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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2024, n. 10496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10496 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11351/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUSCO GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CURATOLO DAVIDE ( VIA PRINCIPE EUGENI N. 30 20155 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZA FRATELLI CERVI N. 3 20823 LENATATE SUL
SEVESOpresso il difensore avv. CRUSCO GIANLUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
AVVOCATURA STATO MILANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso proposto ex art. . 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 9.3.24 nell'interesse di , nato a [...] il [...], avverso il Parte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. emesso dal Questore di Monza e Brianza in data 27.12.22 NumeroDiCarta_1
e notificato in data 8.2.23.
Con ricorso del 9.3.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita. La parte ricorrente, riportandosi agli atti, concludeva come da atto introduttivo.
La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione in data 20.3.24, veniva introitata per la decisione.
*****
pagina 1 di 4 Il ricorrente deduceva a motivo del ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione ed istruttoria essendo insussistente l'attualità dell'asserita pericolosità sociale, prescindendo dalla valutazione degli altri parametri di legge riguardanti la situazione familiare del ricorrente che convive con la famiglia di origine (presenza in Italia dei genitori e dei fratelli) né del complesso contesto attuale e della lunga presenza del ricorrente sul territorio, valutati in sede di emissione del titolo precedente per inespellibilità in quanto convivente con i genitori cittadini italiani, tenuto conto, altresì, del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva autorizzato l'espiazione della pena residua in affidamento ai servizi sociali;
concludendo per l'annullamento del diniego opposto. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, con riguardo alla domanda di annullamento ed all'asserita presenza di vizi dell'atto, e la sua infondatezza nel merito assumendo la congruità della motivazione del provvedimento impugnato, articolata sotto diversi profili, sulla base delle condanne riportate (in precedenza e nel periodo successivo all'emissione del titolo), attestanti l'assenza di qualunque inserimento sociale del ricorrente, ed effettuata senza automatismi ma valutando, altresì, il profilo dell'assenza del rilievo dei rapporti familiari;
concludendo per il rigetto, vinte le spese di lite.
Da quanto in atti, si evince che:
- in data 16.3.21 il ricorrente richiedeva il rilascio del permesso di soggiorno in rinnovo per motivi familiari, già concesso nel 2016 ed in scadenza al 2021;
- nella fattispecie la motivazione del provvedimento impugnato riferisce circa l'esistenza di un lungo soggiorno del ricorrente fin dal 2009 in quanto minor al seguito dei genitori albanesi;
- nel 2016 il titolo era stato rilasciato per inespellibilità (art. 19 , c. 1, TU), avendo i genitori ottenuto la cittadinanza italiana;
- il ricorrente risulta presente in Italia da molti anni insieme alla propria famiglia di origine ed ha frequentato la scuola in Italia;
- il provvedimento impugnato motiva in modo articolato circa gli elementi determinanti il giudizio di pericolosità tenendo conto dei fatti commessi e sanzionati dal Giudice penale;
- la stessa Autorità con il provvedimento impugnato motivava il rigetto dell'istanza in ragione della pericolosità sociale del ricorrente per i suddetti precedenti;
- il ricorrente è stato ammesso al lavoro e ha instaurato un rapporto di lavoro;
- il ricorrente ha in Italia il suo nucleo familiare e che i genitori lavorano in Italia.
Giova, pertanto, rilevare che:
- a norma degli articoli 4 e 5, D.Lgs 286/98, in combinato disposto con gli articoli 19 e
28 D.Lgs 286/98, ai fini del diniego di rilascio del titolo di soggiorno l'Amministrazione è tenuta a svolgere un giudizio di comparazione tra opposte esigenze;
- a norma dell'articolo 4, c. 3, D.Lgs 286/98 la condanna penale, anche se non definitiva per reati, accertati a carico del ricorrente costituisce elemento ostativo alla concessione del titolo di soggiorno nei confronti del condannato;
- l'articolo 5, c. 5, D.Lgs. 286/98, in attuazione della direttiva comunitaria (2003/86/CE) in materia di tutela dell'unità familiare dei migranti, in forza delle modifiche all'uopo introdotte dal D.Lgs. 5/07, prevede che nell'adozione del provvedimento di rifiuto, di revoca, di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno “dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
pagina 2 di 4 dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
- la Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 18.7.2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 5, .Lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che la valutazione discrezionale dell'Autorità si applichi, oltre che allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e al familiare ricongiunto, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato;
- conferendo speciale tutela al nucleo familiare costituitosi, la citata modifica dell'art. 5, c. 5, D.Lgs. 286/98 ha introdotto una fase ulteriore di valutazione da parte dell'amministrazione dei parametri ivi indicati e che ciò costituisce un temperamento che trasforma da vincolato a discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, pur se sussistenti i presupposti ostativi al rilascio del titolo;
- con la recente pronuncia citata la Corte Costituzionale ha affermato che “…la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”. … ;
- nella stessa pronuncia la Corte Costituzionale ha anche richiamato l'orientamento della Corte di Strasburgo secondo la quale quando nel Paese in cui si trova e vive lo straniero vivono anche i membri stretti della sua famiglia occorre un bilanciamento ragionevole e proporzionato rispetto all'articolo 3 della Costituzione, tra il diritto alla vita familiare del ricorrente e degli altri membri della sua famiglia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione di minacce all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 8, paragr. 1 CEDU, cosicché si impone all'Autorità di valutare una serie di elementi da trarsi dall'attenta osservazione in concreto del singolo caso, e tra questi elementi vanno ricordati la solidità dei legami sociali, culturali e familiari nel Paese ospite;
- nel presente giudizio non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso volto all'accertamento del diritto soggettivo dello straniero al soggiorno, come si desume dalla narrativa del ricorso, in ordine al previo avvio dell'istanza di cui all'impugnato provvedimento. Pertanto, la situazione complessiva del ricorrente deve essere valutata nell'attualità, rispetto ai precedenti penali, e l'opportunità dell'adozione del provvedimento di rigetto impugnato deve essere considerata rispetto ai criteri sopra individuati: oggi, tenuto conto dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza, dell'assenza di ulteriori condanne, del rapporto di lavoro e dell'esistenza del nucleo familiare, si ritiene che non sussistano, alla stregua dei principi sopra citati, i presupposti legittimanti il provvedimento impugnato.
Infatti, esso, alla luce di quanto sopra, pur contemplando la disamina degli elementi che avevano caratterizzato i fatti di reato commessi, effettivamente in grado di destare allarme sociale, contempla un giudizio prognostico di pericolosità sganciato da elementi coerenti con l'attuale contesto familiare e sociale. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto.
pagina 3 di 4 Le spese vanno integralmente compensate, ritenuta la sussistenza di giusti motivi in considerazione della peculiarità del caso trattato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente al soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, annulla il provvedimento impugnato. Compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 4 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Daniela La Valle
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11351/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUSCO GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CURATOLO DAVIDE ( VIA PRINCIPE EUGENI N. 30 20155 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZA FRATELLI CERVI N. 3 20823 LENATATE SUL
SEVESOpresso il difensore avv. CRUSCO GIANLUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
AVVOCATURA STATO MILANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso proposto ex art. . 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 9.3.24 nell'interesse di , nato a [...] il [...], avverso il Parte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. emesso dal Questore di Monza e Brianza in data 27.12.22 NumeroDiCarta_1
e notificato in data 8.2.23.
Con ricorso del 9.3.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita. La parte ricorrente, riportandosi agli atti, concludeva come da atto introduttivo.
La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione in data 20.3.24, veniva introitata per la decisione.
*****
pagina 1 di 4 Il ricorrente deduceva a motivo del ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione ed istruttoria essendo insussistente l'attualità dell'asserita pericolosità sociale, prescindendo dalla valutazione degli altri parametri di legge riguardanti la situazione familiare del ricorrente che convive con la famiglia di origine (presenza in Italia dei genitori e dei fratelli) né del complesso contesto attuale e della lunga presenza del ricorrente sul territorio, valutati in sede di emissione del titolo precedente per inespellibilità in quanto convivente con i genitori cittadini italiani, tenuto conto, altresì, del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva autorizzato l'espiazione della pena residua in affidamento ai servizi sociali;
concludendo per l'annullamento del diniego opposto. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, con riguardo alla domanda di annullamento ed all'asserita presenza di vizi dell'atto, e la sua infondatezza nel merito assumendo la congruità della motivazione del provvedimento impugnato, articolata sotto diversi profili, sulla base delle condanne riportate (in precedenza e nel periodo successivo all'emissione del titolo), attestanti l'assenza di qualunque inserimento sociale del ricorrente, ed effettuata senza automatismi ma valutando, altresì, il profilo dell'assenza del rilievo dei rapporti familiari;
concludendo per il rigetto, vinte le spese di lite.
Da quanto in atti, si evince che:
- in data 16.3.21 il ricorrente richiedeva il rilascio del permesso di soggiorno in rinnovo per motivi familiari, già concesso nel 2016 ed in scadenza al 2021;
- nella fattispecie la motivazione del provvedimento impugnato riferisce circa l'esistenza di un lungo soggiorno del ricorrente fin dal 2009 in quanto minor al seguito dei genitori albanesi;
- nel 2016 il titolo era stato rilasciato per inespellibilità (art. 19 , c. 1, TU), avendo i genitori ottenuto la cittadinanza italiana;
- il ricorrente risulta presente in Italia da molti anni insieme alla propria famiglia di origine ed ha frequentato la scuola in Italia;
- il provvedimento impugnato motiva in modo articolato circa gli elementi determinanti il giudizio di pericolosità tenendo conto dei fatti commessi e sanzionati dal Giudice penale;
- la stessa Autorità con il provvedimento impugnato motivava il rigetto dell'istanza in ragione della pericolosità sociale del ricorrente per i suddetti precedenti;
- il ricorrente è stato ammesso al lavoro e ha instaurato un rapporto di lavoro;
- il ricorrente ha in Italia il suo nucleo familiare e che i genitori lavorano in Italia.
Giova, pertanto, rilevare che:
- a norma degli articoli 4 e 5, D.Lgs 286/98, in combinato disposto con gli articoli 19 e
28 D.Lgs 286/98, ai fini del diniego di rilascio del titolo di soggiorno l'Amministrazione è tenuta a svolgere un giudizio di comparazione tra opposte esigenze;
- a norma dell'articolo 4, c. 3, D.Lgs 286/98 la condanna penale, anche se non definitiva per reati, accertati a carico del ricorrente costituisce elemento ostativo alla concessione del titolo di soggiorno nei confronti del condannato;
- l'articolo 5, c. 5, D.Lgs. 286/98, in attuazione della direttiva comunitaria (2003/86/CE) in materia di tutela dell'unità familiare dei migranti, in forza delle modifiche all'uopo introdotte dal D.Lgs. 5/07, prevede che nell'adozione del provvedimento di rifiuto, di revoca, di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno “dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
pagina 2 di 4 dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
- la Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 18.7.2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 5, .Lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che la valutazione discrezionale dell'Autorità si applichi, oltre che allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e al familiare ricongiunto, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato;
- conferendo speciale tutela al nucleo familiare costituitosi, la citata modifica dell'art. 5, c. 5, D.Lgs. 286/98 ha introdotto una fase ulteriore di valutazione da parte dell'amministrazione dei parametri ivi indicati e che ciò costituisce un temperamento che trasforma da vincolato a discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, pur se sussistenti i presupposti ostativi al rilascio del titolo;
- con la recente pronuncia citata la Corte Costituzionale ha affermato che “…la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”. … ;
- nella stessa pronuncia la Corte Costituzionale ha anche richiamato l'orientamento della Corte di Strasburgo secondo la quale quando nel Paese in cui si trova e vive lo straniero vivono anche i membri stretti della sua famiglia occorre un bilanciamento ragionevole e proporzionato rispetto all'articolo 3 della Costituzione, tra il diritto alla vita familiare del ricorrente e degli altri membri della sua famiglia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione di minacce all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 8, paragr. 1 CEDU, cosicché si impone all'Autorità di valutare una serie di elementi da trarsi dall'attenta osservazione in concreto del singolo caso, e tra questi elementi vanno ricordati la solidità dei legami sociali, culturali e familiari nel Paese ospite;
- nel presente giudizio non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso volto all'accertamento del diritto soggettivo dello straniero al soggiorno, come si desume dalla narrativa del ricorso, in ordine al previo avvio dell'istanza di cui all'impugnato provvedimento. Pertanto, la situazione complessiva del ricorrente deve essere valutata nell'attualità, rispetto ai precedenti penali, e l'opportunità dell'adozione del provvedimento di rigetto impugnato deve essere considerata rispetto ai criteri sopra individuati: oggi, tenuto conto dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza, dell'assenza di ulteriori condanne, del rapporto di lavoro e dell'esistenza del nucleo familiare, si ritiene che non sussistano, alla stregua dei principi sopra citati, i presupposti legittimanti il provvedimento impugnato.
Infatti, esso, alla luce di quanto sopra, pur contemplando la disamina degli elementi che avevano caratterizzato i fatti di reato commessi, effettivamente in grado di destare allarme sociale, contempla un giudizio prognostico di pericolosità sganciato da elementi coerenti con l'attuale contesto familiare e sociale. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto.
pagina 3 di 4 Le spese vanno integralmente compensate, ritenuta la sussistenza di giusti motivi in considerazione della peculiarità del caso trattato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente al soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, annulla il provvedimento impugnato. Compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 4 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Daniela La Valle
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