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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/10/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2707 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA, STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
- RESISTENTI
CONTUMACI
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.12.2024, deduceva: a) di aver prestato, nel periodo Parte_1 intercorrente tra il 26.06.2015 e il 17.05.2024, attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato con orario part time al 75%, con mansioni di commessa-cassiera di livello 4 ai sensi del CCNL Commercio, per la società Controparte_1
b) che dal mese di dicembre 2023 fino alla cessazione del rapporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo) non le erano state più versate le retribuzioni, le competenze di fine rapporto e il T.F.R. per la quota rimasta in azienda e l'indennità sostitutiva del preavviso per un totale di € 15.464,34 di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R., come da conteggi allegati;
c) di aver aderito in data 11.04.2017 al Fondo Pensione “Alleata Previdenza” di
[...] stipulando il contratto di polizza previdenziale n. 600153344 (doc.5) e di aver Controparte_2 pertanto destinato a tale fondo, a decorrere da quella stessa data, l'intero importo delle quote mensili relative al proprio T.F.R.;
d) che il proprio datore di lavoro, nonostante nelle buste paga relative alle mensilità di aprile 2017 in avanti avesse indicato le quote di T.F.R. da versarsi al Fondo sotto la voce “comunicazione
(doc.2) aveva provveduto ad eseguire solo pagamenti parziali (cfr. comunicazioni Pt_2 periodiche trasmesse da Alleata Previdenza doc. 6, 7, e 8), interrompendoli definitivamente a maggio 2019, omettendo così di versare la somma complessiva di € 7.566,19;
Tanto premesso la l ricorrente chiedeva: a) l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto ad ottenere dalla società convenuta il versamento, in proprio favore, al Fondo Pensione “Alleata Previdenza” di le quote di T.F.R. maturate e non ancora versate da Controparte_2 aprile 2017 a maggio 2024;
b) la condanna del datore di lavoro a versare al Fondo Pensione citato ed in suo favore la somma complessiva di € 7.566,19, pari alle quote di T.F.R.. dalla stessa maturate nel corso del rapporto di lavoro e mai corrisposte al suddetto Fondo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma totale rivalutata;
c) la condanna della società datrice al pagamento della somma lorda di € 15.464,34 (di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul totale rivalutato;
d) in subordine, la condanna del datore di lavoro a pagarle direttamente la somma lorda complessiva di € 7.566,19 a titolo di T.F.R., nonché la somma di € 15.464,34 (di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R.), a titolo di retribuzioni arretrate, ratei e competenze di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul totale rivalutato;
e) in ogni caso, la condanna della società datrice di lavoro a rifondere le spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali da liquidarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi antistatari.
2. Nonostante la rituale notificazione del ricorso, le parti convenute e Controparte_3 non si costituivano e, pertanto, alla prima udienza ne veniva Controparte_2 dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei soli documenti prodotti da parte ricorrente.
4. Così ricostruiti le domande attoree e lo svolgimento del giudizio, si ritiene che il ricorso sia fondato e debba trovare accoglimento.
2 La documentazione prodotta da parte ricorrente appare infatti sufficiente a comprovare tutte le deduzioni esplicate nell'atto introduttivo: l'adesione della lavoratrice al Fondo Pensione “Alleata Previdenza” di;
l'esistenza delle trattenute in busta paga effettuate Controparte_2 mensilmente dal datore di lavoro a titolo di quota del trattamento di fine rapporto da destinare in misura integrale al Fondo previdenziale aperto;
i parziali versamenti eseguiti e, a decorrere dal mese da maggio 2019, l'inadempimento da parte del datore stesso dall'obbligo di pagamento di dette quote al Fondo (versamento cui la parte ricorrente ha chiaramente interesse, con conseguente sua legittimazione a proporre domanda di condanna a favore del terzo).
Ed invero, dal fatto che le buste paga emesse dalla ditta datrice a partire dal mese di aprile 2017 e fino a novembre 2023 riportino in modo esplicito la voce “comunicazione T.F.R.” accompagnata dal rispettivo importo (doc. 2 ricorso) e, contestualmente, dal fatto che tra il 2017 ed il 2019 la medesima società ha provveduto a versare al Fondo previdenziale integrativo svariate somme a titolo di quote del trattamento di fine rapporto a favore e per conto della ricorrente (doc. 6,7, e 8 ricorso), può desumersi, con elevato grado di probabilità, come la società abbia comunque in modo costante, almeno a partire dal 2017, operato trattenute a cadenza mensile sulle retribuzioni spettanti al lavoratore al fine dichiarato di procedere in un momento successivo al loro versamento al Fondo Pensione di Controparte_2
Altrettanto affidabili appaiono i conteggi prodotti da parte attorea a corollario dell'atto introduttivo del presente giudizio, giacché i valori ivi riportati – in particolare se posti a confronto con le cifre puntualmente indicate dalle buste paga emesse da controparte quali trattenute a titolo di T.F.R. destinato alla previdenza integrativa – si rivelano sostanzialmente sovrapponibili ai risultati che si otterrebbero dividendo l'importo della retribuzione utile quantificabile sulla base delle buste paga prodotte dalla ricorrente per il coefficiente di 13,5, così come stabilito dal primo comma dell'art. 2120 c.c.
I resoconti rilasciati da sui premi pagati in applicazione della polizza Controparte_2 assicurativa previdenziale intestata alla ricorrente (in ultimo aggiornato al 2024 cfr. doc.13), a loro volta comprovano, senza dare adito a motivo alcuno di dubbio, che la società datrice abbia interrotto i pagamenti delle quote relative all'intero periodo di adesione al Fondo (aprile 2017- maggio 2024) e non abbia più corrisposto alcunché, né a titolo di quote del T.F.R. né ad altro titolo con ciò rendendosi colpevole di inadempimento dell'obbligazione ad essa imposta, in veste di soggetto terzo delegato, in forza della delegazione di pagamento attivata dalla lavoratrice mediante la stipula del contratto di adesione alla forma di previdenza integrativa sopra citata, ai sensi dell'art. 1269 c.c. e dell'art. 13 co. 4 D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
5. In ultimo, va accolta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive (retribuzioni, le competenze di fine rapporto e il T.F.R. per la quota rimasta in azienda e l'indennità sostitutiva del preavviso, per un totale di € 15.464,34 di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R.) avendo la ricorrente dimostrato l'esistenza del contratto di lavoro e la durata del medesimo e non avendo invece la convenuta, rimasta contumace, offerto la prova di alcun fatto estintivo del credito vantato dalla lavoratrice.
3 Il richiamo al livello contrattuale applicato rende chiaro e condivisibile il criterio logico e contabile utilizzato nella determinazione del credito.
6. Gli importi in tal modo determinati devono essere maggiorati degli interessi legali maturati dalla domanda sulla somma via via rivalutata in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla maturazione delle singole voci al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con condanna dell'azienda datrice convenuta rimasta contumace alla rifusione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna la al versamento al Fondo Pensione denominato Controparte_1
“Alleata Previdenza” di e in relazione alla posizione della ricorrente Controparte_2 della somma complessiva di € 7.566,19 a titolo di T.F.R. oltre accessori come da motivazione;
Cont 2) condanna la al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 CP_1 lorda di € 15.464,34 (di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R.), oltre accessori come da motivazione;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 15.10.2025
Il Giudice
Chiara ES
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA, STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
- RESISTENTI
CONTUMACI
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.12.2024, deduceva: a) di aver prestato, nel periodo Parte_1 intercorrente tra il 26.06.2015 e il 17.05.2024, attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato con orario part time al 75%, con mansioni di commessa-cassiera di livello 4 ai sensi del CCNL Commercio, per la società Controparte_1
b) che dal mese di dicembre 2023 fino alla cessazione del rapporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo) non le erano state più versate le retribuzioni, le competenze di fine rapporto e il T.F.R. per la quota rimasta in azienda e l'indennità sostitutiva del preavviso per un totale di € 15.464,34 di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R., come da conteggi allegati;
c) di aver aderito in data 11.04.2017 al Fondo Pensione “Alleata Previdenza” di
[...] stipulando il contratto di polizza previdenziale n. 600153344 (doc.5) e di aver Controparte_2 pertanto destinato a tale fondo, a decorrere da quella stessa data, l'intero importo delle quote mensili relative al proprio T.F.R.;
d) che il proprio datore di lavoro, nonostante nelle buste paga relative alle mensilità di aprile 2017 in avanti avesse indicato le quote di T.F.R. da versarsi al Fondo sotto la voce “comunicazione
(doc.2) aveva provveduto ad eseguire solo pagamenti parziali (cfr. comunicazioni Pt_2 periodiche trasmesse da Alleata Previdenza doc. 6, 7, e 8), interrompendoli definitivamente a maggio 2019, omettendo così di versare la somma complessiva di € 7.566,19;
Tanto premesso la l ricorrente chiedeva: a) l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto ad ottenere dalla società convenuta il versamento, in proprio favore, al Fondo Pensione “Alleata Previdenza” di le quote di T.F.R. maturate e non ancora versate da Controparte_2 aprile 2017 a maggio 2024;
b) la condanna del datore di lavoro a versare al Fondo Pensione citato ed in suo favore la somma complessiva di € 7.566,19, pari alle quote di T.F.R.. dalla stessa maturate nel corso del rapporto di lavoro e mai corrisposte al suddetto Fondo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma totale rivalutata;
c) la condanna della società datrice al pagamento della somma lorda di € 15.464,34 (di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul totale rivalutato;
d) in subordine, la condanna del datore di lavoro a pagarle direttamente la somma lorda complessiva di € 7.566,19 a titolo di T.F.R., nonché la somma di € 15.464,34 (di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R.), a titolo di retribuzioni arretrate, ratei e competenze di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul totale rivalutato;
e) in ogni caso, la condanna della società datrice di lavoro a rifondere le spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali da liquidarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi antistatari.
2. Nonostante la rituale notificazione del ricorso, le parti convenute e Controparte_3 non si costituivano e, pertanto, alla prima udienza ne veniva Controparte_2 dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei soli documenti prodotti da parte ricorrente.
4. Così ricostruiti le domande attoree e lo svolgimento del giudizio, si ritiene che il ricorso sia fondato e debba trovare accoglimento.
2 La documentazione prodotta da parte ricorrente appare infatti sufficiente a comprovare tutte le deduzioni esplicate nell'atto introduttivo: l'adesione della lavoratrice al Fondo Pensione “Alleata Previdenza” di;
l'esistenza delle trattenute in busta paga effettuate Controparte_2 mensilmente dal datore di lavoro a titolo di quota del trattamento di fine rapporto da destinare in misura integrale al Fondo previdenziale aperto;
i parziali versamenti eseguiti e, a decorrere dal mese da maggio 2019, l'inadempimento da parte del datore stesso dall'obbligo di pagamento di dette quote al Fondo (versamento cui la parte ricorrente ha chiaramente interesse, con conseguente sua legittimazione a proporre domanda di condanna a favore del terzo).
Ed invero, dal fatto che le buste paga emesse dalla ditta datrice a partire dal mese di aprile 2017 e fino a novembre 2023 riportino in modo esplicito la voce “comunicazione T.F.R.” accompagnata dal rispettivo importo (doc. 2 ricorso) e, contestualmente, dal fatto che tra il 2017 ed il 2019 la medesima società ha provveduto a versare al Fondo previdenziale integrativo svariate somme a titolo di quote del trattamento di fine rapporto a favore e per conto della ricorrente (doc. 6,7, e 8 ricorso), può desumersi, con elevato grado di probabilità, come la società abbia comunque in modo costante, almeno a partire dal 2017, operato trattenute a cadenza mensile sulle retribuzioni spettanti al lavoratore al fine dichiarato di procedere in un momento successivo al loro versamento al Fondo Pensione di Controparte_2
Altrettanto affidabili appaiono i conteggi prodotti da parte attorea a corollario dell'atto introduttivo del presente giudizio, giacché i valori ivi riportati – in particolare se posti a confronto con le cifre puntualmente indicate dalle buste paga emesse da controparte quali trattenute a titolo di T.F.R. destinato alla previdenza integrativa – si rivelano sostanzialmente sovrapponibili ai risultati che si otterrebbero dividendo l'importo della retribuzione utile quantificabile sulla base delle buste paga prodotte dalla ricorrente per il coefficiente di 13,5, così come stabilito dal primo comma dell'art. 2120 c.c.
I resoconti rilasciati da sui premi pagati in applicazione della polizza Controparte_2 assicurativa previdenziale intestata alla ricorrente (in ultimo aggiornato al 2024 cfr. doc.13), a loro volta comprovano, senza dare adito a motivo alcuno di dubbio, che la società datrice abbia interrotto i pagamenti delle quote relative all'intero periodo di adesione al Fondo (aprile 2017- maggio 2024) e non abbia più corrisposto alcunché, né a titolo di quote del T.F.R. né ad altro titolo con ciò rendendosi colpevole di inadempimento dell'obbligazione ad essa imposta, in veste di soggetto terzo delegato, in forza della delegazione di pagamento attivata dalla lavoratrice mediante la stipula del contratto di adesione alla forma di previdenza integrativa sopra citata, ai sensi dell'art. 1269 c.c. e dell'art. 13 co. 4 D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
5. In ultimo, va accolta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive (retribuzioni, le competenze di fine rapporto e il T.F.R. per la quota rimasta in azienda e l'indennità sostitutiva del preavviso, per un totale di € 15.464,34 di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R.) avendo la ricorrente dimostrato l'esistenza del contratto di lavoro e la durata del medesimo e non avendo invece la convenuta, rimasta contumace, offerto la prova di alcun fatto estintivo del credito vantato dalla lavoratrice.
3 Il richiamo al livello contrattuale applicato rende chiaro e condivisibile il criterio logico e contabile utilizzato nella determinazione del credito.
6. Gli importi in tal modo determinati devono essere maggiorati degli interessi legali maturati dalla domanda sulla somma via via rivalutata in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla maturazione delle singole voci al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con condanna dell'azienda datrice convenuta rimasta contumace alla rifusione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna la al versamento al Fondo Pensione denominato Controparte_1
“Alleata Previdenza” di e in relazione alla posizione della ricorrente Controparte_2 della somma complessiva di € 7.566,19 a titolo di T.F.R. oltre accessori come da motivazione;
Cont 2) condanna la al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 CP_1 lorda di € 15.464,34 (di cui € 2.775,75 a titolo di T.F.R.), oltre accessori come da motivazione;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 15.10.2025
Il Giudice
Chiara ES
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