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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 816/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. e P. IVA in persona della Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante dell'Unione, dr. Eleonora Proni, e Parte_2
(C.F. e P. IVA , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3
tempore, dr. , entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv.to Parte_3
Antonio Marchesini (fax 0444/528769 c.f. PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo Email_1
difensore sito in Vicenza contrà Porti n.
3. Si chiede che eventuali notificazioni ed avvisi siano inviati via posta elettronica all'indirizzo PEC Email_1
Parte appellante contro
(c.f.: ), nato in [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in San Giorgio delle Pertiche (PD), via A. Palladio n. 46/3, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Renzo Fausto Scappini (c.f.: pec: CodiceFiscale_3
1 fax: 045-590299), del Foro di Verona, con elezione di domicilio Email_2
fisico presso lo studio del primo, sito in (37122) Verona, Vicolo Ghiaia n. 7 e con elezione di domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata: ove Email_2
dichiara di voler ricevere le notifiche e gli atti del presente procedimento
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 270/2022 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: sanzione disciplinare
Conclusioni:
Per parte appellante:
“1) IN VIA PRINCIPALE, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 270/2022,
pubblicata il 5/05/2022, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle domande proposte dal dr.
e la legittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese, Controparte_1
adottata dall nei confronti di in data Parte_1 Parte_4
27.3.19 e comunque rigettarsi la richiesta di annullamento della sanzione disciplinare irrogata.
2) IN VIA SUBORDINATA, riformarsi la sentenza n. 270/2022 del Tribunale di Padova almeno nella
parte in cui condanna il al pagamento della rivalutazione monetaria insieme Parte_2
agli interessi legali, anziché nella maggior somma tra interessi e rivalutazione, e/o nella parte in cui
condanna le Amministrazioni, attuali appellanti, a versare l'importo di '€ 6000,00 di compensi, oltre
spese generali, CPA e IVA.' anziché nelle misure di legge, con conseguente riduzione al giusto e al
dovuto l'ammontare delle spese di lite eventualmente liquidate in favore del dr. nella CP_1
sentenza impugnata.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“In via principale nel merito
1) rigettare l'appello proposto dal e dall Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 270/2022 del Tribunale di Padova, emessa e pubblicata in data
[...]
05.05.2022;
2) per gli effetti, confermare l'impugnata sentenza, in ogni suo capo e parte, in quanto correttamente
2 motivata ed in nessun modo censurabile, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per masi 1, adottata in data 27.03.2019
dall nei confronti del dott. Parte_1 Controparte_1
3) condannare l e il , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, alla restituzione in favore del dott. i tutto quanto trattenuto a qualunque titolo Controparte_1
a causa dell'annullata sanzione disciplinare, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al
saldo;
4) condannare l e il al pagamento Parte_1 Parte_2
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 C.P.C.
In via subordinata nel merito:
5) nella denegata non riconosciuta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi
che la sanzione disciplinare irrogata al dott. è eccessiva e comunque sproporzionata in CP_1
relazione all'oggettiva gravità del fatto e all'entità e/o intensità dell'elemento soggettivo e, per
l'effetto, annullarsi il provvedimento con cui è stata irrogata;
ogni caso:
6) spese di causa, diritti, onorari, spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% e contributo unificato
interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande svolte dal lavoratore, dichiarando nulla la sanzione disciplinare per intervenuta decadenza del datore di lavoro dall'esercizio del potere disciplinare e condannando il datore di lavoro medesimo alla restituzione in favore del lavoratore di quanto trattenuto in busta paga in esecuzione della sanzione comminata.
Ha, altresì, condannato il e l alla Parte_2 Parte_1
rifusione delle spese di lite.
Il dott. dal 27.08.1997 era funzionario di vigilanza – comandante, a tempo pieno e CP_1
indeterminato, del Comune di Cittadella (PD) e nel 2014 chiedeva e otteneva aspettativa per ricoprire, fino al 2019, l'incarico di dirigente Comandante della Polizia Municipale del Comune di
Padova. Il lavoratore dal 15.11.2014 ricopriva detto incarico e, ritenendo che il Controparte_2
3 avesse illegittimamente affidato ex art. 113 TUEL l'installazione e gestione del servizio di autovelox
Per_ a società esterne, ordinava alle sue sottoposte dott.ssa e dott.ssa di revocare i Per_1
provvedimenti autorizzativi e di lasciar scadere i termini di notifica delle contravvenzioni riscontrate con l'impiego dei predetti autovelox. La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il
Veneto della Corte dei Conti, in data 10.08.2017, chiedeva atti e informazioni al Controparte_2
e in data 02.10.2017 imputava il dott. er danno erariale, poiché aveva impedito al CP_1 Pt_2
di introitare gli importi delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità di cui al periodo dal 3.11.2014
all'8.12.2014. In data 4.09.2017 il Comune di Padova comunicava al lavoratore la risoluzione dell'incarico conferito ed egli, dal 13.09.2017, rientrava al Comune di presso il Settore Parte_2
Servizi Territoriali. All'esito del giudizio, con sentenza n. 139/2018 del 7.02.2018, depositata il
3.09.2018, la Corte dei Conti del Veneto condannava il dott. risarcire il danno erariale. CP_1
Nel settembre 2018 la Procura Regionale trasmetteva detta sentenza al , Pt_2 CP_2
il quale, a sua volta, inviava comunicazione via pec al Comune di . Con lettera Parte_2
raccomandata riservata datata 2.11.2018 il Segretario generale del Parte_2
trasmetteva la sentenza all , in quanto la gestione dei Parte_1
procedimenti disciplinari era demandata all'Ufficio Associato Interprovinciale presso la stessa.
All'esito del procedimento disciplinare, nel quale il lavoratore informava di aver appellato la condanna, con provvedimento del 27.03.2019 veniva irrogata al dott. la sanzione CP_1
disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, con privazione della retribuzione, poiché
egli avrebbe dovuto procedere all'annullamento (ex tunc) anziché alla revoca (ex nunc) dei provvedimenti ritenuti illegittimi e comunque avrebbe dovuto procedere personalmente in tal senso invece di far cadere la responsabilità sui funzionari sottoposti. Conseguentemente il dirigente del
Settore Servizi Territoriali del Comune di – con determinazione n. 14355 del 19.04.2019 Parte_2
– sospendeva il dott. al 20.04.19 al 19.05.19 e il dirigente del Settore Servizio Economico CP_1
Finanziario e Personale, in esecuzione del provvedimento sanzionatorio, applicava al la CP_1
conseguente trattenuta in busta paga, pari all'importo di € 3.526,57.
Con sentenza n. 179/2020 del 29.10.2020, la Corte dei Conti – III Sezione Giurisdizionale di appello, ha riformato integralmente la sentenza di condanna e ha assolto il dott. da ogni CP_1
4 accusa in sede contabile. Anche il procedimento penale avviato nei confronti dello stesso si è
concluso positivamente, già in fase di indagini preliminari, non essendosi riscontrati elementi a sostegno di una sua eventuale responsabilità penale. Il ritenendo ingiusta anche la CP_1
comminata sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro, ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice, per quanto qui ancora rileva, ha accolto le domande del lavoratore, così
motivando:
“Quanto poi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, deve ritenersi che - per quanto il procedimento disciplinare sia
stato incardinato presso l' della e si sia concluso con un provvedimento disciplinare formalmente Parte_1 Parte_1 imputabile a tale Unione -, tale provvedimento sia stato adottato per conto del Comune di cui il ricorrente era dipendente e che il Pt_2 debba rispondere, nel rapporto di lavoro con il proprio dipendente, degli atti di natura privatistica la cui adozione sia stata delegata ad un
soggetto terzo. Quest'ultimo poi è chiamato a rispondere degli atti posti in essere a suo nome ed incidenti sulla sfera giuridica di terzi.
Nel merito, ai sensi dell'art. 55 bis c. 4°, d.lgs. 165/01, nel testo vigente all'epoca dei fatti, il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 (e cioè dalla data di ricezione degli atti dall'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari) ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la
decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia
dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini comportava,
per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare. Il termine per la contestazione dell'addebito era di quaranta giorni, quello per
la conclusione del procedimento era di 120 giorni (tali termini ricavandosi dal combinato disposto del 4° e del 2° c. dell'art. 55 bis, che
prevedevano il raddoppio del termine nel caso di sanzioni comportanti la privazione della retribuzione per un periodo superiore a dieci
giorni).
Assume quindi rilievo pregiudiziale verificare (rispetto alla data di conclusione del procedimento del 27.3.19) quale sia la data
di acquisizione della notizia dell'infrazione da parte del responsabile della struttura in cui era inserito il dipendente.
Deve rilevarsi in primo luogo che il termine risulterebbe violato già considerando la data in cui la sentenza della Corte dei Conti
(che, secondo la prospettazione del convenuto assume valenza decisiva al fine della conoscenza dei fatti) è stata trasmessa al Pt_2 Parte_ Comune di , trasmissione che si ammette essere avvenuta mediante email certificata nel mese di ottobre 2018.
Si oppone che la comunicazione tramite email non significa ancora conoscenza da parte del responsabile della struttura da cui
dipendeva il ricorrente, e cioè da parte del Dirigente Settore Servizi Territoriali, cui il ricorrente era stato addetto al rientro dal Comune di
Padova.
Deve peraltro rilevarsi che il non ha allegato e provato quando il Dirigente del Settore Servizi Territoriali Parte_2 ha avuto conoscenza della sentenza della Corte dei Conti, conoscenza che, se si assume un comportamento diligente
dell'amministrazione, dovrebbe ritenersi istantanea, data la facilità con cui una email può essere inoltrata a un terzo interessato.
Il travalicamento dei termini per la definizione del procedimento si ricava peraltro da considerazioni più radicali.
Vi è contraddizione tra l'affermare che con il procedimento disciplinare non si è voluto contestare al ricorrente il danno erariale
e l'affermare che la decisione della Corte dei Conti costituiva antecedente necessario all'avvio del procedimento, dove non è chiaro se
per antecedente necessario si intenda una pregiudizialità logico giuridica ovvero una rilevanza fattuale di circostanze accertate in
sentenza.
5 In realtà le premesse in fatto della contestazione - e cioè: la dichiarata natura di revoca del provvedimento con cui si bloccava
l'operatività del sistema di rilevazione automatico delle infrazioni, la sottoscrizione di tale provvedimento ad opera di soggetto non
legittimato, perché privo di delega;
l'omesso annullamento delle infrazioni precedentemente accertate – erano circostanze conoscibili e
in fatto conosciute dall'amministrazione da cui all'epoca il ricorrente dipendeva (il ) già dalla data della adozione di tali Pt_2 CP_2 provvedimenti, o dalla data della loro mancata adozione (e cioè dalla data del comportamento omissivo contestato).
La riconosciuta estraneità del tema del danno erariale alla contestazione disciplinare comporta che la sentenza della Corte dei
Conti nulla possa aggiungere e nulla possa togliere alla contestazione disciplinare. Peraltro, in corso di causa tale sentenza è stata
riformata in appello, essendo stato il ricorrente riconosciuto esente da ogni responsabilità. Tale pronuncia è passata in giudicato.
Deve quindi convenirsi con la difesa ricorrente là dove rileva che la conoscenza dei fatti deve essere quantomeno fatta risalire
alla data del 10.8.17 e cioè alla data della richiesta di atti e di informazioni proveniente dalla Procura della Corte di Conti. Ma si potrebbe
rilevare anche, secondo l'allegazione dello stesso , che in data 10.12.14 il dirigente del Settore Mobilità del Comune Parte_2
, arch. aveva adottato una determinazione con cui, a revoca già avvenuta, aveva confermato la validità dei verbali di CP_2 Per_3 contravvenzione formati precedentemente alla revoca stessa, il ché non poteva non significare conoscenza da parte dell'amministrazione
che non vi era un provvedimento di annullamento.
Deve anche rilevarsi che, sotto un rispetto più generale, le contestazioni mosse al ricorrente attengono non a meri fatti, ma ad
atti amministrativi imputabili al , o all'omessa adozione di atti amministrativi (in relazione alle infrazioni già rilevate) e Controparte_2 quindi non si intende come il , o quantomeno il comparto amministrativo in cui operava il ricorrente, potesse ignorare Controparte_2 gli atti suoi propri.
Deve poi conclusivamente rilevarsi che la tempestività dell'azione disciplinare è principio di correttezza, imparzialità ed
efficienza dell'operato della pubblica amministrazione;
nel caso in esame i tempi del procedimento disciplinare sono stati tali che la
sanzione disciplinare è stata applicata a cinque anni di distanza dai fatti, ad opera di una amministrazione diversa da quella che aveva in
carico il ricorrente all'epoca dei fatti e che, per ovvie ragioni, sarebbe stato il soggetto meglio attrezzato a valutarne la condotta” (pagg.
4-6).
2. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello l Parte_1
e il sulla base di cinque motivi di appello.
[...] Parte_2
2.1. Con il primo motivo di appello gli enti locali hanno impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis D.Lgs. 165/2001.
Gli appellanti lamentano che il primo giudice ha ritenuto il procedimento disciplinare tardivamente avviato e concluso. Evidenziano che, ai sensi dell'art. 55 bis D.Lgs. 165/2001, il termine di 40 giorni per la contestazione di addebito e il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento iniziano a decorrere dal momento di acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'Ufficio competente in materia disciplinare (Cass. n. 20733/2015, n. 9390/2017), che nel caso di specie era l Controparte_3
(informato in data 02.11.2018), o dalla data in cui la notizia è pervenuta al responsabile della struttura
6 in cui il dipendente lavora (Cass. n. 16900 /2016), che nel caso di specie era il Settore Servizi
Territoriali del Comune di Cittadella. Ribadiscono pertanto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non ha alcuna rilevanza la data (settembre/ottobre 2018) in cui la sentenza della
Corte dei Conti è stata trasmessa via pec dal all'Ufficio Protocollo del Comune Pt_2 CP_2
di . Parte_2
Gli appellanti osservano, inoltre, che solo con la sentenza della Corte dei Conti del Veneto
(emanata in data 13.09.2018) si è avuta conoscenza del comportamento posto in essere dal dott.
quindi il non poteva avviare alcuna azione disciplinare prima di ottobre CP_1 Controparte_2
2018, poiché non era in possesso di elementi sufficienti per contestare il fatto sanzionato.
Gli appellanti aggiungono, altresì, che l'eccepita tardività nella trasmissione della notizia disciplinare all'Ufficio competente non ha compromesso il diritto di difesa del dott. CP_1
2.2. Con il secondo motivo di appello gli enti locali hanno impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. nonché del principio di non contestazione e del dovere di iudicare secundum alligata et probata.
Gli appellanti si dolgono che il primo giudice ha ignorato le allegazioni del Parte_2
e non ha rilevato che era onere di controparte provare l'asserita tardività della conclusione
[...]
del procedimento disciplinare. In particolare, ribadiscono – ai fini della decorrenza dei termini – che la notizia della condanna erariale era nota soltanto al Segretario generale del Parte_2
e non era conosciuta al dirigente del Settore Servizi Territoriali, evidenziando che il dott. CP_1
non ha mai contestato tale circostanza né ha mai dedotto il contrario.
2.3. Con il terzo motivo di appello gli enti locali hanno impugnato la sentenza per ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis D.Lgs. 165/2001, in quanto afferma che il termine di decadenza decorre dalla richiesta del 10.08.2017 da parte della . Parte_5
Gli appellanti lamentano che il primo giudice non ha considerato che la richiesta di atti e informazioni era coperta dal segreto istruttorio e comunque era generica. Evidenziano che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre unicamente dal momento in cui l'Ufficio competente ha avuto una notizia circostanziata dell'illecito e richiamano ampia giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass. n. 16706/2018; n. 9313/2021; n. 11949/2019; n. 14069/2019; n. 20083/2015; n.
7 17600/2021; n. 14810/2020; n. 50/2017).
Gli appellanti precisano che le pronunce della Corte di Cassazione confermano la legittimità
dell'operato del nell'esternalizzare il servizio di autovelox (Cass. n. 28719/2022; Controparte_2
n. 8416/2016).
2.4. Con il quarto motivo di appello gli enti locali hanno impugnato la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Gli appellanti si dolgono che il primo giudice ha condannato anche al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Osservano che il dott. non aveva chiesto il CP_1
pagamento degli accessori di legge, bensì soltanto la corresponsione della “retribuzione non
percepita”.
2.5. Con il quinto motivo di appello gli enti locali hanno impugnato la sentenza per violazione dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 e del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali.
Gli appellanti lamentano che il primo giudice ha condannato al pagamento sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi legali. Rilevano che, ai sensi di legge, dal 01.01.1995 il cumulo di rivalutazione e interessi legali non è più ammesso per i crediti di lavoro pubblico (Cass. n.
13624/2020).
2.6. Con il sesto motivo di appello gli enti locali hanno impugnato la sentenza per erronea e/o eccessiva liquidazione delle spese di lite in favore della controparte, con violazione e/o falsa applicazione dei parametri disciplinati dal D.M. 55/2014.
Gli appellanti si dolgono che il primo giudice ha liquidato le spese legali in misura superiore all'importo massimo di cui allo scaglione del valore di causa (€ 3.526,57) e comunque non ha detratto il compenso per la fase istruttoria non svolta.
2.7. Infine, gli enti locali si richiamano alle difese svolte in primo grado. In particolare contestano l'eccepita genericità della contestazione disciplinare;
negano l'asserita irrilevanza disciplinare della condotta del dott. e ribadiscono la riconducibilità dei fatti contestati alla CP_1
sanzione comminata dagli artt. 3 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dagli artt. 5 e 7 CCNL 22.02.2010 del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (Area II); affermano la corretta
8 applicazione dei principi di proporzionalità e progressività della sanzione;
ribadiscono la valida costituzione dell . Controparte_3
3. Si è costituito il dott. ontestando l'appello e chiedendone il rigetto. Evidenzia CP_1
che la Corte dei Conti ha accertato in appello la non censurabilità della condotta contestata e quindi non è attribuibile alcun tipo di responsabilità in relazione ai medesimi fatti per cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
3.1. Quanto al primo e al terzo motivo di appello, il lavoratore ribadisce che il procedimento disciplinare è stato concluso tardivamente, atteso che al Settore di riferimento del Comune di Padova
erano conosciuti/conoscibili gli atti amministrativi contestati del dicembre 2014, la richiesta dettagliata del 10.08.2017 inviata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, la citazione in giudizio del 2.10.2017 (comunicata e allegata via e-mail del 26.10.2017 dallo stesso dott. . CP_1
Precisa che non vi era alcun segreto istruttorio e che la sentenza di condanna della Corte dei Conti
non era un antecedente necessario all'avvio del procedimento disciplinare. Eccepisce il difetto di competenza dell'Ufficio Associato Interprovinciale, in quanto esso è stato costituito in epoca successiva ai fatti del 2014 (mediante convenzione del 2018 fra gli enti consociati) e il comma 3
dell'art. 55 bis D.Lgs. 165/2001 è stato introdotto nel 2017 e non è applicabile retroattivamente.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, il lavoratore rileva che vi è stata una violazione da parte del Comune di della procedura stabilita dall'art. 55 bis, commi 2 e 4, D.Lgs. 165/2001 Parte_2
atteso che il responsabile del Settore di riferimento risulta informato del procedimento disciplinare soltanto dopo la sua conclusione. Osserva che il primo giudice aveva il potere di accertare incidenter
tantum tutte le questioni potenzialmente in grado di formare oggetto di autonoma domanda giudiziale.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello, il lavoratore afferma che il giudice del merito può
riconoscere anche d'ufficio la debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria (Cass. n.
20943/2009).
3.5. Quanto al sesto motivo di appello, il lavoratore sostiene che la liquidazione delle spese
è corretta in quanto: nel ricorso introduttivo la domanda era stata qualificata come indeterminabile;
comunque il valore indicato da controparte è sottostimato poiché considera il netto ma non l'intera
9 retribuzione che è stata restituita;
in ogni caso il giudice ha il potere di liquidare le spese di lite in misura diversa, anche maggiore o minore rispetto ai parametri tariffari (Cass. n. 26545/2021).
3.6. Il lavoratore poi ribadisce: la genericità della contestazione disciplinare;
l'irrilevanza disciplinare dei fatti contestati e la correttezza della propria condotta, come accertato dalla Corte dei
Conti e in sede penale;
la sproporzione della sanzione irrogata.
3.7. Infine, il lavoratore chiede la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. poiché, dopo la sentenza definitiva n. 179/2020 della Corte dei Conti e l'archiviazione del procedimento penale, non solo il datore di lavoro non ha annullato in autotutela il provvedimento disciplinare, ma anche proposto appello avverso la pronuncia del Tribunale di Padova.
4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 6.02.2025 ed è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene che l'appello è fondato limitatamente alla statuizione sulla condanna al pagamento degli accessori (il primo giudice ha applicato il cumulo di interessi e rivalutazione) e, nel resto, deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello di appello sono suscettibili di essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, e risultano infondati.
6.1. Al dott. è stata irrogata la sanzione disciplinare oggetto di causa nonostante CP_1
egli sia stato riconosciuto esente da responsabilità in sede penale e in sede erariale per i medesimi fatti.
Il procedimento disciplinare si è concluso in data 27.03.2019 con provvedimento che ha disposto la sospensione dal servizio per un mese, con privazione della retribuzione.
6.2. Il Collegio rileva che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il procedimento disciplinare è stato concluso oltre il termine di 120 giorni previsto ex lege (art. 55 bis, commi 2 e 4,
D.Lgs. 165/2001) e dunque si era verificata la decadenza dall'azione disciplinare.
6.3. L'art. 55 bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001 applicabile ratione temporis prevede che “la
decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di
prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
10 struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare”.
Ai fini dell'individuazione del dies a quo del decorso del termine di 120 giorni deve, dunque,
essere individuata la “data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da
parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”.
6.4. Nel caso di specie, è pacifico (cfr. pp. 14-15 dell'appello) che – stante le indagini in sede penale in corso – il comunicava al dott. la risoluzione dell'incarico Controparte_2 CP_1
conferito ed egli, dal 13.09.2017, rientrava al Comune di , ove concordava con i suoi Parte_2
superiori/responsabili di settore di venire assegnato a mansioni differenti, proprio in ragione della pendenza in particolare del procedimento penale.
È, dunque, verosimile ritenere che, già alla data del 13.09.2017, il Comune di e il Parte_2
responsabile della struttura di assegnazione, mutando le mansioni del in ragione della CP_1
pendenza del procedimento penale, fossero a conoscenza dei fatti successivamente posti a base della contestazione disciplinare, trattandosi pacificamente degli stessi fatti per cui si stava procedendo in sede penale.
6.5. Risulta, altresì, dalla stessa contestazione disciplinare (doc. 17 ricorrente) e dal conseguente provvedimento sanzionatorio (doc. 1 ricorrente) che, in data 15.10.2018, il CP_2
ha trasmesso via pec al la sentenza della Corte dei Conti che
[...] Parte_2
condannava in primo grado il dott. n relazione ai medesimi fatti per cui è causa. CP_1
In data 2.11.2018 il ha trasmesso, a sua volta, detta sentenza all Parte_2 [...]
, essendo demandata all'Ufficio Associato Interprovinciale la Parte_1
gestione dei procedimenti disciplinari (cfr. p. 18 dell'appello).
È inverosimile che – come sostengono gli odierni appellanti – il sia Parte_2
venuto a conoscenza dei fatti oggetto di addebito disciplinare soltanto con la comunicazione della sentenza della Corte dei Conti, dopo più di un anno dal rientro del dipendente, adibito a mansioni diverse in ragione della pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti. E' comunque indubbio che dal 15.10.2018 il Comune ne era edotto.
6.6. In entrambe le ipotesi (sia che si assuma come dies a quo data del 13.09.2017, sia che
11 si assuma come dies a quo la data del 15.10.2018/02.11.2018) il procedimento disciplinare,
concluso con provvedimento del 27.03.2019, è stato definito oltre il termine di legge pari a 120 giorni dalla “data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione”.
Si è dunque verificata la decadenza dall'azione disciplinare e la circostanza è dirimente ai fini della decisione.
7. Il quarto motivo di appello è infondato poiché il primo giudice poteva pronunciare anche d'ufficio la condanna agli accessori di legge.
La rivalutazione monetaria e gli interessi legali, infatti, “possono essere riconosciuti dal
giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi
devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati
espressamente esclusi” (Cass. n. 26374/2014).
8. Il quinto motivo di appello è fondato in quanto ex art. 22, comma 36, L. 724/1994 non può
esservi condanna al pagamento sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi legali.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata prevedendo la condanna al pagamento secondo il maggiore dei due tassi tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
9. Il sesto motivo di appello è infondato atteso che il valore della causa era stato indicato come indeterminabile e l'importo liquidato dal primo giudice è inferiore ai medi dello scaglione di riferimento in assenza di istruttoria ai sensi del D.M. 55/2014.
10. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
10.1. Sicché l e il Parte_1 Parte_2
devono essere condannati alla rifusione in favore del dott. elle spese di
[...] CP_1
lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa,
oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge. Non sussistono, viceversa, i presupposti di applicazione dell'art. 96 c.p.c. in considerazione della notevole complessità, sia in fatto che in diritto, della vicenda sub iudice, che ha interessato sia la magistratura penale, che quella contabile, che quella del lavoro.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina l'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione degli accessori secondo il maggiore dei due tassi tra rivalutazione e interessi, ferme le restanti statuizioni;
2) rigetta per il resto l'appello;
3) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Venezia, il giorno 6.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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