Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Bonafine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
- del decreto del decreto del Questore della Provincia di Cosenza n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, notificato il 24.06.23, di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia; della comunicazione n. -OMISSIS- -OMISSIS-della Questura della Provincia di Cosenza, Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, resa ai sensi degli artt. 7-10 bis della legge 241/90; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, in quanto pregiudizievole per gli interessi del ricorrente, per l'effetto annullandoli e disponendo il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia richiesto dall'odierno ricorrente; altresì condannando l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa LE SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, premesso di essere titolare dal 30 agosto 2016 della licenza di porto di fucile per uso caccia, ha contestato il provvedimento con cui la Questura della Provincia di Cosenza, con atto notificato il 24 giugno 2023, ha rigettato la domanda di rinnovo del predetto titolo.
1.1. L’istante ha presentato osservazioni, a fronte delle quali la Questura competente, nel confermare il preannunciato provvedimento sfavorevole, ha ritenuto dirimente, ai fini della formulazione del giudizio d’inaffidabilità del richiedente, la contestazione da questi subita dell’illecito amministrativo in materia di stupefacenti, in considerazione della natura discrezionale del provvedimento e della possibilità di una valutazione prognostica basata su elementi probabilistici.
2. Nell’avversare il provvedimento, quindi, l’istante ha evidenziato la “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90- ECCESSO DI POTERE PER GRAVI CARENZE ISTRUTTORIE ED ILLOGICITA’” attesa l’unicità della segnalazione, non essendo assuntore abituale e attesa la mancanza di una effettiva motivazione.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, ribadendo la legittimità dell’operato e la natura ampiamente discrezionale della decisione assunta.
4. All’udienza dell’11 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, integralmente respinto.
2. Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare in tema di porto d'armi - come interpretato dalla giurisprudenza ripresa in più occasioni anche da questo Tribunale, per quanto rileva nella presente sede:
- la possibilità di detenere armi è anzitutto un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: “ nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5306/2021), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
- la licenza di porto d'armi può dunque essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2930/2025). All’autorità amministrativa è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto restrittivo sia acclarato nella sua rilevanza penale (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018). In particolare, il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole della p.a. procedente (T.A.R. Calabria, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 759; T.A.R. Calabria, Sez. I, 4 novembre 2024, n. 1555);
- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1085/2025); in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si è precisato, infatti, che non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non la misura cautelativa, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
3. Tanto doverosamente premesso, nel caso di specie, il Collegio non rinviene, nell’ambito del provvedimento impugnato, assunto a seguito di partecipazione procedimentale e correttamente motivato, i lamentati profili di illogicità, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.
Difatti la Questura resistente ha fondato il provvedimento di diniego sulla contestazione a carico dell’istante di uso di stupefacenti (in specie eroina), a cui è seguito peraltro anche il ritiro della patente.
Sul punto il Collegio deve ribadire che il titolare di licenza di porto d'armi deve essere esente da mende e dare pieno affidamento circa il corretto uso delle armi, e che a norma dell’art. 1, n. 5, del d.m. del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale) l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti costituisce causa di non idoneità.
Tanto certamente risulta ancor più logico e ragionevole laddove trattasi di sostanza stupefacente che, per la sua capacità tossicologica e per gli effetti prodotti, costituenti fatto notorio, costituisce da solo un elemento idoneo, sotto il profilo motivazionale, a sorreggere il giudizio negativo di affidabilità, e questo senza tener conto degli interessi oggetto di bilanciamento, ossia da un lato quello del privato a coltivare l’attività venatoria e dall’altro quello della sicurezza pubblica.
L’assunzione di droghe comunemente classificate come “pesanti”, infatti, integra di per sé una condotta intrinsecamente pericolosa, a prescindere da ulteriori circostanze di contorno o dall’assenza di uno stato conclamato di tossicodipendenza.
Né, si ribadisce, la normativa specifica vigente consente il benché minimo margine interpretativo (cfr. Cons. Stato, III, 5192/2018).
4. Il ricorso pertanto va respinto.
5. Le peculiarità del procedimento ed il tipo di discrezionalità esercitata giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ND, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LE SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE SA | ER ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.