Articolo 2 della Legge 20 luglio 1981, n. 381
Articolo 1
Versione
24 luglio 1981
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60 .

Entrata in vigore il 24 luglio 1981