Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9010 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' M REPUBBLICA ITALIANA ME DEL POPOLO ITALANO09 0 10/ 0 2 LA CORTE REMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente + R.G. N. 137,02/00 Cron.600% 5060/00 Dott. BR D'ANGELO Consigliere 1245-14 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Rep . Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro domiciliato in ROMA VIA BRUNO MARCO, elettivamente 33, ALBERICO II, n. presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende, giusta2002 Esna 520 delega in atti;
-1- avverso 12 sentenz & n. 387/99 del Tribunale di CUNEO, 53/19/13.99, RGY. depositata il 31/12/99 R.G.N. 1294/99; e m 260/9. del Tribunale di Mondovi depos. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.-Con ricorso al Pretore di Cuneo depositato il 23 aprile 1993 il signor BR MA conveniva in giudizio la società Rete Gamma s.p.a., della quale era dipendente con mansioni di magazziniere, ed esponeva di avere verbalmente pattuito con il datore di lavoro, al momento dell'assunzione avvenuta il 27 novembre 1989, la corresponsione di un superminimo pari all'importo dell'indennità di trasferta corrisposta agli altri dipendenti impiantisti, indennità statache gli era ingiustificatamente negata a far data dal 1° febbraio 1992 con decisione unilaterale della società, della quale chiedeva quindi la condanna a pagargli, per detto titolo, la somma di lire 2.408.000, relativa al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1992. La società convenuta, costituitasi, negava il dedotto accordo sostenendo di avere corrisposto l'indennità di trasferta soltanto quando questa era stata effettivamente compiuta. Il Pretore adito, con sentenza del 23 maggio 1994, accoglieva la domanda, ritenendo provata l'esistenza di un accordo tra le parti che prevedeva la corresponsione al BR di un 그것도 3 "superminimo" di importo pari all'indennità di trasferta, la cui cessazione era illegittima;
e conseguentemente condannava la società Rete Gamma a pagare al ricorrente la chiesta somma. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 31 gennaio 1996, dichiarava la improcedibilità dell'appello proposto dalla società Rete Gamma, ritenendo che, nonostante la tempestività del deposito dell'atto di impugnazione, la sentenza di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato perché la notifica dell'atto era stata eseguita dopo la scadenza del termine annuale di decadenza ex art. 327 c.p.c.. La Corte di Cassazione, adìta dalla società, accoglieva (con sentenza n. 7646 del 18 agosto cassava la sentenza del1997) il ricorso e Tribunale di Cuneo rinviando la causa al Tribunale di Mondovì. Il Tribunale di Mondovì, quale giudice del rinvio, ha pronunciato sentenza in data 11 marzo 1999 con la quale ha riformato la decisione di primo grado, ed ha respinto la domanda del BR. Lo stesso giudice ha ritenuto che non sussisteva la prova della esistenza tra le parti di un accordo avente ad oggetto la corresponsione al predetto di 4 Emu un superminimo rapportato alla indennità di dipendenti impiantisti;
mentre ha trasferta dei ritenuto che, al contrario, le buste paga provavano che al lavoratore veniva corrisposta una indennità di trasferta solo quando la trasferta veniva realmente effettuata, giacchè dalle buste paga risultava che le ore di trasferta non erano quasi mai eguali di mese in mese, ed un impegno alla corresponsione di un superminimo avrebbe ragione- volmente implicato che la competenza fosse sempre uguale ogni mese. Avverso questa sentenza il soccombente BR ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo: con il quale ་་denunziando omesso esame di fatti decisivi (con riferimento ai dati emergenti dai prospetti paga ed alla deposizione della teste Gastaldi), violazione dell'art. 1363 C.C., conseguente erronea valutazione anche delle altre risultanze istruttorie" - lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto di rilevanti elementi probatori offerti dai prospetti paga prodotti in giudizio, omettendo soprattutto di considerare che dal febbraio 1992 non vi era stata più coincidenza tra giorni lavorati e trasferte pagate, e che neppure abbia preso in considerazione 5 Ene rilevanti dichiarazioni testimoniali. A questo ricorso la società Rete Gamma resiste con controricorso, illustrato da memoria. 2.-Nel frattempo, con successivo ricorso al medesimo Pretore, depositato il 19 settembre 1996, BR MA conveniva in giudizio la detta società Rete Gamma s.p.a., e sulla base di deduzioni analoghe a quelle poste a base del precedente la ricorso (di cui prima s'è detto) chiedeva condanna della stessa al pagamento della somma di all'importo lire 3.096.000 corrispondente dell'emolumento prima menzionato (dal ricorrente qualificato come superminimo di ammontare pari alla indennità di trasferta) che sosteneva non essergli stato corrisposto per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 agosto 1994. Il Pretore accoglieva la domanda, con sentenza Mr. del 5 ottobre 1998; e tale sentenza è stata confermata dal Tribunale di Cuneo, che, con sentenza del 31 dicembre 1999 ha respinto l'appello della datrice di lavoro. Detto Tribunale ha ritenuto che l'emolumento in discussione costituiva parte della retribuzione e che illegittimamente la società datrice di lavoro ne aveva interrotto la corresponsione. می Avverso detta sentenza del Tribunale di Cuneo la società Rete Gamma s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di censura illustrati da memoria. Con il primo di questi motivi, la società Rete Gamma, denunziando e 2103 "violazione e falsa applicazione artt. 2099 civ., ed omessa valutazione di punto cod. decisivo", deduce che l'impugnata sentenza ha erroneamente recepito il concetto di retribuzione equiparando ad essa l'indennità di trasferta, avente natura particolare, ed in parte di rimborso spese, anche ai fini fiscali e contributivi, e che ha omesso di valutare il punto decisivo della controversia, costituito dalla variabilità quale elemento tipico della indennità di trasferta argomentando al riguardo in maniera apodittica ed immotivata. Con il secondo motivo, denunziando "violazione art. 1362, 1340 C.C., e comunque dei principi in materia di validità e portata di un uso aziendale e di un accordo aziendale, omessa motivazione circa punto decisivo", la medesima società lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto la natura retributiva dell'emolumento in base alla ripetitività della sua erogazione trascurando ogni volontà delle parti eindagine sulla sulla 7 65mm derogabilità del contratto individuale da parte di un accordo aziendale dal quale era stata stabilita una misura inferiore della indennità di trasferta ed al quale essa società si era adeguata. Rileva pure che detto giudice ha omesso di considerare, quale punto decisivo, l'origine e la formazione dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio disattendendo il principio, affermato da questa Corte, secondo cui elemento costitutivo di un uso aziendale lo specifico intento negoziale di regolare per il futuro alcuni aspetti del rapporto di lavoro e non già la semplice reiterazione dei comportamenti. A questo ricorso della Rete Gamma il BR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Ritiene preliminarmente il Collegio di procedere alla riunione, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., dei procedimenti promossi dai due ricorsi sopra indicati (rispettivamente iscritti al n. 5060/2000, ricorrente BR MA, ed al n. 13702/2000, ricorrente Rete Gamma s.p.a.), stante la identità della questione oggetto degli trattandosi in ciascuno di essi dellastessi, natura e quindi della spettanza al medesimo 8 Comenu lavoratore, per periodi l'uno all'altro consecutivi, dello stesso emolumento. Avuto riguardo alle sopra riportate censure mosse contro le due sentenze qui impugnate (del Tribunale di Mondovì e del Tribunale di Cuneo) recanti decisioni di segno opposto, va ritenuto che entrambe le sentenze appaiono inficiate, per quanto ма più oltre specificato, da vizi motivazionali che ne devono comportare l'annullamento.
2. Ed invero va in primo luogo considerato che così come rilevato dal ricorrente BR - la motivazione resa dal Tribunale di Mondovì manifesta rilevanti carenze ed insufficienze nell'argomentare in ordine alla valutazione e alla interpretazione delle risultanze documentali ed a quelle offerte dalle deposizioni testimoniali prese in esame, contenendo affermazioni alquanto generiche od apodittiche in ordine al loro contenuto, senza cioè un esame sufficiente ed analitico di quanto emergente da dette risultanze, e limitandosi in sostanza il giudicante ad enunciare la conclusione interpretativa da esse tratta. Dal canto suo il predetto ricorrente ha altresì specificato nel ricorso per cassazione dando così rituale applicazione al principio. della c.d. autosufficienza di tale atto d'impugnazione inmolteplici e dettagliate decisive indicazioni, punto di fatto, contenute nei prospetti paga in ordine alle modalità di erogazione dell'indennità in questione, ed anche testuali dichiarazioni rese sul punto dai testimoni, che il Tribunale non risulta avere adeguatamente preso in considerazione ed in ordine alle quali non ha quindi congruamente né sufficientemente motivato. Tanto è sufficiente perché, riscontrato dunque il dedotto vizio di motivazione, il ricorso del BR debba, in relazione ad esso, essere accolto e la sentenza del Tribunale di Mondovì essere cassata.
3. Correlativamente, neppure la sentenza del Tribunale di Cuneo si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente società Rete Gamma con riguardo a carenze motivazionali che pure appaiono denunziate tra le varie censure svolte con i motivi di ricorso. Ed infatti la sentenza del Tribunale di Cuneo, pur correttamente richiamando principi di diritto enunciati da questa Corte, non appare motivata in maniera adeguata, né sufficiente, in punto di valutazione delle risultanze di fatto concernenti 10 спи la natura della corrisposta indennità denominata "trasferta Italia", avendo invero omesso di esaminare e valutare convenientemente se tra le parti fosse intervenuto, о meno, un accordo - pur in ipotesi fondato su comportamenti concludenti circa la corresponsione, attraverso l'erogazione di detta indennità ed anche se questa veniva corrisposta in ammontare non sempre eguale ma proprio superminimo variabile, di un vero e retributivo, come tale insuscettibile di unilaterale decurtazione. Ed inoltre la medesima sentenza ha, da un lato, richiamato elementi ipotizzabile") circa laincerti ("appare poco possibilità, nel caso di specie, di effettuazione di trasferte, per poi invece decisamente escludere tale possibilità in altra parte della motivazione. Per quanto or detto le censure attinenti a vizi di motivazione risultano dunque, anche in tal caso, fondate, e per tale ragione anche la sentenza del Tribunale di Cuneo deve essere cassata. -4. In conclusione la causa, riferita dunque ai due procedimenti riuniti, stante la cassazione di entrambe le sentenze impugnate deve essere rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Torino, il quale procederà a nuovo 11 approntando adeguata motivazione sua della esame decisione, e provvederà altresì ex art. 385 ult. CO. C.P.C., sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi iscritti ai n. 5060/2000 e n. 13702/2000 R.G.; accoglie entrambi i ricorsi per quanto di ragione;
cassa le sentenze impugnate;
e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 31 gennaio 2002. Inglich I wauth C ore Mercurio_ - inceleria 20 GTV. 2007 CANCELLIERE SOLLO, DI : A, TASSA POSTA ART. 10 U ED A N AA A 12