Sentenza 26 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2003, n. 18096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18096 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1.8096 /03 ONE LA CO RT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro assistenza Sociale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 18445/01 36184 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Cron. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI ya̸.09/07/03 Rel. Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente 264 SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ' 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NI NA, elettivamente domiciliata in ROMA/ VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2003 controricorrente avverso la sentenza n. 22234/00 del Tribunale di ROMA, 4473 -1- depositata il 10/07/00 R.G.N. 46167/96; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari il ricorso manifestamente fondato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 10 luglio 2000 il Tribunale di Roma confermava, per quanto qui ancora interessa, la decisione pretorile di condanna del Ministero dell'interno a pagare a NA RU un assegno di invalidità con decorrenza dal 1° luglio 1995, ravvisandone in particolare i requisiti "socioeconomici" sulla base di una sostitutiva di atto di notorietà, dichiarazione resa dalla medesima ai sensi dell'art. 4 1. n. 15 del 1968; che contro questa sentenza il Ministero dello interno ricorre per cassazione, mentre la RU resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto l'acco- glimento del ricorso;
Considerato che
con l'unico motivo il Ministero ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 1. n. 118 del 1971, 2697 cod. civ. e vizi di motiva- zione, osservando che, per il conseguimento dello assegno di invalidità civile, il requisito dello incollocamento al lavoro va provato solo con la iscrizione nelle liste del collocamento speciale e non anche con l'autocertificazione e ciò tanto più quando, come nella il soggettofattispecie, 3 richiedente sia infracinquantacinquenne;
che il motivo è manifestamente fondato poiché ai fini dell'assegno in questione la incollocazione al lavoro, che è uno degli elementi costitutivi del diritto soggettivo, assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infra ed (ma non ancora sessanta- ultracinquantacinquenni cinquenni, ossia di età superiore al limite preclusivo del beneficio); che i primi conseguono il requisito con la iscrizione nelle lise del collocamento obbligatorio ovvero, nel caso di non riconoscimento della invalidità in sede amministrativa, con la domanda di iscrizione, e con esclusione di altri mezzi di prova;
che i secondi, privi del diritto all'iscrizione l'incollocazione, intesa comenelle dette liste, effettiva disoccupazione causata dall'invalidità, può essere provata con qualunque mezzo, ed anche con presunzioni;
che in tal senso questa Corte si è pronunciata con le sentenze 3 giugno 2000 n. 7432 e 8 marzo 2001 n. 3107; che nel caso di specie, essendo la
contro
- ricorrente pacificamente infrasessantacinquenne (nata nel 1955), il Tribunale non si è attenuto al detto principio onde non ha accertato se e quando ella si sia iscritta, о almeno abbia chiesto la nelle liste del collocamento obbli- iscrizione, gatorio;
che l'eccezione, sollevata dalla medesima, secondo cui la questione del requisito nello incollocamento sarebbe stata estranea al contraddittorio di primo grado, non ha fondamento poiché, com'è detto nella sentenza qui impugnata, ella ritenne di provare i requisiti socioeconomici del beneficio in questione attraverso l'autocer- tificazione;
A che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte ched'appello de L'Aquila, procederà al suddetto accertamento e provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e Cassa con rinvio Corte d'appello de L'Aquila anche per alla le spese. Così deciso in Roma il 9 luglio 2003 Vina M o il Presidente: Il Cons. estensore: Teduico Prulli IL CANCELLIERE favelle Depositar Cancelleria 26 NOV. 2003 Oggi, A M E R IL CANCELLIERE P U S 5