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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti _________ Presidente
2) dott. ssa IN Chinèrel _________ Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena _______ Consigliere
Nella controversia trattata nelle forme dell'art.127 ter cpc la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 345/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello alla sentenza n.
399/2023 pubblicata in data 27/02/2023, r.g. n. 581/2020 dal Tribunale- GL di Reggio
Calabria e vertente tra
, rappresentato e difeso dell'Avv. Giovanna Manganaro;
Parte_1
- CP_1
E
(GIÀ L' ) Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso L' Controparte_4
Avv. Anna Curatolo;
-APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso in primo grado, rappresentava: di essere dipendente del Parte_1
G.O.M. “ di dal 01.06.1985 con la qualifica di Controparte_4 Controparte_4 assistente tecnico, categoria C4, Tipo A, espletando fino al 01.03.2019 la sua attività al servizio di distribuzione gas medicali e controllo serbatoi e rampe di emergenza;
che a
1 cause delle carenze organiche e per garantire l'efficienza del servizio nei due pressi ospedalieri ( ha effettuato lavoro in regime straordinario autorizzato per Per_1 Per_2
un totale di 907 ore da gennaio 2015 a dicembre 2018, così determinato: 1042 ore di saldo complessivo dicembre 2018 da cui detrarre 135 ore da gennaio 2015; che le ore di lavoro straordinario erano state autorizzate dalla stessa con Controparte_3
provvedimenti del 24.03.2017 e del 12.01.2018 con cui si disponeva che considerata la carenza di personale, si riteneva necessario che gli addetti al Gas Medicali venissero autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro al di fuori del normale orario di servizio e, pertanto, gli veniva autorizzato allo svolgimento di lavoro straordinario;
che in base all'art. 31, commi 7 e 8, del CCNL comparto sanità in atti che regola la modalità di retribuzione delle ore di lavoro straordinario dispone che la misura oraria dei compensi di lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile e che tale maggiorazione è pari al 15% per il lavoro straordinario diurno, 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e in orario notturno e al 50% per quello prestato in orario notturno festivo;
che considerata la retribuzione base mensile di € 1624,15 e la maggiorazione al minimo, ossia al 15%, per tutte le ore di lavoro straordinario lo stesso risulterebbe creditore della somma di € 10.484,92 così determinata: Stipendio base €
1624,15/156=10,41 10,41 + 15%=11,56 11,56 * 907= 10.484,92, a cui aggiungere l'indennità integrativa speciale in godimento dell'anno del mese precedente per ogni anno e il rateo di tredicesima mensilità relativa alle due voci precedenti (stipendio tabellare e indennità integrativa speciale) e così in totale € 21.000,00.
Concludeva per il pagamento della complessiva somma di euro 21.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva il resistente rappresentando che: < utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, ma solo per far fronte a particolari esigenze di servizio, hanno fissato il limite individuale di 180 ore annuali per il ricorso al lavoro straordinario;
detto limite può essere elevato sino ad un numero di 250 ore annuali per particolari esigenze o specifiche categorie di lavoro e, comunque, per non più del 5% del personale in servizio e sempre “previa autorizzazione” degli organi competenti. La pubblica amministrazione è tenuta ad erogare compensi per lavoro straordinario ai propri dipendenti solo in presenza di una preventiva formale
2 autorizzazione allo svolgimento, necessaria al fine di verificare le effettive ragioni di pubblico interesse che giustificano il ricorso ad una prestazione lavorativa eccezionale, nel rispetto del principio di buon andamento sancito L'art. 97 cost.>>
Eccepiva di avere corrisposto al ricorrente quanto dovutogli sulla base delle autorizzazioni al lavoro straordinario concesse entro i limiti contrattuali, e precisamente il pagamento di n. 989 ore: - anno 2015 ore 249 (All.7); - anno 2016 ore 222 (All.8); - anno
2017 ore 247 (All.9); - anno 2018 ore 271 (All.10).
Concludeva, pertanto, come la domanda introdotta dal ricorrente non possa trovare
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato per la seguente motivazione: <In primo luogo deve rilevarsi come l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario è stato chiesto, anche con riferimento all'odierno ricorrente, L'NG , nella sua qualità di Pt_2
Direttore facente funzioni UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, nei limiti contrattuali e negli stessi limiti è stato autorizzato.
Il ricorrente, sulla base dei tabulati (che sono stati depositati anche da parte resistente, che ha depositato pure quello dell'anno 2016 che il ricorrente non aveva depositato), chiede il pagamento del lavoro straordinario svolto nel periodo da gennaio 2015 a dicembre 2018 per complessive 907 ore.
Nella memoria di costituzione parte resistente allega di avere corrisposto il al signor Pt_1 quanto dovutogli sulla base delle autorizzazioni e precisamente il pagamento di complessive n.
989 ore, come dai tabulati allegati per ciascun anno: - anno 2015 ore 249 ; - anno 2016 ore
222 ; - anno 2017 ore 247 ; - anno 2018 ore 271.
La difesa del ricorrente non ha mai contestato che gli sia stato corrisposto il pagamento allegato da parte resistente, circostanza che pertanto deve considerarsi fatto pacifico.
Per altro anche dalle buste paga versate in atti dal ricorrente risulta esposto il pagamento della voce dello straordinario e trattasi non solo dello straordinario in reper. ma anche dello straordinario ord. diurno, notturno o festivo. In conclusione, risulta che al ricorrente sia stato già corrisposto il pagamento del lavoro straordinario svolto negli anni
2015,2016,2017 e 2018, addirittura per un numero di ore superiore a quello chiesto in ricorso>>
Con ricorso in appello depositato in data 27/7/2023 ha proposto impugnazione l'originario ricorrente sulla base dei seguenti motivi: travisamento del fatto e motivazione incoerente perché lo straordinario è stato svolto in regime di autorizzazione, eccependo che il Tribunale ha errato nel ritenere le ore non autorizzate;
travisamento dei fatti per
3 avere ritenuto pagate le ore di straordinario eccependo che la documentazione richiamata dal Tribunale riguarda invero i tabulati dei cartellini, prodotti da entrambe le parti, e non le buste paga che avrebbero potuto dare prova a riguardo>>
L'appellato si è costituito eccependo che la prova del pagamento, come affermato dalla sentenza, è stata fornita dallo stesso ricorrente che ha depositato le buste paga da cui emerge << in maniera chiara ed univoca l'avvenuto pagamento delle sole ore autorizzate per un totale di n. 989 per gli anni 2015/2018.>>
Il procedimento alla scadenza del termine fissato al 27/11/2025 per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. , come da decreto del Presidente di Sezione ritualmente comunicato è stata decisa in esito alla camera di consiglio del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
E' inammissibile il motivo di appello con cui si ribadisce l'esistenza dell'autorizzazione a svolgere lo straordinario, atteso che il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto pagate le ore di straordinario e non per mancanza di autorizzazione che anzi, ha ritenuto esserci.
Va rigettato anche il secondo motivo relativo alla prova del pagamento delle ore di straordinario, il tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio sulla base delle risultanze delle buste paga, prodotte dallo stesso ricorrente, e non sulla base solo dei tabulati, inoltre, ha ritenuto che la difesa del ricorrente corrisposto il pagamento allegato da parte resistente>>. Detto capo non è stato oggetto di censura.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta in primo grado emerge sia lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, che il relativo pagamento, sicchè va confermato l'accertamento in fatto condotto dal Tribunale con rigetto dell'originario ricorso.
L'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da confronti Parte_1 [...]
in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 399/2023 pubblicata in data 27/02/2023, r.g. n. 581/2020 2019 dal Tribunale-GL di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2,906,00 oltre spese generali al 14% iva e cpa come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025 Controparte_4
Il Consigliere Il Presidente
Dott.ssa IN Chinè dott.ssa Marialuisa Crucitti
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