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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/ 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 Settembre 2025, depositate dall'Avv. Taddeo Manella, difensore e procuratore speciale di parte attrice, emette, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1402 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pianella Parte_1 C.F._1
(PE), Via Roma n°8, presso e nello studio dell'Avv. Taddeo Manella, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo attore
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
convenuti contumaci
OGGETTO: ON
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10
Settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, premesso di aver Parte_1 esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, sul terreno sito in
Pianella, distinto in Catasto dello stesso Comune al foglio 8, particella 940, premesso che il suddetto bene, come da visura catastale, risulta intestato a e Controparte_1 [...]
, premesso che tali intestatari catastali con scrittura privata allegata Controparte_2
avevano riconosciuto tale possesso ininterrotto ultraventennale, tanto premesso, conveniva in giudizio e , per sentire accertare e Controparte_1 Controparte_2 dichiarare in proprio favore “.. il possesso legittimo, continuato ed ininterrotto, da oltre venti anni…della porzione di terreno nell'agro di Pianella individuata alla particella 940 del foglio 8; e per l'effetto dichiarare..”, in proprio favore, “.. l'acquisto di detta particella di terreno di cui in narrativa, ordinando la trascrizione al Conservatore dei Registri
Immobiliari e la relativa voltura”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dei convenuti, ferme le produzioni documentali, veniva raccolta la prova orale ammessa (prova per interpello della convenuta e prova per testi). All'esito, la causa veniva rinviata per Controparte_1
discussione orale, con termine per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta. 3) A norma dell'art. 1158 c.c. l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sugli immobili per usucapione si consegue in virtù di possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del titolare del diritto. Ordunque, “perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento” (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1974, n. 1019; conformi Cass. II, 9 febbraio
1985, n. 1069; Cass. II, 11 maggio 1996, n. 4436; Cass. II, 9 agosto 2001, n. 11000). Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all'animus possidendi, e cioè dell'esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2005, n. 25922 ; conforme Cass.
II, 24 agosto 2006, n. 18392).
4) Venendo al caso in esame, l'attore ha documentato di aver esercitato il possesso ultraventennale, uti domini, sul compendio immobiliare oggetto di causa, senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei e/o aventi diritto, esercitando su detto bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà.
5) Nello specifico, tali circostanze sono state confermate all'evidenza dalla stessa convenuta contumace la quale ha confermato che l'attore ha esercitato tale Controparte_1
possesso ultraventennale, nonché ha confermato sub judice di aver effettuato tale riconoscimento sempre in favore dell'attore tramite scrittura privata (allegato n°2 di parte attrice). Sono state altresì confermate dalla teste coniuge dell'attore, le cui Testimone_1
dichiarazioni non contrastano con quanto in atti allegato e comprovato. 6) La contumacia e, comunque, la mancata opposizione dei convenuti inducono a ravvisare giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara unico ed esclusivo proprietario, per maturata usucapione Parte_1
e per l'intero, del terreno sito in Pianella (PE), distinto in Catasto dello stesso Comune al foglio 8, particella 940 ;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- ordina all' , , Servizi di Pubblicità Controparte_3 Controparte_4
Immobiliare, di effettuare la trascrizione ex art. 2651 c.c
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 13 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 Settembre 2025, depositate dall'Avv. Taddeo Manella, difensore e procuratore speciale di parte attrice, emette, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1402 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pianella Parte_1 C.F._1
(PE), Via Roma n°8, presso e nello studio dell'Avv. Taddeo Manella, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo attore
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
convenuti contumaci
OGGETTO: ON
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10
Settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, premesso di aver Parte_1 esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, sul terreno sito in
Pianella, distinto in Catasto dello stesso Comune al foglio 8, particella 940, premesso che il suddetto bene, come da visura catastale, risulta intestato a e Controparte_1 [...]
, premesso che tali intestatari catastali con scrittura privata allegata Controparte_2
avevano riconosciuto tale possesso ininterrotto ultraventennale, tanto premesso, conveniva in giudizio e , per sentire accertare e Controparte_1 Controparte_2 dichiarare in proprio favore “.. il possesso legittimo, continuato ed ininterrotto, da oltre venti anni…della porzione di terreno nell'agro di Pianella individuata alla particella 940 del foglio 8; e per l'effetto dichiarare..”, in proprio favore, “.. l'acquisto di detta particella di terreno di cui in narrativa, ordinando la trascrizione al Conservatore dei Registri
Immobiliari e la relativa voltura”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dei convenuti, ferme le produzioni documentali, veniva raccolta la prova orale ammessa (prova per interpello della convenuta e prova per testi). All'esito, la causa veniva rinviata per Controparte_1
discussione orale, con termine per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta. 3) A norma dell'art. 1158 c.c. l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sugli immobili per usucapione si consegue in virtù di possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del titolare del diritto. Ordunque, “perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento” (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1974, n. 1019; conformi Cass. II, 9 febbraio
1985, n. 1069; Cass. II, 11 maggio 1996, n. 4436; Cass. II, 9 agosto 2001, n. 11000). Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all'animus possidendi, e cioè dell'esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2005, n. 25922 ; conforme Cass.
II, 24 agosto 2006, n. 18392).
4) Venendo al caso in esame, l'attore ha documentato di aver esercitato il possesso ultraventennale, uti domini, sul compendio immobiliare oggetto di causa, senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei e/o aventi diritto, esercitando su detto bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà.
5) Nello specifico, tali circostanze sono state confermate all'evidenza dalla stessa convenuta contumace la quale ha confermato che l'attore ha esercitato tale Controparte_1
possesso ultraventennale, nonché ha confermato sub judice di aver effettuato tale riconoscimento sempre in favore dell'attore tramite scrittura privata (allegato n°2 di parte attrice). Sono state altresì confermate dalla teste coniuge dell'attore, le cui Testimone_1
dichiarazioni non contrastano con quanto in atti allegato e comprovato. 6) La contumacia e, comunque, la mancata opposizione dei convenuti inducono a ravvisare giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara unico ed esclusivo proprietario, per maturata usucapione Parte_1
e per l'intero, del terreno sito in Pianella (PE), distinto in Catasto dello stesso Comune al foglio 8, particella 940 ;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- ordina all' , , Servizi di Pubblicità Controparte_3 Controparte_4
Immobiliare, di effettuare la trascrizione ex art. 2651 c.c
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 13 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi