Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 , recante misure urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5 , recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 5 del 2025 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2025.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.
2. Il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5 , recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 5 del 2025 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2025.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.