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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12454 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25350/2025
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to BILOTTA Parte_1
IA SU per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di sordo -cecità di cui alla Legge 107/21
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depostati ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la parte ricorrente in epigrafe indicate , contestava parzialmente l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza del requisiti sanitario indicato in oggetto e riconosciuta invece la sussistenza di invalidità pari al 100% e di handicap grave.
L' non si è costituito ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia CP_1
Alla luce della documentazione presente in atti e degli accertamenti sanitari già svolti, la domanda merita di essere accolta nei limiti del già riconosciuto stato invalidante e dell'handicap grave. La nuova documentazione medica prodotta col ricorso in opposizione ad Atp non è infatti dirimente ai fini del decidere atteso che non attiene anche al dedotto stato patologico di sordità.
In ragione dell'esito della lite e della contumacia dell' le spese processuali CP_1
sono poste a carico di parte e sono liquidate e distratte al difensore come in CP_1
dispositivo.
Le spese della consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 15 luglio 2025 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Accerta e dichiara che il ricorrente è invalido al 100% e portatore di handicap grave dalla data della domanda amministrativa del 31 maggio
2024 ;
2) Accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario di cui all'art. L.
107/21 ;
3) Condanna 'Inps a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1315, oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore antistatario, Avv.to to BILOTTA IA
SU.
Le spese della consulenza medico legale di prime cure restano a carico di parte e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per CP_1
l'ATP.
Roma 3 dicembre 2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25350/2025
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to BILOTTA Parte_1
IA SU per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di sordo -cecità di cui alla Legge 107/21
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depostati ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la parte ricorrente in epigrafe indicate , contestava parzialmente l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza del requisiti sanitario indicato in oggetto e riconosciuta invece la sussistenza di invalidità pari al 100% e di handicap grave.
L' non si è costituito ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia CP_1
Alla luce della documentazione presente in atti e degli accertamenti sanitari già svolti, la domanda merita di essere accolta nei limiti del già riconosciuto stato invalidante e dell'handicap grave. La nuova documentazione medica prodotta col ricorso in opposizione ad Atp non è infatti dirimente ai fini del decidere atteso che non attiene anche al dedotto stato patologico di sordità.
In ragione dell'esito della lite e della contumacia dell' le spese processuali CP_1
sono poste a carico di parte e sono liquidate e distratte al difensore come in CP_1
dispositivo.
Le spese della consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 15 luglio 2025 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Accerta e dichiara che il ricorrente è invalido al 100% e portatore di handicap grave dalla data della domanda amministrativa del 31 maggio
2024 ;
2) Accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario di cui all'art. L.
107/21 ;
3) Condanna 'Inps a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1315, oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore antistatario, Avv.to to BILOTTA IA
SU.
Le spese della consulenza medico legale di prime cure restano a carico di parte e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per CP_1
l'ATP.
Roma 3 dicembre 2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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