Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 243/2024 RG
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:
dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 243/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c. depositato il 15.7.2024 da:
- nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(TS) frazione Aurisina n.67, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Augusta de'Manzano del Foro di Trieste, giusta procura depositata in calce al ricorso introduttivo della presente fase;
ricorrente nei confronti di
- nato il [...] a [...] e residente Controparte_1 in Trieste (TS), largo Ugo Mioni 9, con l'Avv. Simona Stefanutto del Foro di Udine;
- resistente -
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;
interveniente
avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Trieste di data 27 giugno 2024, emessa nell'ambito procedimento sub RG 4433/23 del Tribunale di
Trieste, comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria in data 6 luglio 2024, non notificata;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.2.2025, presenti, oltre al sig.
i difensori che hanno insistito nelle già rassegnate conclusioni, CP_1
OSSERVA
La sentenza impugnata
1. Con sentenza depositata in data 27.6.2024 il Tribunale di Trieste ha definito il procedimento civile per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio delle parti (22.2.2021), nato fuori dal matrimonio, su ricorso Per_1 introdotto da nei confronti di disponendo, in sintesi Controparte_1 Parte_1
e quanto a statuizioni principali:
1
- una disciplina dei tempi di permanenza del minore con i genitori sostanzialmente paritaria nel periodo ordinario (suddiviso su due settimane: settimana A: con il padre da martedì pomeriggio a mercoledì mattina e da venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
e settimana B: con il padre da martedì pomeriggio a venerdì mattina);
- una disciplina dei tempi di permanenza del minore con i genitori nei periodi festivi solo tendenzialmente e progressivamente paritaria: attualmente con il padre due settimane in estate – possibilmente consecutive -, feste pasquali e natalizie come in ordinario e alternanza annuale;
- un assegno di mantenimento per il figlio, a carico del sig. di 200 euro mensili, CP_1 con divisione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie e delle rette dell'asilo e assegno unico interamente percepito dalla madre.
Il ricorso introduttivo della sig.ra Parte_1
2. Con ricorso depositato il 15.7.2024 la sig.ra ha proposto impugnazione ex Pt_1 art.473bis.30 cpc, chiedendo una parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Trieste, con riguardo, principalmente: all'assegno di mantenimento per il figlio, da elevare almeno a 300 euro mensili e ai tempi di permanenza del minore con il padre, da ridurre riportandosi ai provvedimenti provvisori dd.11.1.20141.
Ulteriori richieste hanno poi riguardato:
- la riduzione del periodo estivo di frequentazione padre – figlio;
5 giorni fino all'età di
6 anni del minore, e, in seguito, 2 settimane a testa;
- l'onere di accompagnare e ritirare il figlio, da porsi sempre a carico del padre;
- il divieto di trasporto del figlio con il proprio furgone di lavoro o presso osmize;
- la condanna alle spese e al risarcimento del danno;
- ulteriore istruttoria sulle risorse economiche e con CTU, in caso di mancato accoglimento della riduzione dei tempi di frequentazione padre – figlio.
Con il medesimo ricorso la sig.ra ha anche chiesto di cancellare espressioni in Pt_1 tesi offensive contenute nella sentenza impugnata, anche al fine di evitare condanne dell'Italia per violazione dell'art.8 CEDU per utilizzo di linguaggio moralizzante e colpevolizzante.
3. Con contestuale istanza urgente, la ricorrente ha chiesto, anche inaudita altera parte:
pag. 2/11 a) l'accoglimento delle richieste con riguardo alle visite padre – figlio, in via ordinaria e nel periodo estivo;
b) la cancellazione della seguente espressione contenuta in sentenza e riferita alla
“le sue scelte di occupazione (o di licenziamento) sembrano dipendere da Pt_1 motivazioni egoistiche e non dalla necessità di attendere alle sue incombenze di madre”.
4. A supporto di tutte le proprie richieste la ricorrente ha sostenuto:
- che un calendario di frequentazioni paritarie sarebbe contrario agli interessi del minore, di appena 3 anni di età, sia per adesione alla teoria della cd. maternal preference, sia per l'abitudine pregressa del minore;
- che la collocazione presso la madre andrebbe preferita anche:
-- per motivi logistici, in quanto la madre vive in una casa con giardino nel Carso, mentre il padre abita in appartamento con i propri genitori;
-- per rapporti di fratellanza, dato che con la madre vivono due sorelle unilaterali minorenni di Per_1
-- per ragioni lavorative: in quanto la madre attualmente volontariamente non lavora per dedicarsi al figlio, mentre il padre ha impegni lavorativi tali da dover delegare la cura del figlio a terzi.
Ha pure evidenziato che, nel corso del procedimento, il Presidente relatore, poco prima di trattenere la causa a sentenza, aveva, con ordinanza dd.11.1.2014, predisposto un diverso calendario che prevedeva tempi inferiori di frequentazione padre -figlio, proponendolo alle parti in ottica conciliativa.
Ulteriore aspetto evidenziato in via cautelare riguardava le frequentazioni estive:
- il provvedimento impugnato avrebbe previsto, in modo eccessivo rispetto all'età del bambino, un periodo di permanenza con il padre di due settimane anche consecutive;
- il provvedimento non avrebbe previsto alcun periodo analogo in capo alla madre.
Le difese del sig. in vista dell'udienza cautelare Controparte_1
5. Con memoria depositata il 30.7.2024 si è costituita, per la fase urgente, la difesa del sig. chiedendo il rigetto delle istanze di controparte, nonché, nel merito, la CP_1 conferma del provvedimento impugnato e, in via riconvenzionale, la riduzione del contributo a proprio carico.
5.1. Ha lamentato, in termini generali, l'assenza di disponibilità di controparte al dialogo e all'accordo, anche dopo la pronuncia della sentenza qui impugnata.
5.2. Ha evidenziato di avere fin da subito, nel corso del procedimento, chiesto ampi tempi di frequentazione – sostanzialmente paritari-. Nel corso del primo grado tali tempi erano stati effettivamente ampliati con provvedimento del Presidente relatore che non aveva creato problemi di sorta alle parti ed al figlio.
5.3. Ha inoltre evidenziato:
pag. 3/11 - che tra le parti e con il figlio i rapporti sono sereni, non essendo emerse criticità di rilievo;
- di essere padre di un altro figlio, da poco diciottenne, che ha un ottimo rapporto con
Per_1
- di essere lavoratore autonomo e di potere, quindi gestire i propri orari di lavoro in tempi compatibili con il ritiro di alla scuola materna;
Per_1
- di vivere, temporaneamente, per problemi economici, presso i propri genitori, i quali sono perfettamente in grado e disponibili a contribuire utilmente nella gestione del nipote.
5.4. L'ulteriore e limitato ampliamento dei tempi di frequentazione, disposto con la sentenza qui impugnata (in sostanza due pomeriggi e due pernottamenti in più nell'arco di 14 giorni) era già stato attuato, senza problemi, in periodo estivo.
5.5. Quanto al calendario di frequentazioni esclusive durante le vacanze estive, premesso che il giudice di primo grado aveva previsto un periodo di due settimane non obbligatoriamente consecutive, in via conciliativa si è detto disponibile a spezzare tale periodo in due segmenti di una settimana ciascuno, riconoscendo – com'è ovvio e non contestato – pari periodo anche alla madre.
5.6. In altri termini, il Tribunale si era pronunciato – consentendolo le circostanze concrete – a favore di una frequentazione pressochè paritaria nei periodi ordinari, aderendo a notori principi generali (benefici della bigenitorialità) in materia di famiglia e, mancando serie problematiche nei rapporti tra le parti, inutile sarebbe disporre una
CTU.
5.7. Ha, inoltre, controdedotto anche con riguardo alle questioni economiche.
L'ordinanza interinale di questa Corte
6. Con ordinanza dd. 31.7 – 2.8.2024 questa Corte, decidendo sulle richieste cautelari della ricorrente:
- ha recepito un accordo tra le parti relativamente alla calendarizzazione delle frequentazioni genitoriali nel periodo estivo;
- ha respinto l'istanza di modifica con riguardo al calendario di frequentazioni nel periodo ordinario;
- ha rinviato al merito, implicitamente qualificandola come non urgente, l'ulteriore richiesta formulata in via cautelare (cancellazione di espressione ritenuta lesiva).
Il procedimento di appello
7. In data 24.11.2024 la sola parte appellata ha depositato documentazione reddituale, e, nella specie: copia di estratti conto bancari relativi a tre rapporti (Credem, MPS e
Unicredit) e dichiarazione dei redditi per l'anno 2023.
8. Con memoria depositata il 20.12.2024 ha replicato parte appellante, ribadendo la richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie e delle conclusioni già rassegnate.
pag. 4/11 8.1. Con riguardo al calendario di frequentazioni padre – figlio:
- ha lamentato il mancato approfondimento istruttorio, non essendo stato affidato alcun incarico né ai servizi sociali né a CTU;
- ha lamentato di non conoscere i tempi effettivi che il trascorre personalmente CP_1 con il figlio;
- ha sostenuto che l'attuale calendario avrebbe l'effetto di “estraniare” il minore, dalle proprie sorelle e dal nucleo familiare materno;
- ha sostenuto che durante l'estate il avrebbe “di fatto impedito alla madre di stare CP_1 con il proprio figlio per ben tre settimane (!!)”;
- ha allegato che il minore avrebbe comportamenti oppositivi quando rientra dalla madre;
- ha allegato, infine, che le maestre dell'asilo avrebbero chiesto ai genitori di prelevare alle 13,30, invece che alle 15,00 (orario al quale il padre riesce ad andare a Per_1 prenderlo), per prevenire la stanchezza del bambino.
8.2. Con riguardo agli aspetti economici, parte appellante:
- ha lamentato che il IN avrebbe, solo in grado di appello, prodotto documentazione relativa a un finanziamento CO (con rata mensile di €.480,00) e a un mutuo fondiario (con rata mensile di €.456,00);
- ha allegato gli esiti di autonomo accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dai quali risulterebbero: un ulteriore finanziamento Findomestic, investimenti in due fondi, un prodotto assicurativo per complessivi €.27.854,00 ed un ulteriore rapporto bancario con OB;
- ha lamentato che controparte non abbia collaborato alla discovery reddituale;
- ha sostenuto che, sulla base delle informazioni comunque documentate o acquisite, i
CUD di controparte parrebbero incompatibili, per difetto, con il tenore di vita e con le giacenze bancarie.
9. Con memoria depositata il 3.1.2025 ha replicato parte appellata, insistendo per il rigetto dell'appello e, in via incidentale, per la revoca o la riduzione dell'assegno stabilito, a proprio carico, per il mantenimento del minore.
9.1. Quanto al calendario di frequentazioni:
- ha allegato che le attuali suddivisioni, per il periodo ordinario, sono in vigore da febbraio 2024 e non hanno dato luogo a criticità;
- ha contestato di avere impedito per 3 settimane le frequentazioni madre – figlio, aggiungendo che sono state rispettate le indicazioni della Corte di Appello;
- ha allegato che non sono insorti problemi neppure per la gestione delle recenti festività natalizie, ed anzi, le parti, si sono venute incontro in rispettive specifiche richieste di variazione;
pag. 5/11 - ha sostenuto che starebbe bene in asilo, ed ha escluso che qualche Per_1 segnalazione di stanchezza da parte delle maestre possa rendere inopportuna la permanenza fino alle 15,30 in 2 o 3 pomeriggi a settimana;
- ha confermato che, effettivamente, manifesta un comportamento oppositivo al Per_1 rientro presso la madre, ma ha aggiunto che potrebbe trattarsi di un fisiologico periodo transitorio, non tale da imporre modifiche al calendario paritario;
di recente (il 2 gennaio) ha accolto con gioia la madre che era venuta a prenderlo, e ha pianto Per_1 solamente una volta salito in automobile, forse per mera malinconia;
- ha allegato che la risulta abitare tuttora a casa della di lei madre, dal che, da Pt_1 un lato, si desume che i lavori di ristrutturazione della casa ex familiare non erano di poco momento, e, dall'altro, si esclude che una maggior permanenza di con la Per_1 madre possa giustificarsi con l'esigenza di mantenerlo nel suo ambiente più familiare.
9.2. Quanto agli aspetti economici, l'appellato:
- ha precisato di avere prodotto già con la comparsa di costituzione gli estratti conto bancari;
- ha negato la sussistenza di un tenore di vita superiore al reddito dichiarato, riuscendo a pagare il mutuo della casa con il provento della locazione dell'immobile in proprietà ed i due finanziamenti (uno acceso per l'automobile e l'altro in periodo COVID) con il proprio reddito;
- ha allegato che, piuttosto, è controparte a non essere lineare e trasparente quanto a scelte lavorative;
- ha sostenuto, in sintesi, non essere dovuto il contributo in denaro al mantenimento del figlio, dato che il calendario di frequentazioni è paritario e la decisione di non lavorare è autonomamente e liberamente assunta dalla ricorrente, di giovane età e pienamente abile al lavoro;
- ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e, in via riconvenzionale, la revoca o la riduzione dell'assegno, - fermo l'assegno unico interamente all'appellante - con il favore delle spese di entrambi i gradi.
10. All'udienza del 14.1.2025 la Corte ha chiesto alla difesa della sig.ra di Pt_1 chiarire la posizione lavorativa dell'appellante e prendere posizione su comportamenti oppositivi del minore. Parte appellante ha chiesto termine al riguardo e ha formulato richiesta di modifica del calendario di frequentazioni in periodo post feriale. La Corte ha assegnato termini alle parti per dedurre e replicare.
11. Parte appellante ha rappresentato l'attuale stato di disoccupazione, ha documentato la percezione di NASPI da febbraio 2022 a gennaio 2024, e ha meramente allegato, dal
2024, la frequentazione di un non meglio precisato corso professionalizzante on line di due mesi e di un corso di informatica e l'iscrizione nella lista di disponibilità per personale ATA nelle scuole. Ha rammentato che qualsiasi lavoro dovrebbe consentirle di svolgere le mansioni di madre di 3 figli.
pag. 6/11 Quanto ai comportamenti oppositivi ha depositato una relazione della psicologa dott.ssa basata sui riferiti materni. Per_2
12. Parte appellata ha replicato con memoria depositata il 3.2.2025.
13. All'udienza del 25.2.2025, entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e la Corte ha riservato la decisione.
RILEVATO E RITENUTO CHE
14. L'appello della è prevalentemente infondato. Pt_1
15. In termini generali non può non rammentarsi che i genitori ben possono, se d'accordo, dividersi ruoli e tempi di permanenza con i figli in proporzioni non paritarie, ma, a maggior ragione una volta sopraggiunta la crisi di coppia e la separazione, salvi accordi -che nel caso di specie sono del tutto assenti-, ciascun genitore è tenuto a mettere a frutto le proprie capacità lavorative in modo da contribuire, secondo le proprie possibilità, al mantenimento, oltre che all'educazione e alla cura, dei figli.
Ne consegue che non è conforme a diritto la pretesa della di, da un lato, Pt_1 astenersi per scelta dal lavoro per stare di più con i figli (così in atto di appello pag.12 e già in primo grado in memoria depositata il 28.12.2023, pag.1) e, dall'altro, pretendere un contributo economico dall'ex compagno o, nel caso del presente procedimento, di aumentarlo.
16.1. Le richieste modifiche ai tempi di frequentazione, peraltro di entità non così significativa - chiedendosi, in sostanza, di ridurre i tempi di pertinenza presso il padre di due pomeriggi e due pernottamenti nell'arco di 14 giorni -, non trovano convincente giustificazione.
La cd. teoria della maternal preference, sporadicamente citata in pronunce della
Cassazione per lo più volte a disciplinare il diverso problema del collocamento di bambini contesi tra genitori dimoranti a distanze geografiche consistenti, non solo non risulta godere di un chiaro consenso nella comunità scientifica, ma, anche in astratto, laddove teorizzata, andrebbe riferita a bambini di età inferiore a quella attuale di che, peraltro, non solo, ad oggi, ha già compiuto 4 anni e frequenta una scuola Per_3 dell'infanzia, ma sta sperimentando una suddivisione quasi paritaria dei tempi di permanenza con i due genitori da più di un anno (con variazioni graduali, ma di poco momento, fin dall'ordinanza dell'11.1.2024), senza che risultino particolari problemi o chiari indici di sofferenza collegabili necessariamente ad insufficiente tempo di permanenza presso la madre.
Gli episodi da ultimo segnalati di resistenza al momento del rientro con la madre sono descritti come passeggeri dalla difesa del e, peraltro, potrebbero essere attribuibili CP_1
a molteplici diversi fattori (ad es. semplice stanchezza fisica, fisiologica reazione alla pag. 7/11 separazione e ai conseguenti spostamenti di casa, “regime bilinguistico” del bambino, tensioni tra i genitori percepite dal bambino).
La relazione della psicologa dott.ssa da ultimo prodotta dall'appellante, da un lato Per_2 pare poco significativa, per essere limitata a valutazioni su quanto riferito dalla madre, dall'altro pare ricollegare le difficoltà del bambino a diversi stili educativi dei genitori e, quindi, in ultima analisi, a deficit di confronto o di capacità di giungere a soluzioni condivise tra genitori, non sanabile con un mero aumento di tempi di permanenza necessariamente con la madre.
L'attuale calendario, peraltro, rispetto a quello qui richiesto, in concreto, dall'appellante, presenta l'indubbio vantaggio di ridurre il numero dei “cambi di genitore” di in particolare, nel periodo denominato “settimana B”. Per_1
Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione del legame tra e le Per_1 sorelle unilaterali, perché ha anche un fratello unilaterale per parte di padre, da Per_1 poco maggiorenne, con il quale il rapporto può essere significativo per la comunanza di genere.
In conclusione sul punto, la situazione non pare tale da necessitare di approfondimenti o accertamenti tecnici, comunque sempre possibili o su accordo dei genitori o in caso di modifiche dell'attuale stato delle cose.
16.2. In merito al calendario estivo, poi, il collegio ritiene recepibile l'accordo intercorso tra le parti e già fatto proprio con il provvedimento interinale del 31.7.2024, punti 1 e 2, che verrà direttamente riportato in dispositivo.
17. L'ulteriore richiesta di onerare il sig. di tutti gli accompagnamenti del figlio, CP_1 anche se, verosimilmente, risalente a situazione di fatto originaria (come pare di desumere dalla corrispondenza tra le parti nel primo grado) non è oggi supportata da specifica motivazione, quantomeno nel presente grado di giudizio. In ogni caso, non avendo l'appellante incapacità fisiche o limiti alla eventuale guida di autoveicoli, si tratta di richiesta palesemente infondata.
18. La richiesta di imporre al sig. il divieto di trasportare il figlio con il proprio CP_1 furgone di lavoro o presso osmize è del tutto priva di allegazioni puntuali prima e di elementi di prova a supporto poi.
19. Conseguentemente a quanto fin qui evidenziato è infondata la richiesta di condanna del al risarcimento di danni, pure formulata dall'appellante. CP_1
20. Venendo all'esame degli aspetti economici, va rammentato che l'appellante ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre (da 200
a 300 euro mensili), mentre quest'ultimo ha chiesto, in via riconvenzionale la revoca del contributo medesimo.
Doverosa premessa è che si discute di un contributo al mantenimento del figlio, a carico del padre, che viene quantificato, in misura massima da parte della richiedente, in 300
pag. 8/11 euro mensili, e non sono allegati particolari bisogni di spesa del minore oltre l'id quod plerumque accidit.
Ciò premesso, i dati a disposizione di questa Corte sono più che sufficienti a raffrontare i redditi dei genitori tra loro, ma, a rendere particolare il caso di specie, vi è che la che nel dicembre 2021 percepiva, da tale “Puntobenessere s.r.l.”, uno Pt_1 stipendio, in quel mese, di circa 1800 euro al quale si sommava la tredicesima mensilità di 548 euro (doc.4 della in primo grado, pag.60), ha allegato di avere Pt_1 volontariamente deciso di non lavorare prima e di cercare un lavoro part time dopo, per dedicarsi ai figli.
Tale genere di decisione, come anticipato, pur in sé legittima e non coercibile, se assunta nell'ambito di una “separazione genitoriale” non può far sorgere il diritto a un contributo a carico dell'altro genitore, anche se dotato di mezzi economici maggiori, perché, in primis e salvo accordi, ciascun genitore è tenuto a impegnare le proprie energie e capacità lavorative. E che la abbia capacità lavorativa appare Pt_1 evidente anche dai redditi già percepiti nel periodo nel quale era occupata.
Né i chiarimenti da ultimo offerti consentono di spiegare l'attuale disoccupazione in termini di scelta obbligata, dato che l'appellante ha offerto allegazioni o generiche o non documentate di corsi professionali frequentati, e ha affermato, senza documentare e nemmeno datare la circostanza, di essersi iscritta nelle liste di disponibilità di personale
ATA per le scuole.
Risulta, poi, incontestato che l'appellante possa contare su alcune decine di migliaia di euro di risparmi e proventi ereditari.
Da ciò discende non solo il rigetto della domanda di aumento del contributo al mantenimento del figlio, ma anche l'accertamento che, allo stato, sono venuti meno i presupposti per l'erogazione del contributo stesso.
Poiché, però, si tratta pur sempre di contributo, seppure indiretto, al mantenimento del figlio, e deve ritenersi, ragionevolmente, che possa occorrere un periodo di qualche mese per reperire un'attività lavorativa, la revoca dell'assegno attuale è posticipata al versamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2025, venendo così a cessare da giugno 2025 o anche prima, in caso di anteriore effettivo reperimento di attività lavorativa.
21. Parte appellante, da ultimo, ha insistito per l'accoglimento del ricorso in appello e, pertanto, anche nella seguente domanda:
“in via preliminare, ordinare inaudita altera parte la cancellazione dalla sentenza impugnata della seguente affermazione: “le sue scelte di occupazione (o di licenziamento) sembrano dipendere da motivazioni egoistiche e non dalla necessità di attendere alle sue incombenze di madre", invitando il Collegio de quo a prestare maggiore attenzione nella scrittura degli atti;
”.
Si tratta di domanda inammissibile, oltre che infondata.
La tesi dell'appellante è, in sintesi:
pag. 9/11 - che il giudice di primo grado avrebbe usato un'espressione offensiva nei confronti della dipingendola come egoista, Pt_1
- che tale espressione integrerebbe un illecito, produttivo, in altre sedi, di danni ingiusti risarcibili in favore della stessa oltre che di condanna dello Stato Italiano per Pt_1 violazione dell'art.8 CEDU (nelle forme del linguaggio moralizzante e colpevolizzante, fondato su stereotipi di genere);
- che per far cessare tali danni il sistema consentirebbe, da parte del giudice di appello, la cancellazione dell'espressione illecita, in analogia con quanto previsto dall'art. 89
c.p.c. per gli atti processuali di parte.
La domanda di cancellazione è inammissibile, non potendosi fare alcuna applicazione analogica della previsione dell'art.89 c.p.c., norma rivolta al giudice del grado in cui le espressioni sono adottate e, soprattutto, finalizzata a bilanciare il diritto di difesa con i doveri di lealtà e probità processuale delle parti, oltre che con il rispetto dovuto al prestigio e al decoro delle controparti o degli altri soggetti del processo.
Parimenti, o ancor più, inammissibile, ai limiti con la richiesta di un atto abnorme, è
l'ulteriore domanda di “invitare” il giudice di primo grado “a prestare maggiore attenzione nella scrittura degli atti”.
Ad abundantiam, poi, non può non evidenziarsi che l'espressione lamentata è formulata in termini chiaramente dubitativi (“sembrano dipendere”), è assolutamente pertinente ad un tema, quello della scelta lavorativa, rilevante nella decisione – anche, come visto, in questo grado di giudizio – e che il termine “egoistico” è sinomino di “egocentrico” ed in tal senso pare essere stato utilizzato nella frase stigmatizzata dall'appellante, oltre a trovare aggancio in una, almeno apparente, incoerenza nella condotta tenuta dalla che, a quanto risulta da allegazioni svolte in primo grado3, ha lasciato il lavoro Pt_1 precedente (in essere da diversi anni, come risulta dai CUD depositati in primo grado) asseritamente per accudire il figlio, ma non lo ha fatto al momento della nascita o poco dopo, ma quando il figlio era prossimo a compiere 2 anni di età.
22. Da tutto quanto sopra riportato discende la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio, per la quasi integrale soccombenza, mentre va confermata, per le ragioni già valutate dal giudice di primo grado, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio. Le spese sono liquidate con riferimento al parametro di valore indeterminabile e bassa complessità, per importi medi per le fasi di studio (€.2.058,00) e introduttiva (€.1.418,00), minimo per la trattazione, ulteriormente ridotto per la semplicità (€.1.000,00), e minimo la fase decisionale €.1.735,00).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, a parziale integrazione del provvedimento appellato, emesso dal Tribunale di Trieste il 27.6.2024, fermo il resto, così dispone:
pag. 10/11 1 - quanto al collocamento del minore con i genitori nel periodo estivo, accogliendo un accordo in tal senso tra le parti:
-a- ciascun genitore trascorrerà con nel periodo estivo, complessivamente, due Per_1 periodi di una settimana ciascuno, non consecutivi, in esclusiva, salvo quanto infra;
-b- ciascuno dei due periodi di cui sopra dovrà essere intervallato da un pomeriggio – ove non diversamente concordato, nella giornata del mercoledì – che trascorrerà con Per_1 il genitore che, in quella settimana, non lo ha con sé;
-c- in deroga ai punti a e b che precedono, nel caso di vacanza in località a media – lunga distanza dalla residenza dell'altro genitore (ad es. in montagna), una delle due settimane di cui al punto a, potrà essere sostituita con un periodo di 6 giorni da trascorrere con il solo genitore collocatario, senza intervalli o soluzioni di continuità;
2 – revoca il contributo posto a carico del sig. per il mantenimento del figlio CP_1 minore a far data dal prossimo mese di giugno 2025;
3 - rigetta le ulteriori domande dell'appellante;
4 - dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di cancellazione di frasi della sentenza impugnata;
5 – condanna parte appellante per la soccombenza, a rifondere a parte Pt_1 appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro CP_1
6.211,00 per compensi (di cui €.2.058,00 per studio, €.1.418,00 per fase introduttiva,
€.1.000,00 per la trattazione, ed €.1.735,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del oltre al rimborso forfettario in misura del
15 % dei compensi, oltre IVA e CPA.
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “il padre terrà con sé nella settimana A il martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina coma Per_1 attualmente viene fatto, e nel fine settimana lo terrà con sé dal venerdì dopo l'asilo alla domenica (la prima volta prima di pranzo, la seconda volta dopo pranzo orientativamente verso le 15.30 e poi dalla terza volta fino alle 19; nel periodo estivo, lo terrà fino al lunedì mattina); nella settimana B il padre terrà con sé il martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina ed il Per_1 giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina, con prelievi ed accompagnamenti all'asilo, mentre starà con la mamma il fine settimana;
”. 2 Cfr Cass.civ. Sez.1, Ord. 19069 del 2024, per un caso nel quale i pernottamenti fissi presso il padre erano stati introdotti al terzo anno di età. 3 Si vedano, al riguardo, le affermazioni della stessa che, nella memoria depositata il 28.12.2023, Pt_1 ha allegato di avere “lasciato il proprio lavoro per occuparsi del figlio”.