Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. ssa Manuela Velotti -Presidente
-dott. Andrea Lama -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1184/2023 R.G.
PROMOSSA DA
, avente codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
4/4/1977, titolare della ditta TT OB RV, avente partita iva , P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Alfredo Sartini ( – PEC C.F._2
, Piccioni Matteo ( – PEC Email_1 C.F._3
E
e Emai_2 Email_3 Controparte_1
( – PEC ed C.F._4 Email_5 elettivamente domiciliato presso il primo;
NEI CONFRONTI DI avente codice fiscale quale mandataria di CP_2 P.IVA_2 CP_3 avente codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta P.IVA_3
(C.F. - PEC;
C.F._5 Email_6
E NEI CONFRONTI DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della , Controparte_4 avente partita iva P.IVA_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 17 luglio 2023, proponeva Controparte_4
reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
*
Resisteva costituendosi, quale mandataria di CP_2 CP_3
*
Il curatore trasmetteva, a seguito dell'invito contenuto nel decreto di comparazione, propria relazione e poi, sempre prima dell'udienza, una sua integrazione, allegando lo stato passivo dichiarato esecutivo.
*
In relazione all'udienza cartolare del 17.11.2023 le parti costituite insistevano nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, , ampiamente e specificatamente argomentando, Controparte_4
deduce, anzitutto, la nullità dell'impugnata sentenza, per non essere stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti di esso odierno reclamante, con la conseguenza che egli aveva avuto notizia del procedimento, solo a seguito della convocazione da parte del nominato curatore.
2) Parte reclamante deduce, al riguardo, anzitutto, che la notifica del ricorso del creditore e del conseguente decreto di comparizione è stata effettuata
Giorgino mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale risultando la ditta TT
OB RV trasferita> ed inoltre, mediante il servizio postale presso la sua residenza anagrafica, sita in Saludecio, Via dei Pioppi n. 194.
Contesta la nullità di entrambe le notifiche.
2 Quanto alla notifica eseguita, a mezzo di ufficiale giudiziario, osserva che la TT
OB RV aveva, di fatto, cessato ogni attività sin dal 2012
GR che conduceva in locazione>.
Contesta come tale notifica sia nulla ricerche intese a reperire il destinatario>.
Contesta, inoltre, la notifica eseguita col servizio postale, presso la residenza anagrafica, evidenziando che si era da tempo trasferito presso l'abitazione dei genitori, in quanto l'immobile, ove risultava la sua residenza, era stato oggetto di pignoramento, conclusosi con l'assegnazione a terzi.
3)Una volta richiamato, sinteticamente il primo motivo, deve evidenziarsi che è stato formulato, come se la notifica presso la sede, abbandonata, dell'impresa dovesse essere valutata in base alle disposizioni del codice di procedura civile, mentre la disciplina è piuttosto quella prevista dall'art. 40 C.C.I.I., in conformità alla quale è stata regolarmente eseguita la prima notifica, mentre la spedizione della raccomandata non deve neppure essere considerata, in quanto non ivi prevista e probabilmente effettuata solo per cercare di mettere al corrente il a titolo di mera cortesia. CP_4
4) Il comma sesto del citato articolo prevede, per quanto qui rileva, che la domanda proposta da un creditore, chiedendo dichiararsi la liquidazione giudiziale, debba essere notificata, unitamente al decreto di convocazione, elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti>.
Prevede, altresì, che l'esito della comunicazione sia trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
5)Il comma successivo prevede le modalità in cui la notifica deve essere eseguita, quando
<la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata cui al comma non risulta>
possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario>.
6)Il comma ottavo prevede, poi, che, quando la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, <la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata cui al comma non risulta>
3 esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso>.
Prevede, infine, quanto segue:
notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento>.
7) Deve considerarsi, poi, la norma transitoria di cui di cui all'art 361 CCI, da applicare nella fattispecie, come specificato espressamente nel decreto di comparizione, secondo c u i la notifica va effettuata comunque in base al citato comma ottavo, e dunque senza che occorra valutare o meno la causa, imputabile o non imputabile, dell'esito negativo della notifica telematica.
8)Una volta richiamato il quadro normativo di riferimento, deve osservarsi che il cancelliere ha comunicato alla che la notifica tramite pec non aveva avuto esito positivo. CP_3
A questo punto, parte ricorrente doveva richiedere la notifica, presso la sede risultante dal registro delle imprese e non presso la residenza, in quanto risulta in atti l'iscrizione della
TT OB RV di presso la Camera di commercio della Controparte_4
Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, Registro delle imprese.
9)La notificazione presso la sede dell'impresa indicata presso tale registro in GR
Ca' Giorgino n. 12, non ha avuto esito positivo, a seguito del suo abbandono, confermato dallo stesso reclamante.
Ed a fronte di tale esito negativo, correttamente, l'ufficiale giudiziario ha depositato l'atto presso la sede comunale di GR.
Né occorreva alcun ulteriore adempimento, per il suo perfezionamento, ricorrendo l'obbligo dell'indicazione del domicilio digitale in capo al quale titolare della TT CP_4
OB RV, già dal 2020.
4 10)Rigettato il primo motivo, va esaminato il motivo, con il quale parte reclamante contesta l'insussistenza dei requisiti dimensionali, specificando, per quanto utile nell'odierno procedimento, che il passivo era inferiore ad € 500.000,00 in quanto i debiti tributari documentati da Agenzia Entrate erano pari ad € 263.578,63 mentre il credito del richiedente la liquidazione giudiziale ammonta ad € 47.590,25 per un totale di € 311.168,88.
11)Il motivo è infondato, risultando dallo stato passivo, dichiarato esecutivo, trasmesso dal curatore, ammessi crediti privilegiati pari ad € 446.292,40 e crediti chirografari pari ad €
156.803,91.
12)Resta da evidenziare, con riguardo ai requisiti dimensionali, che è del tutto irrilevante,
l'iscrizione della ditta del con la qualifica di piccolo imprenditore, evidenziata CP_4
col reclamo.
E' appena il caso di richiamare la granitica giurisprudenza, successiva al D.Lgs. n.
169/2007, modificativo della Legge Fallimentare, secondo cui l'introduzione dei parametri dimensionali esclude la possibilità di ricorrere al criterio sancito dall'art. 2083 c.c. fini della fallibilità, non spiega più alcuna rilevanza posto che l'imprenditore fallibile è individuabile oggi solo da parametri soggettivi di tipo quantitativo> (cfr. Cass. n.
5480/2023).
13)Con un ultimo motivo, parte reclamante contesta quanto segue:
<div>
2011, conf. Corte di Cassazione, Sez. VI ordinanza del 7 gennaio 2016 n. 98) va sottolineato altresì che per l'imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attivita' imprenditoriale, l'inizio e la fine della qualita' di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalita', ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attivita' imprenditoriale>.
14) Il motivo è infondato.
Premesso che è incongruo il richiamo delle pronunce della Corte di cassazione, operato dal reclamante, afferendo entrambe la previsione dell'art. 2495 c.c., deve evidenziarsi come l'art. 33 C.C.I.I. preveda, piuttosto, senza eccezioni, che coincide con la cancellazione dal registro delle imprese>.
5
15)Le spese seguono la soccombenza.
16) Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1184/2023, rigetta il reclamo e condanna alla refusione, in favore di delle spese Controparte_4 CP_2 di lite, liquidate in € 3.500, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 24.9.2024.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. ssa Manuela Velotti
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