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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9223/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400137523750000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5482/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094202400137523750000, notificata in data 20-11-2024 (importo di € 576,58) da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla tassa automobilistica 2019 e 2021.
Parte ricorrente deduce la decadenza per violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/73, la prescrizione,
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, il difetto di motivazione (sotto vari profili),
l'omessa notifica degli atti presupposti.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione con riferimento all'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, devoluta unicamente all'ente impositore;
inoltre deduce la regolare motivazione della cartella.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso alla luce delle controdeduzioni della resistente Agenzia.
La Corte, con ordinanza n. 1557/2025 del 18.03.2025, depositata in data 24.03.2025, ha disposto che parte ricorrente, ai sensi dell'art. 14 - comma 6 bis del D. Lgs. n. 546/1992, notificasse il ricorso alla
Regione Calabria, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, rinviando la trattazione all'udienza del 26 giugno 2025, ore 9,00.
Quindi la stessa Corte, avendo rilevato che la causa era stata erroneamente rinviata al 26 giugno 2025, data nella quale non era prevista udienza, ha disposto il rinvio all'odierna udienza.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo, per il 2019, la pregressa notifica dell'accertamento in data 24/03/2022 (personalmente al destinatario), nonché, per il 2021, che la cartella
è il primo atto di contestazione, ai sensi della legge regionale n. 56/2023.
Ha presentato memorie parte ricorrente, contestando l'intervento e la documentazione della Regione
Calabria.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Regione ha idoneamente documentato la pregressa notifica dell'avviso di accertamento riferito al 2019, con produzione da ritenersi del tutto valida, essendo chiaramente risultata la notifica dell'avviso direttamente al contribuente;
di seguito, fino alla notifica della cartella, non è maturato il termine prescrizionale triennale. Per il 2021 la cartella ha costituito (tempestivamente e senza contestazioni, sul punto, da parte del ricorrente) il primo atto con cui è stata richiesta la tassa ex L.R. n. 56/2023, per cui la pretesa esercitata, per le due annualità, è da considerarsi legittima.
La cartella, nel suo complesso, è inoltre legittimamente motivata, contenendo tutti i dati utili per un'agevole comprensione della pretesa.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) per ciascuna parte resistente.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9223/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400137523750000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5482/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094202400137523750000, notificata in data 20-11-2024 (importo di € 576,58) da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla tassa automobilistica 2019 e 2021.
Parte ricorrente deduce la decadenza per violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/73, la prescrizione,
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, il difetto di motivazione (sotto vari profili),
l'omessa notifica degli atti presupposti.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione con riferimento all'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, devoluta unicamente all'ente impositore;
inoltre deduce la regolare motivazione della cartella.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso alla luce delle controdeduzioni della resistente Agenzia.
La Corte, con ordinanza n. 1557/2025 del 18.03.2025, depositata in data 24.03.2025, ha disposto che parte ricorrente, ai sensi dell'art. 14 - comma 6 bis del D. Lgs. n. 546/1992, notificasse il ricorso alla
Regione Calabria, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, rinviando la trattazione all'udienza del 26 giugno 2025, ore 9,00.
Quindi la stessa Corte, avendo rilevato che la causa era stata erroneamente rinviata al 26 giugno 2025, data nella quale non era prevista udienza, ha disposto il rinvio all'odierna udienza.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo, per il 2019, la pregressa notifica dell'accertamento in data 24/03/2022 (personalmente al destinatario), nonché, per il 2021, che la cartella
è il primo atto di contestazione, ai sensi della legge regionale n. 56/2023.
Ha presentato memorie parte ricorrente, contestando l'intervento e la documentazione della Regione
Calabria.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Regione ha idoneamente documentato la pregressa notifica dell'avviso di accertamento riferito al 2019, con produzione da ritenersi del tutto valida, essendo chiaramente risultata la notifica dell'avviso direttamente al contribuente;
di seguito, fino alla notifica della cartella, non è maturato il termine prescrizionale triennale. Per il 2021 la cartella ha costituito (tempestivamente e senza contestazioni, sul punto, da parte del ricorrente) il primo atto con cui è stata richiesta la tassa ex L.R. n. 56/2023, per cui la pretesa esercitata, per le due annualità, è da considerarsi legittima.
La cartella, nel suo complesso, è inoltre legittimamente motivata, contenendo tutti i dati utili per un'agevole comprensione della pretesa.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) per ciascuna parte resistente.