Versione
3 aprile 1971
3 aprile 1971
Art. 3. (Assistenza sanitaria)
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanita' provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui allo articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita', di altra regione viciniore.
Il Ministero della sanita' provvede altresi' direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di cui al comma precedente e' erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanita'.
L'assistenza sanitaria specifica puo' attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanita', ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, puo' stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanita' provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui allo articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita', di altra regione viciniore.
Il Ministero della sanita' provvede altresi' direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di cui al comma precedente e' erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanita'.
L'assistenza sanitaria specifica puo' attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanita', ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, puo' stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.
Commentario • 1
- 1. Note diacroniche sulla pronuncia n. 40/2013 della ConsultaCorsi Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 27 febbraio 2014 · 0.8150005
L'oggetto della sentenza n.40 del 2013 emessa dalla Corte Costituzionale sussiste nella subordinazione dell'indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno. La normativa impugnata viene dichiarata illegittima nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno, attualmente corrispondente al permesso di soggiorno CE (in seguito alla riforma del 2007), la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità. I soggetti della limitazione di tale situazione giuridica erano gli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio, aventi oggi …
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Giurisprudenza • 127
- 1. Trib. Potenza, sentenza 06/10/2022, n. 792Provvedimento: […] La possibilità per il beneficiario dell'assegno mensile di svolgere attività lavorativa va correttamente inquadrata con le previsioni dell'art. 3 legge 118/1971 laddove prevede che l'interessato non svolga alcuna attività né di natura subordinata né autonoma. L'art. 12 ter del d.l. 21.10.2021 n. 146 convertito in legge 215 del 17.12.2021, ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa precisando espressamente che il requisito è soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile che per il 2019 era di euroLeggi di più...
- art. 12 ter d.l. 21.10.2021 n. 146·
- invalidità civile·
- esenzione ticket sanitario·
- CTU·
- art. 3 legge 118/1971·
- requisiti reddituali·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese di lite·
- assegno mensile di assistenza