Art. 1.
A decorrere dal 1 agosto 1948, gli importi mensili netti dell'indennita' di caropane, quali risultano dalla applicazione dell' art. 1 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 , e dell' art. 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 734 , sono aumentati del 150 per cento.
A decorrere dal 1 agosto 1948, gli importi mensili netti dell'indennita' di caropane, quali risultano dalla applicazione dell' art. 1 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 , e dell' art. 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 734 , sono aumentati del 150 per cento.