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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/12/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 31/2023 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 C.F._1
AC RO, presso il cui studio, con sede a Vasto, in Via Dante Gabriele Rossetti,
n.11, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andreoni Pierpaolo, presso il cui studio, con sede a
Vasto, in Via Maddalena n.71/A, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Pt_2
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Parte_1 CP_1 TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2
Controparte_2
[...]
[...]
[...]
[...]
per ivi sentir dichiarare il recesso contrattuale per grave inadempimento della
[...]
convenuta e condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro
50.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta o, in via subordinata, alla restituzione della somma di euro 25.000,00, con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere proprietaria di una Parte_1
casa unifamiliare in legno della superficie di circa mq. 40, sita a Vasto, Via Maddalena
snc, su terreno censito in N.C.T. Comune di Vasto, fg. 33, p.lla 4371, in ordine alla quale casa, al fine di compiere lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, aveva stipulato con la in data 31.03.2022 un contratto Controparte_1
di appalto “chiavi in mano”; allegati al contratto i prodromici computo metrico e quadro economico.
Ha rappresentato che la menzionata società, nel manifestare la fattibilità dei richiesti lavori (mediante demolizione e ricostruzione, sempre in legno, dell'edificio), fruendo dell'agevolazione fiscale nota come Superbonus 110 % (di cui al D.L.34/2020 cd. Decreto
Rilancio), aveva sostenuto che la committente a parte circa € 15.000,00, non avrebbe dovuto sostenere altri esborsi, a fronte di un costo complessivo di realizzazione certamente superiore ad € 150.000,00; il tutto, in virtù della cessione del credito d'imposta secondo la modalità dello sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 del Decreto
Rilancio e con previsione dell'obbligo, a carico della committente, di corrispondere una caparra confirmatoria di € 25.000,00 «a copertura degli importi non incentivati».
Ha aggiunto che, dopo aver rifiutato diverse richieste di modifica contrattuale avanzate dalla che pretendeva di caricare sulla committenza l'asserito Controparte_1
intervenuto aumento dei costi di cessione del credito (considerato che ciò riduceva il proprio preventivato profitto), essa aveva ricevuto in data 19.09.2022 Parte_1
l'autorizzazione dall'ente comunale all'esecuzione dei lavori;
ma che, dopo aver essa
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attrice inviato a mezzo pec alla in data 22.09.2022, una diffida ad Controparte_1
adempiere, la predetta società l'aveva riscontrata accusando la di non voler Parte_1
modificare il contratto, recedendo unilateralmente dal negozio vigente e trattenendo la caparra confirmatoria versata di € 25.000,00.
Ha precisato che nessun esito avevano avuto la diffida del 26.09.2022 e l'espletato procedimento di negoziazione assistita.
Sulla base delle circostanze appena riferite, , all'udienza del 20 Parte_1
giugno 2025, ha concluso: “Piaccia all'adìto Tribunale, contrariis reiectis: In via principale:
1. Dichiarare il recesso contrattuale dell'attrice ex art. 1385, comma 2,
cod. civ. in ragione del grave inadempimento posto in essere dalla in Controparte_1
relazione al contratto ripassato tra le parti, ovvero la risoluzione per colpevole
inadempimento della convenuta.
2. Ritenere e dichiarare la convenuta tenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 50.000,00, pari al doppio della caparra
confirmatoria ricevuta, ex art. 1385, comma 2, cod. civ.; per l'effetto, condannare la
a corrispondere in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
50.000,00 (cinquantamila/00), maggiorata degli interessi legali maturati dalla
domanda sino al soddisfo. In via subordinata:
3. Dichiarare la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta dall'attrice ex art. 1463 cod. civ. e, per
l'effetto, dichiarare che la convenuta è tenuta a restituire all'attrice la somma di €
25.000,00 (venticinquemila/00) ricevuta a titolo di caparra confirmatoria,
condannandola alla restituzione;
In ogni caso:
4. Condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e dei compensi di causa, oltre alle spese
forfettarie ed agli accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Si è costituita in giudizio la la quale, previa integrale contestazione Controparte_1
della domanda attorea, ha chiesto il rigetto della medesima e, in via riconvenzionale,
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ha invocato la risoluzione per inadempimento dell'attrice, come prevista nelle clausole contrattuali e richiamata nella corrispondenza intercorsa, con conseguente legittima ritenzione della somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria quale acconto rispetto alle spese sostenute per la preparazione del materiale tecnico necessario al compimento delle opere in appalto già predisposto e tagliato secondo progettazione;
nonché per la condanna della controparte al maggior danno, riconosciuto in contratto di appalto nella misura del 20% del pattuito per essere stato risolto il contratto in parola per esclusivo inadempimento della committente.
Ha proceduto la convenuta alla ricostruzione dei fatti di causa, allegando documentazione a sostegno e rappresentando, tra l'altro, che già con nota del 21 giugno
2022 aveva sollecitato tutta la documentazione necessaria per portare a termine le operazioni di cessione del credito, pena l'avvalersi delle clausole contrattuali di inadempienza;
e che, con nota del 27.07.2022, aveva ribadito di essere ancora in attesa del Titolo Edilizio, dichiarando di aver già provveduto ad acquistare la fornitura necessaria alla effettuazione del lavoro appaltato.
Sulla base delle riferite deduzioni, la all'udienza del 20 giugno 2025, Controparte_1
ha così concluso: “1) Ritenere e dichiarare che il contratto di appalto 31.03.2022 stipulato tra la signora committente e la società Parte_1 CP_1
come rappresentata è risolto di diritto a far data dal 22.09.2022 per esclusiva colpa e responsabilità della committente per le causali tutte esposte in atti;
2) Ritenere e
dichiarare nulla la diffida ad adempiere di cui alla missiva 22.09.2022 per mancato rispetto dei termini di cui all'art.1454 co°2 c.c. e per l'effetto ed in conseguenza
dell'accertamento e dichiarazione di risoluzione di diritto nulla ed inaccoglibile e rigettare la richiesta di dichiarazione di recesso ex art.1385 c.c. ex adverso;
3) Per
l'effetto rigettare anche la domanda accessoria avversa di corresponsione del doppio
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della caparra;
4) Parimenti rigettare la domanda posta in via subordinata di risoluzione per sopravvenuta impossibilità ex art.1463 cc non sussistendone i presupposti di legge e
per essere già intervenuta risoluzione di diritto e per l'effetto rigettare la domanda accessoria di restituzione della caparra confirmatoria;
5) Ritenere e dichiarare
comunque sussistente un danno a carico della società per la mancata CP_1
utilizzabilità della merce e materiale predisposto per l'appalto in parola nella misura
di € 25.000,00 e per l'effetto ritenere e dichiarare legittima la ritenzione a titolo di
acconto, sul maggior danno dovuto per la risoluzione intervenuta ed a copertura delle spese ed esborsi sostenuti per il materiale di appalto, della somma di € 25.000,00
corrisposta a titolo di caparra confirmatoria;
6) Ritenere e dichiarare sussistente il maggior danno di cui alla clausola n.12 del ripassato contratto di appalto e quindi e per
l'effetto condannare la committente al maggior danno nella misura Parte_1
contrattuale del 20% sull'importo appaltato o alla diversa misura di equità che sarà
ritenuta dal Giudicante;
7) IN SUBORDINE e nella deprecata ipotesi di non accoglimento della domanda principale di dichiarazione ed accertamento della intervenuta
risoluzione di diritto, ritenere e dichiarare aver legittimamente receduto la società
appaltatrice dal contratto 31.03.2022 richiamato e per l'effetto legittima la ritenzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria per essere essa parte adempiente
del contratto ed inadempiente la committente. 8) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In corso di causa sono state assunte le prove orali ammesse ed effettuati tentativi di conciliazione della lite, da ultimo all'udienza del 14 marzo 2025 con proposta conciliativa del Giudice (versamento da parte della convenuta della somma di euro
15.000,00 in favore dell'attrice e spese compensate), accettata dalla convenuta ma non dall'attrice.
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 6 Settore Civile
Precisate le conclusioni all'udienza del 20 giugno 2025, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., alla scadenza dei quali la causa è pervenuta in decisione.
DIRITTO
La domanda principale formulata dall'attrice, ovvero la declaratoria di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1385, co. 2, c.c., in ragione del grave inadempimento posto in essere dalla ovvero di risoluzione per colpevole inadempimento Controparte_1
della convenuta, non può essere accolta.
Premesso che l'art. 14 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, c.d. “Decreto
Aiuti”), ha prorogato al 30.09.2022 – in virtù dell'art. 7 del contratto de quo - la data di consegna del 30% dei lavori, dalle parti inizialmente indicata nel 30.06.2022, rileva il giudicante come dall'istruttoria espletata è emerso che l'odierna convenuta, con nota del 27.07.2022, aveva sia comunicato di aver acquistato la fornitura necessaria a realizzare il fabbricato, sia indicato come termine essenziale per il rilascio del titolo edilizio quello del 29 Luglio 2022, termine oltre il quale lo sconto in fattura come previsto non avrebbe potuto essere operato, rappresentando inoltre come il costo della cessione fosse medio tempore aumentato dal 10% al 20%, con conseguente necessario maggiore accollo a carico del committente;
sempre in detta nota, veniva indicato il 29 agosto 2022 come termine ultimo per le opere di fondazione.
E' altresì emerso che con missiva del 2.08.2022 l'appaltatrice aveva ribadito, tra l'altro, di non aver potuto sino a quella data sottoscrivere contratto di cessione del credito di cui all'art.6 del contratto d'appalto, esclusivamente per carenza della documentazione tecnica necessaria che ad essa avrebbe dovuto essere fornita dalla committente;
e che con nota del 5.08.2022 e di nuovo con nota del 23.08.2022, l'appaltatrice aveva
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rimarcato la necessità del parere conclusivo dell'ente entro il 25 agosto 2022 e l'inizio lavori entro il 1.09.2022; infine, che il parere dell'ente è stato trasmesso alla convenuta il giorno 19.09.2022, ma dopo l'orario di chiusura.
L'attrice ha addotto testimoni per dimostrare che dal 20.09.2022 era ancora possibile realizzare il 30% dei lavori entro il termine del 30.09.2022.
Irrilevante, al riguardo, la deposizione del teste , coniuge dell'attrice, in Testimone_1
regime di comunione dei beni, che sul punto ha risposto de relato.
L'ingegnere , redattore della pratica urbanistica per conto Testimone_2
dell'attrice, ha dichiarato che “… Questa platea si poteva realizzare in massimo sette giorni e, nell'immediato, si sarebbe potuto ancorare la struttura di legno necessaria per raggiungere l'obiettivo del 30%”.
socio collaboratore della ditta di movimento terra del genitore Testimone_3 [...]
, ha riferito che “… si trattava di una casetta piccola, che andava demolita e poi Per_1
bisognava scavare la fondazione per platea. Si trattava di un'attività che, con un escavatore medio-grande, avrebbe richiesto 5 o 6 ore di lavoro”; e, ancora: “La
corrente nel cantiere c'era. Non ricordo se ho visto il piano di sicurezza. Voglio
precisare che, se avessi dovuto fare il lavoro, il mio ingegnere mi Testimone_4
avrebbe fatto il PSC (piano di sicurezza)”.
architetto nonché incaricato dall'attrice di seguire la pratica del Testimone_5
Superbonus 110%, nello specifico, per il ruolo di direttore dei lavori, rispondendo al capitolo 5 (Vero o meno che per la demolizione della piccola casa in legno esistente e la realizzazione dello scavo in cui collocare la platea erano necessarie quattro ore di lavoro con mezzi meccanici?) ha dichiarato: “Sì, è vero: questa tempistica era rispettabilissima” e sul chiarimento postogli “le condizioni meteo avrebbero potuto incidere su questa tempistica. Preciso che le condizioni meteo dovevano essere
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particolarmente avverse per incidere sulla detta tempistica”.
A parte il rilievo che tra un giudizio di “rispettabilità” espresso da un tecnico e la determinazione delle ore di lavoro fatta da un operatore del settore, è più attendibile la seconda, che ha indicato in 5-6 le ore di lavoro necessarie, a condizione di usare un escavatore medio-grande, va detto che il medesimo tecnico ha riconosciuto che condizioni meteo particolarmente avverse avrebbero potuto incidere sulla tempistica relativa alla demolizione della casa in legno e realizzazione della platea.
Considerando, quindi, una giornata lavorativa dedicata alla demolizione ed allo scavo della platea, sette giorni per l'asciugatura della platea in cemento, secondo la condivisibile previsione della teste , purché – ovviamente – in condizioni Tes_2
standard (e con ancoraggio immediato della struttura in legno), domenica 25 settembre giorno non lavorativo, le condizioni meteo di fine settembre, notoriamente caratterizzate da episodi di precipitazioni temporalesche, è evidente che, ottenuto il titolo abilitativo, non ci fossero i tempi per realizzare entro il 30 settembre i lavori corrispondenti al 30% del progetto.
Nessuna ditta, infatti, accettò di mettere per iscritto la disponibilità ad eseguire i lavori di demolizione e scavo nei pochi giorni rimanenti.
Il teste architetto e dipendente della società convenuta, rispondendo Testimone_6
al capitolo 7 articolato dall'attrice, ha dichiarato: “Ricordo che la committente ad un certo punto propose di far fare i lavori di demolizione e scavo della platea ad una ditta,
tale di sua conoscenza. Ne ho sentito solo parlare, non la conosco. Anche noi Tes_3
avevamo interpellato una ditta, la per fare gli stessi lavori, ma, alla fine, Parte_3
nessuno mise per iscritto questa disponibilità, che fu solo verbale. Noi lo volevamo per iscritto, per una questione di tutela di tutti”.
Il teste di parte convenuta (“lavoro presso l'azienda di famiglia, come Testimone_7
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dipendente Tecnopack S.r.l. Sono socio della Nuova FAIMA S.r.l., che detiene il 100% della ), ha riferito che “La fase critica è data dal cemento armato e CP_1
costruzione in legno: il cemento armato richiede tre settimane di lavoro, oltre asciugatura, per passare alla fase successiva di montaggio pareti e strutture in legno. La fase di montaggio legno, poi, richiede almeno una settimana di cantiere”, oltre a tre o quattro giorni per verifica documentale ed operativa del cantiere, dal punto di vista della sicurezza. Ha, tra l'altro, aggiunto “Ricordo di aver girato al sig. il Tes_1
numero di telefono che è la ditta di affinché le sentisse Tes_8 Parte_3
direttamente con trasparenza se c'era la fattibilità tecnica di portare a termine i lavori nei tempi richiesti e tale risposta non è mai arrivata, né dall'impresa, né dal cliente,
che riferisse un'eventuale accettazione da parte dell'impresa”.
D'altra parte, lo stesso teste di parte attrice ha chiarito che “Nel rispetto Testimone_5
della normativa del 110, entro il 30 settembre 2022 si doveva conseguire il 30% delle opere. A fine luglio potevamo ancora farcela. Come ho detto prima, il titolo (SCIA) fu rilasciato il 19 settembre 2022”, riconoscendo che, per conseguire il 30% delle opere entro il 30 settembre 2022, i lavori sarebbero dovuti iniziare a fine luglio.
Quanto affermato, trova conferma nelle documentazione versata in atti dalla convenuta
(doc.14), dalla quale risulta che la aveva avvisato che, qualora non Controparte_1
avesse ricevuto tutta la documentazione entro il 29.07.2022 non si sarebbe potuto applicare lo sconto in fattura per il Superbonus “non potendo operare entro i termini stabiliti dalla legge”; con la precisazione che, anche ricevendo l'attesa documentazione entro e non oltre il 29.07.2022, sarebbe stato comunque impossibile operare rispettando le scadenze del Superbonus in caso di mancata realizzazione delle opere di fondazione entro e non oltre il 29.08.2022.
Deve, dunque, affermarsi che la mancata realizzazione dei lavori, rectius, del 30% dei
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medesimi entro il 30 settembre 2022, non è stata causata da inadempimento della
– non ravvisabile nell'operato della stessa - bensì dal rilascio tardivo, Controparte_1
rispetto a tale scadenza, del titolo abilitativo da parte del . Controparte_3
Consegue da quanto argomentato il rigetto anche del secondo capo della domanda attorea, avente ad oggetto declaratoria e condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria da essa attrice versata.
Perviene, quindi, all'esame del giudicante la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, che ha concluso in via principale per la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto di appalto del 31.03.2022 intercorso tra esse parti, a far data dal
22.09.2022, per esclusiva colpa e responsabilità della committente.
La risoluzione di diritto si verifica nelle tre ipotesi di diffida ad adempiere (art. 1454
c.c.), clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e termine essenziale per una delle parti (art. 1457 c.c.): sono questi i mezzi predisposti dall'ordinamento, che estinguono il rapporto contrattuale senza la necessità che intervenga una pronuncia del giudice.
È stata pattuita tra le parti (art.12) la clausola risolutiva espressa, la quale stabilisce che, nel caso in cui la committente “non dovesse adempiere ad una delle condizioni stabilite nel precedente articolo 4, entro i 30 gg. successivi alla ridetta sospensione dei lavori l'impresa potrà esercitare la facoltà prevista dall'art. 1456 c.c. ed agire per il ristoro di tutti i costi sostenuti per i lavori effettuati fino alla risoluzione del contratto
…”.
L'art 4 del contratto, che contempla “Oneri ed obblighi a carico del committente”,
recita al punto 7 “Il committente presterà la necessaria cooperazione perché i lavori possano essere eseguiti nelle tempistiche pattuite senza intralci, impegnandosi a dare la propria collaborazione per tutti gli adempimenti normativi, in particolare affinché le
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operazioni siano concluse con la dovuta celerità nel rispetto delle tempistiche di legge, anche ai fini della effettiva fruizione dei benefici fiscali”.
Orbene, innegabili ed incontestati gli adempimenti iniziali (SCIA del 3.06.2022 e trasmissione del 30.06.2022 delle integrazioni richieste), documentati in atti, rileva il giudicante che l'attrice non ha fornito la prova dei solleciti che afferma di aver effettuato presso i competenti uffici comunali al fine di sbloccare la pratica e consentire la conclusione delle operazioni nel rispetto delle tempistiche di legge, in ossequio alla necessaria cooperazione ed al dovere di collaborazione espressamente richieste al committente dal punto 7 dell'art. 4.
Pur essendosi concretizzato, dunque, un comportamento inadempiente in capo alla committente, presupposto per l'attivazione della clausola risolutiva espressa e pur avendo la convenuta prospettato da subito la possibilità di valersi della clausola risolutiva (doc. 3, mail del 16 giugno 2022), pur avendo effettuato deduzioni in ordine alla risoluzione di diritto del contratto, di fatto la non ha formalmente Controparte_1
attivato la clausola risolutiva, mediante dichiarazione all'altra parte dell'intenzione di valersi della stessa, come richiesto dal secondo comma dell'art. 1456 c.c.
L'omessa dichiarazione espressa avente ad oggetto l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1456 c.c. e la non ricorrenza delle ipotesi della mancata sottoscrizione della documentazione indicata all'art. 11 portano ad escludere, sulla scorta dell'art.12 del contratto de quo, che spetti all'appaltatrice convenuta il richiesto maggior danno, pari al 20% del valore dell'intero appalto.
Occorre, a questo punto, evidenziare che è emerso chiaramente dalla fase istruttoria che parte attrice si era riservata di prendere in considerazione modifiche contrattuali relative al “Sisma bonus”, posticipando tale valutazione al rilascio del titolo da parte del e che, esclusivamente in virtù di tale prospettiva, la convenuta è stata CP_3
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indotta a verificare la possibilità di andare oltre il termine del 1.09.2022; e, questo, sebbene fosse chiaro anche a parte attrice, che il rilascio del titolo abilitativo oltre la fine del mese di luglio avrebbe compromesso il raggiungimento del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, come da deposizione del teste di parte attrice sopra Testimone_5
riportata.
Deve, pertanto, ritenersi, che la condotta della committente ha determinato la situazione che si è venuta a creare tra le parti, mentre un comportamento differente avrebbe potuto portare o a prendere atto, in data 1.09.2025, della impossibilità sopravvenuta per factum principis, o alle modifiche contrattuali relative al sisma bonus
– accettando, in sostanza, ciò che nei mesi precedenti essa committente aveva prospettato, come risulta dalle mail versate in atti (la prima, mail datata 1.06.2022,
punto 4), ovvero che solo parte dei lavori avrebbe avuto a riferimento il c.d.
Superbonus al 110% e parte invece il Bonus Ristrutturazione al 50%.
In relazione all'importo di € 25.000,00 versato dall'attrice a titolo di caparra confirmatoria, rileva il giudicante che, alla luce delle motivazioni sin qui espresse e prendendo atto della documentazione versata in atti e degli esborsi effettivamente e giustamente sostenuti dalla convenuta, in quanto in vista dell'adempimento della propria prestazione contrattuale, deve dichiararsi legittima la ritenzione da parte della convenuta della suddetta somma.
Occorre evidenziare che, pur escludendo dal calcolo importi non riconducibili al contratto in oggetto (ad esempio, le fatture di cui ai documenti indicizzati come
“barriera vapore” e “guaina”, persino antecedenti alla stipula del contratto;
le fatture indicate come “lana di roccia” e “perline”, di importi considerevoli e, verosimilmente, non riferibili per intero al contratto de quo; il documento “mosser settimana 24”, da ultimo, non è una fattura né riporta importi;
) la convenuta ha sostenuto esborsi
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lievemente inferiori ai 25.000,00 euro (24.567,32) che legittimano la ritenzione della somma.
Quanto alla diffida ad adempiere datata 22.09.2022, inviata dall'odierna attrice alla convenuta, va innanzitutto rilevato che l'attrice non ha formulato conclusioni sulla scorta della menzionata diffida mentre la convenuta ha concluso per la declaratoria di nullità della stessa per mancato rispetto dei termini di cui all'art.1454, co. 2, c.c.
Il termine di giorni tre concesso nella diffida del 22.09.2022, in effetti assolutamente incongruo, ex art. 1454, co.2, c.c. in relazione alla natura ed all'oggetto del contratto, determina la declaratoria di nullità della diffida.
Per le motivazioni sin qui esplicitate, non può essere accolta neppure la domanda subordinata formulata dall'attrice sub n.3 delle conclusioni, avente ad oggetto declaratoria di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta dall'attrice ex art. 1463 cod. civ., riconoscimento dell'obbligo restitutorio e condanna della convenuta a restituire all'attrice la somma di € 25.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente,
dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Con riferimento alla proposta conciliativa sottoposta alle parti dal giudice all'udienza
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del 14 marzo 2025, accettata dalla convenuta e non accettata dall'attrice, ritiene il giudicante condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito (da ultimo, Trib.
Salerno, Sez. II, 08.04.2025, sentenza n. 1548) secondo il quale la proposta di conciliazione di cui all'art. 185 bis cpc si fonda sull'esame, da parte dello stesso giudice che in caso di mancato accordo deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio;
non è consentito alle parti non prenderla in alcuna considerazione. Le parti,
infatti, hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice e di fare quanto in loro potere per aprire e intraprendere su di essa un dialogo e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere la rispettiva posizione al riguardo.
Alla luce di quanto riportato, la mancata adesione alla proposta ex art. 185 bis cpc può essere sanzionata ex art. 96 cpc.
Nel caso in esame l'attrice, che non ha accettato la suddetta proposta né ha chiesto un termine per esaminarla, aveva fatto emergere la propria posizione in relazione alla proposta conciliativa formulata dalla controparte alla medesima udienza, dichiarando
“di essere disponibile, senza con ciò nulla voler concedere o rinunziare, a transigere la presente controversia, per mero spirito conciliativo, dietro pagamento da parte della di euro 25.000,00, spese di lite compensate”; dichiarazione che altro non CP_1
sottende - avendo indicato come possibilità conciliativa la propria domanda subordinata
– che la totale chiusura della parte a qualsiasi ipotesi di dialogo.
L'importo della sanzione viene determinato nella misura di ¼ (un quarto) della somma liquidata per compensi professionali.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e sulla Parte_1 Controparte_1
domanda riconvenzionale proposta da disattesa ogni diversa richiesta, Controparte_1
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 15 Settore Civile
eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda di declaratoria di recesso contrattuale dell'attrice ex art. 1385,
comma 2, c.c., ovvero la risoluzione per colpevole inadempimento della convenuta;
2) rigetta, per l'effetto, la domanda di condanna della convenuta a corrispondere in favore di la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00), maggiorata Parte_1
degli interessi legali maturati dalla domanda sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda subordinata volta al riconoscimento e declaratoria di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta dall'attrice ex art. 1463 cod. civ.;
4) rigetta, per l'effetto, la domanda di condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) ricevuta a titolo di caparra confirmatoria;
5) rigetta la domanda riconvenzionale di declaratoria della risoluzione di diritto per colpa e responsabilità della committente, a far data dal 22.09.2022, del contratto di appalto del 31.03.2022 stipulato tra e la Parte_1 Controparte_1
6) dichiara nulla la diffida ad adempiere di cui alla missiva di parte attrice del
22.09.2022;
7) dichiara legittima la ritenzione, a copertura delle spese ed esborsi sostenuti per il materiale di appalto, della somma di € 25.000,00 corrisposta a titolo di caparra confirmatoria;
8) rigetta le richieste di riconoscimento e di condanna della committente Parte_1
al pagamento del maggior danno;
[...]
9) condanna al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.758,40 (di cui €
[...]
7.616,00 per compensi professionali, € 1.142,40 per rimborso forfettario spese generali,
ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 16 Settore Civile
10) condanna , ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c., al pagamento, in Parte_1
favore della convenuta della somma di € 1.904,00. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 3/12/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto Il Giudice Istruttore