Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 419
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza per violazione art. 25 DPR 602/73

    La Corte ha ritenuto che per l'anno 2019 la notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella fosse avvenuta tempestivamente e che, per l'anno 2021, la cartella costituisse il primo atto di contestazione, senza che fossero maturati termini prescrizionali o decadenziali.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, per l'anno 2019, non fosse maturato il termine prescrizionale triennale tra la notifica dell'avviso di accertamento e la notifica della cartella. Per l'anno 2021, la cartella è stata considerata il primo atto di contestazione.

  • Rigettato
    Omessa indicazione modalità di calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto la cartella legittimamente motivata, contenendo tutti i dati utili per un'agevole comprensione della pretesa, inclusi gli interessi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto la cartella legittimamente motivata, contenendo tutti i dati utili per un'agevole comprensione della pretesa.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2019, mentre per l'anno 2021 la cartella è stata considerata il primo atto di contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 419
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 419
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo