Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 19/09/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Musso e presso lo stesso elettivamente domiciliato in RM, strada Giordano Cavestro n. 12, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di RM, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di RM sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
- della fondatezza della pretesa del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
…………… per la condanna …
dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di RM;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 il dott. Italo Caso e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente, cittadino di nazionalità pakistana in possesso di permesso di soggiorno per cure mediche, ne chiedeva la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, trasmettendo la domanda alla Questura di RM, a mezzo posta assicurata, in data -OMISSIS-;
che, in particolare, egli era giunto in Italia il 14 maggio 2022, venendone registrata dalla Questura di RM il successivo 12 settembre la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, poi respinta con decreto del 25 maggio 2023 della Commissione Territoriale di Bologna e quindi seguita dal rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche in data 24 ottobre 2023 (con scadenza al 25 maggio 2024);
che, lamentando il decorso di più di tredici mesi senza che il procedimento si fosse concluso, il ricorrente ha infine adito il giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod.proc.amm.;
che, a fondamento della domanda, l’interessato evidenzia come l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 fissi il termine di sessanta giorni per provvedere su di una simile istanza e come egli disponga di tutti i requisiti necessari per la conversione del titolo, avendo in essere un regolare rapporto di lavoro istaurato prima della presentazione della domanda di conversione e percependo un reddito superiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
che, inoltre, non gli potrebbe essere obiettato che quando ha presentato la domanda di conversione del permesso di soggiorno tale facoltà non era più concessa dalla legge, risalendo la domanda di asilo al 12 settembre 2022 e quindi ad epoca anteriore alla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha cancellato la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per cure mediche in permessi di soggiorno per lavoro, come in precedenza previsto dall’art. 19, comma 2, lett. d- bis) , del d.lgs. n. 286 del 1998;
che, a suo dire, le norme intertemporali in materia dispongono che alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, anche a quelle pendenti innanzi alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, continua ad applicarsi la previgente disciplina – ivi compreso il diritto al permesso di soggiorno per cure mediche –, sì da rimanere salvo il conseguente titolo alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
che, pertanto, secondo il ricorrente, è al momento della domanda di permesso di soggiorno per cure mediche che occorre fare riferimento per valutare la disciplina applicabile, e nella fattispecie la domanda di riconoscimento di protezione speciale è stata formalizzata il 12 settembre 2022, mentre la trasmissione degli atti alla Questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche è stata effettuata dalla Commissione Territoriale di Bologna soltanto il 25 maggio 2023, ma ciò per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato;
che, in definitiva, avendo egli registrato la ‘domanda di protezione’ prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative che impediscono la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, gli andrebbe comunque garantita la convertibilità del titolo, per rientrare tale facoltà nel compendio di diritti e facoltà connessi al permesso di soggiorno per cure mediche riconosciutogli dalla Commissione Territoriale di Bologna;
che, in conclusione, l’interessato invoca l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di RM sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza e anche della fondatezza della pretesa azionata (giacché in possesso di tutti i requisiti necessari per la conversione del titolo), e chiede quindi la condanna della Questura di RM a pronunciarsi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di RM, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
che alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, quando l’Amministrazione resti inerte non portando l’ iter procedimentale avviato su istanza di parte alla sua fisiologica conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, l’ordinamento tutela l’interesse pretensivo del privato mettendogli a disposizione l’azione avverso il silenzio;
che, in particolare, l’art. 31 cod.proc.amm. prevede che “ decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere ” (comma 1) e che “ l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ” (comma 2), precisando che “ è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ” (comma 2);
che nella fattispecie il ricorrente assume di avere titolo alla richiesta conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, invocando la perdurante applicabilità – al suo caso – della norma di cui al previgente art. 19, comma 2, lett. d-bis) , del d.lgs. 286 del 1998 (“… il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche […] convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ”), sì che, essendo titolare – in scadenza – di un permesso di soggiorno per cure mediche seguito ad una domanda di riconoscimento della protezione internazionale risalente al 12 settembre 2022 (respinta dalla competente Commissione Territoriale ma con trasmissione degli atti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche), avrebbe egli titolo alla conversione del permesso di soggiorno in forza della norma transitoria di cui all’art. 7, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (“ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”), norma transitoria che lo sottrarrebbe all’operatività della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) - 3.2) , del decreto-legge n. 20/2023, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, la quale – in relazione all’art. 19, comma 2, lett. d-bis) , del d.lgs. n. 286/1998 – ha previsto la soppressione delle parole « e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro »;
che, pertanto, si tratta di stabilire quale reale portata ha la disciplina transitoria invocata dal ricorrente e, quindi, da che momento opera il venir meno della convertibilità dei permessi di soggiorno per cure mediche in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, convertibilità a suo tempo prevista anche dall’art. 6, comma 1- bis , lett. h-bis) , del d.lgs. n. 286 del 1998 e poi, però, cancellata dall’art. 7, comma 1, lett. a) , del decreto-legge n. 20/2023, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 50/2023;
che, come è noto, questa Sezione (v. sent. n. 201 del 26 luglio 2024) ha già avuto modo di occuparsi della questione, seguendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui si deve a tal fine prendere a riferimento l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non già l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, nel senso che il rispetto del termine fissato dalla normativa transitoria per l’applicazione della disciplina previgente riguarda la presentazione dell’istanza di conversione, indipendentemente da quando sia intervenuta quella di rilascio del permesso per cure mediche;
che con detta pronuncia, in particolare, si rilevava come non si determini in tal modo un illegittimo sacrificio di rapporti giuridici esauritisi o perfezionatisi nei relativi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, giacché la circostanza che non si applica la disposizione transitoria quando l’istanza di conversione si proponga nella vigenza del sopraggiunto diverso regime giuridico della materia fa sì che, in base al principio tempus regit actum , operi legittimamente la disciplina in quel momento in vigore;
che nel frattempo, in verità, si è andato prospettando un diverso indirizzo interpretativo da parte del Giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez. III, 30 giugno 2025 n. 5666), secondo cui, ai fini della convertibilità del titolo, la legge ha posto come sbarramento temporale unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri termini, sicché il dato letterale del comma 2 dall’art. 7 del decreto-legge n. 20 del 2023 non consentirebbe di inserire una ulteriore condizione ostativa;
che, tuttavia, in coerenza con quanto rilevato in fattispecie analoghe (v. TAR Toscana, Sez. II, 23 giugno 2025 n. 1187 e 28 aprile 2025 n. 762; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 23 aprile 2025 n. 414; TAR Sardegna, Sez. II, ord. 24 gennaio 2025 n. 16), occorre ribadire che, in virtù dell’art. 7 del decreto-legge n. 20 del 2023, il permesso di soggiorno per cure mediche, a far data dal 6 maggio 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione), non può più essere convertito in permesso per lavoro, fatte salve le sole istanze di conversione presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che – in deroga al principio tempus regit actum – verranno istruite e valutate sulla base della normativa preesistente, la quale ne contemplava la convertibilità, in presenza di specifici requisiti (v. art. 7, comma 2);
che, come condivisibilmente osservato, è stata in tal modo posta una differenziazione tra la disciplina transitoria da applicare ai permessi per protezione speciale e quella riservata agli altri titoli di soggiorno contemplati dall’art. 7 comma 1 – tra cui il permesso per cure mediche –, soluzione che non è irragionevole stante la differenza sostanziale tra i presupposti per conseguire il rilascio del permesso per protezione speciale (fondati motivi di possibile violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero in caso di allontanamento dal territorio italiano) e gli altri provvedimenti incisi dall’art. 7, comma 1, tra cui il permesso per cure mediche, e infatti quest’ultimo tutela interessi temporanei legati alle condizioni di salute del richiedente e alla possibilità dello stesso di curarsi nel paese di origine, i quali sono diversi da quelli protetti dal permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e non possono quindi radicare un affidamento alla stabile permanenza sul territorio nazionale (v. TAR Toscana, Sez. II, n. 1187/2025 cit.);
che, del resto, una diversa lettura dell’espressione “istanze” riportata al comma 2 dell’art. 7 – tale cioè da non includere le ‘istanze di conversione’ – comporterebbe l’ultroneità della previsione del secondo periodo del successivo comma 3 (“ I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”), giacché tale fattispecie sarebbe già compresa in quella disciplinata dal comma 2, e ciò in quanto, se al 5 maggio 2023 vi fosse un permesso di soggiorno per protezione speciale in vigore – quindi convertibile ai sensi del comma 3 –, a maggior ragione lo sarebbe sempre per il comma 2, posto che la relativa istanza risulterebbe comunque presentata prima di tale data (v. TAR Toscana, Sez. II, n. 762/2025 cit.);
che, ciò stante, poiché il ricorrente ha presentato l’istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno per cure mediche solo in data -OMISSIS-, e dunque dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023 e della relativa legge di conversione, se ne deve far derivare l’insussistenza dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’istanza dell’interessato, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale le domande manifestamente infondate non comportano, a carico dell’Amministrazione pubblica, l’obbligo di provvedere (v. Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2024 n. 4241), giacché se anche, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione deve concludere il procedimento pur quando ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, resta comunque salva l’ipotesi di palese pretestuosità ad esonerare il soggetto pubblico da una formale risposta (v. Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 942), quale è appunto il caso della proposizione dell’istanza di conversione del permesso per cure mediche oltre i termini di legge;
Considerato, in conclusione, che il ricorso va respinto;
che, vista la peculiarità della controversia, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di RM, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.