007), lo scaglione di riferimento è quello da € 52.001 a € 260.000.
I) Spese di primo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.442,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 14.917,00
Le spese processuali del primo grado di giudizio ammontano, dunque, ad € 14.917,00, cui aggiungere spese vive – pari ad € 786,00 (€ 759,00, a titolo di contributo unificato + € 27,00, a titolo di spese fisse dovute per la marca da bollo), rimborso delle spese generali al 15%, i.v.a.,
c.p.a., come per legge.
Occorre precisare come la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la mediazione – obbligatoria in materia di responsabilità medica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. 8 marzo
2017, n. 24 – formulata dal Sig. di nell'atto di appello principale non può essere Parte_1
in questa sede accolta, stante la mancata prova (che avrebbe dovuto assolvere lo stesso di
) degli effettivi esborsi. Ciò nonostante, valorizzando la richiesta in atti e la mancata contestazione sul punto di parte avversa questa Corte riconosce, in sede di determinazione delle spese di lite, il valore massimo relativo alla fase introduttiva del giudizio, essendo la mediazione condizione di procedibilità della domanda.
17 II) Spese di secondo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Le spese processuali del presente grado di giudizio ammontano, dunque, ad € 14.317,00 cui aggiungere spese vive, pari ad € 1.165,00 (€ 1.138,00, a titolo di contributo unificato + € 27,00,
a titolo di spese fisse dovute per la marca da bollo), rimborso delle spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a., come per legge.
Sulla domanda di restituzione dei maggiori esborsi avanzata dalla struttura sanitaria.
In considerazione del fatto che la struttura sanitaria soccombente ha allegato e provato di aver effettuato una serie di bonifici, in favore del e dell'Avv. IN, in esecuzione della Pt_1
sentenza di primo grado occorre altresì pronunciarsi sulla domanda di restituzione dei maggiori esborsi avanzata dalla struttura sanitaria.
A tal fine, occorre distinguere: a) sulla domanda di restituzione delle somme effettivamente devolute al Sig. ; b) sulla domanda di restituzione delle somme effettivamente pagate Pt_1
all'Avv. UA IN.
a) sulla domanda di restituzione delle somme effettivamente pagate al . Pt_1
La domanda di restituzione dei maggiori esborsi sopportati nei confronti del va in Pt_1
questa sede accolta, in considerazione del fatto che la determinazione del quantum debeatur effettuata in questa sede è inferiore rispetto a quella determinata dal giudice di prime cure (in disparte le operazioni di devalutazione e applicazione degli interessi su capitale rivalutato di anno in anno). In particolare:
18 • somma determinata dal giudice di primo grado: pari ad € 64.301,70, così come risultante dalla somma di € 7.350,00 (invalidità temporanea complessiva) e di €
43.809,00 (a titolo di danno biologico permanente al 14% + personalizzazione al 30%).
Ad esse, poi, vanno aggiunte in disparte le spese mediche pari ad € 1700,00.
• Somma determinata in questa sede: pari ad € 48.578,4, già comprensiva dell'invalidità temporanea, e a cui già è stata applicata la personalizzazione al 30%. Ad esse, poi, vanno aggiunte in disparte le spese mediche pari ad € 1700,00.
Dall'altro lato, invece, gli esborsi sopportati e documentati dalla casa di cura in Controparte_1
favore del ammontano ad un totale pari ad € 56.027,55. Essi sono, in Parte_1
particolare:
• € 8.812,80: bonifico recante data 30.01.2023 e causale “rata ¼ Sent. 119/2023);
• € 15.738,25: bonifico recante data febbraio 2023 e causale “rata 2/4 sent. 119/2023”;
• € 15.738,25: bonifico recante data 28.03.2023 e causale “rata ¾ sent. 119/2023”;
• € 15.738,25: bonifico recante data aprile e causale “rata 4/4 sent. 119/2023”.
A questo punto, per poter determinare quanto spetta alla struttura sanitaria convenuta a titolo di restituzione dei maggiori esborsi sopportati in esecuzione della sentenza di primo grado, si seguirà – nelle operazioni di seguito riportate – il seguente metodo:
a) la somma definita in sentenza a titolo di risarcimento, pari ad € 48.578,40, dovrà essere dapprima devalutata, a far data dal momento dell'illecito (20 luglio 2013) e poi rivalutata al momento in cui hanno avuto inizio i pagamenti (31 gennaio 2013, data del primo bonifico);
b) sulla somma così determinata occorrerà a questo punto detrarre la somma erogata a titolo di primo acconto (pari ad € 8.812,80) al fine di individuare il capitale su cui calcolare gli interessi tra il primo e il secondo acconto;
per poi procedere allo stesso modo con riferimento al calcolo degli interessi maturati, questa volta sul capitale residuo (risultante dalla somma ottenuta all'esito della detrazione progressiva dei pagamenti aumentata degli interessi), dal pagamento del secondo al terzo acconto, da un lato, e dal terzo al quarto acconto, dall'altro;
19 c) all'esito di tali operazioni, sarà dunque possibile individuare la somma ancora spettante al danneggiato all'aprile del 2023: somma che, sottratta dal quarto acconto, restituirà l'esubero pagato dalla struttura con l'ultimo pagamento;
d) la cifra pagata in eccesso, a far data dall'ultimo pagamento, dovrà essere infine maggiorata degli interessi sino alla liquidazione definitiva fatta in sentenza (indice
ISTAT settembre 2025); somma su cui dovranno essere, infine, corrisposti gli interessi legali dalla data della liquidazione definitiva in sentenza all'effettivo esborso.
- Risarcimento spettante sulla base della pronuncia del giudice di appello a settembre
2025: 48.578,40 €
- Risarcimento spettante devalutato al momento dell'incidente a luglio 2013: 39.949,34
€
- Risarcimento spettante rivalutato a gennaio 2023 quando hanno inizio i pagamenti:
47.220,12 €
- Cifra ricevuta dall'incidentato a gennaio 2023 (primo acconto ricevuto): 8.812,80 €
- A gennaio 2023 all'incidentato restano da dare: 38.407,32 €
- su cui tra gennaio 2023 e febbraio 2023, in un mese, maturano interessi pari a
147,32 €
- e per cui a febbraio 2023 all'incidentato spettano ancora 38.554,64 €
- Cifra ricevuta dall'incidentato a febbraio 2023 (secondo acconto ricevuto): 15.738,25 €
- A febbraio 2023 all'incidentato restano da dare: 22.816,39 €
- su cui tra febbraio e marzo maturano interessi paria a: 96,89 €
- e per cui a marzo 2023 all'incidentato spettano ancora: 22.913,28 €
- Cifra ricevuta a marzo 2023 (terzo acconto di pagamento): 15.738,27 €
- A marzo 2023 all'incidentato restano da dare: 7.175,01 €
- e su cui tra marzo e aprile sono maturati interessi di 29,49 €
- e per cui ad aprile 2023 spettano ancora: 7.204,50 €
- Cifra ricevuta ad aprile 2023 (quarto acconto ricevuto): 15.738,25 €
- Cifra in eccesso ricevuta ad aprile 2023: 8.533,75 €
- Interessi sulla cifra ricevuta in eccesso da aprile 2023 a settembre 2025: 628,00 €
TOTALE CIFRA DA RESTITUIRE: 9.161,75 €
20 b) sulla domanda di restituzione delle somme effettivamente pagate all'Avv. UA
IN.
La ha documentato di avere pagato, in data 30.01.2023, Controparte_1
all'Avv. UA IN, una somma pari ad euro 6.925,45; bonifico di pagamento con causale “pro forma 1/23 del 18/01/2023”.
In tal caso, spettando all'Avv. IN, per effetto della presente sentenza, una somma superiore rispetto a quella a lui già devoluta in esecuzione della sentenza impugnata, la domanda di restituzione non potrà essere accolta. La somma oggetto di bonifico, infatti, non dovrà essere restituita bensì scomputata dall'ammontare della somma che invece spetta all'Avv. IN a titolo di onorari per il primo e secondo grado di giudizio, così come sopra rideterminata.
In ultima analisi, la somma residua spettante all'Avv. Farina UA è pari ad euro
24.259,55 = [(15.703,00, pari alle spese processuali del primo grado + 15.482,00, pari alle spese processuali del secondo grado) – 6.925,45].
P.Q.M.
Questa Corte, definitivamente pronunciando sulla sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Nola n. 119 del 2023, depositata in data 17 gennaio 2023, così statuisce:
a) accoglie l'appello incidentale avanzato dalla e limita il Controparte_1
danno biologico arrecato al Sig. al danno iatrogeno differenziale ascrivibile alla Pt_1
condotta colposa dei sanitari, parametrato a soli 10% di punti di invalidità. Somma che, comprensiva della confermata personalizzazione, ammonta ad € 48.578,40, cui aggiungere in disparte € 1.700,00 a titolo di spese mediche;
b) in accoglimento della domanda di restituzione dei maggiori esborsi, avanzata dalla struttura sanitaria in ragione dei pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza di primo grado, condanna il Sig. alla restituzione, in favore di Parte_1 [...]
della somma complessiva di 9.161,75 €, maggiorata degli Controparte_1
interessi legali dalla data di liquidazione definitiva effettuata in sentenza all'effettivo IS;
somma che dovrà essere corrisposta al netto delle spese mediche spettanti al , quantificate in € 1.700,00, oltre interessi dalla data dell'effettivo esborso al Pt_1
21 IS (somma non ricompresa nei calcoli sin qui effettuati, data la natura di debito di valuta);
c) condanna la struttura sanitaria a pagare, in favore dell'Avv. UA IN che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la somma residua di 24.259,55, a titolo di compensi, rimborso delle spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., come per legge.
Così deciso, Napoli, 23 ottobre 2025.
Presidente
ND OC
Consigliere Estensore
RI SA PU
Il presente provvedimento è stato sottoscritto con l'integrale collaborazione della Dott.ssa
Federica Ponticelli – Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT).
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. ND OC Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott. ssa RI SA PU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Nola n. 119 del 2023 depositata in data 17 gennaio 2023
TRA
, nato ad [...] ente in Acerra (NA) alla Via Parte_1 nella N.3, Cod. Fisc. elett.te dom.te in Napoli al C.F._1
Cent D, int. 143, ell'Avv. UA IN Cod. fisc. che le rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al CodiceFiscale_2 pres dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
NTE in p.d.l.r.p.t., P.I con sede legale al Controparte_1 P.IVA_1
a e difesa com v. RG e RI
zzo PEC:
Email_2 Email_3
OGGETTO: responsabilità medica – danno iatrogeno differenziale – personalizzazione.
CONCLUSIONI: Per l'appellante , l'Avv. UA IN così insiste in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni: “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare dovute spese ed onorari del giudizio di primo grado nella maggiore misura indicata in narrativa, ovvero, in quella maggiore rte d'Appello adita riterrà di giustizia e per l'effetto condannare la in p. del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle diff sivamente determinate, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
2. In ogni 1 caso, rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1 dichiarandolo inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto.
3. con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Per la parte appellata gli Avv.ti RG Turrà e RI Turrà Controparte_1 così insistono in sed nali: “ci si riporta alla comparsa di costituzione con appello incidentale insistendo perché la Corte accolga le seguenti richieste :In via immediata perché venga ordinato a parte appellante il deposito di documentazione attestante la non proposizione di gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nola in data 05/02/2021, essendo ne ia la detta acquisizione al fine di verificare se sia pendente la controversia introdotta dal al fine di conseguire ulteriore risarcimento del danno per i Pt_1 medesimi fatti di causa;
ess urrà insiste per la inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello principale;
in prosieguo per l'accoglimento dell'appello incidentale e,
riforma della decisione impugnata con rigetto della domanda proposta da
[...]
ovvero, in subordine, riduzione della somma liquidata a titolo di risarcime Parte_1
conseguenza di quanto risultasse già percepito, da esso appellante, dalla
[...]
ovvero e in ogni caso, in conseguenza della corretta determinazione de CP_2 ivo danno iatrogeno risarcibile, nei sensi di cui al secondo motivo dell'atto di gravame;
tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese 15%, CPA ed IVA”.
Svolgimento del processo
1. conveniva in giudizio per sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, non patrimoniali e morali patiti in conseguenza degli errori diagnostici e terapeutici ascrivibili alla condotta dei sanitari operanti nella struttura, a seguito dei quali avrebbe asseritamente riportato postumi permanenti con serie limitazioni funzionali al polso ed alla mano.
In particolare, l'attore deduceva che: “in data 20.07.2013, a seguito di un incidente stradale, era stato trasportato presso il P.S. della dove veniva refertato con diagnosi Controparte_1
di “trauma consuntivo escoriato gomito polso ginocchio e caviglia dx ed emitorace dx”; che era stato dimesso e dichiarato guaribile entro 6 gg;
che tuttavia a causa di continui dolori in data 22/07/13 si sottoponeva nuovamente a visita medica presso la predetta Struttura ove gli veniva diagnosticato “frattura composta del piramide a destra”; in quella circostanza gli veniva altresì praticata immobilizzazione con valva gessata;
veniva poi rimandato per controllo ortopedico per il giorno 23.08.13, per la rimozione del gesso. Più specificamente
l'attore deduceva che in occasione della visita ortopedica del 23.08.13 i sanitari della Villa dei
2 Fiori s.r.l. convenuta provvedevano a rimuovere la gessatura e prescrivevano un pacchetto di
KT con controllo da effettuarsi al termine della cura;
dal 27.08.13 al 09.09.13 il era Pt_1
sottoposto, presso il Centro di Medicina Futura¸ sito in Acerra, ad un ciclo di fisioterapia prescritto dai sanitari;
tuttavia nonostante la sottoposizione a dette terapie l'attore deduceva che a seguito di persistenti e dolorose limitazioni funzionali in data 16/09/13 veniva sottoposto
a nuova visita ortopedica da cui emergeva rigidità del polso con dolore alla digitopressione;
veniva pertanto consigliato alla esecuzione di esame TAC del polso dx con particolare delle ossa del capo;
in data 19/09/13 era disposta la predetta TAC con la quale erano individuati frammenti di ossa liberi tra semilunare e piramidale, la rotazione e lussazione esterna e dorsale dello scafoide, frattura trasversale ingranata non consolidata del piramidale, lussazione articolare tra osso capitato e semilunare con spostamento dorsale del primo e palmare del secondo, ipertrofia reattiva e versamento intra articolare. Successivamente in data 24/09/13 l'attore era sottoposto presso la Casa di Cura San Michele di Maddaloni a nuova visita ortopedica ove era diagnosticato “lussazione inveterata perilunare del polso destro passata misconosciuta sin dal di del primo pronto soccorso”. In tale circostanza il
apprendeva della necessità di essere sottoposto ad intervento chirurgico della mano con
[...]
doppio accesso volare e dorsale con la ulteriore necessità dell'impianto di fili di Kirschner;
l'attore poi specificava che in data 28/09/13 veniva sottoposto a controllo presso il Centro di
Chirurgia della Mano e dell'Arto superiore ove il dott. confermava “lussazione Parte_2
inveterata polso destro misconosciuta al Pronto Soccorso” ed evidenziava la necessità di nuovo intervento chirurgico;
in particolare al veniva spiegato che tale intervento si Pt_1
sarebbe dovuto praticare in occasione del primo ricovero avendo la immobilizzazione come attuata e la fisioterapia provocato danni maggiori.”.
Per il rigetto delle pretese attoree si costituiva in giudizio la Controparte_1
prospettando la estraneità della condotta dei medici operanti nella propria struttura rispetto ai danni lamentati dal danneggiato.
1.1.Il Tribunale di Nola, condividendo le conclusioni della CTU disposta d'ufficio, accertava la responsabilità dei medici della struttura nella causazione dei Controparte_1
danni riportati dal Sig. in quanto, a fronte degli allegati errori diagnostici e terapeutici Pt_1
3 prospettati da parte attrice, la struttura non avrebbe fornito la prova (contraria e liberatoria) di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni e cioè che l'assistenza medica offerta fosse stata adeguata a fronteggiare la patologia riportata dall'attore a seguito di sinistro stradale costituente motivo di ricovero presso la struttura.
Pertanto, il primo giudice condannava la al pagamento, in favore del CP_1 [...]
, della “somma complessiva di € 52.859,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli Pt_1
interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (20.08.2013) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, quindi, anno per anno, e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione”.
Questa somma di complessivi € 52.859,00 comprendeva, in particolare:
a) € 7.350,00 a titolo di invalidità temporanea complessiva (risultante dalla sommatoria di € 3.675,00 per invalidità temporanea totale di 30 gg e di € 3.675 per invalidità temporanea parziale al 50% per 60 gg);
b) € 43.809,00 a titolo di danno biologico permanente al 14% a cui va aggiunta una personalizzazione del danno al 30% “da riconoscersi sia per la riduzione della capacità lavorativa generica evidenziata dal ctu sia per la giovane età dell'infortunato e per il quadro clinico, che a giudizio del perito, potrebbe addirittura peggiorare ove si rendessero necessari gli ulteriori interventi (resezione della prima filiera del carpo e successive ripercussioni funzionali, cfr relazione ctu pag 21).” (pagg. 17-18 sentenza di primo grado);
c) € 1.700 a titolo di rimborso per le sole spese mediche documentate e ritenute congrue per le cure del caso, come quantificate dal CTU.
Infine, seguendo la soccombenza, condannava la convenuta al pagamento in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio pari ad € 382 per spese ed € 4.835,00 per onorari, Pt_1
oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, nonché le spese relative alla consulenza disposta d'ufficio nel giudizio.
4 2.Per la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 119 del 2023, agisce in questa sede censurando la errata determinazione e liquidazione delle spese e Parte_1
competenze di causa, in violazione del principio della soccombenza.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato: a) nel determinare le spese di lite in €
4.835,00 per onorario, anziché pari ad € 13.430,00 (applicando valori medi) ovvero € 7.795,00
(applicando valori minimi, previa congrua motivazione) scendendo in tal modo al di sotto dei valori tabellari minimi (D.M. 55 / 2014) per cause di valore tra € 52.001 ed € 260.000; b) nel determinare l'importo dovuto a titolo di contributo unificato in misura corrispondente ad €
382,00, anziché pari ad € 786 (di cui € 759 per le spese del CU e € 27 per le spese di giustizia) scendendo anche in questo caso al di sotto dei valori tabellari minimi (D.M. 55 / 2014) per cause di valore tra € 52.001 ed € 260.000; c) nel non porre a carico della parte soccombente le spese sostenute a titolo di mediazione obbligatoria.
3 si costituisce in giudizio depositando comparsa di risposta Controparte_1
con appello incidentale, insistendo, da un lato, per l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza del gravame e impugnando, a sua volta, la sentenza sotto tre profili.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha condannato la struttura convenuta al risarcimento dell'integrale danno patito dal
Sig. senza considerare la responsabilità concorrente del soggetto che ha determinato il Pt_1
sinistro che è causa del danno. Il Tribunale – continua parte attrice –, non pronunciandosi sull'eccezione sollevata dalla in sede di memorie di replica, avrebbe dovuto CP_1
chiedere, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., informative all'IVASS, ulteriori rispetto al riscontro del
13.07.2018, “al fine di accertare se il avesse ricevuto detto risarcimento, la Pt_1
conseguente entità dello stesso e la valutazione del danno attuata dalla . CP_2 CP_2
3.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel determinare l'importo relativo all'integralità del danno a carico della avendo l'attore richiesto il risarcimento del danno complessivo alla CP_1
5 Pertanto, se il giudice di primo grado – continua l'appellante – avesse Controparte_2
acquisito informazioni sulla richiesta di risarcimento e sul suo accoglimento, avrebbe dovuto dichiarare la domanda rivolta nei confronti della inammissibile ovvero, in via Controparte_1
residuale, avrebbe dovuto condannare la parte convenuta al pagamento della sola differenza tra quanto percepito dal da e quanto sarebbe spettato in riferimento al Pt_1 Controparte_2
danno complessivo differenziale.
3.3. Con il terzo motivo di appello incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, in violazione degli artt. 1223, 2967, c.c., e art. 115, c.p.c., avrebbe posto a carico della struttura convenuta il complessivo danno subito dal (danno biologico pari al Pt_1
14%) non anche il danno differenziale – determinato dal CTU tra il 5% e il 14% - tra la lesione iniziale e i suoi verosimili postumi se trattata tempestivamente e postumi attuali da ricondurre alla colposa condotta dei sanitari, argomentando nel senso che “in ogni caso, pur in presenza di corretta attività clinica sarebbero residuati postumi invalidanti”.
Con il presente motivo, l'appellante incidentale impugna altresì la sentenza per aver riconosciuto la personalizzazione del danno in assenza di prova riguardante circostanze specifiche ed eccezionali.
3.4. In conseguenza della riforma della decisione, l'appellante incidentale chiede la restituzione dell'importo di € 56.028,30 dal ed € 6.925,45 dall'Avv. IN UA, Pt_1
difensore attributario per le spese di lite, avendo assolto alle proprie obbligazioni derivanti dalla sentenza di primo grado.
4. In sede di deposito di note a trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza fissata in data
22 marzo 2024, insisteva per non aver ottenuto alcun risarcimento dalla Parte_1
in relazione al sinistro stradale di cui si discute. Controparte_2
Contestualmente, depositava sentenza n. 217/2021 deliberata dal Tribunale di Nola e iscritta a R.G. n. 2272/2014 che rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
(quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_2
“Fondo di garanzia per le vittime della strada”) argomentando nel senso che, dalle acquisite
6 deposizioni testimoniali, sarebbe stato possibile procedere alla identificazione del motociclo coinvolto nel sinistro con il conseguente rigetto della domanda di parte attorea.
4.1. Nelle note di replica, invece, contestava che la controparte non avesse Controparte_1
indicato l'esistenza o meno di un gravame pendente sulla sentenza depositata priva, inoltre, della attestazione di passaggio in giudicato. Pertanto, “chiede che la Corte voglia ordinare a parte appellante di dichiarare se sia o meno pendente la detta impugnazione e, in caso affermativo, di indicarne gli estremi e depositare copia dell'appello sospendendo, conseguentemente, il giudizio sino all'esito del gravame, atteso che la decisione dello stesso si pone quale pregiudizio in relazione all'attuale procedimento in quanto laddove il Pt_1
ottenesse il risarcimento a carico della si verificherebbe una Controparte_2
insussistenza del diritto alla duplicazione del detto risarcimento o, in ogni caso, la riduzione dell'importo da porre a carico della . Controparte_1
5. In data 10.10.2025 il collegio riservava con ordinanza la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con decorrenza dei tre termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
5.1. In sostituzione dell'udienza, entrambe le parti depositavano note a trattazione scritta riportandosi esclusivamente alle richieste e alle contestazioni formulate negli scritti difensivi sin qui riportati.
Motivi della decisione
Seguendo un ordine logico-giuridico delle censure qui prospettate andranno in via preliminare analizzate le doglianze sollevate con appello incidentale, attenendo le stesse all'an e al quantum della pretesa risarcitoria.
I tre motivi in cui è articolato il gravame possono essere in questa sede congiuntamente trattati, essendo complessivamente finalizzati a contestare la sussistenza e l'ammontare di responsabilità dei medici inseriti nella struttura sanitaria convenuta. Si procederà ad
7 analizzare: a) il profilo relativo all'apposizione della integrale responsabilità del danno in capo ai sanitari;
b) il profilo relativo al riconoscimento della personalizzazione del danno.
L'appello incidentale va parzialmente accolto – per le ragioni di seguito prospettate – con conseguente assorbimento dell'appello principale.
a) Sulla responsabilità dei sanitari nella causazione del danno
La ha correttamente censurato la sentenza del giudice di primo Controparte_1
grado nella parte in cui ha posto in capo ai medici che hanno avuto in cura il Sig.
[...]
(e, dunque, della struttura sanitaria in cui essi erano inseriti al momento del fatto Pt_1
illecito) l'integrale responsabilità per la causazione del danno biologico permanente, quantificato dalla consulenza tecnica in complessivi 14% punti di invalidità, senza considerare l'ammontare del danno (base) riportato dal danneggiato come conseguenza del sinistro stradale.
Infatti, non è meritevole di condivisione l'argomentazione prospettata dal Tribunale a sostegno dell'intenzionale riconoscimento a carico dei sanitari del danno complessivo: “In buona sostanza se di per sé la colpa medica dei sanitari della convenuta pur potrebbe ritenersi causa preponderante ma non integrale dell'attuale situazione di danno dell'attore, derivata anche dal sinistro stradale subito, appare equo e necessario addebitare alla convenuta l'integrale danno biologico permanente riportato dall'istante poiché la serie di eventi innescata dall'erronea diagnosi, sia al momento della prima visita sia nei mesi seguenti alla rimozione dell'inopportuna ingessatura, non ha solo ridotto in modo sensibile la funzionalità del polso di un soggetto giovane, ma sembrerebbe idonea, secondo le conclusioni del CTU, a determinare anche i successivi e possibili peggioramenti di tale funzionalità già molto compromessa.” (pag. 19 – 20 sentenza di primo grado).
Se è pur vero che sul piano della causalità materiale hanno contribuito alla causazione del sinistro sia l'autore del sinistro stradale che la colposa condotta dei sanitari, una concausa può dirsi preponderante nel senso di assorbente, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., se è di per sé idonea a recidere completamente il nesso causale attivato dalla prima condotta.
8 E tale prova – che avrebbe dovuto fornire il Sig. – non sussiste agli atti;
anzi, la CTU di Pt_1
primo grado, alle cui conclusioni ha aderito il Tribunale, ha sufficientemente argomentato nel senso che la buona riuscita dell'intervento (ove tempestivamente diagnosticato) avrebbe potuto consentire un recupero del polso pari al 50-70% della sua originaria funzionalità.
Pertanto, ragionando in via controfattuale, anche laddove i medici avessero operato correttamente in fase diagnostica e terapeutica sarebbe in ogni caso residuata un'invalidità permanente a carico del Sig. naturalmente discendente dal sinistro stradale. Pt_1
Ciò posto, il riferimento di parte appellante (in via incidentale) all'art. 2055 c.c. deve essere in questa sede solo in parte condiviso.
Tale disposizione, come più volte precisato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. III, Ord. n. 9969 del 2025), inerisce alla causalità materiale, prendendo in considerazione l'unicità del fatto dannoso a tutela del danneggiato: in altri termini, indipendentemente dalle norme giuridiche violate ovvero dal titolo di responsabilità, ove più condotte lesive (ancorché autonome tra loro) abbiano concorso sul piano materiale alla sua causazione, esse origineranno il vincolo solidale tra le parti coinvolte, con la conseguenza che il danneggiato potrà agire per la totalità della pretesa nei confronti di ciascuna di esse (profilo esterno della obbligazione solidale), salva poi la possibilità della parte che ha risarcito di agire in via di regresso contro gli altri
“nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e della entità delle conseguenze che ne sono derivate” (profilo interno dell'obbligazione solidale).
Ebbene, se è pur vero che sul piano della causalità materiale il fatto è causalmente riconducibile a più concause umane (sinistro stradale e malpractice medica), questa Corte non può che tenere conto dell'ampiezza del petitum del giudizio di appello, a sua volta perimetrato dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado avanzata dal Sig. : “- Pt_1
Accertare la colpa medica e la relativa esclusiva responsabilità oggettiva dei sanitari CP_1
per le errate cure praticate dal Sig. nelle circostanze per cui è causa,
[...] Parte_1
9 e per l'effetto condannarla, a seguito dell'istruttoria, al pagamento delle somme accertate come dovute per le singole voci di danno richieste […]”, (conclusioni atto di citazione).
Pertanto, ciò che è stato devoluto alla cognizione del Tribunale e, a sua volta, di questo giudice, non è l'accertamento della natura solidale del rapporto tra i sanitari e l'autore del sinistro – con tutto ciò che sarebbe conseguito in termini di accertamento del profilo esterno e interno dell'obbligazione solidale –, bensì esclusivamente l'accertamento (e la conseguente condanna) della responsabilità dei sanitari (rectius, della struttura convenuta).
Da ciò consegue che, in questa sede, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dalla circa la necessità di sospendere il giudizio in corso al fine di CP_1
acquisire la documentazione relativa alle sorti della sentenza con cui il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda formulata dal nei confronti di quale impresa Pt_1 Controparte_2
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Così perimetrato l'oggetto del giudizio, questa Corte ritiene meritevoli di condivisione le conclusioni della CTU di primo grado, la quale pone a carico della struttura una responsabilità per la causazione del danno biologico permanente pari a 10 punti di invalidità
(precisamente, “dal 5% al 14%”).
E ciò, non perché le conclusioni peritali spieghino forza vincolante nei confronti del giudice di merito – che ha la possibilità di disattenderle mediante adeguata motivazione (ex plurimis,
Cass. Sez. III, Sent. 29341 del 2017) – ma perché tali conclusioni hanno, da un lato, ragionevolmente resistito alle osservazioni formulate dalla (ci si limiti a CP_1
richiamare, per relationem, le controdeduzioni alle osservazioni espresse dal CT di parte convenuta) e perché, dall'altro, tale range di invalidità non ha costituito oggetto di contestazione da parte della . CP_1
Censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito alla struttura convenuta il danno complessivo e non anche esclusivamente quello iatrogeno, infatti, quest'ultima ha
10 sostanzialmente aderito all'entità della quota di responsabilità (così come accertata dalla
CTU) ascrivibile agli errori medici pacificamente commessi.
b) Sulla personalizzazione del danno
Le doglianze prospettate dalla in merito alla personalizzazione del danno vanno CP_1
rigettate.
La riduzione di capacità lavorativa generica, posta dal Tribunale – accanto ai fattori dell'età e dei postumi della patologia – a fondamento del riconoscimento della personalizzazione (e domandata, tra le voci di danno prospettate, dal Sig. nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio di primo grado) può essere dal giudice di merito valorizzata, in base alle circostanze del caso concreto, per incrementare la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nell'affermare che “[..] il danno da lesione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito e si risolve, quindi, in un danno alla persona, in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile a titolo di danno biologico” (Cass. Sez.
III, Sent.17931 del 2019); “la maggiore usura, fatica o difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa (definite come danno da lesione della “cenestesi lavorativa”) che non incidano sul reddito della persona offesa neppure nel senso di perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale (cosiddetta perdita di chance), ma comportino soltanto un maggiore sforzo per compiere le stesse attività svolte prima del sinistro, in quanto non risolventisi in una diminuzione patrimoniale ma in una compromissione dell'essenza biologica dell'individuo, vanno invece liquidate come danno alla salute [..] poiché tale tipo di danno ha natura tendenzialmente omnicomprensiva, nella liquidazione dello stesso “si deve tenere conto di tutte le ripercussioni negative che la lesione ha avuto sulla vita concreta del danneggiato”, sicché, ove il giudice abbia adottato il criterio equitativo del valore differenziato di punto per la liquidazione del danno biologico, la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa (e cioè dalla compromissione delle sensazioni provate dal lavoratore nello svolgimento della sua attività) ben può essere liquidata mediante un
11 “appesantimento” del valore monetario di ciascun punto di invalidità” (Cass. Sent. 05840 del
2004).
In altri termini, il danno da lesione della capacità lavorativa generica – costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (Cass. n. 908 del 2013) – si sostanzia tanto nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini (Cass. n. 26641 del 2023) quanto nella maggiore usura e nel maggior affaticamento che quell'invalidità procurerà al soggetto danneggiato nel corso della sua vita lavorativa.
Concretizzando questi principi nel caso di specie, non si può non considerare come l'invalidità permanente sia intervenuta in un'età giovanissima del danneggiato che, all'epoca del primo errore diagnostico (coincidente con la data del sinistro stradale) era solo ventenne.
Ed è ragionevole ritenere che un'invalidità di quella tipologia (per altro incidente sulla funzionalità del polso dx) abbia condizionato, da un lato, le scelte esistenziali e lavorative del danneggiato – com'è ragionevole presumere dalle domande di concorso nelle forze dell'ordine inoltrate prima dell'incidente, che dimostrano dunque un'inclinazione lavorativa che non potrà essere più soddisfatta – e, dall'altro lato, una maggiore sofferenza e usura cui è destinato ad andare incontro in ragione di un'invalidità che coinvolge il polso dx e, dunque, rilevante sia in lavori di tipo manuale che intellettuale e con cui è destinato a convivere per il resto della vita.
In particolare, la CTU ha accertato che “la flesso-estensione è gravemente ridotta ben oltre i
2/3 trattandosi di una sub-anchilosi: 10° conservati in flessione e 20° conservati in estensione;
in un range fisiologico globale di circa 180° di flesso estensione sono andati persi ben 150°
(trattasi di una sub-anchilosi); la adduzione è abolita;
l'abduzione possibile solo per 10°” (pag.
21 controdeduzioni alle osservazioni espresse dal CT di parte convenuta).
Pertanto, questa Corte non ritiene meritevole di condivisione l'affermazione del consulente tecnico nella parte in cui – utilizzando il concetto di capacità cd. semispecifica – giudica
12 irrilevante tale invalidità in un lavoro prevalentemente intellettuale cui sarebbe naturalmente proteso il Sig. , in ragione del fatto che risulta laureato in Economia Aziendale e stagista Pt_1
presso un'azienda privata.
Un'invalidità di tal misura – occorsa, si ribadisce, in un'età in cui le attitudini e le inclinazioni professionali sono in via di formazione e di espressione, dovendo dunque porre su un piano di equivalenza sia l'attitudine ad un lavoro “manuale” (nel senso di operativo) dimostrato dalla presentazione di domande nelle forze dell'ordine sia a quella di un lavoro prevalentemente intellettuale, discendente dagli studi in economia – , infatti, non può che aver condizionato in termini di maggior sofferenza sia la definizione stessa di queste attitudini che il futuro svolgimento pratico del lavoro che verrà in concreto svolto.
In altri termini, anche a fronte di un lavoro prevalentemente intellettuale, è ragionevole presumere che un'invalidità di tal genere possa condizionare in termini di maggior usura e affaticamento lo svolgimento dell'attività lavorativa. Non si comprende infatti come una grave limitazione in estensione (capacità del polso di essere mosso verso l'alto, residuata a 20°) e in flessione (capacità del polso di essere mosso verso il basso, residuata a 10°), nonché un'abduzione (capacità del polso di spostarsi lateralmente, avvicinandosi alla linea mediana del corpo) residua a 10° e un'adduzione (capacità del polso di spostarsi lateralmente, avvicinandosi alla linea mediana del corpo) completamente compromessa possano rivelarsi
“decisamente irrilevanti” – come affermato dalla CTU – in un lavoro intellettuale in cui l'utilizzo sereno e completo della funzionalità del polso rimane in ogni caso determinante.
Sulla determinazione del danno iatrogeno differenziale
In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale, si procederà a questo punto a determinare il danno iatrogeno differenziale (pari a 10% di punti di invalidità) da ascrivere alla condotta dei sanitari. A tal fine, applicando i principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. III, Ord. n. 4680 del 2025), occorre: a) monetizzare il danno biologico complessivo, pari al 14% di punti di invalidità; b) monetizzare il danno biologico non imputabile alla condotta dei sanitari, pari al 4% di punti di invalidità; c) sottrarre la voce b) dalla voce a).
13 Merita precisare che si prenderà in considerazione l'età che il Sig. di aveva al momento del primo errore medico, di tipo diagnostico, coincidente con l'ingresso in PS della CP_1
in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in data 20.07.2013 (cioè, 20 anni),
[...]
essendo questo il momento iniziale di consumazione dell'illecito. Aderendo alle conclusioni peritali sul punto – che evidenziano come un intervento tempestivo avrebbe consentito un recupero della funzionalità del polso pari al 50-70% -, infatti, è possibile affermare come sin dal primo errore diagnostico, ove veniva refertato un semplice “trauma consuntivo escoriato gomito polso ginocchio e caviglia dx ed emitorace dx)”, sia iniziato il progressivo e graduale deterioramento della funzionalità del polso già di base compromesso.
Inoltre, in sede di monetizzazione delle voci di danno sopra considerate si seguiranno le seguenti indicazioni:
• Utilizzo delle Tabelle di Milano 2021 in sede di liquidazione del danno, seguendo il modus procedendi del primo giudice;
e ciò, in quanto, oggetto del presente grado di giudizio – per effetto del solo appello incidentale – non è la rideterminazione complessiva del danno sulla base di una nuova valutazione equitativa (che avrebbe giustificato l'applicazione delle Aggiornate Tabelle di Milano 2024), bensì il riconoscimento del solo danno iatrogeno differenziale in favore della struttura rispetto al danno complessivo così come liquidato dal Tribunale;
• L'applicazione della l'invalidità temporanea di giorni 90 di cui 30 gg di ITT e 60 gg di ITP al tasso medio del 50% in sede di monetizzazione delle voci di danno a) e b);
• L'applicazione della personalizzazione del 30% (applicata dal Tribunale e non contestata dall'appellante) sul danno biologico differenziale, c).
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 20 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 2.659,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 797,93
Punto danno non patrimoniale € 3.457,68
14 Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 33.699,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 43.809,00
Con personalizzazione massima (max 45% del danno biologico) € 58.974,00
Invalidità temporanea totale € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.970,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00
Totale generale: € 49.749,00
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 20 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.423,53
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 355,88
Punto danno non patrimoniale € 1.779,41
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 5.153,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.441,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 9.018,00
Invalidità temporanea totale € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.970,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00
Totale generale: € 12.381,00
15 A questo punto, un danno iatrogeno differenziale corrispondente al 10% di punti di invalidità è pari ad € 37.368,00 (€ 49.749,00 - € 12.381,00); somma cui, aggiunta una personalizzazione pari al 30%, diventa pari ad € 48.578,4 (€ 37.368,00 + € 11210.4).
Detto importo – pari ad euro € 48.578,4 – deve essere devalutato al momento dell'illecito e cioè, nel caso di specie, al 20.07.2013 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2022, n. 26440) e, su tale somma, rivalutata di anno in anno, vanno calcolati gli interessi c.d. compensativi al saggio legale (cfr. Cassazione civile, sez. II, 07/06/2023, n. 16012; n. 4242/2023; n.
1712/1995).
Tuttavia, in ragione dell'effettivo pagamento già effettuato dalla struttura sanitaria in esecuzione della sentenza di primo grado, tali passaggi – relativi alla devalutazione del capitale e all'applicazione degli interessi compensativi sul capitale già rivalutato – saranno affrontati in prosieguo (pagg. 23 ss.) dal momento che occorrerà procedere, a partire dagli pagamenti effettuati, alla individuazione della somma che il dovrà restituire alla parte Pt_1
vittoriosa del presente giudizio.
Spese mediche
A tale danno non patrimoniale si affianca, infine, il danno inerente alle spese mediche sostenute – così come quantificate dalla CTU di primo grado –, pari ad € 1.700,00, oltre interessi decorrenti dall'effettivo esborso al IS.
Sulla determinazione delle spese di lite
In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale, con conseguente assorbimento dell'appello principale, si procederà alla rideterminazione delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, da porre – secondo i principi in materia di soccombenza – totalmente a carico della Controparte_1
Sebbene, infatti, la condanna a carico della struttura sanitaria sia stata rideterminata in senso ad essa favorevole, occorre tenere conto dell'esito complessivo della causa, rispetto la quale il Sig. rimane comunque pienamente vittorioso (Cass., Sez. III, n. 8040 del 2025). Pt_1
16 Le spese dovranno essere distratte dalla in favore dell'Avv. Controparte_1
UA IN che, resosi anticipatario, ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In considerazione del valore del decisum (Cass. Sez. Un. n. 19014 del 2007), lo scaglione di riferimento è quello da € 52.001 a € 260.000.
I) Spese di primo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.442,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 14.917,00
Le spese processuali del primo grado di giudizio ammontano, dunque, ad € 14.917,00, cui aggiungere spese vive – pari ad € 786,00 (€ 759,00, a titolo di contributo unificato + € 27,00, a titolo di spese fisse dovute per la marca da bollo), rimborso delle spese generali al 15%, i.v.a.,
c.p.a., come per legge.
Occorre precisare come la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la mediazione – obbligatoria in materia di responsabilità medica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. 8 marzo
2017, n. 24 – formulata dal Sig. di nell'atto di appello principale non può essere Parte_1
in questa sede accolta, stante la mancata prova (che avrebbe dovuto assolvere lo stesso di
) degli effettivi esborsi. Ciò nonostante, valorizzando la richiesta in atti e la mancata contestazione sul punto di parte avversa questa Corte riconosce, in sede di determinazione delle spese di lite, il valore massimo relativo alla fase introduttiva del giudizio, essendo la mediazione condizione di procedibilità della domanda.
17 II) Spese di secondo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Le spese processuali del presente grado di giudizio ammontano, dunque, ad € 14.317,00 cui aggiungere spese vive, pari ad € 1.165,00 (€ 1.138,00, a titolo di contributo unificato + € 27,00,
a titolo di spese fisse dovute per la marca da bollo), rimborso delle spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a., come per legge.
Sulla domanda di restituzione dei maggiori esborsi avanzata dalla struttura sanitaria.
In considerazione del fatto che la struttura sanitaria soccombente ha allegato e provato di aver effettuato una serie di bonifici, in favore del e dell'Avv. IN, in esecuzione della Pt_1
sentenza di primo grado occorre altresì pronunciarsi sulla domanda di restituzione dei maggiori esborsi avanzata dalla struttura sanitaria.
A tal fine, occorre distinguere: a) sulla domanda di restituzione delle somme effettivamente devolute al Sig. ; b) sulla domanda di restituzione delle somme effettivamente pagate Pt_1
all'Avv. UA IN.
a) sulla domanda di restituzione delle somme effettivamente pagate al . Pt_1
La domanda di restituzione dei maggiori esborsi sopportati nei confronti del va in Pt_1
questa sede accolta, in considerazione del fatto che la determinazione del quantum debeatur effettuata in questa sede è inferiore rispetto a quella determinata dal giudice di prime cure (in disparte le operazioni di devalutazione e applicazione degli interessi su capitale rivalutato di anno in anno). In particolare:
18 • somma determinata dal giudice di primo grado: pari ad € 64.301,70, così come risultante dalla somma di € 7.350,00 (invalidità temporanea complessiva) e di €
43.809,00 (a titolo di danno biologico permanente al 14% + personalizzazione al 30%).
Ad esse, poi, vanno aggiunte in disparte le spese mediche pari ad € 1700,00.
• Somma determinata in questa sede: pari ad € 48.578,4, già comprensiva dell'invalidità temporanea, e a cui già è stata applicata la personalizzazione al 30%. Ad esse, poi, vanno aggiunte in disparte le spese mediche pari ad € 1700,00.
Dall'altro lato, invece, gli esborsi sopportati e documentati dalla casa di cura in Controparte_1
favore del ammontano ad un totale pari ad € 56.027,55. Essi sono, in Parte_1
particolare:
• € 8.812,80: bonifico recante data 30.01.2023 e causale “rata ¼ Sent. 119/2023);
• € 15.738,25: bonifico recante data febbraio 2023 e causale “rata 2/4 sent. 119/2023”;
• € 15.738,25: bonifico recante data 28.03.2023 e causale “rata ¾ sent. 119/2023”;
• € 15.738,25: bonifico recante data aprile e causale “rata 4/4 sent. 119/2023”.
A questo punto, per poter determinare quanto spetta alla struttura sanitaria convenuta a titolo di restituzione dei maggiori esborsi sopportati in esecuzione della sentenza di primo grado, si seguirà – nelle operazioni di seguito riportate – il seguente metodo:
a) la somma definita in sentenza a titolo di risarcimento, pari ad € 48.578,40, dovrà essere dapprima devalutata, a far data dal momento dell'illecito (20 luglio 2013) e poi rivalutata al momento in cui hanno avuto inizio i pagamenti (31 gennaio 2013, data del primo bonifico);
b) sulla somma così determinata occorrerà a questo punto detrarre la somma erogata a titolo di primo acconto (pari ad € 8.812,80) al fine di individuare il capitale su cui calcolare gli interessi tra il primo e il secondo acconto;
per poi procedere allo stesso modo con riferimento al calcolo degli interessi maturati, questa volta sul capitale residuo (risultante dalla somma ottenuta all'esito della detrazione progressiva dei pagamenti aumentata degli interessi), dal pagamento del secondo al terzo acconto, da un lato, e dal terzo al quarto acconto, dall'altro;
19 c) all'esito di tali operazioni, sarà dunque possibile individuare la somma ancora spettante al danneggiato all'aprile del 2023: somma che, sottratta dal quarto acconto, restituirà l'esubero pagato dalla struttura con l'ultimo pagamento;
d) la cifra pagata in eccesso, a far data dall'ultimo pagamento, dovrà essere infine maggiorata degli interessi sino alla liquidazione definitiva fatta in sentenza (indice
ISTAT settembre 2025); somma su cui dovranno essere, infine, corrisposti gli interessi legali dalla data della liquidazione definitiva in sentenza all'effettivo esborso.
- Risarcimento spettante sulla base della pronuncia del giudice di appello a settembre
2025: 48.578,40 €
- Risarcimento spettante devalutato al momento dell'incidente a luglio 2013: 39.949,34
€
- Risarcimento spettante rivalutato a gennaio 2023 quando hanno inizio i pagamenti:
47.220,12 €
- Cifra ricevuta dall'incidentato a gennaio 2023 (primo acconto ricevuto): 8.812,80 €
- A gennaio 2023 all'incidentato restano da dare: 38.407,32 €
- su cui tra gennaio 2023 e febbraio 2023, in un mese, maturano interessi pari a
147,32 €
- e per cui a febbraio 2023 all'incidentato spettano ancora 38.554,64 €
- Cifra ricevuta dall'incidentato a febbraio 2023 (secondo acconto ricevuto): 15.738,25 €
- A febbraio 2023 all'incidentato restano da dare: 22.816,39 €
- su cui tra febbraio e marzo maturano interessi paria a: 96,89 €
- e per cui a marzo 2023 all'incidentato spettano ancora: 22.913,28 €
- Cifra ricevuta a marzo 2023 (terzo acconto di pagamento): 15.738,27 €
- A marzo 2023 all'incidentato restano da dare: 7.175,01 €
- e su cui tra marzo e aprile sono maturati interessi di 29,49 €
- e per cui ad aprile 2023 spettano ancora: 7.204,50 €
- Cifra ricevuta ad aprile 2023 (quarto acconto ricevuto): 15.738,25 €
- Cifra in eccesso ricevuta ad aprile 2023: 8.533,75 €
- Interessi sulla cifra ricevuta in eccesso da aprile 2023 a settembre 2025: 628,00 €
TOTALE CIFRA DA RESTITUIRE: 9.161,75 €
20 b) sulla domanda di restituzione delle somme effettivamente pagate all'Avv. UA
IN.
La ha documentato di avere pagato, in data 30.01.2023, Controparte_1
all'Avv. UA IN, una somma pari ad euro 6.925,45; bonifico di pagamento con causale “pro forma 1/23 del 18/01/2023”.
In tal caso, spettando all'Avv. IN, per effetto della presente sentenza, una somma superiore rispetto a quella a lui già devoluta in esecuzione della sentenza impugnata, la domanda di restituzione non potrà essere accolta. La somma oggetto di bonifico, infatti, non dovrà essere restituita bensì scomputata dall'ammontare della somma che invece spetta all'Avv. IN a titolo di onorari per il primo e secondo grado di giudizio, così come sopra rideterminata.
In ultima analisi, la somma residua spettante all'Avv. Farina UA è pari ad euro
24.259,55 = [(15.703,00, pari alle spese processuali del primo grado + 15.482,00, pari alle spese processuali del secondo grado) – 6.925,45].
P.Q.M.
Questa Corte, definitivamente pronunciando sulla sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Nola n. 119 del 2023, depositata in data 17 gennaio 2023, così statuisce:
a) accoglie l'appello incidentale avanzato dalla e limita il Controparte_1
danno biologico arrecato al Sig. al danno iatrogeno differenziale ascrivibile alla Pt_1
condotta colposa dei sanitari, parametrato a soli 10% di punti di invalidità. Somma che, comprensiva della confermata personalizzazione, ammonta ad € 48.578,40, cui aggiungere in disparte € 1.700,00 a titolo di spese mediche;
b) in accoglimento della domanda di restituzione dei maggiori esborsi, avanzata dalla struttura sanitaria in ragione dei pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza di primo grado, condanna il Sig. alla restituzione, in favore di Parte_1 [...]
della somma complessiva di 9.161,75 €, maggiorata degli Controparte_1
interessi legali dalla data di liquidazione definitiva effettuata in sentenza all'effettivo IS;
somma che dovrà essere corrisposta al netto delle spese mediche spettanti al , quantificate in € 1.700,00, oltre interessi dalla data dell'effettivo esborso al Pt_1
21 IS (somma non ricompresa nei calcoli sin qui effettuati, data la natura di debito di valuta);
c) condanna la struttura sanitaria a pagare, in favore dell'Avv. UA IN che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la somma residua di 24.259,55, a titolo di compensi, rimborso delle spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., come per legge.
Così deciso, Napoli, 23 ottobre 2025.
Presidente
ND OC
Consigliere Estensore
RI SA PU
Il presente provvedimento è stato sottoscritto con l'integrale collaborazione della Dott.ssa
Federica Ponticelli – Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT).
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