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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza dell'11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3221/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.5152/2024 pubblicata l'8/07/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Parte_1
Biondi
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 il Pt_1 esponeva di essere alle dipendenze della e che durante i CP_2 periodi di fruizione delle ferie annuali non aveva percepito le indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16 dicembre 2011 nonchè l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981; chiedeva pertanto la condanna della resistente al pagamento della somma di euro
9.279,68 a titolo di differenze retributive come da conteggi in atti.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava integralmente il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Interpone gravame il lavoratore contestando la decisione del
Tribunale anche alla luce delle numerose pronunce in tema emesse da questa Corte e confermate anche dalla Suprema Corte di
Cassazione; rileva di aver chiesto in primo grado la corresponsione, per i periodi di ferie goduti,
-della indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del
16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012 e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013, istituita in sostituzione delle indennità precedentemente godute dai lavoratori e soppresse dai predetti Accordi (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse),
-della indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del
16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012 e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013, istituita per integrare pag. 2/14 l'indennità perequativa al fine di garantire ai lavoratori il mantenimento delle medesime condizioni economiche in godimento in virtù delle indennità soppresse dai predetti Accordi (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in una misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse),
-della indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del
21/05/1981, corrisposta al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati ed erogata in misura fissa per ogni giornata di effettiva prestazione, sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi,
e di non aver mai richiesto, al contrario di quanto indicato nella sentenza appellata, i ticket mensa.
L'appellante censura la decisione di primo grado laddove il
Giudice ha rigettato la domanda ritenendo che le indennità pretese dovessero essere erogate solo per le giornate di effettiva presenza fisica del lavoratore in servizio, evidenziando che tale argomento si pone in contrasto con la nozione di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali di cui all'art.7 della Direttiva n. 2003/88/CE, secondo la consolidata interpretazione che di tale norma è stata data dalla giurisprudenza della C.G.U.E. (cfr. sent del 15/09/2011 C-
155/10WILLIAMS e sent. del 22/05/ 2014 –CAUSA C-539/12 , alla CP_3 quale si è uniformata in più pronunce la Suprema Corte di
Cassazione (cfr. sent. Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 13425 del
17/05/2019 e sent. n.22401 del 15/10/2020) e richiama le argomentazioni già espresse dalle pronunce emesse da questa Corte
pag. 3/14 e dalla Corte di Cassazione chiedendo di “accogliere il presente
Appello e, in riforma della sentenza impugnata e per l'effetto: 1.
Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'appellante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie
l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r.
2011 e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante
p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di €9.279,68 per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.; 3.
Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed
i compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
La regolarmente citata in giudizio non si è costituita. CP_2
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_4 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza dell'11.12.25 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
pag. 4/14 Come statuito da questa Corte in plurime pronunce (richiamate in parte anche dall'appellante, sentenze nn. 801/2023, 1762/2023,
1766/2023, 1768/2023, 1783/2023, 2346/2023, 3684/2023, 3121/2023,
2804/2023, 3746/2023, 3652/2023, 3778/2023, 3779/2023, 3686/2023,
2499/2023, 3780/2023, 553/2023, 555/2023, 3780/2023) sulla scorta di principi confermati anche da recenti pronunce della Corte di
Cassazione, l'appello è fondato.
Proprio di recente la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.15363/2025 emessa su appello dell' avverso la sentenza CP_2 della Corte di Appello di Napoli n.801/2023 che aveva rigettato l'appello avverso il riconoscimento di primo grado in favore del lavoratore del computo delle indennità perequativa, indennità compensativa e ticket-mensa nella retribuzione feriale) confermando le argomentazioni addotte dal Giudice del gravame, ha affermato
-di essersi già espressa sulla materia con le sentenze n.18160/2023, n.19663/2023, n.19711/2023, n.19716/2023 e che sono successivamente intervenute anche le ordinanze del 27.9.2024,
n.25840 e n.25850 (anche in questi ultimi due casi su sentenze emesse dalla Corte di Appello di Napoli),
-che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1 precisato che con l'espressione ferie annuali retribuite> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò CP_5
pag. 5/14 che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. LL e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20),
-che di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425),
-che anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione pag. 6/14 delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589),
-che è opportuno poi rammentare “che le sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012),
-che nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa
C 106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_6
p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 p. 26, CGUE
[...] Per_2
28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. CP_7
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso,
pag. 7/14 -che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Applicando tali (ormai) consolidati principi risulta non condivisibile l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art.3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art.3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una
pag. 8/14 “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella
(ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
-è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”.
Il punto è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può consentire l'adozione della interpretazione
Cont restrittiva proposta dall' in primo grado.
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art.7 della direttiva 2003/88/CE, la
Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore pag. 9/14 usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
pag. 10/14 Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione, è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, si osserva che tali emolumenti sono da includersi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363
c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi nel senso che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, di modo che pag. 11/14 rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Rimane da esaminare l'indennità di turno che è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore oggi appellante è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del
25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla
– alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni su turni avvicendati al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica e festivi compresi) ed è, quindi,
pag. 12/14 assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
E' anche da osservare che tali conclusioni con comportano l'introduzione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Cont Parimenti infondate erano le censure spiegate dalla in primo grado e relative ai conteggi laddove la datrice lamentava l'errata inclusione nel monte ferie annuale dei 4 giorni di permesso, atteso che dal prospetto inglobato nel ricorso risultava come il lavoratore avesse chiesto il pagamento con riferimento alle effettive giornate di ferie fruite (calcolate per ciascun anno) e non in base ad un valore uguale per tutti gli anni.
In assenza di contestazione contabile relativa alla quantificazione della condanna avanzata in questa sede, l'appello va accolto e la appellata condannata al pagamento della somma di euro 9.597,95 oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della pag. 13/14 somma di euro 9.597,95 oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado in complessivi euro 2.540,00 oltre IVA e CPA
e rimborso spese generali al 15% come per legge e quanto al presente grado in complessivi euro 2.906,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione.
Napoli 11 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza dell'11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3221/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.5152/2024 pubblicata l'8/07/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Parte_1
Biondi
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 il Pt_1 esponeva di essere alle dipendenze della e che durante i CP_2 periodi di fruizione delle ferie annuali non aveva percepito le indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16 dicembre 2011 nonchè l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981; chiedeva pertanto la condanna della resistente al pagamento della somma di euro
9.279,68 a titolo di differenze retributive come da conteggi in atti.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava integralmente il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Interpone gravame il lavoratore contestando la decisione del
Tribunale anche alla luce delle numerose pronunce in tema emesse da questa Corte e confermate anche dalla Suprema Corte di
Cassazione; rileva di aver chiesto in primo grado la corresponsione, per i periodi di ferie goduti,
-della indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del
16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012 e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013, istituita in sostituzione delle indennità precedentemente godute dai lavoratori e soppresse dai predetti Accordi (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse),
-della indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del
16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012 e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013, istituita per integrare pag. 2/14 l'indennità perequativa al fine di garantire ai lavoratori il mantenimento delle medesime condizioni economiche in godimento in virtù delle indennità soppresse dai predetti Accordi (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in una misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse),
-della indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del
21/05/1981, corrisposta al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati ed erogata in misura fissa per ogni giornata di effettiva prestazione, sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi,
e di non aver mai richiesto, al contrario di quanto indicato nella sentenza appellata, i ticket mensa.
L'appellante censura la decisione di primo grado laddove il
Giudice ha rigettato la domanda ritenendo che le indennità pretese dovessero essere erogate solo per le giornate di effettiva presenza fisica del lavoratore in servizio, evidenziando che tale argomento si pone in contrasto con la nozione di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali di cui all'art.7 della Direttiva n. 2003/88/CE, secondo la consolidata interpretazione che di tale norma è stata data dalla giurisprudenza della C.G.U.E. (cfr. sent del 15/09/2011 C-
155/10WILLIAMS e sent. del 22/05/ 2014 –CAUSA C-539/12 , alla CP_3 quale si è uniformata in più pronunce la Suprema Corte di
Cassazione (cfr. sent. Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 13425 del
17/05/2019 e sent. n.22401 del 15/10/2020) e richiama le argomentazioni già espresse dalle pronunce emesse da questa Corte
pag. 3/14 e dalla Corte di Cassazione chiedendo di “accogliere il presente
Appello e, in riforma della sentenza impugnata e per l'effetto: 1.
Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'appellante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie
l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r.
2011 e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante
p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di €9.279,68 per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.; 3.
Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed
i compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
La regolarmente citata in giudizio non si è costituita. CP_2
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_4 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza dell'11.12.25 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
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pag. 4/14 Come statuito da questa Corte in plurime pronunce (richiamate in parte anche dall'appellante, sentenze nn. 801/2023, 1762/2023,
1766/2023, 1768/2023, 1783/2023, 2346/2023, 3684/2023, 3121/2023,
2804/2023, 3746/2023, 3652/2023, 3778/2023, 3779/2023, 3686/2023,
2499/2023, 3780/2023, 553/2023, 555/2023, 3780/2023) sulla scorta di principi confermati anche da recenti pronunce della Corte di
Cassazione, l'appello è fondato.
Proprio di recente la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.15363/2025 emessa su appello dell' avverso la sentenza CP_2 della Corte di Appello di Napoli n.801/2023 che aveva rigettato l'appello avverso il riconoscimento di primo grado in favore del lavoratore del computo delle indennità perequativa, indennità compensativa e ticket-mensa nella retribuzione feriale) confermando le argomentazioni addotte dal Giudice del gravame, ha affermato
-di essersi già espressa sulla materia con le sentenze n.18160/2023, n.19663/2023, n.19711/2023, n.19716/2023 e che sono successivamente intervenute anche le ordinanze del 27.9.2024,
n.25840 e n.25850 (anche in questi ultimi due casi su sentenze emesse dalla Corte di Appello di Napoli),
-che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1 precisato che con l'espressione ferie annuali retribuite> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò CP_5
pag. 5/14 che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. LL e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20),
-che di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425),
-che anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione pag. 6/14 delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589),
-che è opportuno poi rammentare “che le sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012),
-che nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa
C 106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_6
p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 p. 26, CGUE
[...] Per_2
28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. CP_7
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso,
pag. 7/14 -che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Applicando tali (ormai) consolidati principi risulta non condivisibile l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art.3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art.3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una
pag. 8/14 “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella
(ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
-è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”.
Il punto è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può consentire l'adozione della interpretazione
Cont restrittiva proposta dall' in primo grado.
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art.7 della direttiva 2003/88/CE, la
Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore pag. 9/14 usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
pag. 10/14 Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione, è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, si osserva che tali emolumenti sono da includersi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363
c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi nel senso che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, di modo che pag. 11/14 rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Rimane da esaminare l'indennità di turno che è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore oggi appellante è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del
25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla
– alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni su turni avvicendati al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica e festivi compresi) ed è, quindi,
pag. 12/14 assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
E' anche da osservare che tali conclusioni con comportano l'introduzione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Cont Parimenti infondate erano le censure spiegate dalla in primo grado e relative ai conteggi laddove la datrice lamentava l'errata inclusione nel monte ferie annuale dei 4 giorni di permesso, atteso che dal prospetto inglobato nel ricorso risultava come il lavoratore avesse chiesto il pagamento con riferimento alle effettive giornate di ferie fruite (calcolate per ciascun anno) e non in base ad un valore uguale per tutti gli anni.
In assenza di contestazione contabile relativa alla quantificazione della condanna avanzata in questa sede, l'appello va accolto e la appellata condannata al pagamento della somma di euro 9.597,95 oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della pag. 13/14 somma di euro 9.597,95 oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado in complessivi euro 2.540,00 oltre IVA e CPA
e rimborso spese generali al 15% come per legge e quanto al presente grado in complessivi euro 2.906,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione.
Napoli 11 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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