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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4816/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1) , nato a [...]/SP (Brasile) in data 23/10/1977 cittadino brasiliano in Controparte_1
nome proprio ed insieme alla sig.ra , nata in [...] Controparte_2
03/03/1980 a Jundiaí/SP (Brasile), cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del proprio figlio minore:
2) nato a [...]/SP (Brasile) il 08/08/2007; Persona_1
3) , nata a [...]/SP (Brasile) in data 13/12/1983 cittadina brasiliana in nome Persona_2
proprio ed insieme al sig. nato in data [...] a [...]/SP Controparte_3
(Brasile), cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del proprio figlio minore :
4) nato a [...]/SP (Brasile) il 01/06/2012; Persona_3
5) , nata a [...]é/SP (Brasile) in data 19/04/1970 Controparte_4
cittadina brasiliana in nome proprio ed insieme al sig. , nato in [...] Controparte_5
25/03/1968 a San Paolo/SP (Brasile), cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della propria figlia minore:
1 6) nata a [...]/SP (Brasile) il 13/09/2007; Parte_1
7) , nata a [...]/SP (Brasile) in data 11/07/2003, cittadina brasiliana;
Persona_4
8) , nato a [...]/SP (Brasile) in data 14/11/1979 Parte_2
cittadino brasiliano in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_6
, nata in data [...] a [...]é/SP (Brasile), cittadina brasiliana – in
[...]
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della propria figlia minore: 9) nata a [...]é/SP (Brasile) Parte_3
il 18/02/2002;
10 , nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_4
18/05/1976, cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig. Controparte_7
, nato in data [...] a [...]/MT (Brasile), cittadino brasiliano – in qualità di
[...]
genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto de propri figli minori:
11) nata a [...]/SP (Brasile) il 10/01/2007 e Controparte_8
12) nato a [...]/SP (Brasile) il 05/01/2012; Controparte_9
13) , nato a [...]é/SP (Brasile) in data 23/10/1975 cittadino Controparte_10
brasiliano in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_11
nata in data [...] a [...]/PR (Brasile), cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della propria figlia minore:
14) nata a [...]/SP (Brasile) il 21/12/2013; Persona_5
15) , nato a [...]/SP (Brasile) in data Persona_6
13/03/1980, cittadino brasiliano;
16) , nata a [...]/SP (Brasile) in data 07/07/1974, Parte_5
cittadina brasiliana in nome proprio ed insieme al sig. , nato Controparte_12
in data 02/05/1975 a San Paolo/SP (Brasile), cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del proprio figlio minore:
17) nato a [...]/SP (Brasile) il 12/06/2010; Per_1 Parte_5
18) , nato a [...]é/SP (Brasile) in data 23/04/1968, Parte_6
cittadino brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra nata in Controparte_13
data 23/05/1971 a San Paolo/SP (Brasile), cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del proprio figlio minore:
19) nato a [...]/SP (Brasile) il 18/12/2007; Parte_7
20) , nata a [...]/SP (Brasile) in data 14/06/1960, cittadina brasiliana;
Parte_8
21) , nata a [...]/SP (Brasile) in data 21/09/1987, cittadina Parte_9
brasiliana;
2 22) , nato a [...]/SP (Brasile) in data 28/09/1981 cittadino Parte_10
brasiliano in nome proprio ed insieme alla sig.ra nata in [...] Controparte_14
24/03/1983 a Presidente cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti Persona_7
la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della propria figlia minore:
23) nata a [...]/SP (Brasile) il 01/10/2022; Persona_8
24) , nata a [...]/SP (Brasile) in data 07/02/1992, cittadina brasiliana;
Parte_11
25) , nato a [...]é/SP (Brasile) in data 04/02/1973 cittadino Parte_12
brasiliano;
26) , nata a [...]/SP (Brasile) in data 22/04/1982 Parte_13
cittadina brasiliana in nome proprio ed insieme al sig. nato in [...] Controparte_15
17/12/1972 a Itú/SP (Brasile), cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto de propri figli minori:
27) nato a [...]/PR (Brasile) il 11/01/2012 e Parte_14
28) nato a [...]/SP (Brasile) il 07/01/2014; Parte_15
29) , nata a [...]/SP (Brasile) in data 16/01/1946, Parte_16
cittadina brasiliana;
30) , nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_17
06/05/1949, cittadina brasiliana;
31) , nata a [...]/SP (Brasile) in data 15/09/1979 cittadina brasiliana, in Persona_9
nome proprio ed insieme al sig. , nato in data [...] a [...] Controparte_16
Paolo/SP (Brasile), cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del proprio figlio minore:
32) nato a [...]/SP (Brasile) il 09/05/2013; Persona_10
33) , nato a [...]/SP (Brasile) in data 03/03/2004, cittadino Parte_18
brasiliano;
34) , nato a [...]é/SP (Brasile) in data 16/03/1997, cittadino Parte_19
brasiliano;
35) nato a [...]é/SP (Brasile) in data 08/04/2002, cittadino Parte_20
brasiliano;
36) nata a [...]é/SP (Brasile) in data 20/11/1997, Parte_21
cittadina brasiliana;
37) , nato a [...]/SP (Brasile) in data 29/10/2001, cittadino Parte_22
brasiliano;
3 38) nata a [...]/SP (Brasile) in data 18/10/1964, Parte_23
cittadina brasiliana;
39) nato a [...]é/SP (Brasile) in data 15/12/2000, cittadino Persona_11
brasiliano;
40) , nato a [...]ê/SP (Brasile) in data Parte_24
16/05/1986 cittadino brasiliano in nome proprio ed insieme alla sig.ra
[...]
, nata in data [...] a [...]/PA (Brasile), cittadina brasiliana Parte_25
– in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della propria figlia minore:
41) nata a [...]/PA (Brasile) il 13/11/2013; Parte_26
42) , nato a [...]/SP (Brasile) in data 09/11/1981 cittadino Parte_27
brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra , nata in Parte_28
data 30/08/1976 a Adamantina/SP (Brasile), cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del proprio figlio minore:
43) nato a [...]/SP (Brasile) il 04/02/2012; Per_12 Parte_28
44) , nato a [...]/SP (Brasile) in data 14/11/1979, cittadino Parte_29
brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra , nata in [...] Parte_30
30/03/1985 a Santo André/SP (Brasile), cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del proprio figlio minore:
45) nato a [...]é/SP (Brasile) il 23/01/2012; Per_3 Parte_31
Rappresentati e difesi dall' avvocato Antonella Castellone del foro di Napoli.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_17 CP_18
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.11.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_17
In data 04.12.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo.
4 In data 23.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 12.02.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 11.02.2025 il si costituiva ed eccepiva la mancanza di produzione CP_17
documentale idonea a provare la linea di discendenza e la conseguente trasmissione della cittadinanza, rende infondata la pretesa per mancato assolvimento del relativo onere probatorio.
In data 11.02.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava memorie di replica ed allegava i mezzi di prova non prodotti in fase di proposizione della domanda.
In data 07.03.2025 Il Giudice rilevato che la documentazione era stata depositata dai ricorrenti solo in data 11.02.2025, ritenuto necessario, in osservanza del principio del contraddittorio, che la controparte potesse interloquire su tale documentazione, assegnava termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la presentazione di memorie e ulteriori cinque giorni ai ricorrenti per eventuali note.
In data 27.03.2025, il depositava memoria. CP_17
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il chiede preliminarmente che il Tribunale CP_17
disponga la sospensiva impropria del procedimento in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bologna in ordine delle norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis. Ritiene che la questione sulla interpretazione costituzionalmente orientata da dare alla norma fondante l'istituto della trasmissione della cittadinanza, con particolare riferimento alla necessità di una effettività del rapporto con la collettività di cui i richiedenti ambiscono far parte - criterio ermeneutico indicato dalla stessa Corte di Cassazione nelle sentenze che hanno chiarito gli oneri probatori a carico delle parti in causa – abbia una incidenza anche sul presente caso atteso che i ricorrenti non hanno indicato alcun elemento di effettivo e concreto rapporto con l'Italia ulteriore rispetto alla discendenza dell'avo.
Il Giudice rigetta la richiesta del in quanto i casi di sospensione legale sono tassativi CP_17
e tra questi non è compresa anche la sospensione del processo per la pendenza di un giudizio di
5 legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - sollevata in altro giudizio. Sospendere il presente giudizio contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza
n. 6121 del 07/03/2024 (Rv. 670814 - 01).
Il prospetta altresì una possibile carenza procedimentale amministrativa per la CP_17
valutazione della quale si rimette comunque al giudice. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in , essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del Per_7
medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 del DPR del
31.08.1999 n. 394 il quale prevede la residenza a titolo abilitante sia rilasciata (comma 1 lett. c)”per
l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, il ritiene che nessun CP_17
procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che,, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR
123/1989, essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno affermato nel ricorso introduttivo, di aver provveduto ad adire il competente Consolato Generale d'Italia a San Paolo inoltrando la richiesta via e-mail, come espressamente richiesto dal Consolato. (all.103). Deducevano che a tutt'oggi non hanno avuto alcuna risposta né tantomeno l'inserimento nella “lista d'attesa” (cd. “fila de espera”) dalla quale evincere la data certa in cui la documentazione della ricorrente sarebbe stata esaminata.
A ciò si aggiunga che detta lista d'attesa non è più pubblicata sul sito web del Consolato Generale
d'Italia a San Paolo, per cui non è possibile verificare se in essa risulti o meno incluso i nominativi delle ricorrenti. In più, il Consolato con apposita comunicazione - reperibile al link
6 http://www.conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/la_comunicazione/dal_consolato/lista- requerimentos.html - informa gli interessati che le convocazioni ri-sultano ferme all'analisi delle istanze risalenti al 2011, evidenziando la condi-zione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione dell'elevatissimo numero delle domande presentate (v. all. 104).
Il Tribunale osserva che in atti esiste prova esclusivamente delle ricevute delle raccomandate inviate al che, si per sé, non costituiscono prava del tentativo di prenitazione isto che la domanda Pt_32
può essere inviata esclusivamente tramite l'iscrizione al portale t, non risulta provato Email_1
che i ricorrenti abbiano inviato la domanda al Consolato.
Nonostante ciò, il Tribunale evidenzia, innanzitutto, che sulla pagina del Consolato Generale
d'Italia a San Paolo effettivamente viene riportato che le domande di iscrizione alle liste d'attesa avvengono esclusivamente tramite Prenot@mi.it. e che le liste d'attesa sono molto lunghe a causa dell'elevato numero delle domande pervenute. Tale incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In ogni caso, come su anticipato non si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale.
In secondo luogo, va considerato che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza
è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte
7 dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Deve inoltre osservarsi limitatamente alla posizione dei ricorrenti Persona_6
e suo figlio , che essi vantano una discendenza
[...] Parte_27 Persona_13
anche per linea materna atteso che nella linea generazionale è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). Nel caso in esame i ricorrenti sono tutti diretti discendenti di , figlia dell'avo Persona_14 Controparte_19
, In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio
[...] status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa in quanto l'Amministrazione statale ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna diviene imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Prima di passare all'esame del merito della domanda, va premesso che, con memoria depositata il 28.03.2025, il contesta l'inammissibilità della produzione documentale per tardività in CP_17
quanto si sarebbe dovuta effettuare contestualmente al deposito del ricorso introduttivo. Non essendo comunque tale produzione dipesa dal , non appare possibile applicare alla fattispecie il CP_17 meccanismo istruttorio integrativo previsto dall'art.281 duodecies quarto comma c.p.c.
Il Giudice ritiene che l'eccezione vada respinta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va osservato che non è prevista alcuna specifica sanzione processuale né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta. Ciò è quanto affermato anche dalla
Corte di Cassazione con riguardo al il rito sommario di cognizione ex art 702 bis (Cass. del 20 novembre
2020,07.01.2021, n.46) e che vale certamente anche nell'ambito dei procedimenti di cui all'art 281 undecies.
In secondo luogo, va evidenziato che al convenuto è stato garantito il diritto di difesa. Difatti, a seguito del deposito della documentazione da parte ricorrente effettuato in data 11.02.2025 - stesso giorno in cui il si costituiva eccependo quanto sopra e chiedendo di essere ammessa a prova contraria, CP_17
- questo Giudice assegnava alle parti termine non inferiori ai 20 gg per la presentazione di memorie e assegnava un ulteriore termine di 5 gg per eventuali note di replica. Alla scadenza di tali termini il ha avuto modo, infatti, di eccepire in capo ad uno dei ricorrenti l'inefficacia probatoria della CP_17
documentazione versata in atti mentre in merito alle residue posizioni dei ricorrenti nulla ha eccepito.
8 Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
, figlio di e , è cittadino italiano in quanto Controparte_19 Persona_15 Persona_16
nato a [...] il giorno 29 settembre 1877, e, pur se emigrato in , non è mai Per_7
stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, . Controparte_19
Né egli si è mai naturalizzato brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano, veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria Per_7
da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in , con Per_7
provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
9 Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio). Né si ritiene che i ricorrenti abbiano l'onere di provare il mantenimento di ciascuno dello status di cittadino italiano mediante produzione dei certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/92, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata
(sul punto il si rimette al Tribunale). Infatti, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista CP_17
a titolo originario iure sanguinis e, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva. Spetta pertanto alla controparte la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Corte di Cassazione sentenze del 24 ottobre 2022,n.25317 e 25318). Peraltro, è lo stesso a dar atto, al punto n.6 della comparsa CP_17 di costituzione, di non aver “ricevuto dalle evidenziate Amministrazioni, competenti alla gestione delle risultanze dei registri da essi tenuti, alcun elemento in senso ostativo(es: rinuncia)”.
Con riguardo alla posizione del ricorrente il Ministero eccepisce Persona_3
l'inefficacia probatoria della documentazione versata in atti in quanto i genitori del ricorrente non risultano essere uniti da vincolo matrimoniale e il certificato di nascita del ricorrente riporta che la dichiarazione di genitorialità è stata resa dal solo padre. Pertanto, tale certificato non è valido ai fini dell'attestazione di maternità atteso che, ai sensi dell'art. 258 c.c. commi 1 e 2 “ Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso” . Inoltre, essendo il ricorrente infraquattordicenne, ai sensi dell'art. 250 c.c. il suo riconoscimento “non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento”.
Il ricorrente non interloquiva sul punto né produceva documentazione, sebbene assegnatogli ulteriore termine per la presentazione di memorie.
Il giudice ritiene che l'eccezione del ministero vada rigettata in quanto il rapporto di filiazione risulta ugualmente provato in base ai criteri stabiliti agli artt. 33 e 35 della l. 218/95.
Nel caso in esame, infatti, essendo il ricorrente nato in , la dichiarazione di genitorialità Per_7
è avvenuta in conformità alla legge brasiliana. padre del ricorrente, ha difatti Persona_17
reso la dichiarazione di genitorialità anche in nome della madre, in conformità all'art.
1.607 del codigo civil in combinato disposto con l'art. 52 della l.
6.015 del 1973, modificato dalla l. 13.112 del
2015, che prevede che la registrazione di nascita può essere effettuata anche da genitori non sposati, congiuntamente o separatamente alle seguenti condizioni: Nel caso in cui sia, come nel caso di specie, il solo padre a presentarsi , egli deve essere munito dell'originale del suo documento di identità e
10 dell'originale del suo documento di identità e della madre del bambino e della DVN (dichiarazione di nato vivo).
Il Giudice osserva che nel certificato di nascita in oggetto vengono riportati gli estremi dei documenti di identità del dichiarante e della madre nonchè il numero della dichiarazione di nato vivo.
Alla luce di tali elementi, risulta pacifico che la ricorrente ha riconosciuto formalmente il figlio al momento della dichiarazione di nato vivo e che abbia prestato il suo consenso ad essere indicata come madre nel certificato di nascita. Non può infatti che ritenersi che il numero del suo documento
è stato riportato dall'ufficiale dell'anagrafe brasiliana per avere il dichiarante presentato il documento di riconoscimento della madre in originale, come previsto ex lege.
A conferma della volontà di riconoscere il figlio, si evidenzia che, nell'esercizio della sua potestà genitoriale, la ricorrente ha conferito mandato di essere rappresentata in giudizio anche per conto del figlio minore Persona_3
Infine, giova rammentare che, sebbene gli atti dello stato civile brasiliani non godano di fede privilegiata essendo stati formato all'estero, godono però di una presunzione di legalità e validità
(Cass. 367/03). “Se così non fosse del resto, tutti i certificati di nascita rilasciati dagli altri Stati i cui uffici sono retti da analoghi principi dovrebbero essere considerati privi di ogni valore probatorio venendosi così a creare proprio quella situazione di totale incertezza giuridica che l'art.33 della
l.218/1995 ha inteso evitare riconoscendo valore probatorio alle certificazioni rilasciate in ordine alla filiazione dai diversi stati” (Cass. Sez. Ⅰ, sentenza 14545, 18 giugno- 1 ottobre 2003). Inoltre tale atto gode di forza probante anche ai sensi dell'art. 11 del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento di esecuzione delle sentenze in materia civile tra Repubblica italiana e Repubblica federale del Brasile fatto a Roma il 17.10.1989 e ratificato dall'Italia con legge del
18.08.1993 n.336 secondo cui “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte
e secondo la legislazione di quest'ultima”.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del 12.02.2025, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il Controparte_17
convenuto, anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via CP_17
amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere
11 avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Nel caso di specie, il ritiene che i richiedenti non possano annoverarsi tra la CP_17 popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente CP_17
chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di CP_17
accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_17 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al Ministro dell'Interno il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine;
la normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile;
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel
12 cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra CP_17
la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere CP_17
alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_17
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_17
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_17
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”, non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_17
della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_17
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
13 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa Controparte_20
non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_17
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_17
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_17
trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_17
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_17
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_17 CP_17
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_17
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, Controparte_17
ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_17
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 14.05.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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