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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa R.G. n. 1327/2024, promossa dal SI. C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Via Pozzuolo del Friuli n. 3/7, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mortara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via XX Settembre 10/8, in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto introduttivo
- ATTORE
CONTRO
SI.ra nata a [...]F.: , residente in [...] C.F._2 del Friuli 3/7 ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Genova, Via Malta 4/7, in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto
- CONVENUTA
1. Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c. il sig. ha spiegato opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 18.01.2024 dalla sig.ra con il quale quest'ultima, in Controparte_1 forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. emessa in data 15.01.2024 dal
Tribunale di Genova, gli ha intimato il pagamento di arretrati per assegni di mantenimento e spese straordinarie per le figlie, per un totale di € 5.675,46, comprensivo di esborsi ed accessori come per legge.
Il Corte ha contestato il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata, affermando di aver corrisposto una parte di quanto dovuto a titolo di assegni (circa euro 3.850,00) e la
1 restante parte provvedendo direttamente a spese relative alla gestione della casa o corrispondendo le somme direttamente alla figlia vantando altresì di aver corrisposto per il periodo da luglio 2023 al Per_1 momento della notifica del precetto, complessivamente un totale di euro 10.870,17 in luogo di quella riconosciuta dal Tribunale di euro 9.100,00.
Si è costituita nel presente giudizio la domandando il rigetto dell'opposizione. CP_1
La sospensiva cautelare richiesta è stata rigettata con ordinanza del 5 marzo 2024.
La causa è stata istruita solo documentalmente e il giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata e come tale può essere solo parzialmente accolta.
E', infatti, opportuno operare una differenziazione, tra le somme dovute ed asseritamente corrisposte a titolo di mantenimento per la SI.ra e quelle per la figlia maggiorenne ma non CP_1 Per_1 autosufficiente.
2.1. Da un lato la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento in favore dei figli ha sempre natura alimentare, anche qualora i figli abbiano raggiunto la maggiore età ma non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica (si veda Cass. sent. n.13609/2016 del 4 luglio 2016, Cass. sent.
n.25166/2017 del 24 ottobre 2017), sancendo di conseguenza l'impossibilità di compensare i crediti di cui all'assegno di mantenimento in favore dei figli con altri eventualmente vantati dal genitore nei confronti degli stessi.
Pertanto, va rigettata ogni richiesta avanzata in tal senso dal SI. Corte in merito a quanto corrisposto in favore della figlia per spese di telefonia ed altro, evidenziate nell'atto introduttivo. Per_1
Va sottolineato, all'uopo, che la domanda di compensazione successivamente avanzata nella prima memoria ex art. 171 – ter, non costituisce mutatio libelli ma emendatio, ed è quindi perfettamente ammissibile, in quanto non introduce un petitum diverso e più ampio ovvero una causa petendi diversa, essendo quindi possibile per la parte effettuare una diversa configurazione giuridica della pretesa fondata sugli stessi fatti, nel caso di specie le somme corrisposte in favore della si ritiene , infatti, che nel CP_1 prospettare la non debenza delle somme oggetto di precetto in forza di somme corrisposte ad altro titolo, fosse implicita fin dall'origine una domanda di compensazione, poi meglio specificata.
2.2. D'altro canto, la situazione muta per quanto riguarda l'assegno di mantenimento da corrispondere alla
In particolare la Cassazione ha stabilito che l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge CP_1 non può essere qualificato come credito alimentare, (Cass. sent. n. 9686/2020 del 26 maggio 2020) in
2 quanto l'assegno di mantenimento trova la sua radice nel vincolo coniugale, anziché in uno stato di bisogno, che non sempre è presente in relazione all'ex coniuge.
Da ciò deriva direttamente la necessità di un compiuto esame dell'entità e della natura delle somme versate nei mesi in esame dal SI. Corte;
Sono, infatti, da considerare, indubbiamente, compensabili al 50% le somme di euro 2.000,00 versate su conto corrente cointestato (per una somma compensabile, quindi, di euro 1.000,00) e degli euro 3.000,00 corrisposti per debito con l'amministratore per la casa coniugale, anche se debito maturato in costanza di matrimonio (per una somma compensabile, quindi, di euro 1.500,00). In alcun modo possono venire invece in considerazione le utenze telefoniche, peraltro allo stesso Corte intestate, i contratti di fornitura luce ed Enel ed il contributo economico corrisposto in favore della figlia trattandosi di crediti, nel Per_1 caso di assegno in favore della figlia, non compensabili.
Da compensare è, inoltre, da considerare la somma corrispondente al 50% della vendita dei titoli di deposito, per complessivi euro compensabili 946,00.
Nessun valore asseritamente derivante dalla permuta del veicolo Fiat Panda è, invece, da prendere in considerazione, stante che l'asserita cessione gratuita è, in ogni caso, avvenuta non in favore né della SI.ra né della figlia CP_1 Per_1
3. Di conseguenza, in considerazione di una somma precettata di euro 5.675,46, e di complessivi euro
2.446,00 da compensare per le ragioni suesposte, ad oggi il precetto va ridotto a euro 3.229,46.
Quanto alla domanda riconvenzionale della relativa al pagamento di euro 7.800,00 a titolo di CP_1 assegno per i mesi da giugno a novembre 2024, la stessa non pare ammissibile stante che la ha CP_1 già un titolo per pretendere tali somme, tanto che le stesse sono già oggetto di esecuzione, ed è pertanto priva di interesse.
4. In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione si reputa equa l'integrale compensazione della spese del presente giudizio.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta il diritto ad agire in executivis di CP_1 nei confronti di con il precetto in data 18 gennaio 2024 per la somma di €
[...] Parte_1
3.229,46, così rideterminando l'importo richiesto con detto precetto;
3 - Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Genova, 13 gennaio 2025
4
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa R.G. n. 1327/2024, promossa dal SI. C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Via Pozzuolo del Friuli n. 3/7, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mortara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via XX Settembre 10/8, in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto introduttivo
- ATTORE
CONTRO
SI.ra nata a [...]F.: , residente in [...] C.F._2 del Friuli 3/7 ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Genova, Via Malta 4/7, in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto
- CONVENUTA
1. Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c. il sig. ha spiegato opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 18.01.2024 dalla sig.ra con il quale quest'ultima, in Controparte_1 forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. emessa in data 15.01.2024 dal
Tribunale di Genova, gli ha intimato il pagamento di arretrati per assegni di mantenimento e spese straordinarie per le figlie, per un totale di € 5.675,46, comprensivo di esborsi ed accessori come per legge.
Il Corte ha contestato il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata, affermando di aver corrisposto una parte di quanto dovuto a titolo di assegni (circa euro 3.850,00) e la
1 restante parte provvedendo direttamente a spese relative alla gestione della casa o corrispondendo le somme direttamente alla figlia vantando altresì di aver corrisposto per il periodo da luglio 2023 al Per_1 momento della notifica del precetto, complessivamente un totale di euro 10.870,17 in luogo di quella riconosciuta dal Tribunale di euro 9.100,00.
Si è costituita nel presente giudizio la domandando il rigetto dell'opposizione. CP_1
La sospensiva cautelare richiesta è stata rigettata con ordinanza del 5 marzo 2024.
La causa è stata istruita solo documentalmente e il giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata e come tale può essere solo parzialmente accolta.
E', infatti, opportuno operare una differenziazione, tra le somme dovute ed asseritamente corrisposte a titolo di mantenimento per la SI.ra e quelle per la figlia maggiorenne ma non CP_1 Per_1 autosufficiente.
2.1. Da un lato la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento in favore dei figli ha sempre natura alimentare, anche qualora i figli abbiano raggiunto la maggiore età ma non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica (si veda Cass. sent. n.13609/2016 del 4 luglio 2016, Cass. sent.
n.25166/2017 del 24 ottobre 2017), sancendo di conseguenza l'impossibilità di compensare i crediti di cui all'assegno di mantenimento in favore dei figli con altri eventualmente vantati dal genitore nei confronti degli stessi.
Pertanto, va rigettata ogni richiesta avanzata in tal senso dal SI. Corte in merito a quanto corrisposto in favore della figlia per spese di telefonia ed altro, evidenziate nell'atto introduttivo. Per_1
Va sottolineato, all'uopo, che la domanda di compensazione successivamente avanzata nella prima memoria ex art. 171 – ter, non costituisce mutatio libelli ma emendatio, ed è quindi perfettamente ammissibile, in quanto non introduce un petitum diverso e più ampio ovvero una causa petendi diversa, essendo quindi possibile per la parte effettuare una diversa configurazione giuridica della pretesa fondata sugli stessi fatti, nel caso di specie le somme corrisposte in favore della si ritiene , infatti, che nel CP_1 prospettare la non debenza delle somme oggetto di precetto in forza di somme corrisposte ad altro titolo, fosse implicita fin dall'origine una domanda di compensazione, poi meglio specificata.
2.2. D'altro canto, la situazione muta per quanto riguarda l'assegno di mantenimento da corrispondere alla
In particolare la Cassazione ha stabilito che l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge CP_1 non può essere qualificato come credito alimentare, (Cass. sent. n. 9686/2020 del 26 maggio 2020) in
2 quanto l'assegno di mantenimento trova la sua radice nel vincolo coniugale, anziché in uno stato di bisogno, che non sempre è presente in relazione all'ex coniuge.
Da ciò deriva direttamente la necessità di un compiuto esame dell'entità e della natura delle somme versate nei mesi in esame dal SI. Corte;
Sono, infatti, da considerare, indubbiamente, compensabili al 50% le somme di euro 2.000,00 versate su conto corrente cointestato (per una somma compensabile, quindi, di euro 1.000,00) e degli euro 3.000,00 corrisposti per debito con l'amministratore per la casa coniugale, anche se debito maturato in costanza di matrimonio (per una somma compensabile, quindi, di euro 1.500,00). In alcun modo possono venire invece in considerazione le utenze telefoniche, peraltro allo stesso Corte intestate, i contratti di fornitura luce ed Enel ed il contributo economico corrisposto in favore della figlia trattandosi di crediti, nel Per_1 caso di assegno in favore della figlia, non compensabili.
Da compensare è, inoltre, da considerare la somma corrispondente al 50% della vendita dei titoli di deposito, per complessivi euro compensabili 946,00.
Nessun valore asseritamente derivante dalla permuta del veicolo Fiat Panda è, invece, da prendere in considerazione, stante che l'asserita cessione gratuita è, in ogni caso, avvenuta non in favore né della SI.ra né della figlia CP_1 Per_1
3. Di conseguenza, in considerazione di una somma precettata di euro 5.675,46, e di complessivi euro
2.446,00 da compensare per le ragioni suesposte, ad oggi il precetto va ridotto a euro 3.229,46.
Quanto alla domanda riconvenzionale della relativa al pagamento di euro 7.800,00 a titolo di CP_1 assegno per i mesi da giugno a novembre 2024, la stessa non pare ammissibile stante che la ha CP_1 già un titolo per pretendere tali somme, tanto che le stesse sono già oggetto di esecuzione, ed è pertanto priva di interesse.
4. In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione si reputa equa l'integrale compensazione della spese del presente giudizio.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta il diritto ad agire in executivis di CP_1 nei confronti di con il precetto in data 18 gennaio 2024 per la somma di €
[...] Parte_1
3.229,46, così rideterminando l'importo richiesto con detto precetto;
3 - Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Genova, 13 gennaio 2025
4
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)